Le società si costituiscono attraverso un contratto stipulato tra i soci con il quale si effettuano degli apporti per l’esercizio in comune di un attività economica allo scopo di dividerne gli utili (c.d. “contratto sociale”). Come saprai, nelle società di persone la figura del socio è molto importante, considerata l’autonomia patrimoniale imperfetta. Ogni socio è chiamato, in sede di liquidazione, a rispondere, con tutto il suo patrimonio presente e futuro, dei debiti contratti dalla società.
I diritti dei soci all’interno della compagine sociale sono molteplici e tendono a distinguersi in due categorie:
- diritti patrimoniali;
- diritti amministrativi.
Per quanto riguarda i diritti patrimoniali questi sono afferenti alla partecipazione agli utili, oltre che alla liquidazione della propria quota, in specie laddove si proceda allo scioglimento del vincolo sociale. Tali diritti sono regolati dal principio espresso dall’art. 2468 co. 2 c.c.. Questo stabilisce anche che “i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta”. Quindi, è possibile desumere dalla presente disposizione un principio di proporzionalità nella partecipazione ai diritti patrimoniali dei soci. Si garantisce ai soci, dunque, parità di trattamento nella ripartizione di oneri e vantaggi economici.
Mentre i diritti amministrativi attengono principalmente all’area della gestione sociale o del controllo diretto o indiretto sulla stessa. Oltre al diritto di amministrare, il modello legale prevede altri diritti di natura amministrativa. In particolare per quanto riguarda i soci non amministratori questi possiedono poteri di controllo che concernenti l’operato degli amministratori stessi.
Inoltre, a questa seconda categoria appartengono anche peculiari fattispecie, che si pongono in un’area intermedia. In particolare il diritto di recesso, che benché formalmente amministrativo, è strettamente legato poi al diritto di liquidazione della propria quota
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Diritti economici e patrimoniali
Nelle società di persone (SNC SAS SS)) la legge ricollega la qualità di socio determinati diritti, che vengono tradizionalmente suddivisi in due categorie:
- Diritti Patrimoniali;
- Diritti Amministrativi.
Vediamo, insieme, con maggiore dettaglio queste due categorie di diritti.
Diritti patrimoniali
Fanno parte dei diritti patrimoniali:
- Il diritto alla ripartizione degli utili, al quale fa da contrappeso la partecipazione alle perdite;
- Il diritto alla liquidazione della propria quota nel caso di scioglimento del rapporto limitatamente al singolo socio (art. 2289 codice civile);
- Il diritto alla liquidazione, comprensiva del rimborso dei conferimenti e della quota di ripartizione dell’eventuale attivo residuo. Questo nel caso di scioglimento della società (articoli 2281 2282 codice civile).
Ciascun socio ha diritto di percepire una parte degli utili effettivamente conseguiti. Questo diritto matura per effetto dell’approvazione del bilancio d’esercizio (rendiconto nella s.s.), redatto con l’osservanza dei criteri stabiliti per il bilancio delle S.p.a. in quanto applicabili.
Ne consegue che, la mera approvazione del bilancio di esercizio, dal quale emerga un utile, costituisce condizione sufficiente per legittimare ciascun socio a pretendere la distribuzione della sua parte di utile.
L’art. 2468 co. 2 c.c. stabilisce anche che “i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta”. Quindi, è possibile desumere dalla presente disposizione un principio di proporzionalità nella partecipazione ai diritti patrimoniali dei soci.
Il principio in questione è a sua volta espressione dell’esigenza di garantire un rapporto di eguaglianza tra i soci. Dunque, si ritiene imminente nel sistema di diritto societario il principio per deve essere garantita la parità di trattamento dei soci. Tutti i soci sono uguali e vanno trattati allo stesso modo (ovviamente nel rispetto delle diverse aliquote di partecipazione al capitale sociale).
Distribuzione degli utili e ripartizione delle perdite
Riassumendo nelle società di persone si assiste alla seguente uguaglianza:
Diversa è invece la condizione che rende attuale l’obbligo per il socio di partecipare alle perdite. Infatti finché:
- Il socio non ottiene la liquidazione della sua quota (decurtata dall’ammontare delle perdite) o
- In caso di scioglimento, il liquidatore non chiede ai soci (in mancanza di patrimonio sociale disponibile) di versare quanto necessario per pagare i creditori sociali,
le perdite restano “virtuali” e non determinano alcun obbligo immediato per il socio.
Il loro unico effetto è quello di impedire la distribuzione di utili. Almeno finché le perdite non siano ripianate o il capitale non venga ridotto di un corrispondente ammontare.
La determinazione della parte di utili e perdite spettanti a ciascun socio è rimessa alle pattuizioni dei soci con l’unico limite del divieto del “Patto Leonino“. Ovvero il patto con cui uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.
In mancanza di espresse pattuizioni sui criteri di ripartizione di utili e perdite troveranno applicazione i criteri legali suppletivi:
- Le parti spettanti ai soci di utili e perdite si presumono proporzionali ai conferimenti;
- Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, tali parti si presumono uguali;
- Qualora manchi la pattuizione contrattuale della parte spettante al socio d’opera, questa dovrà essere fissata dal giudice secondo equità:
- Se il contratto si limita a determinare la parte di ciascun socio nei guadagni, si presume che nella stessa misura debba determinarsi la partecipazione alle perdite.
Liquidazione della quota del socio
In caso di recesso, il socio ha diritto alla liquidazione della propria quota. La disciplina dello scioglimento del rapporto varia a seconda della circostanza che si tratti di una società di capitali o di persone. A tale scioglimento segue inevitabilmente l’operazione di liquidazione.
Al venir meno del rapporto sociale sorgere in capo al socio receduto un diritto di credito, rappresentativo del valore della sua quota. In genere, si va a reintegrare il socio dei conferimenti già effettuati, mediante una liquidazione per equivalente monetario. Tuttavia, la disciplina subisce delle modifiche a seconda della tipologia di società che viene in evidenza. Per quanto riguarda le società di capitali, stante la diversa disciplina delle S.r.l. e delle S.p.a., il legislatore ha previsto differenti discipline.
Diritti amministrativi
I diritti amministrativi attengono principalmente all’area della gestione sociale o del controllo diretto o indiretto sulla stessa. Oltre al diritto di amministrare, che salvo diretta pattuizione, spetta a tutti i soci a responsabilità illimitata, il modello legale prevede altri diritti di natura amministrativa.
- Diritto di esprimere il proprio consenso in tutti quei casi in cui la legge consente una decisione collettiva dei soci (articoli 2252 2256 2257 2259 codice civile);
- I diritti di controllo spettanti ai soci che non partecipano all’amministrazione (articolo 2261 codice civile);
- Diritto di avere comunicazione e eventualmente contestare il bilancio d’esercizio nella s.n.c. e nella s.a.s.;
- Il diritto di promuovere, anche individualmente, l’azione di responsabilità nei confronti dei soci amministratori;
- Il diritto di chiedere la revoca per giusta causa dell’amministratore;
- Infine, il diritto di recesso (articolo 2259 codice civile).
Diritto di recesso
Il rapporto tra il socio e la società è regolato dal contratto sociale. Questo è interrotto in tre specifiche ipotesi, ossia:
- esclusione del socio;
- morte del socio;
- recesso del socio.
In particolare, quest’ultima ipotesi è espressione di un diritto potestativo, esercitabile a determinate condizioni. Dunque, esercita il diritto di recesso riconosciutogli dalla legge. A seconda della tipologia di società, poi, vi sono ragioni differenti che giustificano l’esercito del predetto potere. Ad esempio nel caso delle società di persone l’articolo 2285 del codice civile individua tre ipotesi di recesso:
- quando la società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci (recesso ad nutum);
- secondo quanto previsto nel contratto sociale (trattasi in tal caso di recesso convenzionale);
- quando sussiste una giusta causa.
Mentre per quanto riguarda le società di capitali, vi è una differente disciplina a seconda che si rientri nello schema delle società per azioni o società a responsabilità limitata. Ad esempio per la società a responsabilità limitata le cause di recesso trovano fonte non solo nel codice civile ma anche in altre leggi speciali e nello statuto. Similmente, nelle società per azioni sono la legge o lo statuto a determinare le ipotesi di recesso del socio, con la differenza che nelle S.p.a esistono cause derogabili e inderogabili previste dalla legge mentre nelle S.r.l sono tutte inderogabili.
Diritti amministrativi particolari
A tali diritti se ne possono aggiungere altri attribuiti dall’atto costitutivo a tutti i soci o anche solo ad alcuni di essi. Come ad esempio il diritto di veto a favore di un singolo nei confronti di determinati atti di gestione. Ovvero il potere di nominare/revocare un direttore generale.
Con l’acquisizione della partecipazione sociale il socio diventa anche destinatario di determinati obblighi, che abbiamo appena visto.
Ad essi si aggiunge per i soci di s.n.c. e per i soci accomandanti di s.a.s. l’obbligo di non esercitare, per conto proprio o altrui, un’attività concorrente con quella della società. Inoltre, questi non può partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.
La ratio di questo divieto è quella di assicurare un dovere di fedeltà del socio nei confronti della società.
Il divieto di concorrenza impedisce in linea di principio di utilizzare notizie e informazioni acquisite all’interno della società.
Informazioni con le quali potrebbe trarne vantaggio personale come imprenditore concorrente o come socio illimitatamente responsabile di una concorrente. La violazione di tale divieto espone il socio al risarcimento dei danni subiti dalla società.
Quando conviene costituire una società di persone?
Costituire una società di persone comporta una serie di obblighi e di diritti. In pratica, questa tipologia di società si caratterizza per il fatto che in essa prevale l’elemento soggettivo rispetto a quello patrimoniale.
La figura del socio assume importanza fondamentale. Questa è la principale con le società di capitali.
Le società di persone non acquistano mai personalità giuridica. Infatti, il socio, in caso di insolvenza è chiamato a rispondere dei debiti sociali in modo sussidiario e non concorrente. L’unico esonero da questa disciplina riguarda il socio accomandante di una SAS.
Ogni socio può essere chiamato a rispondere dei debiti sociali, in modo sussidiario rispetto alla società, ma con tutto il suo patrimonio personale. Se ad esempio si costituisce una SNC di due soci, un socio potrebbe concludere un affare per la società anche senza rendere nota la cosa all’altro socio. Se questo dovesse poi rivelarsi un cattivo affare e la società si trovasse ad essere insolvente, entrambi i soci sarebbero chiamati a risponderne con il loro patrimonio personale.
Per questo motivo le società di persone devono essere gestite con cura, ma soprattutto avviate solo in quei casi in cui l’elemento soggettivo è determinante.
Principio di responsabilità patrimoniale
A differenza delle società di capitali nelle società di persone vale il principio di Responsabilità Patrimoniale Solidale dei Soci. Essi sono chiamati a rispondere con tutto il loro patrimonio fino a quando tutti i debiti sociali non sono stati pagati. La responsabilità, quindi, riguarda tutti i beni personali del socio.
Come avrai capito non si tratta di una responsabilità di poco conto. La costituzione di questa tipologia di società è consigliabile pertanto in caso di attività familiari, e comunque di ridotte dimensioni.
Deve trattarsi di attività che comportano costi non eccessivi rispetto alla gestione del business in generale. Insomma, solo se viene valutato un basso livello di rischio del business può essere consigliabile avviare una Società di Persone. In tutti gli altri casi meglio pensare fin da subito ad una Società di Capitali.
Natura privata dell’attività
Altro aspetto importante da valutare in una società di persone è dato dalla scarsa pubblicità dell’attività. Gli amministratori delle società di persone sono tenuti a redigere un rendiconto annuale. Si tratta di un vero e proprio bilancio che tuttavia non è reso pubblico come invece è richiesto alle società di capitali.
Anche in questo caso, si rilevano alcune differenze sostanziali tra le società di persone e le società di capitali. I risultati economici e la solidità patrimoniale di una società di persone non sono resi pubblici a terzi. Questo in quanto in ogni caso i soci sono chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale. Questa inferiore pubblicità spesso induce a pensare che tale forma societaria sia preferibile, per un maggiore anonimato.
La scelta di un tipo societario deve essere valutata con attenzione e non può essere basata esclusivamente su alcuni parametri. Ogni valutazione ben fatta deve essere una valutazione d’insieme.
Buongiorno volevo avere qualche delucidazione in merito alla società di persone sas, stiamo costituendo società in famiglia di 4 soci a 25% a ogni socio , vorrei sapere gli utili che si spartiscono alla fine dell anno togliendo tutte le tasse e quando spetta allo stato il netto viene rilasciato al socio tramite assegno, e ha diritto di un rendiconto , cioe tutte le informazioni cartacee del bilancio annuale spese incassi ecc ecc? grazie anticipatamente.
Nelle società di persone non c’è distribuzione di utili, al netto delle tasse, in quanto sono i soci che tassano proporzionalmente il reddito della società nella loro dichiarazione dei redditi, secondo la propria quota di partecipazione. C’è un po’ di confusione sull’argomento, fatevi consigliare da qualcuno competente. Se volete sono a disposizione per una consulenza in merito.
come si fa a dimostrare che i diritti di un socio non sono rispettati? tipo non avere copia documenti della società, invio copia dei spostamenti conto corrente, copia dei contratti..ecc…. ?
Bisogna inviare PEC e dimostrare che dall’altra parte non c’è stato riscontro. E’ comunque difficile far valere i diritti delle minoranze nella società.
Salve, volevo sapere cortesemente, se in una s.n.c. del settore edile, formata da soci che sono anche lavoratori, nel caso in cui uno di essi per motivi di salute non riesca ad essere operativo per un lungo periodo, abbia diritto comunque alla spartizione degli utili come pure il dovere di partecipare alle perdite ed inoltre, nel caso in cui la ripresa lavorativa di costui non sia possibile preventivarla a breve termine, se rischia una possibile estromissione da parte degli altri soci attualmente operativi. Puntualizzo che nell’atto costitutivo della società non è presente alcuna clausola in merito…
Per concludere, nel caso in cui questo socio sempre per motivi di salute non sia più in grado di lavorare fisicamente per sempre, nella società stessa, come possa uscirne in maniera sicura garantendosi i diritti del caso…
Grazie sin d’ora per la disponibilità, saluti.
Salve Fabrizio, è impossibile dare una risposta completa in un commento. Se vuole però la ricontatto in privato per una consulenza sulla sua situazione.
Salve sono socio di una ditta s a s ma vengo pagato come operaio prendo a settimana 250 € vorrei sapere quale sono ii mei diritti. E voglio anche uscire da questa ditta siamo 3 socci io ho il 25% non ho contribuito con niente quando si è fatta la ditta
Salve Giovanni, per poterla aiutare è necessario prima di tutto leggere le carte della società ed analizzare la sua situazione personale. Sono in quel momento sarà possibile capire la strada migliore per poter uscire dalla società. Se interessato la contatto in privato per una consulenza.
Salve, una domanda, ero socio di una snc di due persone, ora sono in pensione. Quando abbiamo fondato la società io ho portato delle piccole attrezzature che erano di mia proprietà, mentre tutto il resto lo abbiamo acquistato. Ora che la società si è sciolta posso riprendere ciò che era mio?
Lei a diritto di ricevere una quota in denaro per il valore della quota di liquidazione, ma non ha diritto di ricevere indietro quello che ha apportato nella società.
Buongiorno. Mia Moglie estetista qualificata, desidera rilevare un Centro Estetico in società con un’altra estetista qualificata. Vorrebbero associarsi come due Ditte Individuali o costituire una società di persone, ma mia Moglie desidera apportare il 60% del capitale onde tenere sotto controllo le decisioni della Società, onde arginare l’ “entusiasmo” che si sta rivelando ora discutibile, della socia. In una potenziale situazione di contrasto su decisioni inerenti la conduzione del Centro, come è possibile far pesare il rapporto 60-40, eventualmente anche in termini di allontanamento della socia?
Salve Marco, una consulenza di questo tipo non può essere fatta tramite commento perché la situazione deve essere analizzata con maggiore dettaglio. Bisogna capire con che tipo di forma giuridica è gestito il centro estetico e poi si potrà capire in che forma può essere rilevata l’attività. Il consiglio che posso darle è affidarsi da subito ad un commercialista che segua con voi tutta l’operazione. Se vuole sono a disposizione per una consulenza iniziale per rispondere ai suoi dubbi ed indicarle il modo migliore per operare.
Salve ho un’attività con il mio ex marito dove sono socia accomandatario al 26 per cento dal 2014 non solo non ho mai visto un centesimo ma vieta che io ci lavori e controlli gli incassi che al 90 per cento non dichiara come i dipendenti e slot machine la società e un sas ho bisogno di informazioni urgenti grazie
Silvia, dalla situazione descritta potrebbero esserci responsabilità personali relative all’operato della società. Consiglio di rivolgersi alla Guardia di Finanza se non riesce ad ottenere informazioni sulla società, ma soprattutto se non le viene permesso di operare i suoi doveri gestori.
Salve, sono socia al 50%di un negozio di estetica.Volevo delle informazioni per capire se sia giusto o meno percepire un minimo di stipendio quando uno è impossibilitato ad andare a lavoro. Per una malattia o nel mio caso per una breve maternità. Mi spiego meglio!A febbraio partorirò…pensavo di rimanere a casa un paio di mesi!Secondo lei la mia socia dovrebbe darmi un minimo di sussidio?grazie Patrizia.
Salve Patrizia, non ci sono norme, spetta a voi soci trovare l’accordo migliore.
Salve sono socio in una SNC con mio fratello ,pur troppo per età mio fratello già pensionato vuole ritirarsi il capannone e di entrambi,ed io vorrei continuare a lavorare cosa mi aspetta ?e come mi devo muovere?
Per questi aspetti legati ai diritti come soci è necessario un’analisi dettagliata della situazione in base allo statuto della società, se vuole ci scriva in privato per una consulenza.
salve ,ho una domanda io e mio marito vogliamo fare una societa a 50% per ciascuno,Lui a dei figli dal primo matrimonio .cose si spetta a loro dopo la sua morte?grazie mille
Per l’analisi di situazioni personali per le quali è richiesto maggiore dettaglio, come nel suo caso, se vuole ci scriva in privato per una consulenza. La aiuteremo a risolvere i suoi dubbi.
Buonasera avrei bisogno di una vostra consulenza su una società Snc in privato come possiamo contattarci??? Grazie
Ci contatti a [email protected].
Buonasera
io e mio fratello abbiamo una snc. lui è andato in pensione a febbraio 2021. io andrò tra sei mesi.
posso continuare da solo per questi sei mesi? e se si, come dobbiamo fare per far si che lui non sia più socio già da ora? ( ovviamente per volontà di entrambi)
grazie
Ci sono aspetti importanti da considerare in quanto suo fratello deve uscire dalla società, che non può rimanere con unico socio. Dovete necessariamente gestire la situazione con il commercialista che vi segue attualmente ed eventualmente avere ausilio di advisor esterni, nel caso siamo a disposizione.