HomeNewsDonazione tra genitori e figli senza imposte per la Cassazione

Donazione tra genitori e figli senza imposte per la Cassazione

Svolta sul fronte della donazione tra genitori e figli: la Corte di Cassazione, con una recente sentenza, specifica l'ambito di applicazione dell'orientamento dell'Agenzia delle Entrate del 2015. Le donazioni informali e indirette sono esentasse perchè non c'è obbligo di registrazione. Va specificato nell'atto che si tratta di una liberalità.

Quanto costa un atto di donazione? Solitamente è prevista un’imposta quando si riceve in regalo una somma di denaro, un immobile o un qualsiasi altro bene. Ma non è sempre la regola. A mettere un punto fermo alla situazione è stata la Cassazione con la sentenza n. 7442/2024 pubblicata lo scorso 20 marzo, in base alla quale donazioni informali (quando il genitore dà denaro al figlio) e donazioni indirette (quando il genitore paga la casa del figlio) sono tax free perché non c’è obbligo di registrazione.

Del resto la donazione è un atto molto frequente soprattutto tra genitori e figli. Questa preferenza rispetto al lascito tramite testamento deriva solitamente dal desiderio di evitare potenziali conflitti e azioni legali tra gli eredi. Oltre al fatto che la donazione ha il vantaggio di evitare la creazione di comunione di beni da dover successivamente dividere e, cosa molto importante, è immediata.

Era già chiaro che la transazione di una modica cifra fatta dal genitore al figlio era completamente esente da tasse e non richiedeva un atto notarile, pena l’annullamento dell’atto. Da adesso, col nuovo orientamento giurisprudenziale, nemmeno in caso di transazioni significative è necessario pagare le tasse sulla donazione.

Vediamo quindi di seguito tutti i dettagli.

Cosa sapere sulla donazione

La donazione è un contratto, anche verbale in alcuni casi, con il quale il donante cede, senza richiedere alcun costo a titolo di corrispettivo, un bene o un diritto ad un soggetto detto donatario. Ad essere colpiti, quindi, sono i trasferimenti a titolo gratuito che hanno come fine l’arricchimento e il beneficio di un terzo soggetto. Come si stabilisce quanto si paga per una donazione?

In caso di cessione gratuita delle proprie proprietà si applica l’imposta sulle donazioni secondo regole determinate: il valore del bene donato e il grado di parentela che lega donante e donatario determinano aliquote, franchigia di valore e importo da pagare. L’importo dell’imposta sulle donazioni va da un minimo del 4% ad un massimo dell’8%.

Non sempre però bisogna pagare l’importo determinato in base ad aliquota, grado di parentela e valore del bene. L’imposta sulle donazioni si applica esclusivamente per la quota che eccede la franchigia e in favore dei soggetti portatori di handicap sono previste alcune agevolazioni.

Inoltre è bene sottolineare come la Corte di Cassazione in passato, per esempio con la famosa sentenza n. 18725/2017, abbia ribadito che non si applica l’imposta di donazione in caso di mancata formalizzazione del contratto, ovvero ad esempio in caso di genitori che donano al figlio una somma di denaro.

Esempio pratico sui costi della donazione

Possiamo fare l’esempio di una donazione tra genitori e figli di un bene di valore complessivo pari a 2.000.000 euro. L’imposta sulle donazioni tra genitori e figli si applica per l’importo che eccede la franchigia di 1.000.000 euro e l’aliquota prevista è del 4%.

Il costo dovuto a titolo di imposta sarà pari a 40.000 euro, ovvero il 4% dei 1.000.000 euro che eccedono la franchigia. Se la donazione fosse stata rivolta a favore di un soggetto portatore di handicap il costo sarebbe stato dimezzato perché la franchigia è in questo specifico caso pari a 1.500.000 euro.

In presenza di più donazioni o altre liberalità ricevute dalla stessa persona, la franchigia spetta una sola volta per ciascun beneficiario e deve riferirsi all’importo complessivo delle donazioni effettuate dal donatario a favore dello stesso beneficiario.

Ad esempio, nel caso di donazione da genitore a figlio di beni di valore di 800.000,00 euro da parte di un soggetto che già aveva donato al figlio beni di valore pari a 500.000,00 euro, la franchigia dovrà essere calcolata sottraendo quella già fruita con la donazione precedente.

Pertanto, in questo esempio si dovrà procedere sottraendo dalla franchigia di 1.000.000,00 euro l’importo della donazione già effettuata pari a 500.000,00 euro. La franchigia rimanente sarà pari a 500.000,00 euro e l’imposta di donazione dovrà essere applicata ai 300.000,00 euro eccedenti con aliquota al 4%.

In ogni caso la donazione non può violare le norme sulla successone che assegnano agli eredi una quota legittima dei beni del donatore.

Come va effettuata la donazione

La donazione, per non essere nulla, deve essere effettuata per atto pubblico e, quindi, redatta da un notaio, il quale dovrà registrare il contratto e versare contestualmente l’importo dovuto a titolo d’imposta sulle donazioni.

Al costo delle donazioni si aggiunge anche l’obbligo di versare l’imposta di registro, di importo fisso di 200 euro e, per donazioni di beni immobili, è necessario anche corrispondere le imposte ipotecarie e catastali pari al 2% e all’1% (200 euro in misura fissa se si tratta di prima casa). Le donazioni di valore non eccedente la franchigia sono esenti dall’imposta di registro, come specificato più volte dall’Agenzia delle Entrate.

In ogni caso il soggetto tenuto a pagare l’imposta di registro è il beneficiario della donazione.

Esenzione imposta di registro

Non sempre è dovuta l’imposta di registro anche nel caso di beni di valori che eccedono la franchigia.

Le esenzioni dal versamento dell’imposta di donazione sono quelle effettuate:

  • A favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;
  • A favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità e alle ONLUS;
  • A favore di movimenti e partiti politici;
  • Le donazioni di veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, nemmeno se presenti con altri beni o diritti in uno stesso atto di donazione;
  • I trasferimenti di aziende familiari (individuali o collettive), a favore dei discendenti o del coniuge nel rispetto di specifici requisiti;
  • Le liberalità indirette, a condizione che siano attuate mediante atti comportanti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari o il trasferimento di aziende assoggettati all’imposta di registro in misura proporzionale oppure all’IVA nel rispetto delle specifiche regole previste dalla legge.

Donazione indiretta: il recente orientamento della Cassazione

La Cassazione con la recente sentenza è intervenuta andando contro una precedente posizione dell’Agenzia delle Entrate. Per le donazioni indirette non vi è un obbligo di registrazione. Questo, a meno che non derivino da atti soggetti a registrazione (l’esempio più frequente è il bonifico bancario tra genitori e figli), e che, se non siano registrate, la loro tassazione si ha solo quando il contribuente, nel corso di una procedura di accertamento, ne attesti l’avvenuta stipula.

Tuttavia, in quest’ultimo caso si rende applicabile l’aliquota dell’8%, più elevata rispetto a quella che si avrebbe se la donazione fossa stata registrata in origine. Infatti, ad esempio, se si fosse trattato di una donazione indiretta tra padre e figlio, l’aliquota applicabile sarebbe quella del 4%.

Esiste però un valore soglia da rispettare che è stato fissato ad un milione di euro. Qualora la donazione dovesse superare il milione scatterebbe l’imposta di donazione e di registro, con obbligo di passare attraverso atto notarile. Il valore soglia aumenta ad un milione e mezzo se parliamo di figli portatori di handicap.

Causale del bonifico di una donazione indiretta

Sebbene non vi siano troppi vincoli alle donazioni indirette è comunque necessario specificare e giustificare la transazione che si sta effettuando in favore di un figlio. A tal proposito, nonostante non vi sia un termine specifico da indicare all’interno della causale, è importante indicare il motivo della transazione per evitare di trovarsi in situazioni spiacevoli che farebbero scattare dei controlli.

Tra le causali più diffuse da utilizzare in caso di donazioni, per andare sul sicuro, converrebbe scrivere liberalità. Sono valide anche causali più informali che comunque descrivono perfettamente la natura della transazione che si sta effettuando. In definitiva la tassazione scatta solo solo se tali liberalità risultano da atti sottoposti a registrazione oppure se sono registrate volontariamente o se, avendo valore superiore a un milione di euro, la loro effettuazione viene dichiarata dal contribuente nel contesto di una procedura di accertamento di tributi.

Conclusioni

Donazioni informali e donazioni indirette senza imposta perché non c’è obbligo di registrazione: la tassazione scatta infatti solo se le liberalità risultano da atti sottoposti a registrazione oppure se sono registrate volontariamente o se, avendo valore superiore a 1 milione di euro. La loro effettuazione deve essere dichiarata dal contribuente nel contesto di una procedura di accertamento di tributi. È quanto stabilisce una recente pronuncia della Sezione tributaria della Corte di Cassazione.

La Suprema Corte nello specifico analizza la Circolare n. 30/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate definendola “non condivisibile”, “imprecisa” e “incompleta” nella parte in cui afferma che l’imposta di donazione si applica alle “liberalità tra vivi che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto (soggetto a registrazione)”.

Nella pronuncia viene anche precisato che non si configura neppure un obbligo di registrazione dell’atto come donazione.

Lascia una Risposta