Durante il periodo estivo si applicano specifiche sospensioni sia per l’invio che per il pagamento degli avvisi bonari, con termini che si protraggono fino al 4 settembre e nuove scadenze a 60 giorni dal 2025.
La gestione degli avvisi bonari durante il periodo estivo rappresenta una problematica ricorrente per contribuenti e professionisti. Il legislatore ha introdotto specifiche sospensioni feriali che interessano sia l’invio delle comunicazioni che i termini di pagamento, creando un sistema di tutela durante i mesi di agosto e settembre.
La disciplina attuale prevede due tipologie di sospensione: quella relativa all’invio degli avvisi (dal 1° agosto al 31 agosto) e quella concernente i termini di pagamento (dal 1° agosto al 4 settembre). Queste disposizioni, contenute in diverse fonti normative, richiedono un’analisi coordinata per una corretta applicazione pratica.
Indice degli Argomenti
- La sospensione dell’invio
- Sospensione dei termini di pagamento: dal 1° Agosto al 4 settembre
- Le novità 2025: termine di definizione esteso a 60 giorni
- Esclusioni dalla sospensione: rate successive e casi particolari
- Richieste istruttorie: ambito di applicazione della sospensione
- Situazioni territoriali particolari: il caso delle alluvioni
- Aspetti procedurali e riduzione delle sanzioni
- Considerazioni operative
La sospensione dell’invio
L’art. 10 del D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1 ha introdotto una significativa novità nella disciplina degli avvisi bonari, prevedendo la sospensione dell’invio delle comunicazioni durante specifici periodi dell’anno.
Dal 1° agosto al 31 agosto (e dal 1° dicembre al 31 dicembre), è sospeso l’invio di:
- Avvisi emessi al termine della liquidazione automatica (artt. 36-bis DPR n. 600/73 e 54-bis DPR n. 633/72);
- Avvisi derivanti dal controllo formale (art. 36-ter DPR n. 600/73);
- Avvisi bonari per redditi a tassazione separata (art. 1 comma 412 L. 311/2004);
- Lettere di compliance (art. 1 commi 634-636 L. 190/2014).
La norma prevede un’importante eccezione: la sospensione non opera in casi di urgenza, lasciando all’Agenzia delle Entrate un margine di discrezionalità che, nella prassi, viene applicato con particolare cautela.
Sospensione dei termini di pagamento: dal 1° Agosto al 4 settembre
La disciplina più consolidata riguarda la sospensione dei termini di pagamento, regolata dall’art. 7-quater comma 17 del D.L. n. 193/2016. Dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per il pagamento delle somme derivanti da avviso bonario, secondo le previsioni degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 462/97.
Questa sospensione presenta caratteristiche peculiari rispetto alla tradizionale sospensione feriale (1°-31 agosto) prevista per i termini processuali, risultando più lunga di alcuni giorni e terminando il 4 settembre anziché il 31 agosto.
Calcolo pratico dei termini
Il meccanismo di calcolo richiede particolare attenzione. Se un avviso bonario viene ricevuto il 18 luglio, considerando il termine ordinario di 60 giorni (30 giorni per la tassazione separata) e la sospensione feriale, il pagamento dovrà avvenire entro il 21 settembre (per le comunicazioni del 2025) o entro una data successiva per quelle precedenti al 2025.
Nella prassi professionale, è fondamentale verificare sempre la data di ricezione dell’avviso e applicare correttamente la sospensione per evitare decadenze dal diritto alla definizione agevolata.
Le novità 2025: termine di definizione esteso a 60 giorni
Una delle modifiche più significative è l’estensione del termine per la definizione degli avvisi bonari. Il D.Lgs. 5 agosto 2024 n. 108 ha innalzato il termine da 30 a 60 giorni per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025.
Questa modifica comporta importanti riflessi pratici:
- Maggiore tempo per valutare l’opportunità del pagamento in definizione;
- Possibilità di approfondimento delle questioni controverse;
- Coordinamento con eventuali istanze di autotutela o reclami.
Tuttavia, rimane invariato il termine di 30 giorni per gli avvisi bonari relativi a redditi soggetti a tassazione separata (art. 3-bis comma 4 D.Lgs. n. 462/97), dove peraltro non sono previste sanzioni trattandosi di imposte liquidate d’ufficio.
Esclusioni dalla sospensione: rate successive e casi particolari
La disciplina della sospensione degli avvisi bonari presenta importanti limitazioni che devono essere attentamente considerate nella pratica professionale.
Nessuna sospensione è prevista per il pagamento delle rate successive alla prima, accordate ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/97. Questa disposizione può creare situazioni complesse quando la prima rata beneficia della sospensione ma le successive mantengono le scadenze originarie.
Inoltre, le comunicazioni recapitate agli intermediari seguono una disciplina particolare: il pagamento deve avvenire entro 90 giorni dalla ricezione da parte dell’intermediario (artt. 2-bis D.L. n. 203/2005 e 2 D.Lgs. n. 462/97), termine che si coordina con la sospensione feriale secondo i principi generali.
Per approfondire: Ravvedimento su rate omesse di avviso bonario.
Richieste istruttorie: ambito di applicazione della sospensione
L’art. 37 comma 11-bis del D.L. n. 223/2006 estende la sospensione feriale ai termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti dall’Agenzia delle Entrate, con un’importante eccezione per le attività di accesso, ispezione e verifica.
Questa disposizione riguarda:
- Questionari e inviti a comparire;
- Richieste di documenti ex art. 32 DPR n. 600/73;
- Segnalazioni di anomalie relative ai modelli ISA.
Il CNDCEC, con l’Informativa n. 92 del 5 luglio 2023, ha comunicato che l’Agenzia delle Entrate ha informalmente chiarito la possibilità di trasmettere la documentazione relativa al controllo formale “anche nei primi quindici giorni di settembre” senza conseguenze, estendendo di fatto la flessibilità applicativa.
Situazioni territoriali particolari: il caso delle alluvioni
Per i soggetti residenti nei territori colpiti dall’alluvione del maggio 2023 in Emilia-Romagna, Marche e Toscana, l’art. 1 del D.L. n. 61/2023 ha previsto ulteriori sospensioni che si coordinano con quella feriale.
I termini sospesi dal 1° maggio al 31 agosto 2023 riprendono a decorrere dal 5 settembre, considerando anche la pausa estiva generale. Questa sovrapposizione di sospensioni richiede particolare attenzione nel calcolo dei termini effettivi.
Aspetti procedurali e riduzione delle sanzioni
Gli avvisi bonari consentono di beneficiare di significative riduzioni sanzionatorie: un terzo per la liquidazione automatica e due terzi per il controllo formale. Con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024, le sanzioni per violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 sono ridotte dal 30% al 25%.
Il pagamento rateale è ammesso fino a 20 rate trimestrali secondo i criteri dell’art. 3-bis D.Lgs. n. 462/97, offrendo flessibilità nella gestione finanziaria della definizione.
Per approfondire: Sanzioni per ritardato o omesso versamento imposte.
Considerazioni operative
Nella gestione quotidiana degli avvisi bonari durante il periodo estivo, è necessario:
Verificare sempre la tipologia di comunicazione ricevuta per applicare correttamente le sospensioni. Calcolare attentamente i termini considerando sia la data di ricezione che la sospensione feriale. Valutare l’opportunità della definizione agevolata rispetto ad eventuali contenziosi.
La coordinazione tra sospensioni diverse (feriale, territoriale, processuale) richiede un approccio sistematico che tenga conto di tutte le variabili normative in gioco.