Accordo su telelavoro transfrontaliero UE, SEE e Svizzera. Dal 1ยฐ gennaio 2024 se lโattivitร da remoto svolta nel Paese di residenza รจ superiore al 50% dellโorario di lavoro totale si puรฒ chiedere di versare i contributi nel Paese di residenza.
Il 28 dicembre 2023 lโItalia ha aderito al nuovo accordo multilaterale europeo in materia di frontalieri e telelavoro valido per il solo piano delle assicurazioni sociali. Il nostro Paese si รจ dunque aggiunto alla lista dei Paesi europei che hanno firmato lโaccordo quadro, formalizzato in base allโarticolo 16, par. 1 del regolamento UE n. 883/2004 in materia di sicurezza sociale, che deroga ai criteri ordinari di determinazione della legislazione applicabile, in materia di contributi previdenziali, nel caso di lavoratori dipendenti che prestano in modalitร agile una parte dellโattivitร svolta in due o piรน Stati membri (nonchรฉ in Svizzera, e nei Paesi dello Spazio economico europeo).
Le restrizioni alla mobilitร introdotte durante la pandemia hanno accresciuto enormemente la diffusione del remote working e tale modalitร lavorativa รจ divenuta strutturale in molte realtร lavorative dopo il periodo emergenziale, tanto da richiedere un’apposita normazione, soprattutto quando si tratta di lavoratori frontalieri. Lโaccordo quadro prende quindi in considerazione il caso del dipendente che, per una parte del tempo, lavora da remoto nello Stato di residenza, diverso da quello in cui ha la sede il datore di lavoro.
Vediamo di seguito i dettagli.
Cos’รจ il telelavoro transfrontaliero?
L’art. 1, lett. c) del regolamento UE n. 883/2004 con il termine telelavoro transfrontaliero fa riferimento ad una attivitร lavorativa che puรฒ essere svolta da un qualsiasi luogo e puรฒ essere eseguita presso i locali o la sede del datore di lavoro, che presenta alcune caratteristiche particolari:
- L’attivitร lavorativa viene svolta in uno o piรน Stati membri diversi da quello in cui sono situati i locali o la sede del datore di lavoro;
- L’attivitร si basa su tecnologie informatiche che permettono di rimanere connessi con lโambiente di lavoro del datore di lavoro o dellโazienda e con le parti interessate o i clienti, al fine di svolgere i compiti assegnati dal datore di lavoro, nel caso dei lavoratori dipendenti, o dai clienti, nel caso dei lavoratori autonomi.
La disciplina del telelavoro transfrontaliero non trova applicazione nei seguenti casi:
- Esercizio abituale di un’attivitร diversa dal telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza;
- Esercizio abituale di un’attivitร in un altro Stato diverso da quelli menzionati al par. 1 dellโart. 2 dellโAccordo (Stato di residenza del lavoratore e Stato in cui ha la sede legale o il domicilio lโimpresa);
- Lavoro autonomo.
Gli impatti del telelavoro sui lavoratori frontalieri
Lโinquadramento giuridico del telelavoro effettuato dai frontalieri รจ un tema molto articolato in quanto genera due livelli di impatto, uno previdenziale (ovvero che riguarda i contributi pensionistici) e uno fiscale (ovvero che riguarda la tassazione del reddito da lavoro).
Quanto agli impatti previdenziali a luglio del 2023 lโUnione Europea ha offerto a tutti gli Stati legati alla libera circolazione delle persone, la possibilitร di aderire ad un โaccordo multilateraleโ in materia di telelavoro. La Svizzera vi ha fin da subito aderito, lโItalia lo ha fatto, come abbiamo detto, alla fine di dicembre del 2023. In base a questa intesa, una persona residente in Italia che sottoscrive un contratto di lavoro in Svizzera, dal 1ยฐ gennaio 2024 ha la possibilitร di lavorare da casa al massimo per il 49,99% del tempo di lavoro previsto dal contratto stesso, senza avere modifiche nel proprio inquadramento pensionistico e assicurativo. In caso di superamento di questa soglia, lโautoritร previdenziale italiana (cioรจ lโINPS) acquisirร la facoltร di richiedere allโazienda svizzera lโincasso del relativo contributo in Italia, il che implicherebbe molta burocrazia oltre a maggiori oneri finanziari. Questa percentuale si applica a tutti i frontalieri.
Aspetti fiscali
In merito invece agli impatti fiscali il telelavoro, se esercitato oltre certe soglie, puรฒ perรฒ poi comportare delle modifiche sulle modalitร tributarie di tassazione del reddito da lavoro del frontaliere. Se consideriamo ad esempio lโAccordo amichevole firmato tra Italia e Svizzera il 28 novembre 2023, i frontalieri dei Comuni di confine (sia i โvecchiโ, sia i โnuoviโ), dal 1ยฐ gennaio 2024 hanno la possibilitร di lavorare da casa per il 25% del tempo di lavoro senza avere modifiche nel proprio inquadramento fiscale. Se invece eccederanno questa soglia essi avranno delle importanti conseguenze sul livello di tasse che dovranno pagare. La stessa cosa accade anche ai frontalieri che non vivono nei Comuni di confine in virtรน della Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni.
I dettagli dell’accordo quadro sul telelavoro e le implicazioni contributive
Affinchรฉ sia applicabile lโaccordo, รจ necessario che il remote working sia svolto attraverso unโinfrastruttura tecnologica funzionale a mantenere un collegamento con lโambiente lavorativo e allo svolgimento delle attivitร assegnate. Come chiarito nella guida esplicativa, la principale caratteristica del teleworking รจ che puรฒ essere svolto in qualsiasi luogo.
Nella fattispecie sopra evidenziata, gli ordinari criteri stabiliti dallโarticolo 13 del regolamento UE n. 883/2004 porterebbero ad applicare la legge dello Stato in cui risiede il dipendente qualora questi eserciti almeno il 25% della propria attivitร in tale Paese. Con lโaccordo quadro, invece, รจ previsto che qualora lโattivitร da remoto svolta nel Paese di residenza non ecceda il 50% del complessivo orario di lavoro, รจ possibile applicare la legge in materia di sicurezza sociale del Paese in cui ha la sede il datore di lavoro. Le nuove regole si applicano solo se i due Paesi hanno sottoscritto lโaccordo (che allo stato attuale sono 20).
Lโattivazione di tale deroga deve avvenire in base allโarticolo 16 del regolamento e la richiesta deve essere indirizzata allโistituzione dello Stato di cui si vuole applicare la legislazione (cioรจ il Paese in cui ha sede il datore). Lo scambio di informazioni riguardanti il caso del singolo lavoratore avverrร attraverso il sistema Eessi (electronic exchange of social security information) e la procedura prevede che lโautorizzazione dello Stato di residenza si consideri pre-approvata consentendo allโistituzione dellโaltro Stato (in cui รจ stabilito il datore) di rilasciare lโattestazione mediante il modello A1.
La richiesta puรฒ essere accordata per un periodo massimo di tre anni, con estensioni possibili previa nuova domanda.
Conclusioni
In definitiva l’Accordo multilaterale europeo in materia di frontalieri e telelavoro consente di elevare la soglia percentuale dal 25% al 50% del tempo di lavoro complessivo svolto dal lavoratore nel paese di residenza allo scopo di autorizzare il versamento dei contributi previdenziali in vigore nel paese in cui ha sede lโimpresa e rendendo quindi meno frequente il passaggio alla competenza della legislazione di sicurezza sociale del paese di residenza.
Lโadesione dellโItalia, avvenuta lo scorso 28 dicembre 2023, porterร effetti potenzialmente positivi sia per i lavoratori, con riguardo soprattutto a quelli frontalieri, sia per le imprese coinvolte.