Dal 1° al 31 agosto di ogni anno sono sospesi i termini per i ricorsi e gli appelli alle Corti di Giustizia tributaria.
La sospensione feriale è disciplinata dall'art. 1, co. 1, Legge n. 742/69 in base al quale:
“il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.
I termini decorrenti prima del primo agosto si interrompono, per riprendere il primo settembre, facendo riferimento al calendario comune. La sospensione opera di diritto e non è rinunciabile (Cassa. 12170 del 1.12.98). In pratica, se il termine processuale dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, l'inizio è differito al suo termine, ovvero il 31 agosto. Ove, invece, il termine abbia già iniziato a decorrere prima del 1° agosto, esso rimane sospeso nel periodo feriale per ricominciare a decorrere alla fine del periodo, vale a dire dal 1° settembre.
Quali sono i termini oggetto di sospensione?
Deve essere tenuto presente che la sospensione, tuttavia, non opera per tutti gli adempimenti. Questo significa che è necessario avere ben chiari quali siano i termini sospesi. Per maggiore chiarezza li abbiamo riepilogati nella seguente tabella.
Termini processuali sospesi dal 1° al 31 agosto
Termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso utile per la costituzione in giudizio del contribuente/appellante
Termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso utile alla costituzione in giudizio del resistente/appellato
Deposito di memorie e documenti
Definizione degli atti in acquiescenza
Accertamento con adesione
Definizione delle sole sanzioni in misura ridotta, proseguendo la lite sul tributo, oppure definizione dell’atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni
se un avviso di accertamento viene ricevuto dal contribuente in data 21 luglio, il termine per il ricorso scade il 20 ottobre.
Strettamente dipendenti e connessi alla sospensione dei termini processuali sono anche gli istituti della definizione agevolata delle sanzioni e della rinuncia all’impugnazione, rispettivamente disciplinati dall’articolo 17, co. 2, D.Lgs. 472/97 e dall’articolo 15, D.Lgs. n. 218/97, norme che riconnettono gli effetti premiali ivi contenuti alla circostanza che il pagamento intervenga “entro i termini di proposizione del ricorso”. Pertanto, la sospensione dei termini processuali e il conseguente “slittamento” dell’eventuale proposizione del gravame, consente al contribuente di disporre di ulteriori 31 giorni per effettuare i pagamenti utili alla definizione della controversia.
Il termine del 1° settembre
L'art. 155, co. 4 e 5 c.p. prevede che se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga si applica anche ai te...
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