Trasferimento all’estero e cessione quote: quando la residenza non basta a evitare l’accertamento

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Il trasferimento all'estero del socio privato espone al rischio di accertamento per abuso del diritto. Se la vendita avviene subito dopo l'espatrio o tramite holding prive di sostanza economica, l'Agenzia delle Entrate può tassare la plusvalenza in Italia ignorando le Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Spesso l'imprenditore commette un errore fatale: concentrarsi esclusivamente sulla validità formale del trasferimento di residenza (iscrizione AIRE, centro degli interessi vitali), ignorando le conseguenze fiscali latenti sugli asset che lascia o sposta. Vendere le quote della propria società italiana subito dopo essersi trasferiti in un Paese a fiscalità privilegiata, o peggio, "schermare" la vendita tramite una holding estera costituita ad hoc, non è una strategia di pianificazione fiscale aggressiva: oggi è il primo innesco per un accertamento per abuso del diritto. La plusvalenza da cessione di quote societarie italiane realizzata da chi risiede all'estero non è automaticamente esente in Italia. La potestà impositiva dipende dall'interazione tra normativa interna (art. 23 TUIR) e convenzioni bilaterali. Questo articolo analizza quando l'Italia può tassare, quali convenzioni escludono o riducono l'imposizione e, soprattutto, quali rischi di contestazione si corrono quando il trasferimento all'estero precede la cessione.

Quando la plusvalenza è imponibile in Italia: il quadro normativo interno Il principio cardine della fiscalità italiana per i non residenti è quello della territorialità: sono tassati solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato. Per le plusvalenze da partecipazioni, però, il legislatore ha previsto criteri di collegamento specifici che attraggono a tassazione anche operazioni apparentemente "estere". Art. 23, comma 1, lett. f) TUIR: il principio generale L'art. 23, comma 1, lettera f) del TUIR stabilisce che si considerano prodotte nel territorio dello Stato le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti. In altre parole, se un soggetto non residente vende quote o azioni di una SRL o SPA italiana, la normativa interna considera quella plusvalenza imponibile in Italia. Il criterio è oggettivo e prescinde dalla residenza del cedente: ciò che conta è la residenza della società partecipata. Questa regola trova applicazione sia per le persone fisiche sia per le società non residenti (art. 151 TUIR), con l'effetto che la plusvalenza realizzata costituisce reddito diverso di natura finanziaria. Le esclusioni dalla tassazione italiana La stessa lettera f) dell'art. 23 prevede tre importanti esclusioni: Partecipazioni non qualificate in società quotate: le plusvalenze da cessione di partecipazioni che non superano le soglie di qualificazione (2% dei diritti di voto o 5% del capitale per società quotate), relative a titoli negoziati in mercati regolamentati, non sono imponibili in Italia indipendentemente dalla residenza del cedente (art. 23, comma 1, lett. f), n. 1 TUIR). Pa...

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Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionalehttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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