La tassazione delle plusvalenze su valute estere (aliquota 26%) scatta esclusivamente se la giacenza complessiva di tutti i conti correnti in valuta supera la soglia di 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi nell'anno. Il superamento della soglia si verifica calcolando il controvalore in euro al tasso di cambio vigente il 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Mantenere disponibilità finanziarie in valuta estera è una strategia comune per diversificare il rischio o gestire operazioni internazionali, ma nasconde insidie fiscali spesso sottovalutate. La normativa nazionale, infatti, non tassa il semplice possesso di valuta, ma colpisce le differenze di cambio positive realizzate al momento dell'utilizzo, qualora la cessione di valute estere superi specifiche soglie di rilevanza. In questa guida analizziamo nel dettaglio la disciplina dell'art. 67 del TUIR, con un focus operativo sui recenti chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 60/E del 9 dicembre 2024) che hanno ridisegnato i confini tra operazioni neutre e tassabili.
Quando si pagano imposte sulla cessione di valute estere? La normativa Le plusvalenze derivanti dalla cessione di valute estere sono tassabili come redditi diversi (aliquota 26%) solo se la giacenza complessiva di tutti i depositi in valuta del contribuente supera i 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui nell'anno solare. Sotto questa soglia, le operazioni sono fiscalmente irrilevanti (ex art. 67, comma 1, lett. c-ter e comma 1-ter del TUIR). Il principio cardine è che la valuta estera, per le persone fisiche non imprenditori, non è considerata un asset speculativo di per sé. Il legislatore presume l'intento speculativo (e quindi la tassabilità) solo quando l'esposizione in valuta diventa quantitativamente significativa e prolungata nel tempo. La tassazione avviene per realizzo: non si paga sulle plusvalenze latenti (ovvero sul mero apprezzamento della valuta detenuta), ma solo nel momento in cui la valuta viene "ceduta" a titolo oneroso, convertita o prelevata. Si applica, quindi, il principio di cassa. Attenzione: Ricorda che anche se non superi la soglia dei € 51.645 e non devi pagare imposte sulle plusvalenze, potresti comunque dover compilare il quadro RW per il monitoraggio fiscale se superi i € 15.000 o paghi l'IVAFE (vedi al Circolare 9/E del 2025). La soglia dei 51.645,69 Euro: come si calcola correttamente Il parametro fondamentale per determinare l'imponibilità è la soglia di giacenza. È essenziale comprendere che questo limite non è una franchigia (sopra la quale si paga l'eccedenza), ma una condizione di attivazione: se superata, tutte le plusvalenze realizzate nell'anno diventano potenzialmente tassabili. Il criterio dei 7 giorni lavorativi continui Non basta toccare la soglia per un istante. La condizione si verifica solo se il saldo complessivo in valuta supera il controvalore di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi consecutivi (sabati, domeni...
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