La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto la possibilità di ripartire il superbonus 2023 in dieci rate annuali anziché quattro, richiedendo però una specifica dichiarazione integrativa entro il 31 ottobre 2025.
L’articolo 119 comma 8-sexies del Decreto Legge n. 34/2020, introdotto dalla Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), ha aperto una finestra temporale preziosa per i contribuenti che hanno sostenuto spese superbonus nel 2023. La possibilità di optare per la ripartizione in dieci rate annuali della detrazione, anziché nelle tradizionali quattro, rappresenta una soluzione concreta al problema dell’incapienza fiscale che affligge molti contribuenti con redditi limitati.
Questa opzione, pur essendo irrevocabile, deve essere esercitata attraverso una dichiarazione integrativa del modello REDDITI PF 2024, da presentare entro il termine previsto per la dichiarazione 2024, ovvero il 31 ottobre 2025. L’Agenzia delle Entrate ha già aggiornato il quadro RP del modello e le relative istruzioni per consentire questa scelta di pianificazione fiscale.
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Il quadro normativo e le modifiche al Modello Redditi PF 2024
L’aggiornamento del quadro RP del modello REDDITI PF 2024 rappresenta l’attuazione pratica delle previsioni normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. La modifica coinvolge specifiche sezioni del quadro RP, con l’introduzione di nuove caselle denominate “Opzione 2023” che il contribuente deve barrare per esercitare la scelta.
Il legislatore ha voluto offrire questa opportunità in deroga alla regola generale che prevede la presentazione delle dichiarazioni integrative entro il 31 dicembre del secondo anno successivo. In questo caso specifico, il termine è collegato alla scadenza della dichiarazione 2024, creando una finestra temporale più ampia ma comunque definita.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 252 del 9 dicembre 2024, ha chiarito che questa ripartizione può riguardare anche solo alcuni degli interventi superbonus, mantenendo per altri la ripartizione ordinaria in quattro rate. Questa flessibilità operativa risulta particolarmente utile nella pianificazione fiscale del contribuente.
Compilazione pratica del Quadro RP: e caselle da barrare
La corretta compilazione del quadro RP richiede attenzione nella selezione delle caselle appropriate in base alla tipologia di interventi realizzati. Per gli interventi “trainanti” di riduzione del rischio sismico e quelli “trainati” di eliminazione delle barriere architettoniche o fotovoltaici, riferiti ai righi RP41-RP47 della sezione IIIA, è necessario barrare la casella 8A.
Per gli interventi “trainati” di acquisto e posa in opera di strutture di ricarica per veicoli elettrici, riportati al rigo RP56 della sezione IIIC, la scelta ricade sulla casella 5A o 12A. Infine, per gli interventi “trainanti” e “trainati” di riqualificazione energetica dei righi RP61-RP64 della sezione IV, si deve utilizzare la casella 7A.
Questa differenziazione riflette la complessità tecnica del superbonus e la necessità di mantenere distinte le diverse tipologie di interventi anche nella fase di ripartizione della detrazione. Dal punto di vista operativo, consiglio sempre di verificare attentamente la corrispondenza tra gli interventi effettivamente realizzati e la sezione del quadro RP interessata, evitando errori che potrebbero compromettere l’opzione esercitata.
Gestione della maggiore imposta e aspetti procedurali
Un aspetto spesso sottovalutato riguarda le conseguenze fiscali dell’esercizio dell’opzione. Se dalla dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, questa deve essere corrisposta entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Questa previsione è particolarmente rilevante quando il contribuente, optando per la ripartizione in dieci rate, modifica l’importo della detrazione utilizzabile nell’anno 2023. La differenza potrebbe determinare un incremento dell’imposta dovuta per quell’anno, che deve essere regolarizzata nei termini previsti.
La dichiarazione integrativa Redditi PF 2024 per l’anno 2023 deve indicare la prima rata su dieci del superbonus per cui si è optato per la nuova ripartizione. La seconda rata sarà invece indicata nella dichiarazione Redditi PF 2025 per l’anno 2024, dove sono già predisposte le relative caselle di opzione.
Valutazioni di convenienza
L’opzione per la ripartizione in dieci rate risulta particolarmente vantaggiosa per contribuenti con imposte sui redditi lorde contenute, dove l’utilizzo di rate più elevate in quattro anni potrebbe determinare situazioni di incapienza fiscale. La possibilità di “spalmare” la detrazione su un periodo più lungo consente un migliore sfruttamento del beneficio fiscale.
Dal punto di vista della pianificazione fiscale, questa opzione si rivela strategica soprattutto per pensionati, lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi o professionisti con redditi variabili nel tempo. La scelta irrevocabile impone però una valutazione attenta delle prospettive reddituali future del contribuente.
Raccomando di effettuare sempre una simulazione comparativa tra la ripartizione in quattro e in dieci rate, considerando non solo la situazione fiscale attuale ma anche le prospettive reddituali future. L’irrevocabilità della scelta impone particolare cautela nella valutazione, soprattutto per contribuenti con redditi variabili o in prossimità della pensione.
È importante ricordare che per le spese superbonus sostenute dal periodo d’imposta in corso al 29 maggio 2024, la ripartizione in dieci quote annuali è diventata la regola generale ai sensi dell’articolo 4-bis comma 4 del Decreto Legge n. 39/2024, eliminando la precedente ripartizione in quattro rate.
Coordinamento con il Modello Redditi PF 2025
Il modello Redditi PF 2025 è già stato predisposto con le caselle necessarie per gestire la continuità dell’opzione esercitata per le spese 2023. Le caselle 8A, 5A, 12A e 7A, riferite rispettivamente alle diverse sezioni del quadro RP, devono essere barrate anche nella dichiarazione 2025 se è stata esercitata l’opzione per la ripartizione decennale.
Questo coordinamento tra i diversi modelli dichiarativi garantisce la corretta gestione della detrazione nel tempo, evitando discontinuità che potrebbero compromettere l’utilizzo del beneficio. La coerenza nella compilazione diventa elemento essenziale per la corretta applicazione della normativa.