Che differenza c’è tra smart working e telelavoro?

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Con il termine telelavoro si intende una modalità di organizzazione della prestazione di lavoro mediante le tecnologie dell’informazione. Il Telelavoro e smartworking, tuttavia, non sono la stessa cosa. Vediamo quali sono le differenze principali.

I termini telelavoro e smart working vengono molto spesso utilizzati come sinonimi, tuttavia, quest’ultimo è l’evoluzione del telelavoro, a causa dello sviluppo e dell’innovazione degli strumenti tecnologici.

Per telelavoro si intende un lavoro svolto a distanza rispetto alla sede lavorativa, si è diffuso, negli Stati Uniti negli anni ’70 grazie allo sviluppo delle tecnologie informatiche.

La disciplina del telelavoro è rinvenibile nell’accordo interconfederale sul telelavoro del 9.6.2004. La disciplina dello smart working è, invece, rinvenibile nella Legge n. 81/17.

Telelavoro

Il telelavoro è una particolare modalità di organizzazione del lavoro e non è una una tipologia contrattuale, è caratterizzato per l’utilizzo di strumenti informatici e telematici, chi svolge il telelavoro non è vincolato alla presenza fisica in ufficio. Pertanto, nel telelavoro, il lavoratore è vincolato a lavorare da casa e le medesime responsabilità possedute sul posto di lavoro sono trasferite a casa del lavoratore.

La caratteristica principale del telelavoro è proprio questa: una postazione fissa, concordata con il datore di lavoro, dove il dipendente svolge le sue mansioni. Di conseguenza, anche gli orari di lavoro tendono a rimanere piuttosto rigidi, ricalcando spesso quelli della sede aziendale. Il focus è sul garantire la continuità operativa da un luogo diverso dall’ufficio, ma mantenendo una struttura simile a quella tradizionale. La normativa di riferimento è più datata e spesso legata ad accordi collettivi specifici.

Tipologie

Il telelavoro, può essere:

  • Autonomo: il lavoratore svolge la sua attività lavorativa, personale a distanza, per conto di un committente, senza vincolo di subordinazione e in piena autonomia e con l’utilizzo di propri strumenti informatici;
  • Parasubordinato: la prestazione lavorativa è svolta in favore del committente, in modo coordinato e continuativo. Il lavoro è organizzato, tuttavia, in modo autonomo;
  • Subordinato: il lavoratore è sottoposto al controllo e alle direttive del datore di lavoro.

Il telelavoro ha carattere volontario e può essere instaurato sia all’inizio del rapporto di lavoro, sia in un momento successivo.

Le parti sono libere di accettare o meno la proposta di lavoro mediante telelavoro ed il rifiuto del lavoratore non costituisce motivo di risoluzione del rapporto di lavoro

Il datore di lavoro deve fornire al telelavoratore:

  • Le informazioni circa il rapporto di lavoro, il contratto collettivo applicato e la descrizione della prestazione lavorativa;
  • Le modalità da utilizzare.

Organizzazione dell’attività lavorativa

L’accordo interconfederale sul telelavoro del 9.6.2004, chiarisce quali sono alcune modalità organizzative del telelavoro:

  • Le modalità organizzative della prestazione lavorativa devono essere definite e portate a conoscenza del lavoratore, in via preventiva prima dell’avvio del telelavoro;
  • Il datore di lavoro fornisce gli strumenti ed i supporti tecnici informativi necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, a meno che il dipendente non si avvalga di strumenti propri. Anche la manutenzione resta a carico del datore di lavoro.

Nel telelavoro, sono escluse le disposizioni in materia di:

  • Orario normale di lavoro;
  • Durata massima dell’orario di lavoro;
  • Lavoro straordinario;
  • Riposo giornaliero;
  • Pause;
  • Lavoro notturno.

Smart working

Lo smart working (o lavoro agile), svincola il luogo in cui verrà svolta la prestazione lavorativa da parte del lavoratore. Questi è libero di decidere con piena autonomia i tempi e il luogo di lavoro, senza una postazione fissa.  Il lavoratore può scegliere il luogo di lavoro come e quando preferisce, può lavorare da casa, al parco, in un bar, in un co-working, etc..

Requisiti

La disciplina dello smart working è rinvenibile nella Legge n. 81/17, che va a indicare le modalità di lavoro che i dipendenti dovrebbero adottare quando non sono presenti in ufficio a svolgere le loro attività. Tale normativa prevede la presenza dei seguenti requisiti:

  • Carattere volontario: l’accordo (da intendersi scritto) tra lavoratore e datore di lavoro, può avvenire nel momento di avvio del rapporto di lavoro, o in un momento successivo. L’accordo, inoltre, può avere durata limitata nel tempo oppure può essere a tempo indeterminato;
  • Parità di trattamento retributivo: deve cioè essere garantito lo stesso trattamento retributivo rispetto a quello dei colleghi che svolgeranno pari mansione in ufficio o, in ogni caso, “secondo le modalità tradizionali”;
  • Diritto alla disconnessione: è riconosciuto il diritto al riposo e il rispetto dell’orario di lavoro. L’orario è autodeterminato, è sufficiente raggiungere l’obiettivo prefissato;
  • Sicurezza e tutela del lavoratore: dovrà essere reso noto al lavoratore, un documento informativo sugli eventuali rischi infortuni e malattie professionali connessi alla propria mansione.

Con questa modalità di svolgimento dell’attività il lavoro è visto ad obiettivi e non più soltanto, ad ore.

Quali sono le principali differenze tra telelavoro e smart working?

Il telelavoro è una scelta che il dipendente fa all’origine del rapporto di lavoro, lavorare da casa anziché in ufficio, con l’obbligo di essere online durante tutto l’orario di lavoro.

Lo smart working non è una scelta definitiva, bensì una modalità anche temporanea, per particolari esigenze. Questo può essere considerato una evoluzione del telelavoro, con una maggiore flessibilità rispetto al telelavoro. Come abbiamo detto sopra, il dipendente può scegliere il luogo in cui lavorare, il quale non deve coincidere con la propria abitazione e può essere cambiato anche, in corso di esecuzione.

Quindi, mentre il telelavoro sposta semplicemente la scrivania fuori dall’ufficio mantenendo una struttura tendenzialmente rigida, lo smart working ripensa l’organizzazione stessa del lavoro, basandola sulla fiducia, sulla responsabilizzazione del lavoratore e sul raggiungimento degli obiettivi, indipendentemente da dove e quando precisamente il lavoro viene svolto. Richiede un accordo individuale scritto che ne dettagli le modalità operative, l’uso degli strumenti tecnologici e le misure per garantire il riposo. Questa modalità presuppone flessibilità e adattamento, a differenza del telelavoro, fondato sulla necessità di una postazione fissa per il dipendente, solitamente la casa.

Per lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working non è obbligatorio che sussista un luogo fisico fisso in cui lavorare, è possibile lavorare in una sede distaccata oppure in un parco o  in qualunque luogo si possa portare un computer o uno smartphone.

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    Elisa Migliorini
    Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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