Aprire una società a Malta per sfruttare il vantaggio del rimborso fiscale dei 6/7 dell’imposta in caso di distribuzione di dividendi ad azionista straniero o ad una holding residente, attraverso la costituzione di una struttura “a due livelli“. Attenzione, tuttavia, al rispetto della normativa antielusiva sulla normativa CFC prevista dall’Italia.
Malta è un’economia tra le più forti d’Europa, con livelli minimi di disoccupazione. Negli ultimi anni tantissimi imprenditori italiani hanno pensato a questo Paese per i loro business o investimenti esteri. La presenza oltre 70 Convenzioni contro le doppie imposizioni siglate da questo Paese ed una tassazione effettiva sulle società che può arrivare al 5% sono un bell’incentivo. Tuttavia, nella mia pratica di consulente consiglio sempre molta attenzione nel valutare l’apertura di società a Malta.
Prima di spiegarti le motivazioni che mi hanno portato a questa decisione voglio spiegarti i vantaggi fiscali che offre Malta a livello societario. Più in particolare voglio parlarti della cd “struttura a due livelli“. Si tratta di uno schema societario che permette di ottenere un importante vantaggio fiscale legato al rimborso delle imposte a Malta. Si tratta di uno schema del tutto legale, permesso dalla normativa tributaria maltese. Naturalmente il vantaggio fiscale è davvero rilevante. Accanto a tutto questo, ovviamente, tanti imprenditori pensano esclusivamente al vantaggio fiscale, e tralasciano tutto il resto. Per questo aprire una società a Malta, non è una scelta utile per tutti.
Andiamo ad analizzare, quindi, i vantaggi della struttura a due livelli e le problematiche legate alla detenzione di una società a Malta.
Indice degli Argomenti
Il sistema di tassazione delle società a Malta
La tassazione ordinaria sul reddito di impresa a Malta è del 35% (una tra le più elevate in Europa). Tuttavia, l’aliquota di imposta effettiva alla quale è soggetto un’azionista con sede legale in un Paese straniero potrebbe ridursi significativamente. Questo, nel caso in cui sia richiesto il rimborso fiscale al momento della distribuzione di dividendi (o azioni gratuite) da parte di tale società. L’aliquota fiscale effettiva può essere ulteriormente ridotta quando le società decidono (su base annuale) di dedurre un ammontare di interessi nozionale. Ammontare determinato con riferimento al valore del capitale di rischio della società.
Il tasso del rimborso fiscale che può essere richiesto da un’azionista può variare in base a diversi fattori, quali:
- La natura degli utili sottostanti dai quali vengono distribuiti i dividendi, e
- L’applicazione dello sgravio previsto in virtù della doppia imposizione fiscale da parte della società distributrice maltese sugli utili distribuiti.
Rimborso dei 6/7 del carico fiscale
In genere un’azionista acquisisce il diritto al 6/7 del carico imponibile a Malta, originariamente a carico della società maltese sugli utili che vengono distribuiti come dividendi. Quindi, la società paga le sue imposte, ma l’azionista viene rimborsato di parte delle imposte pagate dalla società. Nel caso in cui i profitti distribuiti siano ottenuti da utili composti da interessi o royalties, il rimborso fiscale si riduce al 5/7 del carico imponibile a Malta.
La distribuzione dei dividendi ottenuti dai profitti assegnati al Foreign Income Account (Contabilità da fonte estera) e, per i quali, la società richiede l’applicazione dello sgravio previsto in virtù della doppia imposizione fiscale, dà diritto alla società azionista di ottenere 2/3 di rimborso sul carico imponibile a Malta. Al momento della distribuzione dei dividendi, costituiti dal reddito derivato da un investimento particolare, è anche possibile ottenere un rimborso fiscale pari al 100%.
Natura del reddito | Rimborso ottenibile |
---|---|
Socio non residente o holding residente | 6/7 |
Dividendi derivanti da utili composti da interessi e royalties [1] | 5/7 |
Reddito estero soggetto a doppia imposizione fiscale | 2/3 |
Dividendi di partecipazioni [2] | 100% |
[1] Se l’attività operativa della società comprende la riscossione di interessi e royalties, o se questi sono soggetti a tassazione al di fuori di Malta con un’aliquota pari o superiore al 5%, il reddito sarà considerato reddito attivo, soggetto a 6 /7 ritorno.
[2] Nel caso di dividendi di partecipazioni, questa opzione per pagare le tasse a Malta e ricevere l’intero rimborso è raramente utilizzata perché c’è sempre la possibilità di escludere semplicemente questi dividendi dalla tassazione attraverso l’applicazione dell’esenzione per partecipazioni.
Creazione di una struttura societaria a due livelli
I vantaggi fiscali legati alla tassazione maltese, con rimborso delle imposte possono essere massimizzati con la “struttura a due livelli“. Questo tipo di struttura funziona in caso di presenza di azionista straniero o di una holding con sede a Malta. I soggetti coinvolti nello schema sono i seguenti:
- Alfa LTD–> Società operativa che svolge attività commerciale a Malta;
- Beta LTD –> Società holding maltese che detiene la percentuale di partecipazione del 100% in Alfa;
- Governo Maltese –> Autorità che effettua il prelievo fiscale ed eroga i rimborsi;
- Azionista –> Socio non residente che detiene la partecipazione nella holding maltese (Beta).
Il funzionamento delle schema a due livelli è il seguente. Vediamo i passaggi:
- La società maltese Alfa aumenta le entrate derivanti dalle proprie attività commerciali e inizialmente tali utili sono soggetti all’aliquota fiscale del 35%. Ipotizzando un reddito fiscale di 1.000 euro, la tassazione è pari a 350 euro;
- La società maltese Alfa distribuisce i profitti rimanenti (ossia il 65%), pari a 650 euro alla società azionista diretta (Beta) sotto forma di dividendi;
- Beta, la holding, incassa i 650 euro di dividendi e presenta una richiesta di rimborso fiscale alle autorità fiscali maltesi. Questo, affinché gli sia accordato un rimborso del 35%, inizialmente a suo carico, pari a 6/7, 5/7, 2/3 o il 100%. In questo caso ipotizziamo una situazione ordinaria con rimborso dei 6/7, pari a 300 euro;
- Le autorità fiscali maltesi sono tenute a versare il rimborso entro un intervallo di tempo ragionevole all’azionista.
Conversione dei dividendi in rimborso fiscale
Una struttura a due livelli converte in dividendi il rimborso fiscale, che in tutti i Paesi sarebbe soggetto a imposta, come gli altri redditi. Pur essendo molto conveniente per determinate situazioni commerciali, tale struttura può essere applicata anche ad operazioni riguardanti:
- Investimenti;
- Affitti;
- Proprietà intellettuale e
- Assicurazioni captive.
Lo scenario descritto sopra include una struttura a due livelli, in cui Beta (essenzialmente una società passiva che detiene partecipazioni), detiene le azioni di Alfa (una società commerciale). Essendo presente una struttura a due livelli a Malta, il rimborso fiscale del 6/7 del carico imponibile non viene ricevuto dall’azionista di riferimento straniero, ma da Beta. In questo modo si è certi che sia i profitti ottenuti da Alfa e distribuiti a Beta in origine, sia il rimborso fiscale ricevuto da Beta, rimarranno a Malta e non saranno soggetti a tassazione a livello personale degli azionisti.
Il regime di esenzione in caso di cessione di partecipazioni
In genere le convenzioni sulla doppia imputazione prevedono che tutti gli utili ottenuti da una società maltese dalla vendita di azioni di una società controllata straniera siano tassabili a Malta. Tuttavia, il regime di esenzione dalle partecipazioni garantisce un’esenzione da imposta pari al 100% alle società registrate a Malta, i cui guadagni in conto capitale, derivano dalla conversione di azioni. Un aspetto ancora più rilevante consiste nel fatto che il regime di esenzione da partecipazione, esonera da imposta tutti i dividendi derivanti da una partecipazione azionaria in una società straniera da parte di una società registrata a Malta.
Requisiti richiesti per l’esenzione per la cessione di partecipazioni
Requisiti necessari per l’applicazione del regime di esenzione da partecipazione:
- I dividendi o le plusvalenze devono derivare da una partecipazione azionaria. Una partecipazione azionaria implica la detenzione da parte di una società registrata a Malta di quote del patrimonio netto di una società non residente. Società rispetto alla quale, deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- La società registrata a Malta ha la possibilità di acquistare le quote rimanenti del patrimonio netto della società non residente;
- L’investimento della società registrata a Malta in un’entità non residente a Malta ammonta a un importo pari o superiore a € 1.164.700 per un periodo ininterrotto di almeno 183 giorni;
- La società registrata a Malta ha diritto ad un primo rifiuto in caso di una proposta di conversione, riscatto o cancellazione delle quote rimanenti del patrimonio netto della società non residente;
- La società registrata a Malta ha diritto a sedere tra i membri del Consiglio di amministrazione della società non residente
- La detenzione di azioni dell’entità non residente a Malta da parte della società registrata a Malta serve per favorire il proprio business e le azioni non sono detenute per scopi commerciali.
Le partecipazioni in determinati tipi di partnership potrebbero anche essere considerate come una partecipazione azionaria.
Requisiti richiesti per l’esenzione in caso di percepimento di dividendi
Il secondo requisito per l’applicazione del regime di esenzione da partecipazioni in relazione al reddito derivante da dividendi richiede il soddisfacimento di una qualsiasi delle condizioni seguenti:
- La holding ha sede ed è costituita in uno degli stati membri dell’UE, oppure
- La holding è soggetta a imposta e ad un’aliquota fiscale di almeno il 15%, oppure
- Il reddito della holding deriva per il 50% o, per una percentuale inferiore, da interessi passivi o royalties.
Nel caso in cui non sia soddisfatta nessuna delle condizioni sopraelencate, l’esenzione dalle partecipazioni in relazione al reddito derivante da dividendi si applica solo se gli investimenti nella società non residente non sono detenuti come investimento di portafoglio e gli interessi passivi e, le royalties derivanti da tale società, sono stati soggetti a un’aliquota d’imposta di almeno il 5%.
Società maltesi residenti non domiciliate
La legge maltese prevede la possibilità, per le società costituite fuori dal territorio maltese, ma qui amministrate e controllate (che devono essere considerate fiscalmente residenti a Malta), di essere tassate solo alla fonte, secondo il sistema della “remittance basis”. Questo significa che, la società sarà soggetta a imposta nei casi seguenti (sempre che, quando il fisco maltese lo permetta e, le possibilità di rimborso fiscale descritte sopra, saranno ancora disponibili):
- Quando il reddito e i guadagni in conto capitale vengono prodotti a Malta, e
- Quando il reddito prodotto all’estero (esclusi i guadagni in conto capitale) viene trasferito su un conto bancario maltese.
Il fatto di ricorrere a società residenti non domiciliate, potrebbe essere molto utile, in particolare, per le seguenti attività:
- Per le società con un flusso di cassa molto positivo per scopi di investimento;
- Per le operazioni di prestito e finanziamento, (ai sensi della legge maltese non esistono regolamenti nazionali in materia di trasfer
pricing per quanto riguarda i prestiti tra società); - Per le società il cui reddito deriva dalle royalties.
Principali utilizzi delle società a Malta
Vediamo adesso i principali usi delle società a Malta.
Detenzione di proprietà intellettuale
Le società IP, il cui reddito deriva da royalties godono di varie agevolazioni fiscali. Innanzitutto, se il reddito derivante dalle royalties in questione è di natura attiva, (ossia deriva in modo diretto o indiretto dal commercio), è soggetto a un’aliquota fiscale aziendale effettiva pari al solo 5%. D’altra parte, se il reddito derivante da royalties è di natura passiva, (ossia non deriva né in modo diretto né indirettamente dal commercio), è soggetto a un’aliquota fiscale aziendale effettiva compresa tra lo 0% e il 10%. |
Società di gaming
Oltre a godere di un’aliquota fiscale aziendale effettiva pari al solo 5% (la più bassa d’Europa), le società maltesi relative gioco d’azzardo e scommesse online, iGaming e iBetting, sono soggette a imposte sul gioco d’azzardo e a canoni di licenze molto bassi. Le statistiche internazionali mostrano costantemente che Malta resta la giurisdizione numero uno per l’iGaming in Europa. Questo status è stato reso possibile in quanto questo Paese offre, allo stesso tempo, la giusta combinazione tra incentivi a basso costo e la garanzia di riconoscimento di elevati standard UE. |
Società marittime
Il ricorso a società marittime maltesi per registrare per la prima volta o trasferire la registrazione di navi o yacht sotto la bandiera maltese, consente di godere di considerevoli vantaggi fiscali e non fiscali. Malta applica il regime di tassazione sul tonnellaggio, promuovendo nel contempo la registrazione di barche a Malta e in Europa. Tale regime prevede che: – Ciascun entrata, profitti o guadagni che derivi da attività marittime compiute da un’organizzazione navale autorizzata può essere esentata dalla tassazione. Questo, purché le tasse di registrazione e le tasse sul tonnellaggio siano debitamente pagate; – Una tariffa forfettaria può essere pagata in relazione alle tonnellate nette, laddove il regime specifichi i tassi forfettari applicabili; – L’inapplicabilità del Social Security Act. Questo, purché i soggetti coinvolti stiano operando come impiegati di un’organizzazione navale autorizzata, e non siano residenti a Malta, e – Nessuna imposizione è caricabile in relazione alla vendita o qualsiasi altro trasferimento di navi sottoposte a tassazione di tonnellaggio o ciascuna parte delle stesse. |
Compagnie aeree
Tra i vari incentivi fiscali disponibili in questo settore si può rilevare che il reddito di operatori residenti non maltesi non derivante dalla proprietà, dal leasing o dall’uso di aeromobili o motori aeronautici utilizzati per attività di trasporto aereo internazionale, come il trasporto di merci o passeggeri, non è soggetto a imposta a Malta. Questo, salvo che tale reddito sia in realtà ricevuto su un conto corrente bancario maltese. Ciò vale a prescindere dal fatto che l’aeromobile sia registrato e/o utilizzato o no a/da Malta. Se si dovesse essere assoggettati a una qualsiasi imposta maltese oppure se una qualsiasi tassa fosse esigibile a Malta, quest’ultima potrebbe essere ridotta a un’aliquota fiscale effettiva del 5% tramite il sistema maltese di rimborso fiscale. Malta offre un considerevole vantaggio in termini di flusso di cassa manifestando aliquote di ammortamento fiscale accelerato per il settore aeronautico (6 anni per gli aeromobili e i motori aeronautici e 4 anni per gli interni). |
Società commerciali
Le società commerciali maltesi pagano le imposte sul proprio reddito internazionale a un’aliquota fiscale aziendale effettiva del 5%, il più basso d’Europa. Inoltre, le società commerciali maltesi godono dei seguenti vantaggi: – Accesso a un’ampia rete di convenzioni in materia di doppia imposizione fiscale; – Nessuna norma in materia di SCE (società controllate estere), transfer pricing e capitalizzazione; – Le perdite commerciali possono essere trasferite tra le società del gruppo; – Processo rapido di costituzione delle società. |
Conviene davvero aprire una società a Malta?
Aprire una società a Malta, con lo schema che ti ho esposto è davvero molto vantaggioso. Il sistema tributario maltese offre vantaggi importanti per attrarre imprenditori da tutto il mondo. Tuttavia, non sempre, chi consiglia strutture come queste ha idea delle conseguenze fiscali che ci possono essere. Voglio dire che se l’unico obiettivo che ti poni è di andare a Malta per pagare meno tasse (sui redditi o l’IVA), potresti trovarti in problemi seri. Le principali problematiche da affrontare per la costituzione di una società all’estero sono di quest’ordine:
- Il fenomeno dell’esterovestizione. Questa fattispecie, che comporta la tassazione dei redditi societari in Italia si manifesta con riferimento ad una società maltese nel caso in cui il director gestisca la società dall’Italia;
- La normativa CFC rule. Disposizione che riguarda le società controllate estere con tassazione inferiore al 50% di quella italiana;
- La tassazione dei dividendi in capo al socio persona fisica. La tassazione maggiorata sul dividendo percepito dal socio italiano.
Si tratta di tre temi che ho già affrontato in diversi articoli, ma sono sempre di straordinaria attualità.
La normativa sull’esterovestizione societaria
Quando si decide di aprire una società all’estero il primo aspetto da attenzionare è l’esterovestizione. Con questo termine si indica una società costituita all’estero al solo fine di evadere l’imposizione in un altro Paese. Una società esterovestita è una società fittiziamente residente nel Paese in cui viene ordinariamente gestita. Questo è quanto prevede l’articolo 73 del TUIR. La norma disciplina la residenza fiscale delle società ed afferma che una società è residente in Italia quando:
- Ha la sede legale in Italia, oppure
- Quando il centro della sua attività gestionale avviene in Italia, oppure
- Quando le decisioni quotidiane dell’attività vengono prese prevalentemente in Italia.
Il nodo della questione è, quindi, l’attività gestionale. Quando il director di una società maltese opera prevalentemente dall’Italia, siamo in orbita esterovestizione. Questo, significa che la società deve andare a tassare i propri redditi anche in Italia. Ovvero, il Paese di sua effettiva residenza fiscale. Come puoi capire, non gestire nel modo corretto una società all’estero ha questa come prima conseguenza fiscale rilevante. Tieni conto che in caso di accertamento ti saranno applicate sanzioni minime del 120% del reddito. Oltre ad un aumento del 30% di questa sanzione per redditi esteri.
Esempio di esterovestizione con società a Malta
Ipotizziamo un soggetto privato italiano che apre una società a Malta, la Aco LTD. Il socio italiano diventa director della società e gestisce la stessa dalla sua abitazione in Italia. Sostanzialmente tutte le decisioni inerenti la gestione societaria vengono prese dall’Italia. Vi sono telefonate a clienti, fornitori ed istituti di credito partite dall’Italia. La contrattualistica, l’incontro con gli stakeholder ed i pagamenti avvengono dall’Italia. Ovviamente, il cd “place of effective management” della società si trova in Italia. Questo aspetto determina il concretizzarsi della fattispecie di esterovestizione societaria. Se questa viene riscontrata da un accertamento fiscale la società maltese dovrà dichiarare il suo reddito in Italia. Questo, oltre al pagamento di sanzioni del 120% dell’imposta dovuta. L’accertamento fiscale potrebbe riguardare ogni annualità ancora accertabile.
La normativa sulla CFC rule
La costituzione di una società a Malta, con socio residente in Italia, è soggetta alla normativa “Controlled Foreign Companies“, cd CFC rule. La disciplina delle CFC rappresenta lo strumento per contrastare la localizzazione fittizia di redditi in società partecipate estere residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. Questa normativa è disciplinata dall’articolo 167 del TUIR.
Il meccanismo antielusivo della norma prevede che il reddito conseguito dalla società estera sia imputato per trasparenza direttamente al soggetto residente. Questo, in proporzione alla partecipazione detenuta nella società ed indipendentemente dall’effettiva distribuzione di dividendi. Questa normativa è applicabile sia per le persone fisiche che per le società che detengono partecipazioni in società estere. La CFC rule si applica a prescindere dal fatto che Malta sia stata espunta dalla lista dei Paesi black list, di cui al D.M. 21.11.2001. Infatti, ai sensi dell’articolo 167, comma 8-bis del TUIR la normativa CFC si applica anche nel caso in cui le controllate siano localizzate in Stati diversi da quelli Black List, o Stati UE (o SEE). Questo, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- I soggetti controllati sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
- I soggetti controllati hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie. Dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica. Nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente non residente. Ivi compresi i servizi finanziari (reddito “passivo“). (Si tratta soprattutto di holding).
Esempio di società a Malta e applicazione CFC rule
Detto questo, è evidente che in caso di holding (o sub-holding) a Malta la normativa CFC risulta applicabile. Proviamo ad effettuare un esempio concreto. Ipotizziamo una persona fisica (non imprenditore) titolare di una partecipazione nella società maltese Aco LTD. Questa consegue un reddito imponibile di 100. Il reddito è soggetto ad una tassazione effettiva del 5%. La tassazione effettiva si ottiene dalla tassazione nominale del 35, dalla quale si sottrae il rimborso dei 6/7.
La tassazione effettiva maltese (5%) è inferiore alla metà della tassazione Italiana (24%). Infatti, sul reddito imponibile di 100 la società Aco LTD avrebbe dovuto pagare il 24 di IRES. Per individuare quando le controllate estere abbiano tassazione effettiva inferiore al 50% di quella italiana occorre seguire delle linee guida. Si tratta delle indicazioni contenute nel provvedimento 16 settembre 2016 del Direttore Agenzia delle Entrate. Deve essere considerato che Aco LTD ritrae la maggior parte del suo reddito da:
- Gestione di proprietà intellettuali (Royalty Company) o
- Gestione di partecipazioni (Holding Company).
Pertanto, la società maltese è soggetta all’applicazione del regime CFC. Di conseguenza, il reddito imponibile di Aco LTS è imputato integralmente e per trasparenza al socio italiano, anche se non distribuito. Il socio italiano deve presentare la dichiarazione dei redditi tassando il reddito di 100 ai fini IRPEF. Questo, anche se il reddito societario non è a lui distribuito. Questo aspetto è poco conosciuto da tanti consulenti. Per questo motivo devi prestare attenzione prima dell’arrivo di un possibile accertamento fiscale.
La normativa sulla tassazione dei dividendi derivanti da società maltese
La normativa sulla CFC rule, ove applicabile riverbera i suoi effetti anche sulla tassazione dei dividendi percepiti dall’estero. Tale normativa sulla tassazione dei dividendi è disciplinata da:
- L’articolo 47 del TUIR, per la tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche;
- L’articolo 89 del TUIR, valevole per le società di capitali.
Qualora il socio residente in Italia percepisca dividendi da parte di una società che presenta un tax rate effettivo inferiore a quello del 50% rispetto alla tassazione italiana, sono soggetti:
- All’imputazione a tassazione del 100% del dividendo percepito;
- Con un imposta sostitutiva del 26% in caso di incasso da parte di persona fisica non imprenditore;
- Con imputazione a reddito di impresa per le società di persone e di capitali.
Aspetto importante è che la normativa sul CFC rule e quella dei dividendi possono essere applicate congiuntamente. Tra l’altro, i dividendi corrisposti da società maltesi e percepiti con l’intervento di intermediari residenti (quale ad esempio una banca), sono assoggettati ad una ritenuta del 26%. Ritenuta a titolo di imposta sull’intero ammontare del provento, diminuito di eventuali ritenute estere (“netto frontiera”).
Esempio di tassazione dei dividendi da società maltese
Ipotizziamo che un soggetto residente voglia aprire una società a Malta. Pertanto, viene costituita la Aco LTD, con un unico socio italiano. Aco LTS consegue un reddito imponibile di 105,26. La tassazione effettiva maltese è del 5%. Pertanto, la società riesce a distribuire una dividendo di 100. Ipotizziamo che sia stato possibile evitare l’applicazione della CFC rule. Rimane comunque la problematica legata alla tassazione dei dividendi. Permangono le seguenti considerazioni:
- I dividendi distribuiti da società di Malta non sono soggetti a ritenuta. Tuttavia, sono assoggettati ad una ritenuta del 15%, se gli stessi sono pagati con profitti per i quali la società beneficia di agevolazioni fiscali. Quindi, in questo caso si applica una ritenuta del 15%. Di conseguenza il dividendo netto si riduce a 85 (100 -15). In questo esempio 85 costituisce il “netto frontiera“;
- I dividendi derivanti dalla partecipazione in Aco LTS, infatti, sono riscossi tramite una banca italiana. L’intermediario opera una ritenuta del 26%. Di conseguenza la ritenuta sarà pari a 22,1.
Holding maltese
Un ultimo aspetto da approfondire riguarda l’utilizzo della holding maltese. Questo tipo di società è utilizzabile per detenere azioni di società maltesi o straniere, svolgere attività di finanziamento del gruppo ed operazioni di tesoreria. Può svolgere anche attività di concessione in licenza di marchi ed altri beni intangibili, detenere o locare proprietà immobiliari ubicate nel territorio maltese o all’estero. Per la costituzione di questo tipo di società è richiesto il versamento di un capitale minimo, circa 2.000 euro.
Anche questo tipo di società può ottenere lo sgravio di gran parte delle imposte maltesi sulle società, attraverso il sistema dei rimborsi. Oltre a questo vi è esenzione da tassazione per il pagamento di dividendi, interessi e sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni. Inoltre, vi è assenza di regolamentazione in materia CFC o prezzi di trasferimento.
Conclusioni
In questo articolo ti ho riepilogato lo schema a due livelli che consente il maggior risparmio fiscale per un business a Malta. Come detto si tratta di un sistema legale e molto vantaggioso. La possibilità di applicare un tax rate effettivo del 5% è davvero molto allettante. Ma perché solitamente non consiglio ai miei clienti questo tipo di soluzione?
Se hai letto con attenzione la seconda parte di questa guida la motivazione dovresti averla già intuita. Da come possibile verificare non è conveniente aprire una società a Malta per pagare meno tasse. Questo, in quanto la tassazione effettiva potrebbe essere di gran lunga maggiore di quella prevista. Se la tua idea è quella di aprire una società a Malta restandotene in Italia non otterrai alcun vantaggio per:
- La normativa sull’esterovestizione;
- La CFC rule;
- La tassazione dei dividendi esteri black list.
Sono queste tre le normative che dovrai verificare di non integrare. Altrimenti corri il rischio di incappare in un accertamento fiscale. Nessun consulente che ha un interesse economico nel farti aprire un’impresa a Malta ha interesse a farti conoscere questi aspetti. Molto probabilmente dopo l’apertura della società sarai lasciato al tuo destino. Questa è la situazione in cui spesso vengo contattato da possibili clienti. In questi casi, non accetto nemmeno l’incarico perché la posizione non può essere in alcun modo difendibile. Pianificare una struttura societaria estera non è semplice. Per questo devi prestare la dovuta attenzione, da subito!
Consulenza fiscale
La pianificazione fiscale internazionale non è semplice come vogliono farti credere. Quando si intrecciano discipline fiscali di Stati diversi è molto semplice commettere errori, oppure non considerare degli aspetti rilevanti. Molto spesso chi consiglia delle strutture estere lo fa non conoscendo o ignorando volutamente alcuni aspetti, e questo non tutela il cliente. Molto spesso si finisce per ricevere accertamenti fiscali senza neppure sapere di essere in palese violazione di una disposizione italiana o internazionale.
Per questo motivo se hai intenzione di avviare un business all’estero devi prestare attenzione. Se vuoi contattarmi per ricevere una consulenza personalizzata sulla tua situazione, segui il link sottostante. Potrai descrivermi la tua situazione e ricevere il preventivo per una consulenza personalizzata. Risolvi adesso i tuoi dubbi e pianifica correttamente la tua struttura societaria.