Detrazione spese sportive figli nel 730 (codice 16): requisiti e limiti 2026

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La detraibilità dei costi per la pratica sportiva dei minori vale 19% su un massimo di 210 euro per ragazzo: ecco chi può accedervi, quali strutture sono ammesse e come compilare correttamente il modello.

La detrazione spese sportive figli nel 730 è un’agevolazione IRPEF del 19% sulle spese sostenute per l’iscrizione annuale o l’abbonamento a strutture sportive dilettantistiche da parte di ragazzi tra i 5 e i 18 anni. Il limite massimo di spesa ammessa è di 210 euro per ciascun figlio, con un risparmio fiscale effettivo di circa 39,90 euro a ragazzo. Si indica con il codice 16 nei righi E8-E10 del modello 730 (o RP8-RP13 del modello Redditi PF).

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Chi può beneficiare dell’agevolazione IRPEF per lo sport dei ragazzi

La detrazione compete a chiunque sostenga la spesa per un ragazzo di età compresa tra i 5 e i 18 anni iscritto a una struttura sportiva dilettantistica — non solo ai genitori, ma a qualsiasi soggetto nei confronti del quale il ragazzo risulti fiscalmente a carico. La norma di riferimento è l’art. 15, co. 1, lett. i-quinquies del TUIR, attuata dal D.M. 28 marzo 2007.

Il requisito anagrafico va verificato con riferimento all’intero periodo d’imposta: se il ragazzo compie i 5 anni o i 18 anni nel corso del 2025, la detrazione spetta per tutte le spese sostenute nell’anno solare, indipendentemente dal momento in cui sono state effettuate. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 4 aprile 2008.

La detrazione deve essere fruita dal soggetto che ha materialmente sostenuto la spesa. In caso di spesa sostenuta da entrambi i genitori, ciascuno detrae la propria quota, nel rispetto del limite complessivo di 210 euro per figlio (Risoluzione n. 50/E/2009). Può fruire della detrazione anche il contribuente stesso, se rientra nella fascia d’età prevista (caso del minore emancipato o del minore con redditi non soggetti all’usufrutto legale dei genitori).

La detrazione è inclusa nel perimetro delle agevolazioni IRPEF al 19% soggette a rimodulazione per reddito ai sensi della Legge n. 160/2019 — un aspetto che verrà approfondito nella sezione dedicata alle soglie reddituali. Per una panoramica generale sul funzionamento delle deduzioni e detrazioni fiscali, si rinvia all’articolo di riferimento su Fiscomania.com.

Quali strutture sportive danno diritto alla detrazione (codice 16)

La natura giuridica della struttura presso cui il ragazzo pratica l’attività sportiva è condizione necessaria per accedere all’agevolazione. Non è sufficiente che l’attività svolta sia di tipo sportivo: la struttura deve rientrare in una delle categorie tassativamente indicate dal D.M. 28 marzo 2007.

Associazioni sportive dilettantistiche

Rientrano in questa categoria le società e associazioni sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell’art. 90, commi 17 e seguenti, della Legge n. 289/2002. Il requisito distintivo è che nella denominazione sociale compaia espressamente la finalità sportiva dilettantistica. La qualifica dilettantistica deve essere riconosciuta dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali competenti: in assenza di tale riconoscimento, la struttura non dà diritto alla detrazione, anche se di fatto svolge attività motoria organizzata.

Palestre, piscine e altri impianti sportivi

Possono dare diritto all’agevolazione anche palestre, piscine e impianti polisportivi destinati alla pratica non professionale — sia agonistica sia non agonistica. Queste strutture possono essere gestite da soggetti giuridici pubblici o privati, anche in forma di impresa, purché l’attività svolta sia qualificabile come pratica sportiva dilettantistica e non meramente motoria o ricreativa.

Strutture escluse: quando la detrazione non spetta

Sono escluse dall’agevolazione le spese sostenute presso:

  • associazioni non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali come sportive dilettantistiche;
  • società sportive professionistiche, indipendentemente dalla disciplina praticata;
  • associazioni non sportive che organizzano corsi di attività motoria (es. centri ricreativi, associazioni culturali con corsi di danza non agonistica).

Sono inoltre esclusi i biglietti di ingresso singoli a impianti sportivi, in quanto la norma richiede l’iscrizione annuale o l’abbonamento — non l’accesso occasionale.

Limite di spesa e calcolo del beneficio fiscale

L’agevolazione IRPEF per l’attività sportiva dilettantistica dei ragazzi si applica con aliquota del 19% su un importo di spesa che non può superare 210 euro per ciascun figlio. Il risparmio fiscale massimo ottenibile è quindi di 39,90 euro per ragazzo (19% × 210). Si tratta di un limite contenuto, ma cumulabile: in presenza di più figli, il beneficio si moltiplica, compilando un rigo separato nel modello dichiarativo per ognuno di essi.

Il limite di 210 euro per figlio

I 210 euro rappresentano il tetto complessivo riferito alla spesa sostenuta per ciascun ragazzo nell’anno d’imposta, indipendentemente da quante strutture sportive abbia frequentato o da quante quote siano state versate. Se la spesa effettiva è inferiore a 210 euro, la detrazione si calcola sull’importo realmente sostenuto. Se la supera, l’eccedenza è fiscalmente irrilevante. Nell’importo ammesso devono essere ricomprese anche le spese indicate con codice 16 nei punti da 341 a 352 della Certificazione Unica 2026, qualora il datore di lavoro le abbia certificate.

Ripartizione tra i genitori e Certificazione Unica

Quando la spesa è sostenuta da entrambi i genitori, il limite di 210 euro rimane unico per figlio e deve essere ripartito tra i due in proporzione a quanto ciascuno ha effettivamente versato, secondo quanto risulta dal documento rilasciato dalla struttura sportiva (Risoluzione n. 50/E/2009). Ciascun genitore inserirà nel proprio 730 la quota di propria competenza, avendo cura che la somma delle due quote non superi il tetto previsto. Se le spese risultano già certificate nella Certificazione Unica, l’importo da indicare nel 730 deve tenere conto di quanto già riportato in quel documento, per evitare duplicazioni.

Chi detrae quanto: casistiche operative

Situazione Spesa sostenuta Importo detraibile Note operative
Un solo genitore sostiene tutta la spesa ≤ 210 euro Spesa effettiva × 19% Inserire per intero nel proprio 730, codice 16
Un solo genitore sostiene tutta la spesa > 210 euro 39,90 euro (max) Inserire 210 euro nel 730; eccedenza non detraibile
Entrambi i genitori dividono la spesa Totale ≤ 210 euro Quota propria × 19% Ciascuno inserisce la propria quota nel 730; somma non superiore a 210 euro
Entrambi i genitori dividono la spesa Totale > 210 euro 39,90 euro totali (ripartiti) La somma delle quote inserite dai due genitori non può superare 210 euro
Spesa presente in Certificazione Unica (cod. 16, punti 341-352) Qualsiasi importo Fino a 39,90 euro Importo CU già incluso nel 730 precompilato; verificare per evitare duplicazioni
Due o più figli con spese distinte Fino a 210 euro per figlio Fino a 39,90 euro per figlio Compilare un rigo separato (E8-E10) con codice 16 per ciascun figlio

Rimodulazione per reddito: soglie 120.000 e 240.000 euro

L’agevolazione IRPEF per le spese sportive dei ragazzi non spetta nella stessa misura a tutti i contribuenti. Ai sensi dell’art. 1, co. 629, della Legge n. 160/2019, la detrazione è soggetta a rimodulazione progressiva in funzione del reddito complessivo del dichiarante: più il reddito supera la soglia di 120.000 euro, minore è il beneficio effettivamente fruibile, fino all’azzeramento completo oltre i 240.000 euro.

Le tre fasce reddituali

Il meccanismo opera su tre scaglioni distinti:

  • Fino a 120.000 euro di reddito complessivo: la detrazione spetta per intero (19% su massimo 210 euro per figlio, pari a 39,90 euro);
  • Da 120.001 a 239.999 euro: la detrazione si riduce proporzionalmente applicando un coefficiente che decresce linearmente all’aumentare del reddito. Il sistema dichiarativo (730 precompilato o software CAF) calcola automaticamente la quota spettante;
  • Oltre 240.000 euro: la detrazione è completamente azzerata.

Ai fini della verifica del limite reddituale, si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, che concorrono alla formazione del reddito complessivo rilevante per la rimodulazione pur non rientrando nel reddito imponibile ordinario.

Interazione con il tetto detrazioni Legge di Bilancio 2025

Dal periodo d’imposta 2025 è entrato in vigore un ulteriore limite: i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro sono soggetti a un massimale complessivo di spese detraibili (escluse quelle sanitarie), pari a 14.000 euro per redditi tra 75.000 e 100.000 euro e a 8.000 euro oltre i 100.000 euro. Tali massimali si dimezzano in assenza di figli a carico e variano in funzione del loro numero. Le spese sportive dei ragazzi rientrano nel perimetro di questo cap e concorrono al raggiungimento del tetto insieme alle altre detrazioni al 19%. Per i contribuenti in questa fascia reddituale, è quindi opportuno verificare la capienza residua prima di inserire le spese sportive nel modello dichiarativo, per stabilire se producono ancora un effettivo risparmio fiscale.

Come compilare il 730: codice 16 e quadro E

L’inserimento delle spese sportive nel modello dichiarativo segue regole precise che variano a seconda del modello utilizzato e del numero di figli per cui si sostiene la spesa. Il codice 16 è il codice onere da indicare obbligatoriamente in tutti i casi: identifica in modo univoco le spese per attività sportive praticate da ragazzi tra i 5 e i 18 anni.

Modello 730: righi E8-E10

Nel modello 730/2026, le spese vanno inserite nel Quadro E — Sezione I, nei righi da E8 a E10. Per ciascun rigo occorre indicare:

  • il codice 16 nella casella “codice spesa”;
  • l’importo sostenuto per il singolo ragazzo, fino al limite di 210 euro.

In presenza di più figli, occorre compilare un rigo distinto per ciascuno, riportando ogni volta il codice 16 e la spesa riferita a quel ragazzo. Se i figli sono più di tre e i righi E8-E10 non sono sufficienti, è necessario presentare un modulo aggiuntivo.

Modello Redditi PF: righi RP8-RP13

Chi presenta il modello Redditi Persone Fisiche inserisce le stesse informazioni nei righi da RP8 a RP13, con la medesima logica: codice 16 e importo per ciascun figlio in righi separati. La scadenza di presentazione del modello Redditi PF è il 31 ottobre, rispetto al 30 settembre previsto per il modello 730.

Spese già presenti nella Certificazione Unica

Le spese sportive certificate dal datore di lavoro con codice 16 nei punti da 341 a 352 della Certificazione Unica 2026 sono già incluse nel 730 precompilato predisposto dall’Agenzia delle Entrate. In questo caso il contribuente deve verificare la correttezza dell’importo precompilato prima di accettarlo, e non reinserire la stessa spesa manualmente per evitare duplicazioni. Se la spesa è stata sostenuta direttamente dal contribuente e non risulta nella CU, va inserita manualmente nel 730 ordinario o tramite CAF/intermediario abilitato.

Documenti da conservare per i controlli

La tracciabilità del pagamento è condizione necessaria per accedere alla detrazione: le spese sportive pagate in contanti non danno diritto all’agevolazione, indipendentemente dalla correttezza di tutti gli altri requisiti. Il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario o postale, carta di credito, carta di debito, assegno o altro strumento che consenta la tracciabilità della transazione.

Documentazione obbligatoria

Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 28 marzo 2007, il documento di spesa — che può essere un bollettino bancario o postale, una fattura, una ricevuta o una quietanza di pagamento — deve riportare obbligatoriamente i seguenti elementi:

  • denominazione e sede legale della struttura sportiva (o nome, cognome e residenza se persona fisica), nonché il relativo codice fiscale;
  • causale del pagamento (es. iscrizione annuale, abbonamento trimestrale);
  • attività sportiva praticata (es. nuoto, atletica, basket);
  • importo corrisposto;
  • dati anagrafici del ragazzo che pratica l’attività sportiva e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

L’assenza anche di uno solo di questi elementi può comportare il disconoscimento della detrazione in sede di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate. È quindi opportuno verificare la completezza del documento al momento del pagamento, e non solo in fase di compilazione del 730.

Spese precompilate e onere della conservazione

Per le spese già inserite nel 730 precompilato e accettate senza modifiche, il contribuente è in linea generale esonerato dalla presentazione dei documenti in caso di controllo formale — ma non dall’obbligo di conservarli. In caso di modifica del precompilato o di inserimento manuale della spesa, l’onere probatorio torna integralmente a carico del contribuente, che dovrà esibire la documentazione completa su richiesta dell’Amministrazione finanziaria.

Domande frequenti

La detrazione spetta se il figlio compie 18 anni nel corso del 2025?

Sì. Il requisito anagrafico è soddisfatto anche se i 18 anni vengono compiuti durante il periodo d’imposta. La detrazione spetta per tutte le spese sostenute nell’intero anno solare, indipendentemente dalla data del compleanno (Circolare n. 34/E/2008).

I pagamenti in contanti danno diritto all’agevolazione fiscale?

No. La tracciabilità del pagamento è condizione necessaria per fruire della detrazione. Le spese sostenute in contanti sono escluse dall’agevolazione in ogni caso, anche se la struttura sportiva è regolarmente riconosciuta.

La detrazione spetta se entrambi i genitori dividono la spesa?

Sì, ma il limite di 210 euro per figlio rimane unico. Ciascun genitore inserisce nel proprio 730 la quota effettivamente sostenuta, avendo cura che la somma delle due quote non superi la soglia massima ammessa (Risoluzione n. 50/E/2009).

Le spese sportive sono detraibili anche per redditi superiori a 120.000 euro?

Parzialmente. Tra 120.001 e 239.999 euro di reddito complessivo la detrazione si riduce proporzionalmente. Oltre 240.000 euro si azzera completamente (Legge n. 160/2019, art. 1, co. 629). Concorrono al computo anche i redditi soggetti a cedolare secca.

Una palestra non riconosciuta dal CONI consente la detrazione?

No. La struttura deve essere riconosciuta dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali come sportiva dilettantistica. In assenza di tale riconoscimento la spesa non è detraibile, anche se l’attività svolta è di natura sportiva.

Le spese sportive già nella Certificazione Unica vanno reinserite nel 730?

No. Le spese certificate con codice 16 nei punti 341-352 della CU 2026 sono già incluse nel precompilato. Reinserirle manualmente genera una duplicazione che può essere rilevata in sede di controllo.

Fonti e riferimenti normativi

  • Art. 15, co. 1, lett. i-quinquies, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) — detrazione IRPEF per spese sportive dei ragazzi
  • Legge n. 160/2019, art. 1, co. 629 — rimodulazione delle detrazioni al 19% in funzione del reddito complessivo
  • Legge n. 289/2002, art. 90, co. 17 e ss. — disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche
  • D.M. 28 marzo 2007 — caratteristiche delle strutture sportive agevolabili e requisiti della documentazione di spesa
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 34/E del 4 aprile 2008 — chiarimenti sul requisito anagrafico (5-18 anni) e sul periodo d’imposta di riferimento
  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 50/E/2009 — ripartizione della detrazione tra i genitori e criterio del documento di spesa
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Dott.ssa Elisa Migliorini
Dott.ssa Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Dottore in Giurisprudenza, laureata presso l’Università di Firenze. Specializzata nell'analisi della normativa fiscale domestica, si occupa prevalentemente di disciplina IVA e diritto societario. Collabora con Fiscomania curando l'aggiornamento tecnico sulle evoluzioni legislative per imprese e professionisti
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