Il Trattamento di fine rapporto (TFR) e l'incentivo all'esodo erogati al lavoratore dipendente possono essere agevolati con il regime impatriati. Per attivare la tassazione ridotta è comunque richiesta esplicita azione da parte del lavoratore.
A chiarire questi aspetti è la stessa l'Agenzia delle Entrate, in riferimento al regime fiscale legato ai lavoratori impatriati in Italia (in relazione al regime ex art. 16, co. 1 e 2 del D.Lgs. n. 147/15). I chiarimenti sono arrivati nel tempo, che andremo a riepilogare (Telefisco del 26 gennaio 2023).
L'ambito dei chiarimenti sul regime impatriati
Da precisare che i chiarimenti sono arrivati in merito all'agevolazione di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 147/15. Questa prevedeva una riduzione del 70% del reddito imponibile IRPEF, per lavoro dipendente o autonomo o di impresa in forma individuale. L'agevolazione poteva essere chiesta (su autocertificazione) dai soggetti che non siano stati residenti in Italia per due periodi di imposta precedenti l'opzione e che si impegnavano a risiedere stabilmente nel Paese per almeno due anni svolgendovi l'attività lavorativa in forma prevalente.
L'esenzione saliva fino al 90% (sempre del reddito imponibile IRPEF) nei casi di impatrio dall'estero in una Regione del Mezzogiorno d'Italia. Abbiamo già evidenziato in altri contributi rischi e problematiche di questa agevolazione, pertanto, per approfondire questi aspetti rimando agli articoli dedicati. Il tutto, ricordando che dal 2024, l'agevolazione in commento è stata abrogata è sostituta da quella prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 209/23.
Percepimento del TFR e incentivo all'esodo
Da evidenziare che, in entrambi i casi (TFR e incentivo all'esodo), percepiti in relazione ad attività lavorativa intrapresa successivamente all’ingresso nel territorio dello Stato. Infatti, la quota parte dei redditi riferita alle prestazioni lavorative svolte nei periodi precedenti al rientro in Italia, non può essere agevolata secondo il regime degli impatriati (Circolare n. 33/E/2020, § 7.8 Agenzia delle Entrate).
L'aspetto rilevante è che il TFR e le altre indennità dovrebbero qualificarsi come redditi non agevolabili, se derivanti dall’attività lavorativa svolta all’estero. Su questo aspetto deve essere prestata particolare attenzione.
TFR: l'opzione per la tassazione ordinaria rende possibile il regime impatriati
Anche il TFR, quindi, può rientrare nel regime impatriati, come anche per analogia il trattamento di fine mandato (TFM) disciplinato dal comma 1, lett. c-bis) dell'art. 17 del TUIR, così come per gli incentivi all'esodo. Tuttavia, in questi casi la tassazione ridotta non può essere applicata direttamente dal datore di lavoro (sostituto di imposta) al momento dell'erogazione delle somme. Quest'ultimo, infatti, rimane obbligato ad effettuare la ritenuta d'acconto calcolata secondo le regole della tassazione separata.
Sul punto l'Amministrazione finanziaria ha confermato le precedenti disposizioni pubbli...
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