Sospensione ad agosto degli avvisi bonari: termini di pagamento

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Durante il periodo estivo si applicano specifiche sospensioni sia per l'invio che per il pagamento degli avvisi bonari, con termini che si protraggono fino al 4 settembre e nuove scadenze a 60 giorni dal 2025.
La gestione degli avvisi bonari durante il periodo estivo rappresenta una problematica ricorrente per contribuenti e professionisti. Il legislatore ha introdotto specifiche sospensioni feriali che interessano sia l'invio delle comunicazioni che i termini di pagamento, creando un sistema di tutela durante i mesi di agosto e settembre.
La disciplina attuale prevede due tipologie di sospensione: quella relativa all'invio degli avvisi (dal 1° agosto al 31 agosto) e quella concernente i termini di pagamento (dal 1° agosto al 4 settembre). Queste disposizioni, contenute in diverse fonti normative, richiedono un'analisi coordinata per una corretta applicazione pratica.
La sospensione dell'invio
L'art. 10 del D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1 ha introdotto una significativa novità nella disciplina degli avvisi bonari, prevedendo la sospensione dell'invio delle comunicazioni durante specifici periodi dell'anno.
Dal 1° agosto al 31 agosto (e dal 1° dicembre al 31 dicembre), è sospeso l'invio di:

Avvisi emessi al termine della liquidazione automatica (artt. 36-bis DPR n. 600/73 e 54-bis DPR n. 633/72);
Avvisi derivanti dal controllo formale (art. 36-ter DPR n. 600/73);
Avvisi bonari per redditi a tassazione separata (art. 1 comma 412 L. 311/2004);
Lettere di compliance (art. 1 commi 634-636 L. 190/2014).

La norma prevede un'importante eccezione: la sospensione non opera in casi di urgenza, lasciando all'Agenzia delle Entrate un margine di discrezionalità che, nella prassi, viene applicato con particolare cautela.
Sospensione dei termini di pagamento: dal 1° Agosto al 4 settembre
La disciplina più consolidata riguarda la sospensione dei termini di pagamento, regolata dall'art. 7-quater comma 17 del D.L. n. 193/2016. Dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per il pagamento delle somme derivanti da avviso bonario, secondo le previsioni degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 462/97.
Questa sospensione presenta caratteristiche peculiari rispetto alla tradizionale sospensione feriale (1°-31 agosto) prevista per i termini processuali, risultando più lunga di alcuni giorni e terminando il 4 settembre anziché il 31 agosto.
Calcolo pratico dei termini
Il meccanismo di calcolo richiede particolare attenzione. Se un avviso bonario viene ricevuto il 18 luglio, considerando il termine ordinario di 60 giorni (30 giorni per la tassazione separata) e la sospensione feriale, il pagamento dovrà avvenire entro il 21 settembre (per le comunicazioni del 2025) o entro una data successiva per quelle precedenti al 2025.
Nella prassi professionale, è fondamentale verificare sempre la data di ricezione dell'avviso e applicare correttamente la sospensione per evitare decadenze dal diritto alla definizione agevolata.
Le novità 2025: termine di definizione esteso a 60 giorni
Una d...

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Federico Migliorini
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