Sospensione feriale dei termini processuali

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Nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 agosto opera il c.d. "periodo feriale", ovvero il lasso temporale in cui si determina la sospensione feriale dei termini in relazione ai procedimenti di giustizia civile, amministrativa e tributaria (Legge n. 762/69).

La sospensione feriale è disciplinata dall'art. 1, co. 1, Legge n. 742/69 in base al quale:

“il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.

Per effetto del periodo di sospensione:

I termini decorrenti prima del primo agosto si interrompono, per riprendere il primo settembre;
Il decorso dei termini aventi inizio nel periodo compreso tra il primo ed il trentuno agosto si realizza, di fatto, dal successivo primo di settembre.

Quali sono i termini oggetto di sospensione?
Deve essere tenuto presente che la sospensione, tuttavia, non opera per tutti gli adempimenti. Questo significa che è necessario avere ben chiari quali siano i termini sospesi. Per maggiore chiarezza li abbiamo riepilogati nella seguente tabella.

Termini processuali sospesi dal 1° al 31 agosto

Termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso utile per la costituzione in giudizio del contribuente/appellante

Termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso utile alla costituzione in giudizio del resistente/appellato

Deposito di memorie e documenti

Definizione degli atti in acquiescenza

Accertamento con adesione

Definizione delle sole sanzioni in misura ridotta, proseguendo la lite sul tributo, oppure definizione dell’atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni

se un avviso di accertamento viene ricevuto dal contribuente in data 21 luglio, il termine per il ricorso scade il 20 ottobre.
Strettamente dipendenti e connessi alla sospensione dei termini processuali sono anche gli istituti della definizione agevolata delle sanzioni e della rinuncia all’impugnazione, rispettivamente disciplinati dall’articolo 17, co. 2, D.Lgs. 472/97 e dall’articolo 15, D.Lgs. n. 218/97, norme che riconnettono gli effetti premiali ivi contenuti alla circostanza che il pagamento intervenga “entro i termini di proposizione del ricorso”. Pertanto, la sospensione dei termini processuali e il conseguente “slittamento” dell’eventuale proposizione del gravame, consente al contribuente di disporre di ulteriori 31 giorni per effettuare i pagamenti utili alla definizione della controversia.
Proposizione del ricorso 1° grado
La proposizione del ricorso tributario alla Corte di Giustizia Tributaria (CGT) deve essere effettuato ordinariamente entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato (a pena inammissibilità). Nel computo dei 60 giorni non deve essere conteggiato il giorno iniziale (c.d. "dies a quo"), e si considera il giorno finale (c.d. "dies a quiem"). Se il termine cade in giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Nel caso in cui la scadenza cadesse sabato, la proroga al primo giorno non festivo prevista dall'art. 155 c.p.c. è applicabile.
Per individua...

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