Le spese di vitto e alloggio del professionista sono deducibili dal reddito nel limite del 75% della spesa sostenuta. Questo con un tetto massimo pari al 2% dei compensi. Non costituiscono compensi le spese di vitto e alloggio prepagate dal committente. Le indicazioni per la compilazione del quadro RE del modello Redditi.

Ogni professionista sostiene nel corso della sua attività una serie di spese che riguardano il vitto e l’alloggio. Si tratta di spese inerenti la propria attività, sostenute per far fronte al completamento dell’incarico professionale. Classico caso è quello dell’avvocato che si reca dal cliente che si trova in un Paese estero. In questo caso il sostenimento delle spese di vitto e alloggio deve seguire la procedura che andremo a vedere per consentirne la deducibilità dal reddito professionale. Accanto a questo tipo di spese vi sono anche le spese di vitto ed alloggio direttamente sostenute dal professionista ma pagate dal proprio committente. Anche in questo caso è prevista dalla normativa una disciplina particolare. L’obiettivo di questo contributo è quello di andare ad analizzare compiutamente le modalità per ottenere la deducibilità delle spese di vitto ed alloggio. Deducibilità fiscale dal reddito del professionista, che si ottiene attraverso la corretta compilazione del quadro RE del modello Redditi PF.

Rimborsi spesa viaggio, vitto e alloggio del professionista: imposte dirette

Di seguito le diverse casistiche possibili connesse ai rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio dei professionisti, a seconda che vengano o meno rimborsate dal committente, oppure sostenute direttamente da questi per conto del professionista.

Spese di vitto e alloggio non rimborsate dal committente

Per gli esercenti arti e professioni, le spese relative a prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% del loro ammontare. Deducibilità che, in ogni caso, non può essere complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta (art. 54 co. 5 del TUIR). In pratica, per i titolari di reddito di lavoro autonomo, le spese di vitto e alloggio devono essere:

  • Preliminarmente, assoggettate al limite di deducibilità del 75%;
  • Poi, sottoposte al limite di deducibilità del 2% dei compensi.

Considerando un professionista con compensi pari a 100.000,00 euro e spese di vitto e alloggio pari a 3.000,00 euro (non addebitate al committente), si procede come segue:

  • Applicazione del limite del 75% (3.000,00 × 75% = 2.250,00);
  • Applicazione del limite del 2% sui compensi (100.000,00 × 2% = 2.000,00).

L’importo deducibile è pertanto pari a 2.000,00 euro.

Compilazione del quadro RE

Nel rigo RE15 del modello Redditi PF occorre riportare:

  • All’interno della colonna 1, il 75% delle spese di vitto e alloggio sostenute dal professionista. Differenti da quelle aventi finalità di rappresentanza (da indicare nel rigo RE 16) e da quelle afferenti a corsi di formazione (da indicare nel rigo RE 17);
  • All’interno della colonna 2, le spese di vitto e alloggio addebitate analiticamente al committente;
  • All’interno della colonna 3, l’importo deducibile, corrispondente alla somma di quanto indicato nelle colonne 1 e 2.

Spese di vitto e alloggio rimborsate dal committente

Nel caso in cui, le spese di vitto ed alloggio vengano esposte in fattura e quindi rimborsate da parte del committente le disposizioni cambiano. Infatti, le soglie di deducibilità ordinariamente applicabili alle spese di vitto e alloggio (75% dell’onere sostenuto, nei limiti del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta) non si estendono ai medesimi costi se, nello stesso tempo, questi sono (art. 54 co. 5 del TUIR, modificato dall’art. 8 co. 1 della L. 81/2017, c.d. “Jobs Act autonomi”):

  • Sostenuti dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico;
  • Addebitati analiticamente in capo al committente.

È stato osservato come la disposizione introdotta abbia, di fatto, posto in capo al committente il compito di verificare se le spese delle quali si richiede il rimborso siano afferentio meno, all’esecuzione dell’incarico professionale conferito. Infatti, la norma prende le mosse “dal presupposto che, laddove le spese in questione fossero sostenute a titolo personale (al di fuori dell’attività), il committente rifiuterebbe il pagamento delle stesse unitamente ai compensi relativi all’incarico”.

Documentazione analitica propedeutica alla deduzione integrale

La deduzione integrale delle spese domandate a rimborso è ammessa a condizione che esse siano analiticamente addebitate in fattura. Questo vale a dire che le spese devono essere indicate separatamente rispetto ai compensi. Laddove invece i costi fossero indicati unitamente ai compensi, si applicherebbero i suddetti limiti di deducibilità. Per quanto riguarda l’IVA, il riaddebito avrà le medesime caratteristiche oggettive dell’operazione principale e, quindi, il medesimo regime di tassazione. Con l’applicazione della stessa aliquota, fin anche quello di esenzione.

Sotto l’aspetto formale, deve trattarsi di spese sostenute “in nome e per conto”, in forza di specifico incarico professionale. In pratica:

  • La spesa deve essere documentata e intestata al cliente;
  • La documentazione deve essere allegata o comunque trovarsi in atti depositati presso pubblici uffici.

Esempio di spese di vitto e alloggio rimborsate

Si consideri un professionista con compensi (comprensivi di rimborsi spese) pari a € 100.000,00 e spese di vitto e alloggio pari a 3.000,00 euro. Tali spese, sostenute dal professionista per l’esecuzione di vari incarichi, sono riaddebitate in fattura al committente. I suddetti limiti di deducibilità non si applicano, con il risultato che l’ammontare deducibile delle spese di vitto e alloggio (3.000,00 euro) coincide con quello imponibile del rimborso (3.000,00 euro). Nel rigo RE15 è stato inserito un campo per evidenziare separatamente tali spese. Considerando i dati dell’esempio, esso andrebbe così compilato.

Spese di vitto e alloggio

Nel caso in cui, invece, il professionista non abbia a disposizione la documentazione giustificativa delle spese sostenute è necessario procedere con la deduzione ordinaria. Nel caso di riaddebito di spese al committente ma non documentate bisognava invece procedere come segue:

  • Applicazione del limite del 75% alle spese (3.000,00 × 75% = 2.250,00);
  • Applicazione del limite del 2% ai compensi (100.000,00 × 2% = 2.000,00).

L’importo deducibile era pertanto pari a 2.000,00 euro. Tuttavia, posto che tali spese, sostenute dal professionista, erano riaddebitate al committente, l’intero rimborso (3.000,00 euro) costituiva compenso imponibile.

Spese di vitto e alloggio prepagate dal committente

Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente (c.d. “spese anticipate”) non costituiscono più compensi in natura per il professionista. Per il professionista, la modifica della L. 81/2017 implica, la completa irrilevanza dei valori corrispondenti a tutti i beni e servizi acquistati dal committente, di cui lo stesso professionista ha beneficiato per rendere la propria prestazione:

  • Sia quali compensi in natura;
  • Sia quali spese per la produzione del reddito (da addebitare in fattura).

In pratica, i professionisti non devono “riaddebitare” in fattura tali spese al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo. Tale circostanza comporta, tra l’altro, che il valore dei beni e dei servizi acquistati dal committente, di cui lo stesso professionista ha beneficiato per rendere la propria prestazione, non deve essere considerato nell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Compensi che, in base all’articolo 54 co. 5 del TUIR, costituiscono la base di commisurazione:

  • Del limite del 2% di deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando la loro deducibilità nella misura del 75% del relativo importo;
  • Del limite dell’1% di deducibilità delle spese di rappresentanza.

Deducibilità delle spese in capo al committente

Per il committente (impresa o lavoratore autonomo), la deducibilità del costo sostenuto per il bene o servizio “prepagato” non è più subordinata alla ricezione della parcella dell’artista o del professionista. Infatti, la deduzione del costo sostenuto dipende dalle regole ordinariamente applicali alle rispettive categorie reddituali. In pratica, la funzione della spesa deve continuare a ritenersi assorbita dalla prestazione di servizi resa dal professionista beneficiario al committente. Si ritiene, quindi, che, ad esempio, il limite di deducibilità del 75% non operi per il committente per le spese sostenute per l’acquisto di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, di cui sono beneficiari i professionisti. Questo nel contesto di una prestazione di servizi resa al committente, imprenditore o lavoratore autonomo. Quanto precede presuppone, naturalmente, che, nel contempo:

  • Sia dimostrabile l’inerenza della spesa rispetto all’attività del committente, nonché l’effettività della stessa;
  • Dalla documentazione fiscale risultino gli estremi del professionista o dei professionisti che hanno fruito delle prestazioni e delle somministrazioni.

Rimborsi spesa viaggio, vitto e alloggio del professionista: IVA

Le somme corrisposte al professionista a titolo di rimborso per spese inerenti l’attività professionale devono essere assoggettate al medesimo trattamento IVA degli altri compensi, salvo che si tratti di rimborsi per spese anticipate dal professionista in nome e per conto del committente, adeguatamente documentate. Di fatto, quindi, si assiste ad un disallineamento tra disciplina reddituale e quella prevista ai fini IVA, in quanto nell’ambito di quest’ultima non opera una distinzione a seconda che le spese in argomento siano sostenute direttamente dal professionista e poi chieste a rimborso, ovvero risultino pagate anticipatamente dal committente.

Spese anticipate in nome e per conto del cliente

I rimborsi legati alle spese anticipate dal professionista in nome e per conto del committente, nell’ambito di un mandato con rappresentanza (es. anticipazioni per il pagamento di tasse, diritti, spese postali) sono escluse dalla base imponibile IVA ai sensi dell’art. 15 co. 1 n. 3) del DPR n. 633/72 ove regolarmente documentate. Tali importi possono essere indicati nella fattura elettronica emessa dal professionista:

  • Inserendo in fattura “DatiBeniServizi” riportando l’importo delle spese, la loro descrizione ed il codice natura “N1” (operazioni “escluse ex art. 15“);
  • Inserendo in fattura “Altri dati gestionali” aggiungendo al valore del totale dell’importo del documento quello delle spese in argomento.

Rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio

Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal professionista costituiscono spese inerenti l’attività professionale non riconducibili alla fattispecie delle spese anticipate in nome e per conto della controparte, in quanto il professionista, nel sostenerle, non agisce in sostituzione di un terzo. Pertanto, esse sono incluse nella base imponibile IVA ai sensi dell’art. 13 del DPR n. 633/72, il quale prevede che la base imponibile IVA è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore “compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente (…)”. Stando alla lettera della norma appaiono, dunque, ricomprese nella base imponibile anche le spese di viaggio inerenti la prestazione professionale, in quanto somme che costituiscono un onere aggiuntivo inerente la prestazione eseguita.

Rimborsi spese nelle trasferte del professionista: tabella di sintesi

Trattamento fiscale del riaddebito delle spese di trasferta da parte del professionista (spese di vitto e alloggio).

Trattamento fiscale SOSTENUTE DAL PROFESSIONISTA SOSTENUTE DAL COMMITTENTE SPESE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO
RITENUTA 20% SINONO
CONTRIBUTO INTEGRATIVO SINONO
IVA SINONO

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