HomeFisco NazionaleDiritto societarioAtto costitutivo di SNC: forma e contenuto obbligatorio

Atto costitutivo di SNC: forma e contenuto obbligatorio

L'atto costitutivo di SNC è il documento nel quale vengono inseriti gli elementi che caratterizzano la società che sta per nascere. Documento che traduce la volontà dei soci aderenti che viene redatto in conformità alle previsioni di Legge. 

La disciplina della SocietĂ  in nome collettivo (SNC), è dettata dal Codice Civile. In Italia, la SocietĂ  in nome collettivo è il tipo di societĂ  di persone piĂą diffuso, tra le piccole e medie realtĂ  imprenditoriali. La sua diffusione capillare è dovuta al fatto che essa permette l’esercizio di ogni tipo di attivitĂ  (commerciale e non commerciale). Esattamente come previsto negli articoli tra il 2291 e il 2312 del codice civile.

La responsabilitĂ  illimitata e solidale dei soci è il tratto che piĂą di altri distingue questo tipo di societĂ . Per questo motivo può essere importante, per chi si accingesse all’apertura di questo tipo di societĂ , conoscere i tratti essenziali che caratterizzato l’atto costitutivo di SNC.

Di seguito tutte le informazioni utili per redigere al meglio l’atto costitutivo di una SocietĂ  in nome collettivo.

Atto costitutivo di SNC: la struttura

L’atto costitutivo delle societĂ , è il documento (costituto dall’atto costitutivo e dallo statuto societario) nel quale vengono inseriti gli elementi che caratterizzano la singola societĂ  che sta per nascere. Come appena detto, il contratto costitutivo di una SNC è un documento formato dall’atto costitutivo e dallo statuto societario.

Il primo, l’atto costitutivo contiene la manifestazione della volontĂ  dei soci e gli elementi essenziali dell’organizzazione societaria. Il secondo, lo statuto societario, contiene le regole pratiche di funzionamento e di gestione della societĂ .

Nella prassi, lo statuto societario, anche se redatto separatamente, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo ad esso allegato.

La forma e il contenuto dell’atto costitutivo sono stabiliti dalla legge, ma i soci possono decidere una regolamentazione del contenuto che deroga o integra quella legale. Vediamo adesso di riassumere schematicamente qual è la disciplina legale dell’atto costitutivo di una societĂ  in nome collettivo.

Atto costitutivo di SNC: la forma obbligatoria

La forma richiesta per la redazione dell’atto costitutivo di SNC è contenuta nell’articolo 2296 del codice civile. L’atto costitutivo, per essere iscritto nel Registro delle Imprese, deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un notaio.

Ma che cosa succede se concretamente tale forma obbligatoria non viene rispettata?

In caso contrario, quando la redazione dell’atto non segue la forma obbligatoria l’iscrizione in Camera di Commercio, nel Registro delle Imprese viene rifiutata. In questo caso la societĂ  con oggetto commerciale diventa a tutti gli effetti una SNC irregolare. La registrazione di una societĂ  nel Registro delle Imprese è un passo obbligatorio per garantire che la societĂ  sia riconosciuta legalmente e possa operare in conformitĂ  con la legge.

Contenuto obbligatorio dell’atto costitutivo di SNC

Nelle societĂ  di persone viene lasciata larga autonomia decisionale riguardo le regole di funzionamento della societĂ . Per questo motivo la legge si limita ad indicare soltanto alcuni requisiti essenziali ed alcune regole determinate che disciplinano singoli aspetti di vita della societĂ  (articolo 2295 del codice civile). Nell’atto costitutivo di SNC è essenziale indicare i seguenti elementi:

  • Cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza dei soci;
  • La ragione sociale della societĂ ;
  • La sede della societĂ  ed eventuali sedi secondarie;
  • L’oggetto sociale;
  • I conferimenti promessi da ciascun socio, il loro valore e il modo di valutazione;
  • Prestazioni cui sono obbligati i soci d’opera;
  • Durata della societĂ .

L’atto costitutivo deve essere sottoscritto dai soci stipulanti, personalmente o per mezzo di rappresentante munito di procura. Da sottolineare il fatto che l’eventuale mancanza dei requisiti essenziali appena esposti autorizza il cancelliere della Camera di Commercio, che riceve l’atto, a rifiutare l’iscrizione nel Registro delle Imprese.

I dati dei soci nell’atto costitutivo

La SNC è una tipologia societaria che deve necessariamente essere costituita da piĂą soci. All’interno dell’atto costitutivo devono trovare indicazione i dati anagrafici di tutti i soci della costituenda societĂ . Dati che devono essere verificati dal notaio in sede di redazione dell’atto.

La ragione sociale della societĂ 

La ragione sociale rappresenta la denominazione della societĂ . Essa deve contenere il nome di uno dei soci. Ad esempio, una denominazione di SNC può essere questa: “Carrozzeria Europa di Mario Rossi SNC“. L’aspetto importante da sottolineare è che la ragione sociale deve essere chiara, non deve creare confusione con altre attivitĂ  e deve essere unica.

Sede societaria e sedi secondarie

All’interno dell’atto costitutivo di SNC devono essere indicate tutte le sedi della societĂ . Mi riferisco sia alla sede legale, che alle eventuali sedi operative. Classico caso può essere quello di una societĂ  che ha la propria sede legale presso il proprio legale o commercialista di fiducia. Allo stesso tempo, tuttavia, l’attivitĂ  è concretamente svolta in una sede operativa secondaria. Nell’atto costitutivo devono essere indicati gli estremi di tutte le sedi della societĂ .

Oggetto sociale della SNC

L’oggetto sociale rappresenta l’attivitĂ  concretamente svolta dalla societĂ . La scrittura dell’oggetto sociale è di fondamentale importanza nella costituzione di qualsiasi tipo di societĂ . Questo in quanto la determinazione dello stesso influenza l’operativitĂ  stessa della societĂ . Tutte le attivitĂ  non inserite nell’oggetto sociale, infatti, non possono essere esercitate.

Per questo motivo, nella pratica, si tende ad inserire nell’oggetto sociale quante piĂą operazioni possibili all’interno della categoria di attivitĂ  svolta. In questo modo viene lasciata piĂą ampia autonomia alla societĂ .

I conferimenti di ciascun socio

Ogni socio appartenente alla società è chiamato ad effettuare un versamento in denaro o in natura nella società. Il valore del conferimento è pari al valore della quota ad essi attribuita nella società.

Per i conferimenti in denaro non si pongono particolari problematiche. Mentre per quanto riguarda i conferimenti in natura deve essere effettuata una perizia di stima da parte di un esperto. L’obiettivo della perizia è quella di andare a verificare il valore massimo attribuibile a quei beni. In questo modo viene garantita l’integritĂ  del capitale della societĂ .

Prestazioni dei soci d’opera

Nelle societĂ  di persone possono esserci soci che operano all’interno della societĂ , apportando in societĂ  il loro lavoro. Per questo motivo il socio d’opera viene remunerato per questo tipo di attivitĂ  svolta. Nell’atto costitutivo deve apparire la prestazione del socio d’opera e il suo valore attribuito nella costituzione della societĂ .

Durata della societĂ 

I soci sono chiamati ad indicare nell’atto costitutivo di SNC la durata della societĂ . Nel caso in cui i soci non abbiano indicato una data precisa la societĂ  si considera costituita a tempo indeterminato. Al contrario, se una data è indicata è necessario prestare la dovuta attenzione, in quanto una volta arrivati a tale data, se non viene modificato l’atto costitutivo la societĂ  deve essere posta in liquidazione.

Contenuto eventuale e non obbligatorio dello statuto di SNC

Accanto a questi elementi obbligatori legati all’atto costitutivo di SNC ve ne possono essere altri. Si tratta di altri requisiti la cui mancanza può essere integrata dalle norme di legge, e pertanto la societĂ  può comunque essere iscritta nel registro delle imprese. Questi elementi non obbligatori dell’atto costitutivo di SNC possono essere i seguenti.

Soci con amministrazione e rappresentanza della societĂ 

Può essere importante effettuare nell’atto costitutivo l’indicazione dei soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della societĂ . In linea generale l’amministrazione e la rappresentanza della societĂ  spettano in modo univoco a tutti i soci. Questo è quanto prevede la disciplina legale del codice civile: “l’amministrazione si intende attribuita disgiuntamente a ciascun socio e la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore“. Tuttavia, i soci, su questo punto hanno ampia autonoma negoziale. I soci possono decidere liberamente chi di loro deve assumere la carica di amministratore ed avere la rappresentanza della societĂ .

Partecipazione agli utili ed alle perdite

I soci hanno la facoltà di decidere liberamente la partecipazione agli utili ed alle perdite di ognuno di loro. In linea generale, se niente viene specificato la ripartizione di utili e perdite avviene in modo proporzionale al valore delle partecipazioni al capitale conferite. In alternativa, ogni socio può avere una partecipazione agli utili ed alle perdite diversa rispetto alla partecipazione al capitale della società.

Clausole particolari sul funzionamento della societĂ 

Inoltre, l’atto costitutivo spesso prevede una serie di clausole particolari che disciplinano il funzionamento della societĂ , anche in deroga al contenuto legale. In linea generale tali clausole sono valide se realizzano interessi meritevoli di tutela  e se non violano norme di legge inderogabili, l’ordine pubblico e il buon costume. A titolo puramente di esempio tali regole possono riguardare i seguenti aspetti:

  • L’inizio dell’attivitĂ  sociale;
  • L’amministrazione;
  • Le decisioni sociali;
  • Clausole relative ai soci e alle quote sociali;
  • Controversie tra soci;
  • Scioglimento e liquidazione.

Cause di nullitĂ  dell’atto costitutivo di SNC

Il contratto costitutivo della societĂ , in applicazione delle regole sul contratto in generale, è nullo nelle seguenti ipotesi (ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile):

  • Mancanza di uno dei requisiti essenziali del contratto;
  • Causa illecita;
  • Oggetto impossibile o illecito o indeterminato ed indeterminabile;
  • Motivo determinante illecito, se comune a tutti i soci;
  • ContrarietĂ  del contratto a norme imperative.

Vediamo queste fattispecie con maggiore dettaglio.

Mancanza di uno dei requisiti indispensabili

Nel caso in cui l’atto costitutivo non preveda uno dei requisiti indispensabili visti sopra, lo stesso può essere dichiarato nullo. Come detto, la nullitĂ  può essere invocata da chiunque abbia interesse a farlo. Per questo motivo l’attivitĂ  di certificazione da parte del notaio è indispensabile per evitare problematiche come questa.

Causa illecita

Fattispecie che riguarda l’indicazione nell’atto costitutivo di un oggetto sociale non consentito dalla legge. Una societĂ  costituita con l’oggetto sociale illecito non può operare e l’atto costitutivo è nullo.

Oggetto impossibile o illecito indeterminato o indeterminabile

La fattispecie è molto simile alla precedente. In questo caso ci troviamo di fronte un atto costitutivo con un oggetto sociale impossibile, in quanto non oggettivamente raggiungibile. Oppure in caso di oggetto sociale indeterminato o indeterminabile. Anche in questo caso l’intervento del notaio è di fondamentale importanza per evitare questo tipo di problematica.

Motivo determinante illecito

Quando la motivazione determinante alla costituzione della societĂ  è illecita, chiunque può invocare la nullitĂ  dell’atto costitutivo.

ContrarietĂ  del contratto a norme imperative

La contrarietĂ  dell’atto a qualsiasi tipologia di norma rende lo stesso nullo.

L’azione di nullitĂ  dell’atto costitutivo di SNC

L’azione di nullitĂ  può essere promossa da chiunque vi abbia interesse. Per ottenere la nullitĂ  dell’atto costitutivo di SNC è necessario chiedere un’azione giudiziale avanti al tribunale, chiedendo la dichiarazione di nullitĂ  del contratto. Ovviamente la nullitĂ  può essere anche rilevata d’ufficio dal giudice.

Iscrizione della SNC nel Registro delle Imprese

Avvenuta la stipulazione del contratto sociale, gli amministratori, il notaio rogante, o in mancanza ciascun socio, devono iscrivere l’atto costitutivo nel registro delle imprese. Questo deve avvenire entro 30 giorni dalla stipulazione dell’atto costitutivo. Il conservatore del registro delle imprese esercita i seguenti controlli sull’atto costitutivo:

  • Controllo Formale – Sulla regolaritĂ  esteriore dell’atto, attraverso la verifica della conformitĂ  della domanda al modello obbligatorio, l’autenticitĂ  della sottoscrizione della domanda e la presenza degli elementi essenziali;
  • Controllo Sostanziale – Sulla corrispondenza dell’atto o del fatto del quale si richiede l’iscrizione di quanto previsto dalla legge;
  • Il controllo Fiscale – Verifica il pagamento dell’imposta di registro sull’atto, oltre che delle tasse concessione governativa e dell’imposta di bollo sui libri contabili.

Dal momento dell’iscrizione la societĂ  esiste come SNC regolare. Se invece, l’atto costitutivo non viene iscritto nel registro delle imprese, la societĂ  esiste comunque, ma è disciplinata come SNC irregolare.

Quanto è conveniente oggi operare con una SNC?

Se hai letto questo articolo molto probabilmente stai valutando l’apertura di una societĂ  di persone per la tua attivitĂ . La cosa piĂą difficile, in questi casi, è la scelta della corretta tipologia societaria da adottare per la tua attivitĂ .

Il consiglio che posso darti per la mia esperienza professionale è che Il primo principio che ti deve guidare un arbitraggio nella scelta del tipo di società è il seguente:

le vicende derivanti dalla sfera imprenditoriale devono essere separate da quelle personali. In nessun caso la vita e il patrimonio privato dell’imprenditore, compresi i suoi familiari, possono essere messi a repentaglio dalle vicende imprenditoriali

Vediamo i due aspetti giuridico e fiscale in cui si deve tradurre questo ragionamento.

Scelta societaria: aspetto giuridico

In caso di debiti contratti dalle ditte individuali o dalle SNC o dalle SAS, l’obbligazione non rimane circoscritta al patrimonio della societĂ . Essa coinvolge direttamente l’imprenditore, soci di SNC e accomandatari, e nel caso questi muoiano, i loro debiti si trasferiscono agli eredi che magari fanno nella vita tutt’altro.

Ad esempio un accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate ad una SNC colpisce direttamente e personalmente anche il socio. Ma non basta, le attuali normative costruite attorno all’azienda fanno discendere direttamente sui soci illimitatamente responsabili delle responsabilitĂ  penali a cui sono collegate a volte delle fortissime sanzioni pecuniarie inflitte alle persone fisiche.

Scelta societaria: aspetto fiscale

I soci delle societĂ  di persone sono tassati per trasparenza cioè i redditi prodotti dalle aziende individuali o dalle societĂ  di persone si imputano ai soci i quali pagano l’IRPEF e l’INPS su questi redditi compresi gli acconti. Quindi ogni anno a luglio e novembre questi soggetti devono pagare di tasca loro delle imposte su dei redditi prodotti dalle societĂ  che a volte non hanno neanche mai preso.

Valutazioni di convenienza per una SNC

Una Società in nome collettivo può essere utile in diverse situazioni, specialmente nel contesto imprenditoriale italiano. Ecco alcuni casi in cui una SNC potrebbe essere la scelta giusta:

  1. Imprenditorialità familiare o di piccola scala: La SNC è spesso scelta per attività imprenditoriali a conduzione familiare o per piccole imprese dove i soci desiderano essere direttamente coinvolti nella gestione e nelle decisioni aziendali.
  2. ResponsabilitĂ  personale e controllo diretto: I soci di una SNC hanno una responsabilitĂ  illimitata e solidale per i debiti sociali. Questo può essere vantaggioso per coloro che desiderano un controllo diretto sull’attivitĂ , accettando al contempo una responsabilitĂ  personale maggiore.
  3. Semplicità e flessibilità nella gestione: Le SNC tendono ad avere strutture organizzative meno complesse rispetto alle società di capitali. Questo può tradursi in una maggiore flessibilità nelle decisioni quotidiane e una gestione più snella.
  4. Minori obblighi di pubblicità e trasparenza: A differenza delle società per azioni, le SNC hanno requisiti meno stringenti in termini di pubblicità e trasparenza finanziaria, il che può essere vantaggioso per piccole imprese che desiderano mantenere una certa riservatezza.
  5. Pianificazione fiscale: In alcuni casi, la struttura fiscale di una SNC può essere più vantaggiosa rispetto ad altre forme societarie, soprattutto quando i redditi aziendali sono relativamente bassi. I profitti vengono tassati come reddito personale dei soci, il che può essere conveniente a seconda delle circostanze individuali.
  6. FacilitĂ  di costituzione e scioglimento: La costituzione e lo scioglimento di una SNC sono generalmente meno complessi e costosi rispetto ad altre forme societarie, rendendola una scelta attraente per le imprese che cercano flessibilitĂ  anche in termini di chiusura o trasformazione.

Conclusioni

Queste sono le variabili da prendere in considerazione se stai pensando oggi di avviare la tua attivitĂ  sotto forma di SNC. Se hai bisogno di un commercialista esperto che possa aiutarti ad avviare la tua attivitĂ  al meglio, contattami!

Elisa Migliorini
Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Laureata in Giurisprudenza presso l'UniversitĂ  di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.

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