Il confine tra protezione patrimoniale lecita e illecito penale tributario: quando un atto dispositivo sui propri beni espone al rischio di riscossione coattiva vanificata e sequestro.
La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è il reato previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 74/2000, che punisce chiunque alieni simulatamente o compia atti fraudolenti sui propri o altrui beni, rendendo inefficace la riscossione coattiva di debiti tributari superiori a € 50.000. La pena va dalla reclusione da sei mesi a quattro anni, elevata da uno a sei anni oltre la soglia di € 200.000.
Verifica il rischio penale dell'operazione patrimoniale Tipo di operazione: -- Seleziona --Costituzione di trustCostituzione di fondo patrimonialeCessione d'azienda o ramo d'aziendaCessione di quote socialiScissione societariaAccordo di separazione con trasferimento immobiliareAffitto di ramo d'azienda
Il debito tributario supera i 50.000 euro? Si No
L'operazione riduce concretamente la garanzia patrimoniale verso il Fisco? Si No
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Rischio penale: ELEVATO L'operazione selezionata, in presenza di debito erariale superiore a 50.000 euro e di concreta riduzione della garanzia patrimoniale, rientra nelle condotte sistematicamente sanzionate dalla Cassazione ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 74/2000. E' necessaria una valutazione professionale preventiva prima di procedere. ↻ Nuova verifica
Rischio penale: MEDIO - DA VALUTARE L'operazione e' in se' lecita ma puo' diventare fraudolenta in presenza di elementi di artificio o strumentalizzazione della causa negoziale. La soglia di punibilita' non e' raggiunta, ma il contesto complessivo va esaminato con attenzione. Si consiglia una verifica preventiva. ↻ Nuova verifica
Rischio penale: BASSO In assenza di superamento della soglia di punibilita' e senza riduzione della garanzia patrimoniale, il reato non appare configurabile nel caso specifico. Restano applicabili gli ordinari strumenti civilistici (azione revocatoria). Si consiglia comunque documentazione adeguata dell'operazione. ↻ Nuova verifica
Cos'è il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è disciplinato dall'art. 11 del D.Lgs. 74/2000 e punisce chiunque, al fine di non adempiere a debiti tributari superiori a € 50.000, compia atti idonei a rendere inefficace la riscossione coattiva dell'Erario. La norma è rimasta invariata dopo la riforma del diritto penale tributario attuata con il D.Lgs. 158/2015. La struttura della fattispecie prevede due fasce sanzionatorie:
Ammontare del debito (imposte + sanzioni + interessi) Pena
Superiore a € 50.000 Reclusione da 6 mesi a 4 anni
Superiore a € 200.000 Reclusione da 1 a 6 anni
Si tratta di un reato di pericolo concreto: non è necessario che la riscossione coattiva sia già in corso, né che il Fisco abbia subito un danno...
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