Il socio di SRL può operare come lavoratore dipendente della stessa società solo nel caso in cui questi non faccia parte dell’organo amministrativo della società e solo se la sua quota di partecipazione non è di maggioranza o comunque “qualificata“. In questi casi, ovvero, quando è garantita l’eterodirezione dell’attività di lavoro dipendente il socio può operare alle dipendenze della società.

Quando si parla della possibilità di operare come socio lavoratore di SRL dobbiamo analizzare due fattispecie distinte, ovvero:

  • La casistica in cui la società decide di offrire al lavoratore dipendente la qualità di socio, attraverso l’assegnazione di azioni;
  • La casistica in cui il socio della società vuole lavorare per la stessa attraverso un contratto da lavoro dipendente.

Si tratta di casistiche che sono simili sotto il profilo degli effetti ma che, sotto il giuridico richiedono il rispetto di alcuni requisiti molto importanti. Di seguito andiamo ad analizzare entrambe queste due casistiche.

Socio lavoratore di SRL: condizioni da rispettare

La giurisprudenza ha a lungo dibattuto circa la configurabilità del socio lavoratore di una SRL. In un primo momento, difatti, si è sostenuta l’incompatibilità tra la qualità di socio e quella di dipendente. Tuttavia, recentemente, sembra invece che sia stata affermata, laddove ricorrano specifiche condizioni.

Il datore di lavoro, dunque, può offrire al futuro dipendente la qualità di socio. Egli, assumendo tale ruolo, acquista i diritti e doveri tipici del socio di una SRL. Tuttavia, vi sono evidenti divergenze tra la posizione di mero dipendente e quella di socio. Potrebbe allora accadere che colui che sia assunto possa avere peculiari necessità che mal si conciliano con una posizione di responsabilità all’interno della struttura organizzativa.

Trattandosi di una società di capitali, il socio lavoratore, invero, comunque risponderà nei limiti dei conferimenti, giacché la società risponde delle obbligazioni assunte solo limitatamente al capitale sociale.

Le condizioni da rispettare affinché il socio di SRL possa diventare anche lavoratore dipendente sono le seguenti:

  • Il lavoratore non deve fare parte dell’organo amministrativo, o comunque, pur facendone parte non ne interferisce con le decisioni. È palese il fatto che, se il soggetto ha un ruolo operativo nell’organo amministrativo non può essere allo stesso tempo dipendente della società;
  • Il lavoratore non deve essere socio di maggioranza o con partecipazione qualificata nella SRL. Se é socio di maggioranza o con partecipazione qualificata infatti, può comunque interferire con i poteri dell’organo amministrativo pur non essendo amministratore e quindi non ne é subordinato. Se rispettato tale requisito, il socio può essere anche una lavoratore subordinato della società.

Laddove sussistano tali presupposti, il datore di lavoro può offrire al dipendente la qualità di socio lavoratore di una SRL. Di fatto, quindi, questi requisiti hanno l’obiettivo di evitare che vi sia una forma di “dipendenza” mascherata. Solo nel caso in cui sia garantita la direzione dell’organo amministrativo è possibile per un socio di SRL diventare lavoratore dipendente della stessa.

Quando si opta per diventare dipendenti se si è soci di SRL?

Solitamente si valuta l’opportunità di diventare lavoratori dipendenti se si è soci di SRL nel momento in cui il soggetto intende esercitare un’attività di lavoro propria della società. Quindi, non un’attività tipica dell’organo amministrativo, ma piuttosto l’attività legata all’oggetto sociale della società, ovvero l’attività principale per cui la società è stata costituita. In questo caso, il socio ha la possibilità di operare per la società attraverso un contratto di lavoro dipendente. Tuttavia, è di fondamentale importanza il rispetto delle condizioni indicate nel paragrafo precedente. Naturalmente, ogni situazione deve essere analizzata in dettaglio e non è possibile generalizzare. Per questo motivo è fondamentale l’ausilio dell’assistenza di un dottore commercialista esperto in grado di valutare la situazione concreta.

I vantaggi dell’essere socio lavoratore di una SRL

La qualità di socio lavoratore di una SRL comporta una serie di vantaggi particolarmente rilevanti. Infatti, il dipendente è comunque legato alla società da un contratto di lavoro subordinato, con tutto ciò che ne consegue. Ad esempio, il socio avrà diritto:

  • All’indennità di malattia Inps;
  • All’indennità di infortunio Inail;
  • All’eventuale indennità di maternità Inps;
  • A non essere licenziato senza una giusta causa o giustificato motivo;
  • Al pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR) alla cessazione del contratto;
  • Alla corresponsione di uno stipendio mensile che sia pari, almeno, ai minimi tabellari previsti dal contratto collettivo di settore;
  • Il diritto alle ferie;
  • Il diritto ad un orario di lavoro massimo di 40 ore settimanali.

Contributi INAIL

Il socio lavoratore di una srl è tenuto ad una serie di adempimenti al fine di accedere ai precedenti diritti. In primo luogo deve essere iscritti all’INAIL in due casi:

  • Se sono anche dipendenti della stessa srl;
  • Se, pur non essendo dipendenti, svolgono attività manuali.

L’iscrizione è esclusa per il soggetto che svolge attività di supervisione del lavoro altrui.

Contributi previdenziali

Il socio lavoratore di una srl che risulta essere anche dipendente. Egli, dunque, sarà tenuto anche all’iscrizione all’INPS. Tale previsione comporta come conseguenza l’insorgere, in capo alla società, i medesimi obblighi contributivi previsti per tutti i lavoratori subordinati.

Il socio lavoratore è quindi equiparato del tutto al dipendente, dal punto di vista dei contributi. Ciò comporta che non è tenuto al pagamento dei contributi previdenziali all’Inps. Tale onere sarà posto in capo al datore di lavoro. Per quanto concerne la titolarità dell’obbligazione contributiva, nel rapporto di lavoro subordinato, i contributi previdenziali dovuti all’Inps sono posti:

  • per la maggiore quota, a carico del datore di lavoro, circa 30%;
  • e un’ulteriore parte a carico del lavoratore, circa 9,19%.

I contributi previdenziali Inps per i seguenti importi:

  • L’importo fisso, pari a € 920 ogni tre mesi, se il reddito proveniente dalle attività di impresa è compreso tra zero e € 15.500 lordi;
  • ulteriore 21% sulla quota di reddito che eccede la soglia di € 15.500.

Mentre, se il socio lavoratore della srl ha concluso un contratto di collaborazione per il quale è necessaria la gestione separata, l’obbligo di iscrizione all’INPS varia a seconda che si tratti di un rapporto di lavoro che implica l’esercizio di funzioni gestorie o meno.

Assegni familiari

Il socio lavoratore di una srl ha, anche, diritto agli assegni familiari. Dunque, se sussistono i requisiti e i limiti reddituali, ha diritto agli assegni familiari, secondo le norme ordinarie, quindi in base:

  • Al suo reddito;
  • Alla composizione del nucleo familiare;
  • E ai familiari a proprio carico.

La responsabilità del socio lavoratore di una SRL

Come evidenziato nei paragrafi iniziali, la srl é una società di capitali, la quale comporta un peculiare regime di responsabilità patrimoniale in capo alla società stessa. Infatti, per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio e non i soci con il patrimonio personale.

Ciò opera anche nei confronti del socio lavoratore di una srl, quindi in caso di debiti societari risponde solo la srl con il suo capitale. Quanto affermato comporta che il patrimonio personale del socio lavoratore non è aggredibile dai creditori.

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