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Telelavoro transfrontaliero: nuove regole per i contributi

NewsTelelavoro transfrontaliero: nuove regole per i contributi

A partire dal 2024 il lavoratore frontaliero italiano che svolge oltre il 50% dell'attivitร  in Italia deve versare (tramite il datore di lavoro non residente) i contributi previdenziali in Italia.

Accordo su telelavoro transfrontaliero UE, SEE e Svizzera. Dal 1ยฐ gennaio 2024 se lโ€™attivitร  da remoto svolta nel Paese di residenza รจ superiore al 50% dellโ€™orario di lavoro totale si puรฒ chiedere di versare i contributi nel Paese di residenza.

Il 28 dicembre 2023 lโ€™Italia ha aderito al nuovo accordo multilaterale europeo in materia di frontalieri e telelavoro valido per il solo piano delle assicurazioni sociali. Il nostro Paese si รจ dunque aggiunto alla lista dei Paesi europei che hanno firmato lโ€™accordo quadro, formalizzato in base allโ€™articolo 16, par. 1 del regolamento UE n. 883/2004 in materia di sicurezza sociale, che deroga ai criteri ordinari di determinazione della legislazione applicabile, in materia di contributi previdenziali, nel caso di lavoratori dipendenti che prestano in modalitร  agile una parte dellโ€™attivitร  svolta in due o piรน Stati membri (nonchรฉ in Svizzera, e nei Paesi dello Spazio economico europeo).

Le restrizioni alla mobilitร  introdotte durante la pandemia hanno accresciuto enormemente la diffusione del remote working e tale modalitร  lavorativa รจ divenuta strutturale in molte realtร  lavorative dopo il periodo emergenziale, tanto da richiedere un’apposita normazione, soprattutto quando si tratta di lavoratori frontalieri. Lโ€™accordo quadro prende quindi in considerazione il caso del dipendente che, per una parte del tempo, lavora da remoto nello Stato di residenza, diverso da quello in cui ha la sede il datore di lavoro.

Vediamo di seguito i dettagli.

Cos’รจ il telelavoro transfrontaliero?

L’art. 1, lett. c) del regolamento UE n. 883/2004 con il termine telelavoro transfrontaliero fa riferimento ad una attivitร  lavorativa che puรฒ essere svolta da un qualsiasi luogo e puรฒ essere eseguita presso i locali o la sede del datore di lavoro, che presenta alcune caratteristiche particolari:

  • L’attivitร  lavorativa viene svolta in uno o piรน Stati membri diversi da quello in cui sono situati i locali o la sede del datore di lavoro;
  • L’attivitร  si basa su tecnologie informatiche che permettono di rimanere connessi con lโ€™ambiente di lavoro del datore di lavoro o dellโ€™azienda e con le parti interessate o i clienti, al fine di svolgere i compiti assegnati dal datore di lavoro, nel caso dei lavoratori dipendenti, o dai clienti, nel caso dei lavoratori autonomi.

La disciplina del telelavoro transfrontaliero non trova applicazione nei seguenti casi:

  • Esercizio abituale di un’attivitร  diversa dal telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza;
  • Esercizio abituale di un’attivitร  in un altro Stato diverso da quelli menzionati al par. 1 dellโ€™art. 2 dellโ€™Accordo (Stato di residenza del lavoratore e Stato in cui ha la sede legale o il domicilio lโ€™impresa);
  • Lavoro autonomo.

Gli impatti del telelavoro sui lavoratori frontalieri

Lโ€™inquadramento giuridico del telelavoro effettuato dai frontalieri รจ un tema molto articolato in quanto genera due livelli di impatto, uno previdenziale (ovvero che riguarda i contributi pensionistici) e uno fiscale (ovvero che riguarda la tassazione del reddito da lavoro).

Quanto agli impatti previdenziali a luglio del 2023 lโ€™Unione Europea ha offerto a tutti gli Stati legati alla libera circolazione delle persone, la possibilitร  di aderire ad un โ€œaccordo multilateraleโ€ in materia di telelavoro. La Svizzera vi ha fin da subito aderito, lโ€™Italia lo ha fatto, come abbiamo detto, alla fine di dicembre del 2023. In base a questa intesa, una persona residente in Italia che sottoscrive un contratto di lavoro in Svizzera, dal 1ยฐ gennaio 2024 ha la possibilitร  di lavorare da casa al massimo per il 49,99% del tempo di lavoro previsto dal contratto stesso, senza avere modifiche nel proprio inquadramento pensionistico e assicurativo. In caso di superamento di questa soglia, lโ€™autoritร  previdenziale italiana (cioรจ lโ€™INPS) acquisirร  la facoltร  di richiedere allโ€™azienda svizzera lโ€™incasso del relativo contributo in Italia, il che implicherebbe molta burocrazia oltre a maggiori oneri finanziari. Questa percentuale si applica a tutti i frontalieri.

Aspetti fiscali

In merito invece agli impatti fiscali il telelavoro, se esercitato oltre certe soglie, puรฒ perรฒ poi comportare delle modifiche sulle modalitร  tributarie di tassazione del reddito da lavoro del frontaliere. Se consideriamo ad esempio lโ€™Accordo amichevole firmato tra Italia e Svizzera il 28 novembre 2023, i frontalieri dei Comuni di confine (sia i โ€œvecchiโ€, sia i โ€œnuoviโ€), dal 1ยฐ gennaio 2024 hanno la possibilitร  di lavorare da casa per il 25% del tempo di lavoro senza avere modifiche nel proprio inquadramento fiscale. Se invece eccederanno questa soglia essi avranno delle importanti conseguenze sul livello di tasse che dovranno pagare. La stessa cosa accade anche ai frontalieri che non vivono nei Comuni di confine in virtรน della Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

I dettagli dell’accordo quadro sul telelavoro e le implicazioni contributive

Affinchรฉ sia applicabile lโ€™accordo, รจ necessario che il remote working sia svolto attraverso unโ€™infrastruttura tecnologica funzionale a mantenere un collegamento con lโ€™ambiente lavorativo e allo svolgimento delle attivitร  assegnate. Come chiarito nella guida esplicativa, la principale caratteristica del teleworking รจ che puรฒ essere svolto in qualsiasi luogo.

Nella fattispecie sopra evidenziata, gli ordinari criteri stabiliti dallโ€™articolo 13 del regolamento UE n. 883/2004 porterebbero ad applicare la legge dello Stato in cui risiede il dipendente qualora questi eserciti almeno il 25% della propria attivitร  in tale Paese. Con lโ€™accordo quadro, invece, รจ previsto che qualora lโ€™attivitร  da remoto svolta nel Paese di residenza non ecceda il 50% del complessivo orario di lavoro, รจ possibile applicare la legge in materia di sicurezza sociale del Paese in cui ha la sede il datore di lavoro. Le nuove regole si applicano solo se i due Paesi hanno sottoscritto lโ€™accordo (che allo stato attuale sono 20).

Lโ€™attivazione di tale deroga deve avvenire in base allโ€™articolo 16 del regolamento e la richiesta deve essere indirizzata allโ€™istituzione dello Stato di cui si vuole applicare la legislazione (cioรจ il Paese in cui ha sede il datore). Lo scambio di informazioni riguardanti il caso del singolo lavoratore avverrร  attraverso il sistema Eessi (electronic exchange of social security information) e la procedura prevede che lโ€™autorizzazione dello Stato di residenza si consideri pre-approvata consentendo allโ€™istituzione dellโ€™altro Stato (in cui รจ stabilito il datore) di rilasciare lโ€™attestazione mediante il modello A1.

La richiesta puรฒ essere accordata per un periodo massimo di tre anni, con estensioni possibili previa nuova domanda.

Conclusioni

In definitiva l’Accordo multilaterale europeo in materia di frontalieri e telelavoro consente di elevare la soglia percentuale dal 25% al 50% del tempo di lavoro complessivo svolto dal lavoratore nel paese di residenza allo scopo di autorizzare il versamento dei contributi previdenziali in vigore nel paese in cui ha sede lโ€™impresa e rendendo quindi meno frequente il passaggio alla competenza della legislazione di sicurezza sociale del paese di residenza.

Lโ€™adesione dellโ€™Italia, avvenuta lo scorso 28 dicembre 2023, porterร  effetti potenzialmente positivi sia per i lavoratori, con riguardo soprattutto a quelli frontalieri, sia per le imprese coinvolte.

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