Con il termine telelavoro si intende una modalità di organizzazione della prestazione di lavoro mediante le tecnologie dell’informazione. Il Telelavoro e smartworking, tuttavia, non sono la stessa cosa. Vediamo quali sono le differenze principali.

I termini telelavoro e smart working vengono molto spesso utilizzati come sinonimi, tuttavia, lo smart working è l’evoluzione del telelavoro, a causa dello sviluppo e dell’innovazione degli strumenti tecnologici.

Per telelavoro si intende un lavoro svolto a distanza rispetto alla sede lavorativa, si è diffuso, negli Stati Uniti negli anni ’70 grazie allo sviluppo delle tecnologie informatiche.

Il telelavoro è una particolare modalità di organizzazione del lavoro e non è una una tipologia contrattuale, è caratterizzato per l’utilizzo di strumenti informatici e telematici, chi svolge il telelavoro non è vincolato alla presenza fisica in ufficio.

Pertanto, nel telelavoro, il lavoratore è vincolato a lavorare da casa e le medesime responsabilità possedute sul posto di lavoro sono trasferite a casa del lavoratore.

La disciplina del telelavoro è rinvenibile nell’accordo interconfederale sul telelavoro del 9.6.2004. La disciplina dello smart working è, invece, rinvenibile nella Legge n. 81/2017.

Telelavoro

Telelavoro

Il telelavoro, può essere:

  • Autonomo, il lavoratore svolge la sua attività lavorativa, personale a distanza, per conto di un committente, senza vincolo di subordinazione e in piena autonomia e con l’utilizzo di propri strumenti informatici;
  • Parasubordinato, la prestazione lavorativa è svolta in favore del committente, in modo coordinato e continuativo. Il lavoro è organizzato, tuttavia, in modo autonomo;
  • Subordinato, il lavoratore è sottoposto al controllo e alle direttive del datore di lavoro.

Il telelavoro ha carattere volontario e può essere instaurato sia all’inizio del rapporto di lavoro, sia in un momento successivo.

Le parti sono libere di accettare o meno la proposta di lavoro mediante telelavoro ed il rifiuto del lavoratore non costituisce motivo di risoluzione del rapporto di lavoro

Il datore di lavoro deve fornire al telelavoratore:

  • Le informazioni circa il rapporto di lavoro, il contratto collettivo applicato e la descrizione della prestazione lavorativa;
  • Le modalità da utilizzare.

Organizzazione dell’attività lavorativa

L’accordo interconfederale sul telelavoro del 9.6.2004, chiarisce quali sono alcune modalità organizzative del telelavoro:

  • Le modalità organizzative della prestazione lavorativa devono essere definite e portate a conoscenza del lavoratore, in via preventiva prima dell’avvio del telelavoro;
  • Il datore di lavoro fornisce gli strumenti ed i supporti tecnici informativi necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, a meno che il dipendente non si avvalga di strumenti propri. Anche la manutenzione resta a carico del datore di lavoro.

Nel telelavoro, sono escluse le disposizioni in materia di:

  • Orario normale di lavoro;
  • Durata massima dell’orario di lavoro;
  • Lavoro straordinario;
  • Riposo giornaliero;
  • Pause;
  • Lavoro notturno.

Smart working

Nello smart working, il luogo in cui verrà svolta la prestazione lavorativa da parte del lavoratore è una scelta del lavoratore, il quale, decide con piena autonomia i tempi e il luogo di lavoro, senza una postazione fissa. 

Il lavoratore può scegliere il luogo di lavoro come e quando preferisce, può lavorare da casa, al parco, in un bar, in un co-working, etc..

La disciplina dello smart working è rinvenibile nella Legge n. 81/2017, il quale prevede che, sussita:

  • Carattere volontario, l’accordo (da intendersi scritto) tra lavoratore e datore di lavoro, può avvenire nel momento di avvio del rapporto di lavoro, o in un momento successivo. L’accordo, inoltre, può avere durata limitata nel tempo oppure può essere a tempo indeterminato;
  • Parità di trattamento retributivo, deve cioè essere garantito lo stesso trattamento retributivo rispetto a quello dei colleghi che svolgeranno pari mansione in ufficio o, in ogni caso, “secondo le modalità tradizionali”;
  • Diritto alla disconnessione, è riconosciuto il diritto al riposo e il rispetto dell’orario di lavoro. L’orario è autodeterminato, è sufficiente raggiungere l’obiettivo prefissato;
  • Sicurezza e tutela del lavoratore, dovrà essere reso noto al lavoratore, un documento informativo sugli eventuali rischi infortuni e malattie professionali connessi alla propria mansione.

Nello smart working, possiamo dire che il lavoro è visto ad obiettivi e non più soltanto, ad ore.

Quali sono le principali differenze tra telelavoro e smart working?

Il telelavoro è una scelta che il dipendente fa all’origine del rapporto di lavoro, lavorare da casa anziché in ufficio, con l’obbligo di essere online durante tutto l’orario di lavoro.

Lo smart working non è una scelta definitiva, bensì una modalità anche temporanea, per particolari esigenze. Lo smart working può essere considerato una evoluzione del telelavoro, con una maggiore flessibilità rispetto al telelavoro.

Come abbiamo detto sopra, il dipendente può scegliere il luogo in cui lavorare, il quale non deve coincidere con la propria abitazione e può essere cambiato anche, in corso di esecuzione.

A differenza del telelavoro, lavorare in smart working, per definizione, presuppone flessibilità e adattamento, a differenza del telelavoro, fondato sulla necessità di una postazione fissa per il dipendente, solitamente la casa.

Per lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working non è obbligatorio che sussista un luogo fisico fisso in cui lavorare, è possibile lavorare in smart working in una sede distaccata oppure in un parco o  in qualunque luogo si possa portare un computer o uno smartphone.

2 COMMENTI

  1. Leggo sempre con molto interesse i vostri articoli che trattano temi attuali in modo chiaro ed esaustivo, per questo mi permetto di segnalare che nel titolo c’è un errore grammaticale: qual è si scrive senza apostrofo in quanto si tratta di troncamento e non di elisione.
    Dina

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