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Stabile organizzazione occulta: i metodi di controllo

Stabile organizzazione occulta: quali sono le verifiche fiscali che effettua la Guardia di Finanza? Quali elementi individuano una stabile organizzazione occulta? Come evitare di incorrere in accertamenti fiscali che possono identificare una stabile organizzazione non identificata

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La nozione di “stabile organizzazione occulta” è un concetto utilizzato trattati fiscali internazionali per determinare se una società straniera ha una presenza fisica o economica significativa in un dato paese tale da renderla soggetta all’imposizione fiscale in quel paese, senza che questa sia dichiararla formalmente alle autorità fiscali locali.


CONCETTI CHIAVEDESCRIZIONE
Nozione:“Stabile organizzazione occulta” è un termine tecnico utilizzato nei trattati fiscali internazionali.
Obiettivo:Determinare se una società straniera ha una presenza significativa (fisica o economica) in un paese specifico.
Implicazioni fiscali:Se una tale presenza è stabilita, la società straniera diventa soggetta all’imposizione fiscale nel paese in questione.
Occultamento:La peculiarità di questa è che la sua presenza non è dichiarata formalmente alle autorità fiscali locali.

Le possibilità di evadere materia imponibile sono legate, nell’ambito della fiscalità internazionale, anche alla possibile fattispecie di stabile organizzazione occulta. Con questo termine si fa riferimento ad una specifica fattispecie in cui, ad esempio, un’impresa estera può arrivare a sottodimensionare la propria presenza ed attività economica in Italia. Tuttavia, il ragionamento può essere analizzato specularmente anche al contrario, ovvero il caso di un’impresa italiana che ha una significativa presenza all’estero in modo non dichiarato. Sono queste, essenzialmente, le principali fattispecie che portano alla formazione di attività fraudolente volte alla sottrazione di imponibile fiscale.

Da anni la Guardia di Finanza effettua controlli per identificare ipotesi di evasione fiscale internazionale, tra le quali vi rientra anche il caso di stabile organizzazione occulta. Ne ho parlato anche in questo articolo: “Contrasto all’evasione fiscale internazionale: le linee guida“. Dobbiamo dire che non sono pochi gli imprenditori italiani ed esteri che cercano questa strada per evitare di pagare le imposte nel Paese ove vogliono operare. Operare all’estero, con un magazzino e una rete di vendita, senza identificarsi nel Paese estero non è la strada migliore da percorrere. Ne sono testimonianza gli accertamenti che ogni anno vengono notificati proprio sulla base di elementi indiziari di stabile organizzazione occulta. Come vedremo si tratta di ipotesi ove il rischio è quello di sanzioni amministrative per infedele od omessa dichiarazione, che in alcuni casi possono arrivare a sfociare perfino in contestazioni penalmente rilevanti.

In questo articolo voglio indicarti gli effetti di contestazioni di questo tipo ed i rischi che si possono correre. L’obiettivo è quello di aiutarti ad identificare queste fattispecie e saperle riconoscere, prima dell’arrivo di un accertamento fiscale.

Che cos’è la stabile organizzazione e quando è occulta?

STABILE ORGANIZZAZIONE
La stabile organizzazione è un concetto utilizzato per determinare se un’entità giuridica ha una presenza fisica o economica sufficiente da giustificare la sua imposizione fiscale in un dato paese. In generale, una stabile organizzazione è definita come un luogo fisso di affari attraverso il quale l’attività di un’impresa viene condotta in tutto o in parte. Questo può includere, ad esempio, un ufficio, una filiale, una fabbrica, un laboratorio o anche un cantiere di costruzione. Tuttavia, la definizione può variare da un paese all’altro e da un trattato fiscale all’altro. La presenza di una stabile organizzazione in un determinato paese solitamente rende l’impresa straniera responsabile del pagamento delle imposte su reddito e utili attribuibili a quella stabile organizzazione. Ciò significa che l’entità straniera deve rispettare le leggi fiscali locali, presentare dichiarazioni fiscali e, in generale, essere trattata come se fosse un’entità separata dalla società madre per scopi fiscali.

Art. 162 del TUIR e art. 5 modello OCSE

Possiamo definire una stabile organizzazione come un’entità di fatto che costituisce un centro di imputazione di ricchezza, ancorché priva di personalità giuridica. Elemento distintivo è il possesso di elementi sufficienti a svolgere l’attività idonea al perseguimento dell’oggetto sociale del soggetto che la realizza. Questo aspetto è quello che le differenzia sia dalle unità locali, che sono prive di una rappresentanza stabile nel Paese ospitante che dagli uffici di rappresentanza, che svolgono funzioni ausiliarie o preparatorie, come quelle di carattere pubblicitario, di ricerca scientifica o di mercato.

La stabile organizzazione può essere materiale, quando opera attraverso una sede fissa di affari, ovvero uffici, attrezzature e altri mezzi impiegati per l’attività di impresa in modo permanente, o personale, la quale si manifesta attraverso la presenza di un agente in grado di vincolare la società straniera. Stabile organizzazione materiale e personale possono coesistere, nel senso che la presenza di una (di per sé già sufficiente a far scattare l’imposizione nel Paese ospitante) non esclude l’altra.

Da un punto di vista normativo la stabile organizzazione è disciplinata dall’art. 162 del DPR n. 917/86 (TUIR) per le imposte dirette, e dall’art. 5 del modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni.

Le multinazionali e l’impresa unica

La presenza di una stabile organizzazione è rilevabile, sovente, all’interno dei gruppi multinazionali che tendo ad operare, molto spesso, come “impresa unica” dislocata in Paesi diversi. In questi casi l’Amministrazione finanziaria è alla ricerca di elementi fattuali in grado di individuare relazioni contrattuali idonee ad evidenziare la presenza di una stabile organizzazione.

È all’interno di questo quadro d’insieme che nascono le contestazioni delle stabili organizzazioni occulte, ravvisate ad esempio nei casi in cui un soggetto estero opera in Italia senza aver nessuna presenza formale, limitandosi ad inviare nel nostro Paese personale dipendente che invece l’Amministrazione finanziaria ritiene rappresentare una stabile organizzazione, quando un soggetto estero possiede un ufficio di rappresentanza particolarmente strutturato che l’Amministrazione ritiene nascondere la presenza di una stabile organizzazione e quando il soggetto estero, che possiede già una società controllata in Italia, esercita linee di business annidate in quest’ultima e dirette dal soggetto non residente ritenuto stabile organizzazione.

Lotta all’elusione ed evasione fiscale internazionale

La Guardia di Finanza è un organo da sempre attento nel far rispettare la normativa fiscale da parte delle imprese. In particolare, il suo intervento è di fondamentale importanza in tutte quelle ipotesi di frode. Si tratta di fattispecie in cui un contribuente decide deliberatamente di sfruttare a proprio vantaggio la situazione, non rispettando deliberatamente norme fiscali. Non sto parlando dei casi in cui, anche involontariamente, ci si trova ad aver violato una norma fiscale, ma di attività organizzate al fine di voler (deliberatamente) eludere o evadere una disposizione di legge vincolanti.

Nel contrasto all’evasione fiscale internazionale assume sicuramente importanza anche la tematica legata alla stabile organizzazione. Infatti, non sono sicuramente rari i casi riscontrati negli ultimi anni che riguardano fenomeni di stabili organizzazioni occulte, sia in Italia che all’estero. Per questo motivo, proprio su questo aspetto, la Guardia di Finanza ha identificato una serie di misure da attuare per sottoporre a controllo queste fattispecie. Dall’analisi di questi elementi è possibile trarre importanti spunti che consentono di comprendere come vengono svolte le verifiche fiscali in questi casi, quali elementi sono determinanti, ed eventualmente anche come è possibile difendersi. In particolare, si tratta di verifiche fiscali a cui possono essere sottoposte, indifferentemente, sia imprese nazionali che operano all’estero, ma anche imprese estere che operano in Italia.

Sottrazione di materia imponibile in Italia

Il problema legato alla stabile organizzazione occulta è legato alla sottrazione di materia imponibile in Italia, con redditi formatisi in Italia che un’impresa estera non dichiara all’Amministrazione finanziaria italiana, oppure all’opposto redditi di fonte estera che un’impresa italiana non dichiara in Italia. Queste ipotesi sono fortemente sanzionate e possono portare ad ipotesi di accertamento del maggior reddito generato ed all’applicazione di sanzioni legate all’infedele dichiarazione dei redditi, ed in alcuni casi anche all’ipotesi di omessa o errata applicazione delle disposizioni in materia IVA. La mancanza di dichiarazione è spesso mirata all’evasione fiscale, per evitare di pagare imposte nel paese in cui si trova la stabile organizzazione occulta.

Quali sono le forme con cui si identifica una fattispecie di stabile organizzazione occulta?

Volendo effettuare un’analisi schematica (certamente non esaustiva) possiamo individuare due forme di stabile organizzazione occulta maggiormente utilizzate per ipotesi di evasione fiscale, per quanto riguarda la normativa italiana. Le due ipotesi possono essere identificate come le seguenti:

  • Operatività in Italia di un’impresa estera attraverso una stabile organizzazione sottodimensionata e non dichiarata all’Amministrazione finanziaria;
  • Operatività all’estero di una stabile organizzazione di un’impresa italiana, che non si è dichiarata all’Amministrazione finanziaria. Oppure, può trattarsi anche di una stabile organizzazione che, seppur dichiarata, è situata in un Paese a fiscalità privilegiata.

Vediamo adesso queste due fattispecie con maggiore dettaglio.

Il caso della stabile organizzazione occulta di impresa estera in Italia

Una prima fattispecie di controlli che la Guardia di Finanza può effettuare riguarda in questi casi riguarda le ipotesi di stabile organizzazione di un impresa estera in Italia. In questo siamo di fronte al caso in cui un’azienda estera si trova ad operare stabilmente in Italia senza essere identificata all’Amministrazione finanziaria italiana. Questo è il più classico caso di ipotesi di presenza di stabile organizzazione occulta. In particolare, sul punto è possibile identificare diverse ipotesi.

Stabile organizzazione materiale con consistenza fisica: ai sensi dell’art. 162, co. 2 del TUIR

Si ha una stabile organizzazione materiale quando la sede fissa d’affari in Italia dell’impresa estera ha un’apprezzabile grado di stabilità, permanenza e adeguatezza strutturale per l’attività che deve esercitare. Ad esempio, la presenza di un ufficio di vendita in Italia è il classico caso di questa fattispecie. Sono idonee ad individuare una stabile organizzazione occulta materiale anche la presenza di attività ausiliarie e/o preparatorie alla vendita, nonché le attività frammentate (se nascondono una strategia unitaria).

Stabile organizzazione materiale senza consistenza fisica: lettera f-bis) del co. 2 dell’art. 162 del TUIR 

La lettera f-bis) del co. 2 dell’art. 162 del TUIR identifica la stabile organizzazione in Italia di tipo materiale, senza consistenza fisica. In tale articolo è specificato che costituisce stabile organizzazione in Italia: “una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio dello stesso”. La rideterminazione del criterio di Stabile Organizzazione in Italia di tipo materiale si è resa necessaria con la previsione di imporre l’imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate mediante mezzi elettronici. L’obiettivo è quello di alleviare il nesso, finora imprescindibile, tra presenza fisica di un’attività nel territorio dello Stato e assoggettabilità alla normativa fiscale.

Stabile organizzazione personale

Si ha una stabile organizzazione personale quando un’impresa non residente dispone in Italia dell’ausilio di un agente di vendita dipendente. Con questo termine si intende un agente di vendita che, pur essendo indipendente dall’impresa estera in Italia, svolge un ruolo principale nella conclusione dei contratti di quest’ultima. Un agente dipendente si raffigura anche quando tale soggetto dipende economicamente in modo prevalente dall’azienda estera mandante;

Stabile organizzazione nidificata

Si ha una stabile organizzazione nidificata quando l’impresa estera opera in Italia attraverso una società italiana, che viene a costituire una stabile organizzazione della prima. In questo caso la stabile organizzazione occulta si trova ad essere nidificata all’interno di un’entità giuridica esistente e separata dalla casa madre.

Tabella: confronto tra stabile organizzazione materiale e personale

CaratteristicaStabile Organizzazione MaterialeStabile Organizzazione Personale
DefinizioneUn luogo fisso dove l’impresa svolge la sua attività commerciale. Questo può includere uffici, fabbriche, cantieri, ecc.Si basa sulla presenza di una persona (ad es., un dipendente o un agente) che ha il potere di agire a nome dell’entità straniera e che abitualmente esercita tale potere.
Presenza FisicaRichiede una presenza fisica come una struttura o un luogo.Non necessariamente richiede una presenza fisica della persona, in un luogo, come ad esempio un’abitazione (su richiesta dell’azienda) oppure un ufficio
DurataPotrebbe richiedere una presenza a lungo termine o per un periodo significativo per essere considerata una stabile organizzazione.La durata può essere meno rilevante se la persona ha un ruolo significativo nell’attività dell’entità straniera nel paese.
AttivitàL’attività è svolta direttamente dall’entità attraverso la sua infrastruttura fisica.L’attività è svolta attraverso un individuo che ha il potere decisionale.
Esempi ComuniUffici centrali, filiali, fabbriche, laboratori, magazzini.Agenti di vendita, rappresentanti, consulenti che hanno potere contrattuale.
Implicazioni FiscaliReddito e utili generati attraverso la struttura fisica sono imponibili.Reddito e utili attribuibili alle decisioni o alle azioni della persona sono imponibili.
DocumentazionePiù facile da identificare e documentare a causa della presenza fisica.Può essere più difficile da identificare e documentare, specialmente se l’individuo agisce in modo semi-indipendente.

Per approfondire: “Agente di società estera come stabile organizzazione in Italia“.

Come individuare una stabile organizzazione occulta in Italia?

Individuare una stabile organizzazione occulta può essere un processo complesso che richiede un esame dettagliato delle attività di un’entità straniera in Italia. Dato che questo tipo di organizzazione è tipicamente non dichiarata alle autorità fiscali, è probabile che tale individuazione richieda un’indagine profonda e a volte un’azione legale per accedere a documenti e informazioni rilevanti

Proviamo, quindi, ad individuare come la Guardia di Finanzia nella sua attività di indagine riesce ad individuare la presenza in Italia di una stabile organizzazione occulta di azienda estera. Il punto di partenza di questa indagine è sicuramente l’individuazione di elementi indiziari. Si tratta, in buona sostanza, di elementi volti ad individuare con gravità, precisione e concordanza la presenza di una stabile organizzazione dell’impresa estera in Italia.

Elementi che identificano la stabile organizzazione occulta in Italia

Andando in dettaglio possiamo dire che i principali elementi presi in considerazione dalla Guardia di Finanza per l’individuazione di una stabile organizzazione occulta di impresa estera in Italia sono:

  • Il coinvolgimento di una entità italiana nella stipulazione di contratti da parte dell’impresa straniera. Oppure, in alternativa rileva anche la partecipazione di una entità italiana a trattative per la sottoscrizione di contratti. Questo in assenza di contratti che attribuiscano all’entità italiana poteri di rappresentanza dell’impresa estera (potere di rappresentanza che avrebbe portato formalmente all’individuazione di una stabile organizzazione in Italia);
  • Contratti o documenti da cui si evincano obblighi a carico di entità italiane nei confronti delle entità estere. Si tratta di vincoli, non resi pubblici, tali da dimostrare un vincolo di subordinazione tra le due società;
  • La sottoposizione del personale dipendente di una società italiana alle direttive di un’impresa estera. Quando, di fatto il personale di una entità italiana è soggetto ad eterodirezione di un’impresa non residente;
  • L’operatività in Italia del soggetto estero con proprio personale dipendente, utilizzando però, locali ove esercita l’attività un’entità italiana;
  • Documenti, timbri e carte intestate sulla base dei quali risulti che la società italiana concluda sostanzialmente contratti nei quali l’impresa estera compare solo formalmente;
  • Dichiarazione del contribuente o del suo personale dipendente. Nonché la corrispondenza tra la società italiana e l’impresa estera. Documenti dai quali risulti il carattere dell’attività svolta da quest’ultima in Italia.

Naturalmente, l’individuazione di questi elementi indiziari non può che emergere all’interno di una attività di accertamento che parte da entità giuridiche italiane. Solo attraverso un’attività di accesso, ispezione e verifica presso entità italiane è possibile individuare eventuali elementi indiziari che possano portare a ritenere l’esistenza di una stabile organizzazione occulta di impresa estera in Italia. Si tratta, quindi, di controlli che partono con altri obiettivi e che culminano con l’individuazione di elementi indiziari legati ad ipotesi di elusione o evasione fiscale internazionale.

Attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria

AreaMetodo o StrumentoDescrizione
Indicazioni PreliminariVolume d’AffariUn alto volume di affari con clienti italiani potrebbe essere un primo segno.
Presenza di PersonaleLa presenza regolare di personale o rappresentanti in Italia può essere indicativa.
Utilizzo di Risorse LocaliL’uso di immobili, attrezzature o altri beni locali potrebbe essere un segno.
Atti ContrattualiLa firma di contratti in Italia potrebbe indicare una stabile organizzazione.
Indagini Fiscali e ControlliRevisione dei Documenti ContabiliEsame dei registri contabili e fiscali per rilevare incongruenze.
Audit Interno o EsternoUn audit focalizzato può rivelare schemi o attività sospette.
IntervisteInterviste con dipendenti o partner possono rivelare dettagli nascosti.
Strumenti LegaliRichieste di InformazioniRichieste formali di informazioni da parte delle autorità fiscali.
Ispezioni e PerquisizioniIspezioni fisiche dei luoghi di lavoro o altre località.
Cooperazione InternazionaleScambio di informazioni con le autorità fiscali straniere.
Aspetti TecnologiciAnalisi dei DatiUso di strumenti di analisi dei dati per individuare schemi o anomalie.
Tracciamento IP e Attività OnlineMonitoraggio delle attività online per indizi di una presenza commerciale in Italia.

Attività di accertamento per il recupero dell’imponibile evaso da parte della GdF

Nel caso in cui la Guardia di Finanza individui le fattispecie tipiche dell’esistenza di una stabile organizzazione occulta in Italia è chiamata ad intervenire. Questo significa porre in essere attività di accertamento fiscale al fine di arrivare, eventualmente, a recuperare a tassazione materia imponibile evaso in Italia da parte dell’impresa estera.

Classico esempio di questa fattispecie può riscontrarsi nel caso di società italiana che funge da stabile organizzazione di un’impresa estera in Italia, c.d. stabile organizzazione nidificata, che abbiamo individuato in precedenza.

Quando la Guardia di Finanza avvia questo tipo di attività, il recupero delle imposte evase in Italia può avvenire con due diverse modalità:

  1. Attribuire alla stabile organizzazione un codice fiscale italiano. L’attribuzione del codice fiscale italiano comporta la contemporanea contestazione della mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi in Italia, con l’obiettivo di attrarre a tassazione i redditi prodotti in Italia;
  2. Imputare a tassazione il maggior reddito sottratto ad imposizione dalla società italiana. In questo caso la contestazione muove dall’applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento (transfer price). In questo caso la fattispecie è quella legata all’infedele dichiarazione dell’entità italiana, che evidentemente, ha sottratto materia imponibile da tassazione in Italia.

Naturalmente, è importante sottolineare le profonde differenze esistenti tra le due tipologie di accertamento. Infatti, nel primo caso si porta all’evidenza un’entità totalmente sconosciuta all’Amministrazione finanziaria italiana, chiamata a dover versare in Italia le imposte sui redditi ivi prodotti. Nel secondo caso, invece, si contesta l’applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento ad una società italiana, che in realtà costituisce una stabile organizzazione occulta di una impresa estera.

Le differenze tra le due tipologie di riscontro si riflettono anche, indirettamente, sulla notifica dell’atto impositivo. In caso di stabile organizzazione occulta, non identificata in Italia, l’atto impositivo contestato è quello legato alla omessa dichiarazione. Si tratta della omessa presentazione della dichiarazione dei redditi italiana al fine di assoggettare a tassazione i redditi ivi prodotti. In questo caso le sanzioni amministrative che possono essere applicate vanno dal 120% al 240% della maggiore imposta dovuta e non versata. Il termine di decadenza per la notifica di questo atto impositivo è il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta presentare la dichiarazione (per le annualità dal 2016 in poi).

Diversamente, in caso di società italiana che funge da stabile organizzazione nidificata di entità estera l’atto contestato è quello di infedele dichiarazione. Si tratta della fattispecie che comprende la presentazione di una dichiarazione non corretta negli importi, con minori redditi o maggiori costi dichiarati rispetto a quanto accertato. In questo caso la sanzione amministrativa prevista per questa fattispecie va da dal 90% al 180% dell’imposta dovuta e non versata. In questo caso il termine di decadenza per la notifica di questo atto impositivo è il 31 dicembre del quinto anno successivo al termine di presentazione della dichiarazione (sempre per le annualità dal 2016 in poi).

Analoghe differenze (tra queste due casistiche) vi sono poi anche sotto il profilo penale. In ogni caso per approfondire questo aspetto ti rimando ad un contributo dedicato. “Sanzioni penali tributarie: guida“.

Il caso della stabile organizzazione occulta di imprese italiane all’estero

Dopo aver analizzato il caso della stabile organizzazione occulta di imprese estere in Italia vediamo adesso l’ipotesi opposta. Mi riferisco al caso di un’impresa italiana che costituisce una stabile organizzazione occulta in un Paese estero. Anche in questo caso non possono esservi dubbi sul fatto che l’attività della Guardia di Finanza effettui i proprio controlli anche in questa fattispecie.

Può accadere, ad esempio che una società italiana controlli una società estera. Se l’attività della controllante italiana è effettuata con particolare accentramento gestionale, organizzativo e di coordinamento possono sorgere delle problematiche.

In questo caso si deve ritenere che la società estera non sia una semplice controllata, ma rappresenta una vera e propria stabile organizzazione della controllante italiana. La controllante italiana, infatti, non esercita la normale attività di direzione e coordinamento, ma arriva a determinare gli indirizzi di gestione della società, influenzando le scelte gestionali di spettanza del management.

Al verificarsi di questa fattispecie la società controllata estera viene considerata una branch della controllante italiana. In questo modo i relativi redditi esteri devono essere imputati a quest’ultima, per essere assoggettati a tassazione in Italia (proprio come in caso di presenza effettiva di una branch estera).

Attività di accertamento per il recupero dell’imponibile evaso da parte della GdF

Al fine di individuare ipotesi di stabile organizzazione occulta di imprese italiane all’estero la Guardia di Finanza, anche in questo caso, è in grado di effettuare una serie di controlli. Si tratta di particolari attività di accertamento ideate appositamente per individuare questo tipo di attività elusiva o evasiva. I controlli, in particolare, possono essere schematizzati nei seguenti:

  • Analisi degli obblighi e delle limitazioni che subordinano la società estera a quella italiana. Si tratta di individuare le procedure interne ed esterne delle due società per individuare eventuali rapporti di obbligo o limitazione della controllata estera nei confronti della controllante italiana;
  • Individuazione di assenza di terzietà e contrapposizione tra gli interessi della controllante italiana e la controllata estera. E’ di importanza fondamentale capire come si comportano le due società quando si trovano di fronte ad un’ipotesi di conflitto di interessi. Nel caso le due società dovrebbero tenere una posizione diversa per tutelare gli interessi personali, nei limiti dell’attività di direzione e coordinamento. Se questo non avviene o addirittura una delle due società (solitamente la controllata estera) ratifica scelte in contrasto con i propri interessi, diventa fattispecie utile di stabile organizzazione occulta;
  • Analisi della disponibilità del personale dipendente della società estera a favore di quella italiana. Si deve capire se vi è disponibilità di personale nella controllante italiana inviato dalla controllata estera;
  • Individuazione della mancanza di indipendenza organizzativa, economica e finanziaria della società estera controllata. Anche in questo caso l’obiettivo è individuare quanto le scelte del management della controllata estera siano indipendenti;
  • Utilizzo, da parte della società italiana, del proprio personale dipendente anche all’estero;
  • La coincidenza degli amministratori della società italiana e di quella estera. In questo caso vi sarà sicuramente anche una coincidenza di interessi e comportamenti volti a tutelare la controllante italiana.

Come detto si tratta di controlli particolari che individuano chiaramente la volontà di individuare la fattispecie di stabile organizzazione occulta. Tutti questi casi, infatti, si caratterizzano per una volontà aperta di voler eludere disposizioni di legge al fine di rideterminare il reddito della controllante italiana. Questa ipotesi comporta la contestazione, sempre in presenza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, dell’ipotesi di stabile organizzazione occulta di impresa italiana all’estero. Naturalmente, questo tipo di indagine viene effettuata, nella maggior parte dei casi, con l’ausilio delle autorità fiscali dello Stato estero dove ha sede la controllata estera.

Il caso del riconoscimento della stabile organizzazione estera ed ipotesi elusive

Quando si parla di stabile organizzazione occulta quelle che abbiamo visto sono sicuramente le principali fattispecie riscontrabili nel quotidiano. Tuttavia, un aspetto interessante, che spesso non viene considerato da molti imprenditori riguarda la fattispecie in cui la controllante italiana riconosce l’esistenza della branch estera.

In questo caso la Guardia di Finanza ha la possibilità, comunque, di riscontrare l’ipotesi di evasione fiscale. Si tratta del caso in cui la controllante italiana proceda ad imputare alla stabile organizzazione estera ingenti costi. Oneri che, di fatto, contribuiscono ad abbattere il carico fiscale in modo fittizio alla società madre italiana. In questo caso, la presenza di elementi indiziari, gravi precisi e concordanti può portare alla contestazione di stabile organizzazione occulta creata e riconosciuta senza valide ragioni economiche, ma volta esclusivamente alla rideterminazione del reddito della società italiana imputando costi ad essa non spettanti (al solo fine di evadere materia imponibile in Italia).

Quali gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per individuare la stabile organizzazione occulta?

Per individuare le suddette anomalie in tema di stabile organizzazione la Guardia di Finanza ha a disposizione una serie di strumenti di accertamento. Lo strumento più importante e maggiormente utilizzato è quello dell’accesso presso le imprese interessate. La procedura di accesso, ispezione e verifica è la preferita da parte dell’Amministrazione finanziaria in quanto consente di verificare contemporaneamente più aspetti relativi ad uno stesso contribuente. Deve essere comunque tenuto presente che questa metodologia accertativa viene utilizzata solo nel caso in cui vi siano sul contribuente forti indizi di evasione fiscale.

Gli indizi di evasione fiscale vengono primariamente analizzati attraverso l’utilizzo di canali di indagine telematici, ovvero, mi riferisco all’utilizzo di apposite banche dati, a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, tra cui possiamo sicuramente segnalare:

  • Infocamere/Telemaco – banca dati utilizzata per individuare società operanti in Italia attraverso unità locali secondarie;
  • R.E.T.I. (Richiesta Elenchi Titolari di Partita Iva) – banca dati utilizzata per rilevare le imprese che operano in Italia per il tramite di rappresentanti fiscali;
  • Anagrafe tributaria Ser.Pi.Co. (Servizio per le informazioni sui contribuenti) – banca dati utile per acquisire informazioni relative alle dichiarazioni fiscali. Ma anche per individuare il volume d’affari per le società estere operanti in Italia, al fine di individuare collegamento con imprese italiane;
  • Sistema E.B.R. (European Business Register) – banca dati utile al fine di ottenere informazioni su società localizzate all’estero, magari con soci residenti in Italia o con forte collegamento con imprese italiane;
  • Mint Global, Mint Italy – banca dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria utile per ricostruire le catene partecipative delle società, sia italiane che estere. Aspetto importante per l’individuazione di stabili organizzazioni occulte.

L’utilizzo di queste banche dati è utile all’Amministrazione finanziaria per individuare quali sono i contribuenti da selezionare per un accertamento fiscale, ovvero per un accesso, ispezione e verifica. La presenza di elementi indiziari all’interno di queste banche dati fa sicuramente aumentare le probabilità di finire in una delle liste selettive di contribuenti che l’Amministrazione finanziaria sottopone ogni anno a controllo.

Vediamo, ad esempio, un possibile attività di accertamento che potrebbe essere svolta.

FaseAttività di AccertamentoDettagli e Obiettivi
Identificazione PreliminareAnalisi di Biglietti d’AffariIdentificazione di transazioni e flussi finanziari sospetti che potrebbero suggerire l’esistenza di una stabile organizzazione occulta.
Monitoraggio di Attività OnlineTracciamento di attività web, comunicazioni online, e interazioni con clienti italiani.
Indagine InizialeRichieste di InformazioniEmissione di richieste formali di informazioni all’entità straniera e/o ai suoi rappresentanti.
Interviste e TestimonianzeRaccolta di testimonianze da parte di dipendenti, fornitori, o clienti che potrebbero avere informazioni rilevanti.
Esame ApprofonditoAudit e Revisione ContabileRevisione dettagliata dei registri contabili e delle transazioni finanziarie.
Ispezioni FisicheIspezioni in loco di uffici, magazzini, o altre strutture che potrebbero essere utilizzate dalla stabile organizzazione.
Raccolta di ProveDocumentazioneRaccolta di tutti i documenti, contratti, e-mail e altre prove che supportano l’accertamento.
Cooperazione InternazionaleRichiesta di informazioni da autorità fiscali straniere e utilizzo di dati provenienti da accordi di scambio di informazioni fiscali.
Azione LegaleNotifica dell’AccertamentoNotifica formale all’entità straniera riguardo all’accertamento fiscale e alle imposte dovute.
Azione in TribunaleAvvio di un procedimento legale per il recupero dell’imponibile evaso, se necessario.
Controllo della stabile organizzazione occulta mediate controlli incrociati

Si tratta di controlli effettuati mediante redazione di appositi processi verbali di constatazione. Nonché attraverso l’invio di appositi questionari nei confronti di clienti vari della società estera verificata.

Controllo della stabile organizzazione occulta mediate l’analisi delle funzioni aziendali

Analisi funzionale delle attività svolte dal soggetto residente e non residente. L’obiettivo è quello di verificare la complementarietà delle funzioni economiche, dei rischi assunti, ecc.

Controllo della stabile organizzazione occulta mediate l’analisi delle ragioni economiche aziendali

Analisi delle ragioni economiche sottese all’implementazione di una diversa struttura operativa ed organizzativa.

Controllo della stabile organizzazione occulta mediate interviste e analisi di dati

Interviste ai dipendenti e/o ai clienti del soggetto residente per verificare le funzioni operative svolte e le linee di riporto. Le dichiarazioni rese dai dipendenti sono spesso trasposte in verbali sottoscritti dagli stessi dipendenti. Per quanto riguarda le interviste ai clienti l’obiettivo è quello di identificare quali siano i soggetti che detengono (sostanzialmente) i poteri di negoziazione e con i quali i clienti si rapportano. Anche tali dichiarazioni sono raccolte in verbali sottoscritti dai clienti. Per raccolta e analisi di dati si intende lo scambio di e-mail tra dipendenti del soggetto residente e clienti. nonché tra dipendenti del soggetto residente e dipendenti del soggetto estero, per verificare il grado di indipendenza della società residente. 

Stabile organizzazione occulta in Italia per la direzione delle vendite di immobili esteri

Dopo aver analizzato in teoria le casistiche di stabile organizzazione occulta, vediamo una situazione pratica, data dalla Cassazione n. 2581 del 4 febbraio 2021. Nel caso l’Agenzia delle Entrate ha accertato la presenza di una stabile organizzazione occulta in Italia di una società estera. La struttura considerata stabile organizzazione occulta gestiva in Italia per conto della società stessa l’attività di promozione e vendita di beni immobili siti all’estero.

La contestazione di stabile organizzazione occulta deriva da un’accertamento induttivo in virtù del quale è stato dimostrato che il reale centro di imputazione della volontà di chiudere le operazioni di vendita degli immobili fosse in Italia. L’attività di promozione alla vendita, attraverso una struttura materiale (e non personale), avveniva in Italia, con documentazione che riportava anno per anno le vendite effettuate. Le società che teoricamente avrebbero dovuto promuovere le vendite si trovavano in altri Paesi ma di fatto, l’attività di promozione alla vendita avveniva in Italia.

Questo tipo di accertamento comporta, di fatto, che lo Stato dove è situata la stabile organizzazione (Italia) ha titolo a tassare i profitti attribuibili alla stessa. Più in dettaglio, i redditi sono tassati dove insiste la stabile organizzazione che li ha prodotti se si tratta di operazione unitaria, ideata, gestita, condotta e conclusa della medesima stabile organizzazione, ovvero vengono ripartiti fra le stabili organizzazioni imprenditoria, per la parte in cui sono riferibili a ciascuna. Inoltre, la stabile organizzazione deve ritenersi localizzata dove è situata l’organizzazione di beni e persone che genera la ricchezza. Quindi, il luogo dove è situata l’organizzazione (Italia) prevale su quello in cui sono situati i beni oggetto di vendita, qualora si tratti di reddito d’impresa generato dal lavoro della stabile organizzazione.

Da evidenziare, inoltre, che in questo tipo di accertamenti, trovandosi di fronte a fattispecie di dichiarazione omessa, non può essere richiesto il credito per imposte estere (ex art. 165 del TUIR). Situazione questa che la giurisprudenza tende a risolvere a favore del contribuente che può provare l’effettivo pagamento di imposte all’estero.

Conclusioni e consulenza fiscale

Stante quanto detto sinora sulla materia possiamo dire che sicuramente è di fondamentale importanza procedere ad una verifica preliminare delle posizioni fiscali:

  • Sia delle società italiane che operano all’estero;
  • Sia delle società estere che operano in Italia.

Questo al fine di individuare eventuali anomalie fiscali fugare ogni pericolo di incappare in contestazioni fiscali in materia di stabile organizzazione. È importante, infatti, arrivare preparati a possibili future indagini fiscali. Arrivare impreparati ad una verifica, infatti, può compromettere la propria posizione. Per questo motivo, la migliore difesa è sicuramente la prevenzione e la produzione di documentazione idonea a superare queste contestazioni in anticipo rispetto all’effettivo controllo. In questi casi gli unici veri strumenti di prevenzione sono quelli di c.d. “tax compliance“, ovvero ruling o interpelli che possano portare ad un parare preventivo dell’Amministrazione finanziaria sul modello di business applicato dall’impresa. Infatti, se si effettua una disclosure del proprio modello di business, diventa poi arduo per l’Amministrazione finanziaria disconoscerla in caso di accertamento (sarebbe ipotesi di violazione del principio di affidamento del contribuente).

Se hai trovato interessanti le indicazioni che ti ho fornito in questo articolo, allora sicuramente potresti trovarti in una delle fattispecie descritte. Se ritrovi la tua situazione o quella di una tua società in una delle fattispecie che ti ho mostrato, allora è opportuno che tu presti la dovuta attenzione. La contestazione di una stabile organizzazione occulta è una fattispecie che è meglio evitare. Le sanzioni descritte possono sicuramente avere conseguenze ingenti per qualsiasi società.

Per questo motivo se hai dubbi, non aspettare!

Affidati alla consulenza di un esperto in questo ambito. Potrai ricevere tutte le risposte che cerchi e capirai se la tua situazione è a rischio. Nel caso potrai avere le corrette indicazioni su come operare in futuro. Questo il link al servizio di consulenza fiscale online:

Fonte: Circolare n. 1/2018 Guardia di Finanza.

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