Socio amministratore e doppia iscrizione INPS: stop agli automatismi

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La doppia iscrizione INPS per il socio amministratore è legittima solo se l’Istituto fornisce la prova rigorosa di un’attività operativa abituale e prevalente, distinta dalla funzione gestoria. Con la Sentenza n. 3959/2025, la Corte d’Appello di Roma ha stabilito che le mansioni di supervisione e coordinamento non giustificano l’iscrizione d’ufficio alla Gestione Commercianti, ponendo l’onere probatorio interamente a carico dell’INPS.

È l’incubo ricorrente di ogni socio amministratore di SRL: ricevere un accertamento INPS che, ignorando il ruolo gestionale, iscrive d’ufficio il socio anche alla Gestione Commercianti. Il risultato è una doppia imposizione contributiva spesso insostenibile, basata sulla presunzione che “amministrare” significhi automaticamente “lavorare in azienda“.

La recente Sentenza n. 3959 della Corte d’Appello di Roma (pubblicata il 26/11/2025) segna però un punto di svolta decisivo, ribaltando l’approccio inquisitorio dell’Istituto. I giudici hanno stabilito un principio chiaro: in una società strutturata, la supervisione e le scelte strategiche non costituiscono attività lavorativa operativa, e l’onere di provare il contrario spetta esclusivamente all’INPS.

Analizziamo nel dettaglio perché questa pronuncia cambia le regole del gioco per le PMI.

La sentenza: l’attività di gestione non è “lavoro operativo

Per comprendere la portata della decisione, dobbiamo partire dalla definizione chiave che spesso l’INPS tende a dilatare impropriamente.

Abitualità e prevalenza: L’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti per un socio amministratore scatta solo se quest’ultimo partecipa al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza (art. 1, co. 208, L. 662/96). Tale partecipazione deve essere ontologicamente distinta dall’attività di amministratore: deve consistere in mansioni esecutive o operative nel ciclo produttivo, diverse dal mero coordinamento o dalla rappresentanza legale.

Il “muro” tra gestione e operatività

La Corte d’Appello ha accolto il ricorso di un’amministratrice di una SRL nel settore abbigliamento, annullando la pretesa contributiva dell’INPS. L’errore dell’Istituto? Aver confuso due piani distinti:

  1. Attività gestoria (esente da Gestione Commercianti): Comprende scelte strategiche, rapporti con i fornitori, supervisione dei conti e assunzione di decisioni direzionali. Queste funzioni rientrano nel mandato di amministratore e sono già coperte dalla Gestione Separata.
  2. Attività lavorativa (soggetta a doppia iscrizione): Riguarda l’esecuzione materiale (es. stare alla cassa, servire i clienti, gestire il magazzino).

Nel caso specifico, l’INPS non aveva fornito la “prova rigorosa” di attività esecutive aggiuntive, limitandosi a presumere l’operatività sulla base della carica rivestita.

Il ruolo cruciale dell’organigramma aziendale

Un passaggio fondamentale della sentenza riguarda la struttura organizzativa. I giudici hanno valorizzato il fatto che la SRL disponesse di figure intermedie (responsabili di reparto, responsabile commerciale, addetti HR). Il principio estratto: Più l’azienda è complessa e dotata di dipendenti autonomi, meno è probabile (e più difficile da provare per l’INPS) che l’amministratore svolga un’attività manuale prevalente. La supervisione dei responsabili non è lavoro operativo, ma alta amministrazione.

Perché firmare contratti e assumere personale non basta

L’INPS aveva tentato di usare come prova il fatto che l’amministratrice si occupasse personalmente dei colloqui di lavoro per la sede amministrativa. La Corte ha respinto questa tesi:

  • Il reclutamento dei diretti collaboratori amministrativi è coerente con la funzione di vertice.
  • Non dimostra un inserimento nel “ciclo produttivo” (vendita di abiti), che era invece affidato ai responsabili dei punti vendita.

Checklist: la linea tracciata dai Giudici

Uno degli aspetti più preziosi della Sentenza 3959/2025 è l’elenco puntuale delle attività che la Corte ha ritenuto compatibili con la sola carica di amministratore (e quindi non soggette a doppia contribuzione). Secondo i giudici, rientrano nella “immedesimazione organica” e non nel lavoro operativo:

  • Gestione HR strategica: Assumere direttamente i collaboratori della sede amministrativa (i propri diretti sottoposti) non è lavoro operativo.
  • Decisioni sulla location: Scegliere dove aprire nuovi punti vendita è un atto di alta amministrazione.
  • Rapporti B2B: Gestire in prima persona le relazioni con fornitori, banche e consulenti.
  • Coordinamento: Indire riunioni periodiche con i responsabili di reparto per ricevere report.

La Corte ha salvato l’amministratrice perché esisteva un responsabile commerciale che si occupava delle vendite e dei clienti finali. Se l’amministratrice avesse gestito direttamente i clienti o le vendite nei negozi, l’esito sarebbe stato opposto.

L’onere della prova è tutto a carico dell’INPS: addio presunzioni

Il vero elemento differenziante della Sentenza n. 3959/2025 risiede nella demolizione delle presunzioni semplici su cui l’INPS ha costruito migliaia di accertamenti negli ultimi anni.

Fino a ieri, l’Istituto seguiva spesso questo sillogismo: “Sei socio unico o di maggioranza? Allora sicuramente lavori in azienda”. Oggi, la Corte d’Appello di Roma stabilisce che questo automatismo è illegittimo.

Cosa deve provare l’INPS. Per validare la doppia iscrizione, l’INPS deve fornire una prova rigorosa e puntuale che il socio amministratore svolga mansioni diverse da quelle gestorie. Non bastano indizi generici; servono evidenze di un apporto manuale ed esecutivo (es. gestione cassa, commesso, magazziniere) che sia abituale (non sporadico) e prevalente (in termini di tempo e importanza economica) rispetto all’attività di amministratore.

Le “dichiarazioni ispettive”

Attenzione ai verbali di primo accesso. Nel caso esaminato, l’INPS ha tentato di usare contro l’amministratrice le sue stesse dichiarazioni rilasciate agli ispettori (“mi occupo dei colloqui“, “supervisiono i negozi“). La Corte ha però chiarito che ammettere di supervisionare o assumere personale d’ufficio non è una confessione di lavoro operativo, ma la conferma del ruolo di amministratore.

Durante un’ispezione, è vitale distinguere lessicalmente tra “gestisco il personale” (amministrazione) e “faccio i turni con il personale” (lavoro operativo). Farsi trovare alla cassa o in magazzino durante l’accesso ispettivo è letale. Anche se lo fate “solo per un’ora“, quel momento verrà fotografato nel verbale come “attività abituale“. L’amministratore deve stare in ufficio, non in produzione.

Leggi anche: Doppia contribuzione INPS socio amministratore SRL.

Doppia contribuzione e CPB: la nuova variabile 2026

Se l’iscrizione alla Gestione Commercianti viene confermata, dal 2025 c’è una novità critica: il calcolo dei contributi per chi aderisce al Concordato Preventivo Biennale (CPB).

La Circolare INPS n. 105 del 27 giugno 2025 ha chiarito che, per i soci di SRL che hanno aderito al CPB, la base imponibile previdenziale non è più necessariamente il reddito effettivo, ma il reddito concordato.

Tabella: impatto del CPB sui contributi commercianti

Consideriamo un Socio Amministratore iscritto alla Gestione Commercianti (aliquota 24,48%).

ScenarioReddito effettivo SRL (pro-quota)Reddito concordato (CPB)Base imponibile INPSContributi dovuti (stima)Note
A) Senza CPB€ 60.000N/A€ 60.000~ € 14.800Si paga sul reale.
B) Con CPB (Reddito alto)€ 40.000€ 60.000€ 60.000~ € 14.800Si paga sul teorico (più alto).
C) Con CPB (Reddito basso)€ 80.000€ 60.000€ 60.000~ € 14.800Risparmio contributivo legittimo.

Attenzione: Se il reddito effettivo è superiore a quello concordato (Scenario C), il socio ha la facoltà (opzione rigo RR1, col. 4) di versare sul reddito effettivo per aumentare il montante pensionistico. Se non esercita l’opzione, il risparmio è automatico.

Questo rende la difesa dalla doppia iscrizione ancora più strategica: se aderite al CPB per vantaggi fiscali, potreste trovarvi con un imponibile INPS “bloccato” verso l’alto, rendendo il costo della doppia iscrizione ancora più oneroso se non contestato.

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La Sentenza n. 3959/2025 ha aperto una finestra di opportunità concreta per molti Soci Amministratori, ma l’annullamento della doppia contribuzione INPS non è automatico: serve dimostrare l’assenza di operatività con un assetto probatorio inattaccabile.

Se stai pagando la Gestione Commercianti “per prudenza” o hai appena ricevuto un avviso di addebito o un verbale ispettivo, non improvvisare la difesa. Il team di Fiscomania è specializzato in consulenza fiscale per SRL.

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  1. Verificare i requisiti per la cancellazione dalla Gestione Commercianti.
  2. Strutturare un mansionario difensivo a prova di ispezione.
  3. Pianificare il risparmio contributivo legittimo per l’anno in corso.

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    Domande frequenti

    L’INPS mi ha iscritto d’ufficio alla Gestione Commercianti: cosa devo fare?

    Non pagare immediatamente. Verifica se il verbale di accertamento contiene prove specifiche della tua attività operativa (es. presenza al banco vendita, turni di lavoro). Se l’iscrizione si basa solo sulla tua carica di socio amministratore, puoi opporti citando la Sentenza Corte d’Appello Roma n. 3959/2025, che impone all’INPS l’onere di provare l’attività manuale prevalente.

    Se assumo dei dipendenti evito la doppia iscrizione?

    Non è automatico, ma aiuta moltissimo. La presenza di dipendenti o responsabili di reparto (es. store manager) dimostra che l’attività operativa è svolta da altri e che il tuo ruolo è limitato all’alta amministrazione. È fondamentale che l’organigramma aziendale rifletta questa divisione di ruoli.

    Sono socio unico e amministratore: la doppia iscrizione è obbligatoria?

    È altamente probabile, ma non certa al 100%. Se la società è una “micro-impresa” senza dipendenti, l’INPS presume (e i giudici confermano) che il socio unico svolga anche l’attività operativa. Tuttavia, se l’attività è terziarizzata o puramente intellettuale (non commerciale/artigiana), si può contestare.

    Come incide il Concordato Preventivo Biennale (CPB) sui contributi INPS?

    Se aderisci al CPB, la base imponibile previdenziale per il 2025 sarà calcolata sul reddito concordato e non su quello effettivo (salvo opzione diversa). Questo significa che se il tuo reddito reale è più basso di quello concordato, pagherai contributi su un importo maggiore, rendendo ancora più urgente verificare se l’iscrizione alla Gestione Commercianti è legittima.

    Riferimenti normativi

    • Circolare INPS n. 105 del 27 giugno 2025 – Base imponibile previdenziale nel Concordato Preventivo Biennale.
    • Corte d’Appello di Roma, Sez. Lavoro, Sentenza n. 3959 del 29/12/2025 (pubbl. 2026) – Principio dell’onere della prova a carico INPS.
    • Corte di Cassazione, Ord. n. 1759/2021 – Le mansioni intellettuali non comportano iscrizione commercianti.
    • Corte di Cassazione, Sent. n. 24439/2023 – Distinzione ontologica tra gestione e lavoro operativo.
    • Legge n. 662/1996, art. 1, comma 208 – Requisiti di abitualità e prevalenza.
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