Tipologia di onere | detraibile IRPEF |
Misura detrazione | 19% |
Limite di spesa | 632 euro per figlio |
Indicazione nel quadro E | Righi generici, codice 33 |
Le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido pubblici o privati dei propri figli consentono la detrazione fiscale del 19% ai fini IRPEF dell’importo sostenuto. Nel modello 730 la detrazione deve essere indicata con il codice 33 nel quadro E.
Indice degli Argomenti
Come funziona la detrazione asilo nido?
I costi sostenuti dai genitori per i servizi educativi destinati ai figli e alle figlie fiscalmente a carico danno diritto ad una detrazione fiscale del 19%. La normativa fiscale nazionale spese sostenute dai genitori per pagare le rette per la frequenza di asili nido, sia pubblici che privati, legati a garantire la formazione e la socializzazione dei bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni è detraibile. La detraibilità ai fini IRPEF, è del 19% per un importo di spesa complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio fiscalmente a carico. La detrazione deve essere divisa tra i genitori sulla base della spesa sostenuta da ciascuno.
Sono detraibili anche le spese sostenute per la frequenza della c.d. “sezioni primavera“, in quando assolvono la stessa funzione degli asili nido (Circolare n. 7/E/2021). Inoltre è detraibile anche il servizio fornito nella provincia autonoma di Bolzano dagli assistenti domiciliari definiti “Tagesmutter” (cosiddetta “mamma di giorno“).
Nel modello 730 precompilato le spese per la frequenza dell’asilo nido rientrano tra le spese che risultano già precompilate e quindi inserite nella dichiarazione di default. Inoltre, tale onere non essendo disciplinato dall’art. 15 del TUIR non è soggetto alla rimodulazione all’aumentare del reddito prevista dal comma 629, Legge n. 160/19. Inoltre, la detrazione richiede che il versamento venga effettuato con sistemi di pagamento tracciabili.
Quali sono i figli per i quali compete la detrazione?
I figli per i quali compete la detrazione sono solo quelli ammessi e che frequentano l’asilo nido. Vedasi la Circolare n. 7/E/2021, ove viene evidenziato che rileva l’ammissione e la frequenza dell’asilo nido e non l’età del bambino.
A chi spetta la detrazione?
La detrazione spetta esclusivamente ai genitori: la norma infatti fa riferimento espressamente ai genitori e non anche ad altri soggetti. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- La detrazione spettante deve essere divisa tra i genitori sulla base dell’onere sostenuto da ciascuno;
- Se il documento di spesa è intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è possibile specificare tramite annotazione sul documento stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno degli aventi diritto.
Documentazione richiesta per la detraibilità
Per documentare la spesa per la frequenza dell’asilo nido deve essere conservata la fattura, il bollettino postale o bancario, la ricevuto o la quietanza di pagamento da cui deve risultare un metodo di pagamento tracciabile. Vedasi, sul punto, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 7/E/2021. In caso di pagamento della retta in contanti, quindi, non è possibile usufruire della detrazione fiscale.
Deve essere tenuto presente, inoltre, quanto segue, in ordine all’applicazione della detrazione fiscale:
- Se il documento di spesa è intestato al figlio, o ad uno dei coniugi, è possibile specificare, tramite annotazione sul documento stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno degli aventi diritto;
- La detrazione deve essere suddivisa tra i genitori sulla base dell’onere sostenuto da ciascuno di essi.
Questi aspetti sono stati chiariti dalla Circolare n. 6/E/2006.
Il bonus nido
Ai fini della fruizione della detrazione fiscale deve essere conservata un autocertificazione legata al fatto di non aver usufruito del c.d. “bonus nido“, previsto dall’art. 1, co. 355, Legge n. 232/2016 (vedasi anche la Circolare n. 7/E/2021). Infatti, non possono essere inserite in dichiarazione le spese sostenute per la frequenza di asili nido se nello stesso anno si è fruito del bonus asilo nido. Le due agevolazioni non risultano essere incumulabili tra di loro (aspetto successivamente ribadito anche dall’INPS, con la Circolare n. 27 del 14 febbraio 2020. Questo, a prescindere dal numero di mensilità di rimborso percepite.
Esempio di calcolo della detrazione per la frequenza di asili nido
Proviamo a chiarire l’applicazione pratica di questa detrazione attraverso un esempio numerico. Ipotizziamo che un contribuente abbia sostenuto per la frequenza all’asilo nido del figlio più piccolo pari a 400 euro ed altre 350 per la figlia più grande. Il limite di spesa agevolabile, come abbiamo visto, è pari a 632 euro per ciascun figlio, quindi entrambi gli importi risultano interamente detraibili. La detrazione è pari al risultato del seguente calcolo (400 + 350) = 750 *19% = 142,50
Conclusioni
Il consiglio per evitare di commettere errori è quello di farsi certificare dall’istituto la possibilità di fruire della detrazione fiscale e farsi rilasciare fattura o ricevuta in relazione alla retta pagata durante l’anno. Le spese sostenute possono essere ripartite tra i coniugi secondo l’onere sostenuto da ciascuno di essi prestando attenzione al fatto che i pagamenti in contanti non sono agevolabili. Inoltre, attenzione all’autocertificazione da produrre e conservare (in caso di eventuali controlli) legata all’incumulabilità di questa detrazione con il bonus asili nido. L’importo della detrazione, inoltre, trova già collocazione nel modello 730 precompilato, tuttavia, in caso di errore l’importo può essere modificato manualmente dal contribuente.