L’art. 2477 del Codice Civile disciplina l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o di un revisore legale nelle SRL a verificarsi di una delle condizioni ivi previste. Di seguito una analisi delle condizioni e le conseguenze in caso di mancata nomina da parte del tribunale.

A differenza delle SPA, in cui l’organo di controllo è sempre necessario, nelle SRL la nomina dell’organo di controllo è obbligatoria solo in determinati casi previsti dalla legge. Viene tuttavia riservata ampia autonomia ai soci delle SRL c.d. “minori” cioè che non superano determinati limiti dimensionali.

Secondo quanto disposto dall’art. 2477 c.c. tutte le SRL devono provvedere alla nomina di un organo di controllo (sindaci o revisori), quindi un sindaco o un revisore. L’obbligo riguarda tutte le SRL che, alla data di approvazione del bilancio relativo al periodo di imposta precedente, sono tenute alla redazione del consolidato o che controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti e soprattutto sui limiti dimensionali previsti dal co. 2, lett. c) del 2477 c.c.

Di seguito andiamo a riepilogare, in modo schematico e quanto più pratico possibile, le condizioni che portano alla nomina dell’organo di controllo nelle SRL e l’intervento del tribunale nel caso in cui la società non provveda in autonomia alla nomina.

I limiti per le SRL per la nomina dell’organo di controllo

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle SRL è previsto al verificarsi di una di queste fattispecie, indicate dall’art. 2477 c.c.:

  • Società obbligate alla redazione del bilancio consolidato;
  • Società che controllano una società a sua volta tenuta al controllo legale dei conti;
  • Società che per due esercizi consecutivi superano i parametri di cui all’art. 2435-bis c.c.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

Società tenute alla redazione del bilancio consolidato

Il co. 2, lett. a) dell’art. 2477 c.c. lega la nomina dell’organo di controllo o del revisore alla casistica che la SRL sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. In particolare, è necessario prendere a riferimento quanto previsto dall’art. 27 del D.Lgs. n. 127/91 che ne prevede l’obbligo quando le imprese controllanti, unitamente alle controllate, abbiano superato per due esercizi consecutivi i seguenti limiti:

  • Totale degli attivi dello stato patrimoniale 20.000.000;
  • Totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 40.000.000;
  • Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 250 unità.

La nomina dell’organo di controllo deve essere effettuata entro 30 giorni dall’assemblea che approva il bilancio d’esercizio della SRL in cui si prende atto dell’obbligo di redigere il bilancio consolidato. Si, tratta, in particolare, del primo esercizio in cui i sopra indicati limiti vengono superati. Deve essere evidenziato che, qualora per due esercizi consecutivi due dei predetti limiti non fossero superati, si verificherebbe una causa di esonero (co. 1 art. 27). In questo caso verrebbe meno l’obbligo per la nomina dell’organo di controllo e si potrebbe determinare una giusta causa di revoca dello stesso. Inoltre, quando si verifica questa causa deve essere assoggettato a revisione anche il bilancio consolidato ex art. 41 del D.Lgs. n. 127/91.

Società che controlla una società tenuta all’obbligo del controllo legale dei conti

La seconda fattispecie che prevede la nomina dell’organo di controllo per la SRL riguarda il caso in cui la società controlli un’altra società a sua volta tenuta all’obbligo di sottoporsi al controllo legale dei conti. In questo caso, tuttavia, per verificare tale fattispecie è necessario che sussistano alcune specifiche condizioni, ovvero:

  • Che la SRL sia una società controllante;
  • Che la società controllata abbia l’obbligo di sottoporre il bilancio a revisione legale dei conti.

Per quanto riguarda la prima condizioni si deve prendere a riferimento i limiti di cui ai co. 1 e 2 dell’art. 2359 c.c. ai sensi del quale sono considerate società controllate:

  • Le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
  • Le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
  • Le società che sono sotto un’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell’applicazione di queste disposizioni si devono computare anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta. Non si computano i voti spettanti per conto terzi. In caso di gruppo societario, è tenuta a nominare tale organo, la SRL che assume, rispetto a una diversa società del gruppo obbligata alla revisione legale dei conti, una posizione di controllo. La posizione di controllo è da imputarsi alla capogruppo, in quanto quest’ultima capace di influenzare indirettamente una o più società controllate e collocate in posizione intermedia.

Per quanto riguarda la seconda condizione di obbligo di controllo è che la società controllata sia obbligata alla revisione del bilancio. In particolare, tale casistica si riscontra quando siamo di fronte a queste fattispecie:

  • La controllata è una SPA o SAPA;
  • La controllata è una SRL tenuta al controllo legale dei conti per limiti dimensionali poiché tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • Enti di interesse pubblico, ex art. 16 e 19-bis del D.Lgs. n. 39/10.

In questi casi il termine di 30 giorni entro i quali deve essere convocata l’assemblea per la nomina dell’organo di controllo decorrono dal momento in cui la società acquisisce formalmente la partecipazione di controllo.

Nomina legata al superamento dei limiti di cui al 2477 c.c.

Il terzo caso in cui nelle SRL vi è l’obbligo di nominare l’organo di controllo riguarda il superamento dei limiti di cui al co. 2, lett. c) dell’art. 2477 c.c. In particolare, la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

  • Il totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  • Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  • Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) cessa quando, per 3 esercizi consecutivi, non è stato superato alcuno dei predetti limiti.

Per quanto riguarda il terzo punto (dipendenti occupati in media), devono essere presi in considerazione i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.

L’aspetto su cui prestare attenzione riguarda il fatto che, ai fini della nomina, è sufficiente superare per due esercizi uno soltanto dei tre limiti sopra indicati. Inoltre, è sufficiente, ai fini della conservazione dell’obbligo che nel triennio di nomina la società abbia superato anche in un’unica occasione uno dei tre nuovi parametri per determinare l’obbligo di nomina dell’organo di controllo per un nuovo triennio. In questo caso l’art. 2477, co. 5, c.c. prevede che l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al co. 2 deve provvedere, entro 30 giorni alla nomina di un organo di controllo o del revisore. Si tratta dell’assemblea convocata per l’approvazione del secondo bilancio in cui per almeno due esercizi consecutivi viene superato uno dei tre parametri sopra indicati (non necessariamente sempre lo stesso), a dove provvedere alla nomina dell’organo di controllo. Tale nomina può avvenire nella stessa riunione assembleare delegata all’approvazione del bilancio, o successiva, entro 30 giorni.

Aspetti statutari della nomina

Il primo comma dell’art. 2477 del c.c. prevede che l’atto costitutivo può prevedere la nomina di un organo di controllo o di un revisore, determinandone inoltre le competenze ed i poteri. Qualora, quindi, non vengano superati i limiti previsti dal secondo comma dell’art. 2477 c.c., i soci possono:

  • Omettere qualsiasi previsione nell’atto costitutivo e quindi non dotarsi di alcun organo di controllo in favore di una struttura più snella;
  • Dotarsi di un organo di controllo, determinandone le competenze ed i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, o di un revisore. In questo caso però la nomina diventa obbligatoria.

Pertanto è possibile configurare:

  • Un Collegio sindacale o un sindaco unico, con eventuale funzione di revisore (in assenza di indicazioni statutarie l’organo di controllo è monocratico);
  • Un revisore;
  • Un organo di controllo ed un revisore.

Per la nomina è necessario, infatti, verificare in primo luogo cosa prevedono – in tema di controllo – i singoli statuti societari. I casi che si possono presentare sono, infatti, i seguenti:

Sindaco unico / Collegio SindacaleRevisore unicoDescrizione
XXSindaco unico / Collegio sindacale svolgono i controlli di legalità; al Revisore unico spetta il controllo contabile
XSindaco unico / Collegio sindacale svolgono i controlli di legalità ed anche il controllo contabile. L’organo deve essere composto da soli soggetti iscritti al registro dei revisori legali
xIl Revisore unico svolge i (soli) controlli contabili

Deve essere evidenziato che, in linea di principio le ipotesi Sindaco unico e Collegio sindacale sono tra loro alternative. La nomina del Revisore unico è ad esse alternativa a sua volta. Ma la scelta dell’ impresa – in concreto – resta strettamente legata a quanto prevede lo Statuto. E di contro non è consentito di utilizzare una forma di controllo che lo Statuto non preveda espressamente. Tali organi o soggetti devono essere nominati, necessariamente, con decisione dei soci. I soci potrebbero optare per la nomina di un revisore. In questo caso troverebbero applicazione le disposizioni del D.Lgs. n. 39/2010. Mentre è possibile attribuire all’organo di controllo anche la revisione legale, non è invece possibile attribuire al revisore legale funzioni e poteri dell’organo di controllo. Mentre mentre il Sindaco unico / Collegio sindacale svolge sia il controllo di legalità che la revisione il Revisore si limita a quest’ultima, e pertanto non è difficile ipotizzare, in una logica di contenimento dei costi complessivi, una naturale preferenza per quest’ultima soluzione negli statuti delle SRL.

Il controllo facoltativo

Lo statuto della SRL può disporre che i compiti di controllo siano svolti anche nel caso in cui non vi siano i presupposti per il loro obbligatorio svolgimento. Pertanto, in tal caso, nello statuto si può prevedere una forma di controllo facoltativo da espletarsi con una delle modalità seguenti:

  • L’attivazione della sola funzione di revisione, affidandola a un revisore legale;
  • L’attivazione del solo controllo della gestione, affidandolo o a un sindaco unico o a un collegio sindacale;
  • L’attivazione sia della funzione di revisione (affidandola a un revisore) sia del controllo della gestione (affidandolo o a un sindaco unico o un collegio sindacale);
  • L’attivazione sia della funzione di revisione sia del controllo della gestione, affidandoli entrambi o a un sindaco unico o un collegio sindacale (il quale, in questa ipotesi, deve essere composto solo da revisori: articolo 2409 bis, comma 2).

Chi deve intervenire in caso di mancata nomina dell’organo di controllo nelle SRL?

Nel caso in cui l’assemblea della SRL non provveda alla nomina dell’organo di controllo deve provvedere il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. Pertanto, è importante individuare i soggetti che possono intervenire in questa casistica, che sono:

  • Tutti i soggetti potenzialmente interessati alla segnalazione al tribunale;
  • Il conservatore del registro delle imprese.

Ai sensi del co. 5 dell’art. 2477 c.c. il tribunale interviene in via sostitutiva solo nel caso di superamento da parte della società dei parametri dimensionali attinenti alla lett. c) del co. 2 dell’art. 2477 c.c. e non nei casi in cui la nomina divenga obbligatoria per le altre circostanze contemplate nelle precedenti lett. a) e b). Deve essere tenuto presente anche il fatto che, di norma, il soggetto che provvede alla nomina stabilisce anche i compensi del soggetto nominato, il tribunale dovrebbe stabilire per il sindaco revisore anche un compenso per l’attività che deve prestare a favore della società.

Gli amministratori che non provvedono alla convocazione dell’assemblea per la nomina dell’organo di controllo o del revisore sono passibili di sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 2631, comma 1, c.c. (da 1.032,00 a 6.197,00 euro.). Si potrebbe, inoltre, configurare un rischio di non piena efficacia di quelle delibere che presuppongo determinate attività in capo all’organo di controllo (es. delibera di approvazione del bilancio senza la relazione dei sindaci).

Art. 2409 c.c. Denuncia degli amministratori – Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere anche percentuali minori di partecipazione.

I soggetti interessati alla segnalazione al tribunale

I soggetti interessati a segnalare al tribunale la mancata nomina da parte dell’assemblea non possono che essere gli amministratori della SRL. Questi, ad esempio, potrebbero essere chiamati ad intervenire quando qualora sia stata inserita la nomina dell’organo di controllo nell’ordine del giorno di una assemblea, questa non abbia provveduto alla nomina. Tuttavia, questo tipo di segnalazione la tribunale potrebbe avvenire anche a cura dei soci di minoranza della SRL. Questi dalla nomina dell’organo di controllo, infatti, potrebbero trovare maggiore garanzie in relazioni a possibili atti di mala gestio da parte degli amministratori. Inoltre, potrebbero essere interessati alla segnalazione anche eventuali soggetti creditori della società (come ad esempio, gli istituti bancari).

Il ruolo del conservatore del registro delle imprese

Il registro delle imprese competente in relazione alla sede legale della SRL ha la competenza ha la possibilità di segnalare al tribunale la situazione qualora non sia intervenuta altra segnalazione precedente. In questo caso il tribunale deve provvedere d’ufficio alla nomina dell’organo di controllo della SRL. Il conservatore del registro delle imprese, infatti, attraverso i dati del bilancio depositati è in grado di individuare tutti i limiti previsti dall’art. 2477 c.c. per capire se vi è stata o meno nomina dell’organo di controllo da parte dell’assemblea dei soci. Deve essere evidenziato, tuttavia, che questo tipo di segnalazione è legata alla sola casistica di superamento dei limiti dimensionali indicati dal co. 2, lett. c) dell’art. 2477 c.c., mentre nelle altre casistiche non parrebbe legittimato ad intervenire.

Domande frequenti

Cosa si intende per “organo di controllo” in una SRL?

L’organo di controllo è un organismo che ha il compito di vigilare sulla regolarità amministrativa, contabile e finanziaria della società. In particolare, l’organo di controllo ha il compito di verificare la corretta tenuta dei libri contabili e la regolarità delle operazioni contabili. Pertanto, nella SRL è possibile configurare un Collegio sindacale o un sindaco unico, con eventuale funzione di revisore (in assenza di indicazioni statutarie l’organo di controllo è monocratico), un revisore, oppure un collegio sindacale e un revisore.

Chi può essere nominato come sindaco o revisore contabile in una SRL?

I sindaci devono essere scelti tra professionisti iscritti in un apposito registro, come ad esempio l’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o al registro dei Revisori Contabili, mentre i revisori contabili devono essere iscritti presso l’apposito registro tenuto presso il Ministero.

Come avviene la nomina dell’organo di controllo nelle SRL?

La nomina dell’organo di controllo avviene attraverso la convocazione dell’assemblea dei soci. La nomina può essere effettuata sia all’atto della costituzione della SRL che in un secondo momento.

Quale è la durata del mandato dell’organo di controllo nella SRL?

La durata del mandato dell’organo di controllo nella SRL è di tre anni. Tuttavia, il mandato può essere rinnovato per un massimo di tre volte consecutive. In caso di mancata rielezione, l’organo di controllo rimane in carica fino alla nomina del nuovo organo.

Quali sono le funzioni dell’organo di controllo nella SRL?

L’organo di controllo ha il compito di verificare la regolarità amministrativa, contabile e finanziaria della società, e di esprimere un giudizio sulla situazione patrimoniale dell’azienda. In particolare, il collegio sindacale ha il compito di esprimere pareri sulla gestione e di verificare la corretta tenuta dei libri contabili, mentre il revisore contabile ha il compito di verificare la regolarità delle operazioni contabili e di redigere una relazione annuale sull’esercizio sociale.

Qual è la responsabilità dell’organo di controllo in una SRL?

L’organo di controllo è responsabile del controllo della gestione della società e della redazione della relazione annuale sulla gestione della società. Gli amministratori della società sono tenuti a fornire all’organo di controllo tutte le informazioni necessarie per svolgere il proprio compito. L’organo di controllo è anche responsabile di segnalare eventuali irregolarità o anomalie riscontrate durante il proprio lavoro.

Che cos’è la revisione legale?

Si definisce revisione un complesso di attività e procedure che portano un soggetto, il revisore, a formarsi un opinione su un bilancio d’esercizio o consolidato, e ad esporre tale opinione in un documento che chiameremo Giudizio, o relazione di revisione.

Chi svolge l’attività di revisione legale dei conti?

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.