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Territorialità Iva dei servizi digitali

Criteri di territorialità Iva per i servizi digitali verso imprese (B2B), rilevanti nel Paese del committente e verso privati (B2C), rilevanti nel Paese del prestatore fino alla soglia di 10.000 euro, oltre la quale l'operazione è territorialmente rilevante nel Paese del committente.

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La territorialità Iva dei servizi digitali rappresenta una questione complessa che coinvolge le imprese che offrono servizi digitali a livello internazionale. In particolare, la questione riguarda la determinazione del luogo di stabilimento del committente, ovvero la persona che acquista il servizio, ai fini dell’applicazione dell’Iva.

Nell’ambito dell’e-commerce diretto è importante arrivare ad identificare i criteri di territorialità IVA dei servizi digitali. Per commercio elettronico diretto, si intendono le compravendite di beni immateriali “digitali“. Si tratta di beni che non necessitano di supporti fisici per essere movimentati. Questo in quanto possono viaggiare, scomposti in “bit“, attraverso linee telefoniche, ed essere poi ricomposti nella memoria del computer (come ad es. software, immagini, testi, musica, film, ecc.).

La transazione commerciale si perfeziona on-line. Quindi, la consegna del bene immateriale ovvero la prestazione del servizio da una parte ed il pagamento del corrispettivo dall’altra vengono effettuate utilizzando canali telematici. Tali operazioni, ai fini fiscali, sono considerate prestazioni di servizi (Dir. 2006/112/CE; Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 274/E/2008). Detto questo in premessa in questo contributo voglio spiegarti come avvengono i criteri di territorialità Iva nell’e-commerce diretto.

Il luogo delle prestazioni di servizi

In via propedeutica alla definizione dei criteri territoriali applicabili ai servizi digitali è indispensabile individuare le regole di collegamento con il territorio dello Stato previste per le prestazioni di servizi generiche, distinguendo a seconda che le stesse siano rese nei confronti dei clienti soggetti IVA (B2B) o non soggetti IVA (B2C).

Nei rapporti B2B, il criterio generale è quello del Paese del committente e, a tal fine, assume rilevanza:

  • Il fatto che il committente sia un soggetto passivo Iva;
  • Il fatto che il committente agisca nella veste di soggetto passivo Iva;
  • L’identificazione del luogo di stabilimento del committente.

Nei rapporti B2C, invece, la territorialità è basata sul Paese del prestatore, fermo restando che si considerano committenti, non soggetti Iva, anche i soggetti che esercitano un’attività economica quando acquistano il servizio al di fuori della stessa.

I criteri di territorialità Iva nell’E-commerce diretto

In ottica di semplificazione, la Direttiva 5 dicembre 2017, n. 2455/UE ha introdotto, tra le altre cose, la modifica del luogo impositivo dei servizi digitali: servizi di tele-comunicazione, tele-radiodiffusione ed elettronici nei rapporti business to consumer (B2C).

A tal fine la Direttiva ha introdotto una soglia a livello comunitario al di sotto della quale le prestazioni di servizi digitali si rendono imponibili ai fini Iva nello Stato membro di stabilimento del prestatore. Infatti, l’art. 58 della Direttiva n. 2006/112/CE, che regola la territorialità dei servizi di telecomunicazione, tele-radiodiffusione ed elettronici nei rapporti B2C prevede il criterio generale di tassazione nello Stato membro del committente. Tale criterio non si rende applicabile quando il valore totale della transazione (al netto dell’Iva), dei servizi in oggetto, non supera nell’anno corrente e in quello precedente, il limite di 10.000 euro riferito alla totalità degli stati membri di consumo.

In pratica, al di sotto della soglia monetaria, i servizi digitali resi a privati consumatori di altri Stati membri si considerano territorialmente rilevanti nello Stato membro del prestatore. Questo, con facoltà del prestatore di optare per l’imponibilità nello Stato del committente, nel qual caso la scelta è vincolante per due anni (art. 58, paragrafo 4). Il paragrafo 3 dell’art. 58 dispone che, in caso di superamento della soglia in corso d’anno, il passaggio della tassazione dallo Stato membro del prestatore a quello del committente si verifica a partire dalla data in cui è avvenuto lo sforamento.

Criteri di territorialità Iva dei servizi digitali

Operazioni B2B:

I servizi digitali sono territorialmente rilevanti nello Stato membro di stabilimento del committente. La prestazione è non soggetta nello Stato del prestatore, mentre nello Stato del committente l’operazione è imponibile, attraverso il metodo del reverse charge, applicato con l’integrazione della fattura.

Operazioni B2C:

La regola di territorialità ai fini Iva è legata al volume delle prestazioni rese, come riportato nella tabella seguente.

Volume dei servizi digitaliTerritorialità Iva
Servizi digitali sotto la soglia di 10.000 euroStato membro del prestatore
Servizi digitali sopra la soglia di 10.000 euroStato membro del committente

Come si individua il luogo di stabilimento del committente destinatario?

Per individuare il luogo di stabilimento del destinatario è necessario fare riferimento al Regolamento UE n. 282/2011. Questa disposizione individua specifiche indicazioni finalizzate a determinare il luogo di stabilimento del destinatario dei servizi digitali.

In particolare, ai fini dell’individuazione del luogo impositivo, nel caso di servizi di telecomunicazione, di tele-radiodiffusione o di servizi prestati tramite mezzi elettronici a una persona che non è soggetto passivo:

  • Attraverso la sua linea terrestre fissa, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in cui è installata detta linea terrestre fissa;
  • Attraverso reti mobili, si presume che il luogo in cui il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale sia il Paese identificato dal prefisso nazionale della carta SIM utilizzata per la ricezione di tali servizi;
  • Per i quali è necessario utilizzare un decodificatore o un analogo dispositivo o una scheda di ricezione e senza che sia usata una linea terrestre fissa, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in cui il decodificatore o l’analogo dispositivo è installato o, se questo non è noto, nel luogo n cui la scheda di ricezione è inviata al fine di essere ivi utilizzata;
  • In circostanze diverse si presume che il destinatario stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo identificato come tale da prestatore sulla base di due elementi di prova non contraddittori di seguito elencati:
    • Indirizzo di fatturazione del destinatario;
    • Indirizzo di protocollo internet del dispositivo utilizzato dal destinatario o qualsiasi metodo di geolocalizzazione;
    • Coordinate bancarie del conto utilizzato per il pagamento o l’indirizzo di fatturazione del destinatario;
    • Altre informazioni commerciali pertinenti.

È sufficiente la verifica di un solo elemento di identificazione

Ai fini dell’individuazione del Paese di stabilimento del committente destinatario è da considerare rilevante ai fini Iva un solo elemento tra quelli sopra indicati. Questo, a condizione che il valore totale dei predetti servizi, al netto dell’Iva, nel singolo Stato membro di consumo non superi il limite di 10.00 euro nell’anno in corso ed in quello precedente.

La territorialità Iva dei servizi digitali ha importanti implicazioni a livello fiscale e normativo per le imprese che offrono servizi digitali a livello internazionale. In particolare, le imprese che offrono servizi digitali sono tenute a:

  • Verificare il luogo di stabilimento del committente per applicare correttamente l’IVA.
  • Fornire fatture conformi alle disposizioni normative del paese di destinazione del servizio.
  • Effettuare la registrazione fiscale nei paesi dove si applica l’IVA.
  • Adempiere agli obblighi fiscali previsti dai paesi dove si applica l’IVA.

Suggerimenti utili

Per le imprese che offrono servizi digitali a livello internazionale, è importante prestare attenzione alla territorialità Iva dei servizi digitali e alle regole fiscali e normative dei paesi di destinazione del servizio. Alcuni suggerimenti utili per gestire al meglio questa questione sono:

  • Tenere traccia dei diversi fattori che influenzano la territorialità dell’Iva, come il domicilio fiscale del committente, il luogo dell’acquisto del servizio e la localizzazione del dispositivo utilizzato per accedere al servizio;
  • Utilizzare strumenti di monitoraggio delle vendite e dei pagamenti, in modo da verificare il luogo di stabilimento del committente e garantire la corretta applicazione dell’Iva;
  • Avvalersi di consulenti fiscali e legali specializzati nella territorialità Iva dei servizi digitali, in grado di fornire assistenza e consulenza su norme e regolamenti fiscali e normativi dei paesi di destinazione del servizio;
  • Adottare soluzioni tecnologiche che consentono di gestire in modo automatizzato la fatturazione e l’adempimento degli obblighi fiscali, in modo da semplificare la gestione della territorialità Iva dei servizi digitali.

Caso particolare: territorialità Iva dei servizi digitali complessi

L’erogazione di servizi resi tramite supporti digitali da parte di soggetto non residente nei confronti di privati consumatori italiani deve passare attraverso una attenta valutazione caso per caso, per valutare la corretta territorialità ai fini Iva.

L’offerta di servizi digitali legati al download di file o corsi ed effettuazione di attività di consulenza richiede una analisi caso per caso per identificare il corretto trattamento per la territorialità Iva. Infatti, si rientra nella disciplina dei servizi digitali quanto l’oggetto principale del servizio è il download di un corso. Al contrario, quando l’interazione umana prevale questa disciplina non può trovare applicazione. Pertanto, si rende necessaria un’attività di analisi caso per caso della fattispecie per capire se il servizio digitale è l’oggetto principale dell’acquisto (ed allora la disciplina trova applicazione). Oppure, se si tratta di un mero strumento digitale legato all’acquisto di un altro tipo di servizio (vedi ad esempio l’acquisto di una consulenza, di un servizio di spedizione prenotato online, etc).

Questa casistica particolare di applicazione dell’Iva è stata trattata in dettaglio in questo articolo di approfondimento: “Servizi digitali complessi: territorialità Iva e imposte sui redditi“.

Conclusioni

La territorialità Iva dei servizi digitali rappresenta una questione complessa ma fondamentale per le imprese che offrono servizi digitali a livello internazionale. L’individuazione del luogo di stabilimento del committente è un fattore determinante per l’applicazione corretta dell’Iva e per l’adempimento degli obblighi fiscali e normativi nei diversi paesi di destinazione del servizio. Per gestire al meglio questa questione, è importante tenere traccia dei diversi fattori che influenzano la territorialità dell’Iva, utilizzare strumenti di monitoraggio delle vendite e dei pagamenti, avvalersi di consulenti specializzati e adottare soluzioni tecnologiche avanzate. In questo modo, le imprese che offrono servizi digitali possono garantire la corretta applicazione dell’Iva e l’adempimento degli obblighi fiscali e normativi nei diversi Paesi coinvolti.

La consulenza di un dottore commercialista esperto di fiscalità internazionale è essenziale per garantire la conformità alle leggi fiscali internazionali e minimizzare gli impatti fiscali negativi. Inoltre, un professionista esperto può aiutarti a valutare i vantaggi e gli svantaggi di diverse opzioni fiscali.

Domande frequenti

Che cosa sono i servizi digitali ai fini dell’Iva?

I servizi digitali includono una vasta gamma di servizi forniti tramite Internet o una rete elettronica. Questo può includere il download di software, giochi, musica, film, e-libri, l’accesso a piattaforme di streaming, servizi di cloud computing, e pubblicità online, tra gli altri.

Come determino il paese in cui è dovuta l’Iva per i miei servizi digitali?

Per i servizi digitali venduti a consumatori privati (B2C), l’Iva è generalmente dovuta nel paese in cui risiede il consumatore (per vendite sopra soglia 10.000 euro). Se vendi a imprese (B2B), normalmente è il cliente a occuparsi dell’Iva tramite il reverse charge nel proprio paese.

Sono un’azienda extra-UE. Devo preoccuparmi dell’Iva UE sui servizi digitali?

Sì. Le aziende al di fuori dell’UE che vendono servizi digitali a clienti privati nell’UE sono soggette alle stesse regole Iva dei fornitori UE. Possono iscriversi al regime OSS non-UE per semplificare i loro obblighi fiscali.

Come posso determinare la residenza dei miei clienti per l’Iva?

I fornitori di servizi digitali devono raccogliere e verificare più prove della residenza del cliente, come l’indirizzo di fatturazione, l’indirizzo IP, le informazioni bancarie, o la localizzazione del SIM card del cellulare, per determinare il luogo in cui l’Iva è dovuta.

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