Come la partecipazione in società in nome collettivo può costituire un elemento di collegamento fiscale con l’Italia per i soggetti espatriati.
Il trasferimento della residenza fiscale all’estero non comporta automaticamente la cessazione di tutti gli obblighi tributari verso l’Italia. La partecipazione in una società in nome collettivo (SNC) costituisce uno degli elementi di collegamento che vengono presi in considerazione dall’Agenzia delle Entrate nell’accertamento della posizione fiscale dei soggetti espatriati.
La normativa tributaria non vieta espressamente a un soggetto residente all’estero di essere socio di una SNC italiana. Tuttavia, questa situazione genera complessità fiscali significative che richiedono un’attenta pianificazione.
Indice degli argomenti
Il regime di trasparenza fiscale per le società di persone
Le società in nome collettivo sono soggette al regime di trasparenza fiscale previsto dall’articolo 5 del TUIR. Secondo questa disciplina, i redditi delle SNC non sono tassati in capo alla società , ma vengono imputati direttamente ai soci in proporzione alle loro quote di partecipazione agli utili, indipendentemente dall’effettiva percezione.
La Corte Costituzionale (sentenza n. 201/2020) ha confermato la legittimità di questo sistema, evidenziando che i soci sono assoggettati a tassazione IRPEF “in relazione ad un incremento patrimoniale realizzato per effetto dell’attività sociale, rispetto alla quale hanno un onere e un potere di controllo“.
L’articolo 2291 del Codice Civile stabilisce che nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Questa responsabilità patrimoniale amplificata rappresenta un forte elemento di collegamento con il territorio nazionale, poiché implica un coinvolgimento diretto e permanente nella gestione e nei rischi dell’attività d’impresa.
Obblighi fiscali del socio non residente
Ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera g) del TUIR, i redditi di partecipazione in società trasparenti si considerano sempre prodotti nel territorio dello Stato. Questo significa che il socio di SNC, anche se trasferisce la residenza fiscale all’estero, rimane soggetto alla tassazione italiana sui redditi imputati per trasparenza.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 171/E/2005, ha chiarito definitivamente che il socio non residente è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia. Questi deve dichiarare il reddito imputato per trasparenza compilando il quadro RH del modello Redditi PF. Gli adempimenti dichiarativi sono sostanzialmente identici sia per i soci residenti che per quelli non residenti. Inoltre, permane la responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali, aspetto che può avere riflessi fiscali significativi in caso di accertamenti o contenziosi.
La complessità aumenta quando entrano in gioco le Convenzioni contro le doppie imposizioni. Il socio dovrà verificare se la Convenzione applicabile prevede la tassazione anche nello Stato di residenza (tassazione concorrente), valutando attentamente le clausole relative ai redditi d’impresa e alle stabili organizzazioni.
Per approfondire:
Gli elementi di collegamento verificati dall’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha sviluppato nel tempo una prassi consolidata per individuare i cosiddetti “falsi espatriati“, concentrandosi su elementi oggettivi che dimostrano il mantenimento di interessi vitali in Italia.
Con il D.Lgs. 209/2023, entrato in vigore il 1° gennaio 2024, l’articolo 2 del TUIR ha introdotto nuovi criteri per determinare la residenza fiscale delle persone fisiche. Oltre alla residenza anagrafica e al domicilio civilistico, è stato aggiunto il criterio della presenza fisica nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 20/E/2024, ha precisato che la presenza fisica può essere riscontrata attraverso elementi che attestano la materiale permanenza nel territorio, a prescindere dalle motivazioni.
Gli indicatori di rischio per i controlli
La Cassazione, con la sentenza n. 19843/2024, ha ribadito che per l’individuazione della residenza fiscale deve farsi riferimento al centro degli affari e degli interessi vitali, dando prevalenza al luogo dove la gestione di tali interessi è esercitata in modo riconoscibile dai terzi.
L’Amministrazione finanziaria utilizza l’applicativo SO.NO.RE. (Soggetti Non Residenti) per selezionare i contribuenti con alto profilo di rischio di fittizio trasferimento all’estero. Gli indicatori principali includono:
- Partecipazioni societarie in società nazionale, particolarmente significative per le società di persone;
- Mantenimento di familiari in Italia;
- Intestazione di utenze nel territorio nazionale;
- Possesso di automobili intestate in Italia;
- Movimentazioni bancarie tra Italia e estero.
L’intensificazione dei controlli sugli espatriati
L’Agenzia delle Entrate ha deciso di intensificare gli accertamenti nei confronti di soggetti italiani espatriati all’estero. Questa attività si basa sulle informazioni ricevute attraverso gli accordi di scambio automatico (CRS – Common Reporting Standard) e l’Anagrafe dei rapporti finanziari.
I controlli specifici sulla partecipazione in SNC
La partecipazione in una SNC italiana rappresenta un elemento di collegamento particolarmente significativo perché implica:
- Responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali;
- Potere di controllo sull’attività gestionale;
- Imputazione automatica dei redditi prodotti;
- Obblighi dichiarativi permanenti in Italia.
Nel caso specifico dei soci di SNC, l’attenzione si concentra sulla permanenza di poteri gestori effettivi e sulla frequenza della presenza in Italia per la gestione degli affari sociali. La mera detenzione di quote senza partecipazione attiva alla gestione riduce significativamente il rischio di contestazioni. Tuttavia, nella maggior parte dei casi è opportuna una valutazione preventiva per comprendere l’effettivo ruolo operativo esercitato nella società per valutare una delle soluzioni possibili, tra cui:
- La valutazione in merito all’uscita della società attraverso una cessione di quote di SNC o un recesso da parte del socio espatriato all’estero;
- La valutazione in merito alla trasformazione della società di persone in una società di capitali, dove il socio espatriato non assume cariche sociali (tipicamente resta fuori dal consiglio di amministrazione).
L’obiettivo deve essere quello di dimostrare che il collegamento con l’Italia si è affievolito non essendo più detentore di quote societarie, oppure che la quota detenuta è solo a titolo di investimento senza alcun ruolo gestorio effettivo. In entrambi i casi è fondamentale la prova documentale della limitazione della presenza fisica in Italia e della separazione degli interessi economici.
L’avvio dell’attività di accertamento
L’accertamento della residenza fiscale degli espatriati inizia solitamente con l’invio di un questionario da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il contribuente deve fornire elementi probatori per dimostrare l’effettività del trasferimento all’estero.
L’onere della prova è generalmente a carico dell’Amministrazione finanziaria, che deve fornire elementi certi, precisi e concordanti sulla residenza fiscale italiana del contribuente. Tuttavia, nei casi di trasferimenti in Paesi a fiscalità privilegiata (black list), vige l’inversione dell’onere della prova ex art. 2, comma 2-bis del TUIR.
Casi pratici e possibili soluzioni
Il trasferimento di residenza all’estero dei soci di società di persone presenta numerose criticità fiscali. Analizziamo due casi concreti affrontati nella pratica professionale, evidenziando le problematiche principali e le soluzioni adottate.
Caso 1: socio di SNC che si trasferisce in Germania
Un imprenditore italiano, socio al 50% di una SNC operante nel settore commerciale, decide di trasferire la propria residenza in Germania per ragioni familiari. Nonostante l’iscrizione all’AIRE e l’acquisizione della residenza tedesca, la situazione fiscale rimane complessa.
Le problematiche fiscali emerse
Anche dopo il trasferimento, permane l’obbligo di dichiarare in Italia i redditi imputati per trasparenza derivanti dalla partecipazione nella SNC. Questo vincolo rappresenta un elemento di continuità fiscale significativo.
La responsabilità illimitata del socio verso i creditori della SNC costituisce un forte elemento di collegamento con il territorio italiano, rendendo più difficile il completo distacco fiscale.
L’Agenzia delle Entrate può contestare l’effettivo trasferimento di residenza fiscale quando permangono altri legami significativi con l’Italia, in particolare:
- Attività lavorativa prevalente svolta nella società italiana;
- Presenza fisica significativa sul territorio nazionale;
- Mantenimento di ruoli gestionali evidenti nell’azienda.
La soluzione adottata
In questo scenario specifico, è stata implementata una strategia di pianificazione fiscale preventiva finalizzata al passaggio generazionale dell’azienda ai figli dell’imprenditore, già residenti in Italia. Questa soluzione ha permesso di:
- Semplificare la posizione fiscale del socio trasferitosi;
- Garantire la continuità aziendale;
- Ottimizzare il carico fiscale complessivo.
Caso 2: trasferimento in Paese a fiscalità privilegiata
Il trasferimento di un socio di SNC in un Paese inserito nella “black list” fiscale italiana (come il Principato di Monaco) presenta criticità ancora maggiori dal punto di vista normativo.
Le problematiche fiscali emerse
La normativa prevede una presunzione legale di mantenimento della residenza fiscale in Italia per i soggetti che si trasferiscono in Paesi a fiscalità privilegiata. Il contribuente deve dimostrare l’effettività del trasferimento, con un onere probatorio particolarmente gravoso. Le prove richieste devono essere:
- Particolarmente robuste e documentate;
- Coerenti nel tempo;
- Verificabili da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Le soluzioni strategiche
Per superare queste criticità , sono state proposte diverse strategie alternative:
- Trasformazione della società di persone: La trasformazione della SNC in società di capitali permette di modificare la natura della partecipazione e ridurre i vincoli fiscali per il socio trasferito.
- Recesso del socio: L’uscita del socio dalla compagine sociale rappresenta una soluzione definitiva per eliminare ogni collegamento fiscale con l’Italia.
- Strutturazione tramite società estera: L’operatività attraverso una società costituita all’estero, che detiene le quote della SNC italiana, può offrire maggiore flessibilità nella gestione degli aspetti fiscali internazionali.
Consulenza fiscale online
La complessità della materia e l’intensificazione dei controlli rendono indispensabile l’assistenza di un commercialista specializzato in fiscalità internazionale. È particolarmente consigliabile la consulenza nei seguenti casi:
- Trasferimento della residenza fiscale mantenendo partecipazioni in SNC;
- Ricezione di questionari dall’Agenzia delle Entrate;
- Pianificazione del trasferimento all’estero con valutazione preventiva dei rischi;
- Gestione di accertamenti sulla residenza fiscale.
La consulenza preventiva consente di strutturare correttamente il trasferimento e di predisporre la documentazione necessaria per dimostrare l’effettività della nuova residenza fiscale.
Fonti normative
- D.P.R. 917/1986Â (TUIR) – Artt. 2, 5, 23
- D.Lgs. 209/2023
- Codice Civile – Art. 2291 (SNC)
- Agenzia delle Entrate – Circolare 20/E/2024Â
- Agenzia delle Entrate – Risoluzione 171/E/2005Â
- Cassazione Civile – Sentenza 19843/2024Â
- Guardia di Finanza – Circolare 1/2018