L’Italia elimina la Svizzera dall’elenco dei paesi black list per il trasferimento di residenza delle persone fisiche di cui al DM del 4 maggio 1999.
Svizzera e Italia hanno sottoscritto una dichiarazione politica che porterà allo stralcio della Svizzera dalla black list sul trasferimento di residenza delle persone fisiche, di cui al D.M. del 4 maggio 1999, come Paese a tassazione privilegiata.
La dichiarazione è stata firmata il 20 aprile dalla direttrice del Dipartimento federale delle finanze Karin Keller-Sutter e dal ministro dell’Economia e delle Finanze italiano Giancarlo Giorgetti. La notizia era nell’aria dagli ultimi mesi e finalmente l’accordo è stato siglato. Viene così superato un “ostacolo amministrativi nelle relazioni fiscali tra i due Paesi“, secondo quanto divulgato dal Consiglio federale svizzero.
Deve essere evidenziato che lo stralcio non è ancora ufficiale, in quando dovrà seguire il suo iter, che dovrebbe portare a una sua ufficializzazione nei prossimi mesi. Detto questo, andiamo a vedere gli effetti di questa cancellazione per le persone fisiche e gli altri accordi raggiunti tra i due paesi.
La Svizzera esce dall’elenco dei paradisi fiscali
La Svizzera inserita nell’elenco dei paradisi fiscali per il trasferimento della residenza fiscale delle persone fisiche nel D.M. del 4 maggio 1999. Il Paese era entrato a far parte di questo elenco in relazione al segreto bancario ed alla necessità di avere a disposizione un mezzo giuridico (l’inversione dell’onere della prova) per andare ad accertare soggetti che dichiaravano una fittizia residenza nel Paese elvetico. Ai sensi del co. 2-bis dell’art. 2 del TUIR, si considerano fiscalmente residenti in Italia i cittadini espatriati in paesi non collaborativi, a meno di una loro prova contraria. Questo, anche in caso di regolare iscrizione AIRE da parte dell’espatriato.
Caso classico può essere quello di un cittadino italiano trasferito in Svizzera ed iscritto AIRE, magari titolare di permesso B svizzero (ma anche C), con famiglia al seguito, che vive e lavora in Svizzera, che può essere chiamato dall’Agenzia delle Entrate a dover dimostrare la sua effettiva residenza all’estero, pena il doversi considerare residente in Italia con l’obbligo ivi dichiarare tutti redditi ovunque percepiti, con sanzioni che nei casi più gravi possono sfociare anche nel penale. Inoltre, questo soggetto potrebbe essere sanzionato anche per non aver dichiarato in Italia le attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero, con sanzioni, anche in questo caso molto pesanti.
Fino al 2016 la Svizzera non ha garantito alcuno scambio di informazioni con l’Italia e questo ha reso necessario continuare a mantenere il Paese tra quelli della “lista nera“. Tuttavia, ormai da otto anni a questa parte, con l’entrata in vigore degli accordi sulla cooperazione finanziaria il mantenimento del Paese in questo elenco non aveva senso. Tuttavia, i tempi per arrivare alla cancellazione sembravano ancora lunghi.
L’effetto principale, dal momento in cui vi sarà l’ufficializzazione della cancellazione sarà il venir meno dell’inversione dell’onere della prova, fino ad oggi posto a carico del soggetto espatriato, il quale è chiamato a dimostrare il suo effettivo radicamento in Svizzera per far cadere la presunzione legale di residenza in Italia. Questo significa che dal momento dell’effettiva cancellazione un soggetto (cittadino italiano) che trasferisce la sua residenza fiscale dall’Italia alla Svizzera non sarà più chiamato a dover provare che il suo trasferimento non è fittizio (ovvero motivato da mere motivazioni fiscali). Sarà riposto a carico dell’Amministrazione finanziaria l’onere di provare gli effettivi elementi di collegamento con l’Italia del soggetto espatriato, e la loro prevalenza rispetto al collegamento ed al radicamento all’estero dell’espatriato. Una differenza non di poco conto che porterà sicuramente ad un incremento dei trasferimenti e ad una riduzione dell’attività di accertamento. Naturalmente, resta fermo l’obbligo di iscrizione AIRE e di trasferire il proprio centro di interessi dall’Italia al paese elvetico.
Ulteriore effetto della cancellazione della Svizzera dai paesi black list riguarda le sanzioni legate al monitoraggio fiscale di attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero. Fino a questo momento un contribuente residente in Italia che non dichiarava attività finanziarie svizzere (ad esempio un conto corrente) si vedeva applicare sanzioni raddoppiate (dal 6% al 30% del valore dell’attività non dichiarata), rispetto a quelle ordinariamente previste (dal 3% al 15%). Anche questo effetto avrà valenza positiva nell’attività di accertamento.
In arrivo anche la ratifica dell’accordo sui frontalieri con la Svizzera
In relazione ai rapporti con la Svizzera deve essere segnato anche è in dirittura d’arrivo la ratifica parlamentare del nuovo accordo sulla tassazione dei lavoratori frontalieri con la Svizzera. Come ricorderete, il Senato ha già provveduto ad effettuare l’adesione nello scorso mese di febbraio. La Camera dei deputati a in calendario le discussioni a partire dal prossimo 26 aprile e l’approvazione sarà a brevissimo termine. Questo significa che, di fatto, l’entrata in vigore del nuovo accordo avverrà (presumibilmente) a partire dal 2024. Il nuovo accordo prevede una tassazione concorrente nei due Stati della tassazione dei frontalieri. Ricordiamo, infine, che l’Assemblea federale Svizzera aveva già provveduto all’approvazione dell’accordo nel corso del 2022. Con l’approvazione anche dell’Italia mancherà soltanto la procedura di scambio di comunicazioni per dare l’attuazione all’accordo.
Per approfondire: “Frontalieri con la Svizzera: dal 2024 a tassazione concorrente“.
Accordo amichevole per la tassazione dei frontalieri in telelavoro
Nel corso dell’incontro è stato raggiunto anche un accordo transitorio, fino al prossimo 30 giugno 2023 per l’imposizione del telelavoro per i lavoratori frontalieri con la Svizzera. Entrambe le parti si sono accordate per un accordo amichevole in materia di telelavoro che sarà firmato non appena l’Italia avrà varato le basi legali per la fuoriuscita della Svizzera dai paesi black list. Questo accordo prevede una soluzione transitoria per l’imposizione dei redditi dei frontalieri che operano in telelavoro sino la prossimo 30 giugno. Si attendono novità per capire in dettaglio il contenuto di questo accordo che, di fatto, dovrebbe essere la prosecuzione del precedente accordo scaduto lo scorso mese di febbraio.