Le quote di società semplice sono impignorabili quando l’atto costitutivo prevede l’intrasferibilità delle partecipazioni, offrendo una protezione patrimoniale efficace contro i creditori personali dei soci.
La società semplice rappresenta uno degli strumenti più efficaci per la protezione del patrimonio dalle aggressioni dei creditori personali. Il principio dell’impignorabilità delle quote trova fondamento negli articoli 2270 e 2302 del Codice Civile, che stabiliscono precise limitazioni alle azioni esecutive dei creditori particolari del socio.
Il meccanismo di protezione si basa su un concetto giuridico fondamentale: nella società semplice, la quota sociale non può essere aggredita direttamente dal creditore particolare del socio, purché l’atto costitutivo sia redatto correttamente. Questa caratteristica rende la società semplice un veicolo privilegiato per holding immobiliari e familiari.
La protezione opera attraverso il principio dell’intuitus personae, tipico delle società di persone, che impedisce l’ingresso forzoso di terzi nella compagine sociale senza il consenso unanime dei soci esistenti.
Indice degli argomenti
- Il contratto sociale si modifica solo con il consenso unanime dei soci
- Quali azioni può esperire il creditore particolare del socio di società semplice?
- L’importanza nella stipulazione dell’atto costitutivo
- La giurisprudenza consolidata sull’impignorabilità
- Pianificazione temporale e azione revocatoria
- Consulenza fiscale online
Il punto di partenza di questa analisi sulla tutela della posizione del socio dal suo creditore particolare è l’analisi delle disposizioni civilistiche. Sul punto occorre analizzare quanto dispone l’art. 2252 c.c., il quale prevede che “il contratto sociale può essere modificato soltanto attraverso il consenso di tutti i soci, se non è disposto diversamente“. Questo significa che nella società semplice (come nelle società di persone) è necessario il consenso di tutti i soci per modificare i patti sociali. Pertanto, senza il consenso unanime di tutti i soci, non è possibile procedere all’esecuzione forzata della quota.
Questo, almeno fino allo scioglimento della società per volontà dei soci e alla liquidazione pecuniaria delle rispettive quote. Indirettamente, questo significa che è necessario il consenso unanime dei soci esistenti per l’introduzione di nuovi soci, così come non potrebbero essere sostituiti i soci esistenti, se non con l’unanimità dei soci. Nella società semplice non è possibile ottenere l’esecuzione forzata di una quota, durante la vita della società.
Quindi il creditore particolare del socio non potrà pignorare la quota della società semplice in cui il suo debitore detiene una quota se l’atto costitutivo della stessa prevede l’intrasferibilità della quota se non con consenso unanime dei soci (non vi deve essere libera trasferibilità delle quote). All’interno delle società di persone la quota sociale ha una valenza diversa da quella che possiede nelle società di capitali. Nella società di persone la quota rappresenta la misura della partecipazione del socio ai diritti ed agli obblighi relativi al rapporto sociale, intrinsecamente legata alla persona del socio stesso. Per questo motivo è possibile arrivare all’impignorabilità della quota di società di persone da parte del creditore particolare del socio. Tuttavia, è necessario prestare attenzione alle accortezze da prendere in sede di costituzione della stessa.
Pignoramento della quota societaria
Il pignoramento della quota societaria è una procedura esecutiva secondo la quale il bene viene sottratto al proprio possessore. Tale bene viene venduto all’asta ed il suo ricavato viene utilizzato al fine del soddisfacimento del creditore. Accanto al pignoramento si può avere il sequestro della quota sociale. Questa, invece, è una procedura cautelare che impedisce al proprietario di disporne al fine di garantire il futuro creditore. Queste azioni sono quelle che, ordinariamente, il creditore può disporre al fine di ottenere il soddisfacimento del proprio credito.
Sul punto, inoltre, l’articolo 2740 c.c., al comma 1, dispone che “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri“. Quindi, il debitore deve far fronte con tutti i suoi beni, presenti e futuri, per rispondere ai propri beni personali. Indirettamente, questo significa che i beni conferiti nella società semplici non sono aggredibili (in quanto non più personali). Per quanto riguarda le quote sociali, invece, come vedremo, trattandosi di bene immateriale intimamente connesso alla persona, non sono liberamente scambiabili (se previsto dai patti sociali ex art. 2252 c.c.).
Importanza della scrittura dei patti sociali
Come detto, tuttavia, l’ottenimento di questa tutela è legata alla scrittura coerente dei patti sociali. Inoltre, occorre tenere in considerazione quanto indicato dall’art. 2270 del codice civile prevede per le società semplici che: “il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere gli atti conservativi spettanti a quest’ultimo nella liquidazione“.
In questi termini deve escludersi la pignorabilità delle quote di società di persone da parte dei creditori particolari del socio. Infatti, il sequestro ed il conseguente pignoramento comporterebbero la possibilità di espropriazione della quota di società personale da parte del creditore personale del socio e porterebbero quindi all’attuazione di una modifica del rapporto sociale, data dalla sostituzione del socio (esecutato) da parte del creditore procedente. Tale modifica configurerebbe una violazione del principio dell’intuitus personae tipico delle società di persone (art. 2270, comma 1, c.c.).
Giurisprudenza sull’impignorabilità quote di società semplice |
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Tribunale di Rimini, 12.05.2016; Corte d’Appello di Milano, 23.03.1999; Tribunale di Trani, 23.02.2007; Tribunale di Roma, 17.05.2004; Tribunale di Monza, 05.12.2000; Tribunale di Milano, 1912.1996; Tribunale di Ravenna, 12.04.1994; Tribunale di Benevento, 24.09.1991. |
Quali azioni può esperire il creditore particolare del socio di società semplice?
Il patrimonio della società semplice, quindi, è insensibile alle vicende personali del singolo socio. Infatti, il creditore personale del socio non può, aggredire direttamente il patrimonio della società e nemmeno compensare un suo credito verso il socio con un debito eventualmente contratto con la società. Il creditore particolare del socio di società semplice, tuttavia, ha la possibilità di (art. 2270 c.c.):
- Far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio suo debitore;
- Chiedere la liquidazione della quota del socio suo debitore;
- Compiere atti conservativi sulla quota spettante al socio suo debitore (ovvero evitare che la quota venga ceduta a terzi).
Naturalmente, queste azioni possono essere effettuate soltanto dopo aver verificato l’incapienza del patrimonio del socio (debitore) per il soddisfacimento del proprio credito.
Rivalersi sugli utili spettanti al socio debitore
Il creditore particolare del socio ha la possibilità di rivalere i propri diritti sugli eventuali utili derivanti dalla società semplice imputabili al socio debitore. Non potendo rivalersi attraverso il pignoramento, la legge permette al creditore particolare del socio di potersi rifare del proprio credito attribuendosi la quota di utili spettanti al socio di società semplice (suo debitore).
Chiedere la liquidazione della quota del socio debitore
Il rapporto tra società e socio, nelle società personali è disciplinato dagli art. 2270 e 2305 c.c., i quali impediscono al creditore particolare del socio di potersi sostituire a questo nella posizione di socio. In questo senso il creditore particolare del socio ha la possibilità di far valere le sue ragioni esclusivamente sulla quota spettante al socio stesso ricevuta dalla richiesta di liquidazione formale della quota, ex art. 2270, comma 2, c.c. Per chiedere la liquidazione della quota il creditore particolare del socio deve dimostrare che gli altri beni personali del socio si sono rivelati insufficienti al soddisfacimento del suo credito.
In caso di richiesta di liquidazione della quota del socio, la società deve ottemperare entro 3 mesi, salvo che si apra la liquidazione della società. Liquidare la quota del socio significa che la società deve corrispondere al socio stesso il valore pari a quello della sua quota conferita (attraverso proventi a sua disposizione, oppure liquidando degli investimenti). Qualora questo non fosse possibile la società deve essere posta in liquidazione. L’eventuale liquidazione della quota del socio non avviene in capo al creditore particolare, ma sempre nei confronti del socio (art. 2270 c.c.). Sarà questi che con tali mezzi salderà il proprio debito verso il creditore.
Compiere atti conservativi sulla quota
Abbiamo detto che il creditore particolare del socio non può sostituirsi al socio stesso nella società semplice, ma ha la possibilità di compiere atti conservativi sulla quota del socio. Di fatto, si tratta di azioni per evitare che il socio possa liquidare la propria quota a terzi con lo scopo di dissimulare il proprio patrimonio. Con queste azioni il creditore particolare tutela il mantenimento della quota e potrà, nel caso, continuare a beneficiare degli utili per ottenere il soddisfacimento del suo credito.
L’importanza nella stipulazione dell’atto costitutivo
La Corte di Cassazione intervenuta in tema di pignoramento di quote di società di persone ne ha statuito l’ammissibilità per il solo caso in cui l’atto costitutivo preveda la loro libera trasferibilità, salva sempre la necessità di salvaguardare gli eventuali patti di prelazione parimenti contenuti nel contratto sociale (Cass. Civ., Sez. I, 07.11.2002, n. 15605). Nella sentenza in commento la Cassazione ha sancito un importante principio, secondo il quale:
“le quote di partecipazione di una società di persone che per disposizione dell’atto costitutivo sono trasferibili con il solo consenso del cedente e del cessionario, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci, possono essere sottoposte a sequestro conservativo ed essere espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio“.
In questo solo caso il creditore particolare del socio ha la possibilità di compiere atti conservativi sulla quota, effettuare il sequestro conservativo delle quote, ed espropriarle anche prima della liquidazione della società.
La clausola di intrasferibilità
Per garantire l’impignorabilità delle quote, l’atto costitutivo deve contenere una clausola di intrasferibilità che subordini ogni cessione al consenso unanime dei soci. La formulazione deve essere precisa e inequivocabile:
Le quote sociali sono intrasferibili e non possono essere cedute a terzi senza il previo consenso unanime di tutti i soci
Evitare formulazioni generiche che possano essere interpretate come autorizzazione alla libera trasferibilità. Ogni clausola deve essere redatta con precisione tecnica per garantire l’effetto protettivo desiderato.
Attenzione ai patti di libera trasferibilità
Evitare assolutamente clausole che prevedano la libera trasferibilità delle quote o il semplice diritto di prelazione. Tali previsioni renderebbero le quote pienamente pignorabili, vanificando completamente la protezione patrimoniale.
La Cassazione Civile ha chiarito che quando l’atto costitutivo prevede la trasferibilità “con il solo consenso del cedente e del cessionario, salvo il diritto di prelazione“, le quote diventano aggredibili dai creditori.
Detto questo, è di fondamentale importanza per chiunque intenda costituire una società semplice, stipulare il contratto sociale nel modo migliore. È importante che il contratto sociale possa prevedere l’intrasferibilità delle quote sociali, salvo il consenso unanime dei soci. In questo modo il socio si tutela dall’eventuale rischi di pignorabilità. Più complessa appare, invece, l’applicazione di una clausola che possa comprendere l’esclusione del socio dalla liquidazione della propria quota.
In questo modo il socio si tutela da possibili azioni di liquidazione della quota, ma possono esservi problematiche nell’applicazione di questo tipo di clausola. Per realizzare questi obiettivi è importante che vi sia una accurata consulenza legale proprio per ottenere la migliore forma possibile per la tutela del patrimonio che si vuole tutelare con la costituzione della società semplice. Questa tipologia societaria, infatti, è utilizzata come società “cassaforte” e pertanto deve essere costituita nel modo migliore per realizzare i propri obiettivi.
La giurisprudenza consolidata sull’impignorabilità
La Corte di Cassazione ha chiarito definitivamente la questione con la sentenza Sezioni Unite n. 15605 del 7 novembre 2002, stabilendo che le quote di società di persone sono impignorabili quando l’atto costitutivo non prevede la libera trasferibilità.
Il principio giurisprudenziale consolidato afferma che “le quote di partecipazione di una società di persone che per disposizione dell’atto costitutivo sono trasferibili con il solo consenso del cedente e del cessionario possono essere sottoposte a sequestro conservativo ed essere espropriate“. Al contrario, quando è richiesto il consenso unanime dei soci, tale possibilità è preclusa.
Numerose pronunce di merito hanno confermato questo orientamento: Tribunale di Rimini (12.05.2016), Corte d’Appello di Milano (23.03.1999), Tribunale di Roma (17.05.2004), Tribunale di Monza (05.12.2000).
Pianificazione temporale e azione revocatoria
La costituzione della società semplice deve avvenire in tempi non sospetti, prima dell’insorgere di situazioni di crisi o di rapporti conflittuali con potenziali creditori. L’azione revocatoria ordinaria (articolo 2901 c.c.) consente infatti al creditore di impugnare gli atti dispositivi del debitore compiuti in suo pregiudizio.
Il termine di prescrizione quinquennale dell’azione revocatoria ordinaria impone una pianificazione patrimoniale tempestiva. La giurisprudenza ha chiarito che la costituzione di società semplici in prossimità di procedure esecutive può essere sindacata sotto il profilo della frode ai creditori.
Non costituire mai la società quando sono già in corso azioni esecutive o esistono crediti scaduti. Il rischio di azione revocatoria comprometterebbe l’efficacia protettiva.
Consulenza fiscale online
L’impignorabilità delle quote di società semplice rappresenta uno strumento di protezione patrimoniale consolidato nella giurisprudenza e di sicura applicazione pratica. La corretta redazione dell’atto costitutivo, con particolare attenzione alla clausola di intrasferibilità, costituisce il presupposto imprescindibile per l’efficacia protettiva.
La società semplice si conferma come “società cassaforte“ ideale per imprenditori, professionisti e famiglie che intendano proteggere il proprio patrimonio dalle aggressioni di creditori futuri. La semplicità gestionale e la certezza giuridica rendono questo strumento particolarmente adatto alle esigenze di protezione patrimoniale del ceto medio italiano.
La consulenza specialistica rimane tuttavia indispensabile per la corretta strutturazione dell’operazione e per l’adattamento alle specifiche esigenze patrimoniali del caso concreto.
Se hai bisogno di una consulenza su questi aspetti, contattaci per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento.