Per le imprese e i professionisti che operano in regime ordinario, le spese telefoniche sono generalmente deducibili all’80% dal reddito imponibile. Inoltre, l’IVA può essere detratta interamente se l’uso è esclusivamente aziendale, mentre è detraibile al 50% in caso di utilizzo promiscuo. Il regime forfettario, invece, non permette la deduzione delle spese telefoniche, riflettendo l’approccio semplificato e le agevolazioni già incorporate nel regime stesso.
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Spese telefoniche: deducibilità del costo
L’art. 102, co. 9 del TUIR prevede per le spese relative ai telefoni cellulari la deducibilità dal reddito di impresa nella misura dell’80%. I costi sono quelli relativi a:
Di fatto, la norma fa riferimento a diverse tipologie di collegamento telefonico, ricomprendendovi sia la linea fissa che quella mobile, per attività di impresa o professionale (Risoluzione n. 104/E/07 Agenzia delle Entrate). Rientrano nella deduzione all’80% i costi che riguardano:
- Le quote di ammortamento;
- I canoni di locazione, anche finanziaria, o di noleggio;
- Le spese di impiego;
- Le spese di manutenzione, riparazione, etc;
- L’IVA indetraibile.
In presenza di linee telefoniche non suscettibili di essere utilizzate per finalità diverse da quelle esclusivamente imprenditoriali, non si applica l’art. 102 co. 9 del TUIR (Risoluzione n. 320/E/08). Pertanto, laddove manchi il presupposto per l’utilizzo promiscuo del bene, il relativo costo sostenuto non è soggetto alla deducibilità limitata all’80% (deducibilità al 100%). L’insussistenza anche potenziale dell’utilizzo promiscuo deve essere verificata anno per anno e provata dal contribuente.
Tipologia di utilizzo (imprese/professionisti) | Deduzione fiscale |
---|---|
Uso esclusivo attività | 100% |
Uso promiscuo | 80% |
Utilizzo del telefono da parte di dipendenti
Nel caso in cui vi sia la concessione in uso promiscuo del cellulare aziendale, questa rientra nella categoria dei fringe benefit per il lavoratore dipendente e, secondo l’art. 51, co. 3 del TUIR, deve essere tassato il valore normale determinato in base all’art. 9 del TUIR. Il valore deve essere determinato secondo la tariffazione specifica per l’addebito dei costi (tariffe applicate dal gestore telefonico). Di fatto, tale valore va a coincidere con il valore delle telefonate ad uso personale risultanti dalla bolletta. Il valore del fringe benefit, comunque, deve essere valutato al netto di quanto corrisposto dal dipendente per i beni e servizi di cui ha fruito.
Nel caso in cui, invece, l’azienda rimborsi il 50% dei costi sostenuti dal dipendente per l’utilizzo promiscuo del proprio telefono cellulare, il valore costituisce reddito da lavoro dipendente (ex art. 51, co. 1 del TUIR). Questo è quanto chiarito dalla Risoluzione n. 74/E/17 dell’Agenzia delle Entrate.
Professionisti
Sono deducibili nella misura dell’80% le spese relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico (art. 54 co. 3-bis del TUIR). Questo sulle stessi costi visti sopra per le imprese. Ai fini del riconoscimento della deducibilità dal reddito di lavoro autonomo, i predetti costi devono essere connotati dei requisiti dell’inerenza all’attività professionale o artistica svolta e della tracciabilità della spesa, che deve essere stata effettivamente sostenuta dal professionista e con riferimento alla quale devono essere note le modalità di pagamento utilizzate.
Spese telefoniche: detraibilità IVA
La detraibilità ai fini IVA delle spese telefoniche presenta percentuali diverse a seconda dell’utilizzo del bene/servizio nell’esercizio di impresa o nell’attività professionale. Questo, ai sensi dell’art. 19, co. 4 del DPR n. 633/72. In particolare, le casistiche sono le seguenti:
- Utilizzo esclusivo del bene/servizio: detraibilità del 100% dell’IVA sostenuta. Questo, nel caso in cui le spese di acquisizione del cellulare e il relativo traffico telefonico siano inequivocabilmente riferibili interamente all’attività d’impresa o del professionista;
- Utilizzo promiscuo del bene/servizio: detraibilità del 50% dell’IVA sostenuta. Può essere utilizzata anche una percentuale di detraibilità diversa, previa dimostrazione della stessa. I contribuenti che decidono di esercitare una detrazione maggiore sono esposti ad una più attenta attività di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Naturalmente, resta salva la limitazione all’esercizio della detrazione dell’IVA nel caso in cui vengano effettuate operazioni esenti o non soggette all’imposta, secondo il principio del pro-rata di detraibilità (ex art. 19, co. 5 del DPR n. 633/72).
Rientrano in questo ambito sia l’IVA legata all’acquisto del telefono cellulare, sia l’IVA relativa ai costi di gestione, come quelli di impiego, manutenzione, abbonamento, riparazione, etc.
Tabella di riepilogo
Tipologia di spesa | Deducibilità % | Detraibilità uso esclusivo % | Detraibilità uso promiscuo % |
---|---|---|---|
Telefonia fissa | 80% | 100% | 50% |
Telefonia mobile | 80% | 100% | 50% |
Spese di manutenzione, riparazione, etc. | 80% | 100% | 50% |
Canoni di locazione | 80% | 100% | 50% |
Quote di ammortamento | 80% | 100% | 50% |
Conclusioni
La gestione delle spese telefoniche per imprese e professionisti richiede una comprensione chiara delle norme sulla deducibilità e detraibilità. Le imprese in regime ordinario beneficiano di una deducibilità dell’80% e di una detraibilità IVA completa o parziale a seconda dell’uso delle apparecchiature. Il regime forfettario, invece, non consente deduzioni specifiche per le spese telefoniche. Comprendere queste regole e applicarle correttamente è fondamentale per ottimizzare i benefici fiscali e garantire la conformità con le normative vigenti.