Numerose sono le differenze tra le società di capitali e di persone. La principale differenza è che nelle società di capitali l’elemento patrimoniale prevale rispetto a quello personale. Il socio, nelle società di capitali pesa per la quota di capitale sottoscritta e non per le sue doti personali, come invece accade nell’altra tipologia.
Le società di capitali hanno il vantaggio di separare nettamente il socio dalla società, la quale è dotata di personalità giuridica, ed i creditori non possono rivalersi sul patrimonio personale del socio. Le società di persone, a differenza di quelle di capitali, sono dotate di capacità giuridica ma non non hanno “persona giuridica”. Ciò ovviamente comporta delle rilevanti conseguenze dal punto di vista della responsabilità dei soci. Infatti, le società semplici non sono considerate come soggetti giuridici pienamente distinti dalle persone dei soci; nonostante queste società possano essere titolari di diritti e di doveri, a differenza delle società di capitali.
Ciò comporta una serie di conseguenze, soprattutto per quel che attiene alla responsabilità patrimoniale. Vediamo insieme le caratteristiche e le differenze principali tra le due categorie.
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Elementi costitutivi delle società di persone
Nella società di persone l’elemento prevalente è dato dalla persona dei soci. Dunque, il tratto caratteristico di questa tipologia di società è proprio la stretta relazione dei soci tra di loro. Questa relazione, invero, è tale proprio a causa della circostanza che, nella maggior parte dei casi, i soci si fanno carico di responsabilità illimitata con il proprio patrimonio personale. Ed è, invero, questa è la principale differenza rispetto alle società di capitali.
Esse sono connotate per la capacità giuridica. Tali imprese sono, dunque, in grado di avere proprietà e che possono essere chiamate a comparire davanti a un giudice. Tuttavia, diversamente da quelle di capitali, non posseggono personalità giuridica. Per intenderci, tale affermazione ha come principale conseguenza che la singola società di persone, da un punto di vista legale, non esiste come entità separata dai suoi soci.
Come la denominazione stessa precisa, al centro vi sono infatti le persone e per questo motivo non sono mai totalmente separate le une dalle altre. Questo significa che se l’attività va male, il socio che ha una casa intestata rischia di perderla. Ovviamente non si tratta solo della casa, ma anche del conto corrente, della pensione, ecc. E se il socio è in comunione dei beni con il coniuge, i creditori potranno pignorare anche il 50% dei beni di quest’ultimo.
La principale forma è la società semplice, la quale, invero, costituisce il modello base di riferimento per le varie forme sociali.
Le società di persone si suddividono in:
- Semplice;
- In nome collettivo;
- In accomandita semplice.
Le società di capitali si suddividono in:
- Per azioni;
- a responsabilità limitata;
- a responsabilità limitata semplificata;
- In accomandita per azioni.
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La società semplice
Come affermato nel precedente paragrafo è la principale forma di società di persone. E’ la forma più elementare di società. Si definisce, appunto, semplice in quanto il contratto non è soggetto a forme particolari, salvo quelle necessarie per la natura dei beni conferiti. È comunque richiesta l’iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese, ma esclusivamente ai fini di pubblicità-notizia, dunque non con valore costitutivo.
La caratteristica principale consiste nel fatto che essa può avere ad oggetto esclusivamente attività di natura economica lucrativa non commerciale. La sfera di applicazione può estendersi, ad esempio , all’esercizio di attività agricole e attività di gestione di immobili, che non sia esplicata a mero scopo di godimento.
Non ha personalità giuridica, lo si deduce tra l’altro anche dal fato normativo dell’art. 2331 c.c.. La norma, infatti, usa il termine “personalità” solo per le società per azioni. Tale norma viene richiamata anche per le altre società di capitali e per le cooperative, ma non per quelle di persone.
La ragione sociale svolge una funzione di identificazione allo stesso modo in cui il nome identifica la persona fisica. Viene affermato in dottrina che, pur non facendone il legislatore menzione espressa, anche la società semplice ha e deve avere una ragione sociale.
Essa deve contenere il nome di uno o più soci, esclusi quelli che per patto sociale non rispondono personalmente delle obbligazioni sociali.
Il capitale sociale esprime in termini monetari il valore dei conferimenti che costituiscono il fondo sociale. Occorre distinguere il capitale sociale dal patrimonio sociale, che è costituito dal complesso attività e passività effettivamente esistenti in un dato momento. Il capitale e patrimonio sociale possono perciò corrispondere solo nella fase iniziale della società.
Le società in nome collettivo
Tra le società di persone individuiamo anche le società in nome collettivo. Questo è un tipo di società nella quale tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali, la cui struttura societaria non è dissimile da quella delle società semplici, che funge da parametro per le società di persone e non solo.
Esse sono costituite mediante la stipulazione del contratto di s.n.c. deve esser fatta per iscritto, dunque, o mediante scrittura privata autenticata da notaio oppure con atto pubblico. Gli amministratori ed il notaio, sono obbligati a depositare il contratto o una copia presso l’ufficio del registro delle imprese, nella cui circoscrizione si trova la sede sociale.
Anche le modificazione devono iscriversi nel registro delle imprese, e , solo a registrazione avvenuta, sono opponibili ai terzi, a meno che non si provi che questi ne fossero comunque a conoscenza.
Non registrata è irregolare per tutto il tempo per cui non è iscritta nel registro delle imprese. Per tanto:
- Rispetto ai rapporti tra società non registrata e terzi, sono regolati dalle norme relative alla società semplice;
- Il termine di prescrizione dei diritti sociali è di 10 anni;
- Ciascuno dei soci può provvedere alla regolarizzazione o a far condannare gli amministratori a provvedervi. La regolarizzazione importa il subentro ex nunc nella disciplina sociale della normativa prevista per le società collettiva regolare.
Le società in accomandita semplice
La società in accomanda semplice è una società di persone, caratterizzata dal fatto che di essa fanno parte due diverse categorie di soci:
- La prima categoria di soci, detti accomandati, conferendo soltanto e non partecipando alla gestione sociale, non assumono responsabilità verso i terzi creditori sociali e ha solo l’obbligo di versare alla società il proprio apporto;
- La seconda categoria di soci, invece, partecipa alla gestione della società e alla direzione. Tali soci sono detti accomandatari, assumono responsabilità illimitata e rispondono anche con il proprio patrimonio sia pure in via sussidiaria delle obbligazioni sociali.
Per approfondire: “Differenze tra socio accomandante e accomandatario“.
Elementi costitutivi delle società di capitali
Le società di capitali, a differenza delle società di persone per la prevalenza dell’elemento patrimoniale rispetto a quello personale.
Sono quelle società per le quali la responsabilità del socio e il suo peso nella compagine sociale sono determinati dal capitale investito nell’impresa.
I due tipi principali sono:
- La società per azioni (s.p.a.)
- La società a responsabilità limitata (s.r.l.).
Esistono poi le Società in Accomandita per Azioni, ovvero le S.a.p.a. e le S.r.l.s. ovvero le Società a Responsabilità limitata Semplificata.
Vediamo le caratteristiche principali delle più utilizzate società di capitali, ovvero la Spa.
Società per azioni
La società per azioni rappresenta la tipica figura di società di capitali, predisposta per l’esercizio di imprese di grandi dimensioni. Le società di capitali, insieme alle società cooperative, sono state oggetto di profonda riforma con il D.Lgs. n. 6/2003, successivamente integrato e corretto dal D.Lgs. n. 37/2004 e del D.Lgs. n. 310/2004.
Sotto un profilo giuridico può definirsi la persona giuridica che esercita attività economica e le cui quote sono rappresentate da azioni. A norma dell’art. 2325 c.c. nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, con conseguente limitazione della responsabilità dei soci alla somma o al bene conferito.
Il capitale sociale non può essere inferiore a 50.000 euro, dunque è prevista una soglia minima necessaria per la costituzione di una s.p.a.. La s.p.a. si costituisce solo quando si realizzazione due adempimenti richiesti dalla legge, ognuno dei quali è produttivo di effetti giuridici preliminari:
- Stipulazione dell’atto costitutivo;
- Iscrizione nel registro delle imprese.
L’art. 2329 c.c. prevede tre condizioni al fine di provvedere alla costituzione della s.p.a.:
- L’intera sottoscrizione del capitale sociale;
- Il versamento di almeno il venticinque per cento dei conferimenti in denaro dei soci e il rispetto della previsione in tema di conferimenti;
- L’esistenza delle autorizzazioni e delle altre condizioni richieste da leggi speciali, così ad esempio le società bancaria e assicuratrici necessitano sempre di una specifica autorizzazione governativa.
Sia il contratto che l’atto unilaterale costitutivo si compone di due documenti:
- Atto costitutivo, nel quale si manifesta la volontà delle parti di dare vita al rapporto sociale;
- Statuto, nel quale sono consacrate le norme per il funzionamento della società.
Società a responsabilità limitata
La SRL (Società a Responsabilità Limitata) è una società di capitali caratterizzata da:
- Capitale sociale minimo di € 10.000 (ridotto a € 1 per le SRL semplificate), diviso in quote di partecipazione non inferiori a € 1.
- Responsabilità dei soci limitata al capitale sottoscritto: i soci non rispondono con il loro patrimonio personale.
- Autonomia patrimoniale perfetta: il patrimonio della società è separato dal patrimonio dei soci.
- Organizzazione flessibile: può essere amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione. Il collegio sindacale è obbligatorio se il capitale sociale supera € 120.000.
- Trasferibilità delle quote libera per le SRL ordinarie, limitata per le SRL semplificate.
- Vantaggi: tutela del patrimonio personale dei soci, accesso al credito più facile, possibilità di crescita dimensionale.
- Svantaggi: Costituzione più complessa rispetto alle società di persone, maggiori adempimenti amministrativi, minore flessibilità gestionale.
- Possibilità di optare per la trasformazione in SPA e di essere unipersonale.
- Regime fiscale: IRES (Imposta sul Reddito delle Società) e IVA (Imposta sul Valore Aggiunto).
- Adempimenti: iscrizione al Registro delle Imprese, presentazione del bilancio annuale, dichiarazione dei redditi.
Differenze società di persone e capitali
Nel corso dell’articolo abbiamo evidenziato in più occasioni le differenze principali tra società di capitali e di persone. La principale è che nelle prime l’elemento patrimoniale prevale rispetto a quello personale, a differenza delle seconde. Il socio, cioè, nelle società di capitali pesa per la quota di capitale sottoscritta e non per le sue doti personali, come invece accade nelle società di persone.
Le società di capitali hanno il vantaggio di separare nettamente il socio dalla società, la quale è dotata di personalità giuridica, ed i creditori non possono rivalersi sul patrimonio personale del socio.
Le società di persone, a differenza di quelle di capitali, sono dotate di capacità giuridica ma non non hanno “persona giuridica”. Ciò ovviamente comporta delle rilevanti conseguenze dal punto di vista della responsabilità dei soci. Infatti, le società semplici non sono considerate come soggetti giuridici pienamente distinti dalle persone dei soci; nonostante queste società possano essere titolari di diritti e di doveri, a differenza delle società di capitali.
La responsabilità e dovere per eventuali inadempienze si trasferiscono sui soci. La conseguenza è che questi rispondono a terzi in modo illimitato e solidale (con l’eccezione dei soci accomandanti delle S.a.s.).
Dunque, la differenza principale attiene al regime della responsabilità. In questo caso essa si dice responsabilità illimitata, con ciò si vuole affermare che il socio della società di persone sarà chiamato a rispondere delle obbligazioni assunte, ove la società non sia in grado di pagare i propri debiti verso i creditori. Il socio, secondo il principio della responsabilità patrimoniale generica, risponde con tutto il proprio patrimonio personale.
Mentre le società di capitali hanno “persona giuridica”, dunque rappresentano dei soggetti giuridici distinti dalle persone dei soci. Di conseguenza questa è ripresentata dalla società stessa , e non il singolo socio, che detiene diritti e obblighi derivanti dallo svolgimento dell’attività. Pertanto, risulta essere la società, e non i soci, a rispondere nei confronti di terzi.
Inoltre, un’altra importante differenza che connota le società di persone rispetto alle società di capitali, è che solo per le seconde deve essere versato un capitale minimo per la costituzione.
Tabelle:
Caratteristica | Società di Persone | Società di Capitali |
---|---|---|
Responsabilità dei soci | Illimitata | Limitata al capitale sottoscritto |
Autonomia patrimoniale | Imperfetta | Perfetta |
Prevalenza | Elemento personale | Elemento capitale |
Costituzione | Più semplice | Più complessa |
Capitale minimo | Non richiesto | Richiesto |
Trasferibilità delle quote | Più libera | Più limitata |
Amministrazione | Amministrata da tutti i soci o da alcuni di essi | Amministrata da un organo sociale (amministratore unico, consiglio di amministrazione) |
Scioglimento | Morte, recesso o fallimento di un socio | Cause previste dalla legge o dallo statuto |
Tipologia di società | Vantaggi | Svantaggi |
---|---|---|
Società di persone | – Flessibilità gestionale – Maggiore coinvolgimento dei soci – Costituzione più semplice | – Responsabilità illimitata dei soci – Autonomia patrimoniale imperfetta – Difficoltà di accesso al credito |
Società di capitali | – Tutela del patrimonio personale dei soci – Maggiore facilità di accesso al credito – Possibilità di crescita dimensionale | – Costituzione più complessa – Maggiori adempimenti amministrativi – Minore flessibilità gestionale |
Conclusioni
La scelta tra una società di persone e di capitali dipende da diversi fattori, tra cui:
- L’attività svolta
- Il numero di soci
- Il rischio d’impresa
- Le esigenze di finanziamento
- Le aspettative di crescita
È importante valutare attentamente tutte le caratteristiche di entrambi i tipi di società prima di prendere una decisione.
Domande frequenti
– Flessibilità gestionale
– Maggiore coinvolgimento dei soci
-Costituzione più semplice
– Responsabilità illimitata dei soci
– Autonomia patrimoniale imperfetta
– Difficoltà di accesso al credito
– Tutela del patrimonio personale dei soci
– Maggiore facilità di accesso al credito
– Possibilità di crescita dimensionale
– Costituzione più complessa
– Maggiori adempimenti amministrativi
– Minore flessibilità gestionale