I diritti dei soci all’interno della compagine sociale di una società di persone sono molteplici e tendono a distinguersi in due categorie:
- diritti patrimoniali;
- diritti amministrativi.
Per quanto riguarda i diritti patrimoniali questi sono afferenti alla partecipazione agli utili, oltre che alla liquidazione della propria quota, in specie laddove si proceda allo scioglimento del vincolo sociale. Tali diritti sono regolati dal principio espresso dall’art. 2468 co. 2 c.c. Questo stabilisce anche che “i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta”. Quindi, è possibile desumere dalla presente disposizione un principio di proporzionalità nella partecipazione ai diritti patrimoniali dei soci. Si garantisce ai soci, dunque, parità di trattamento nella ripartizione di oneri e vantaggi economici.
Mentre i diritti amministrativi attengono principalmente all’area della gestione sociale o del controllo diretto o indiretto sulla stessa. Oltre al diritto di amministrare, il modello legale prevede altri diritti di natura amministrativa. In particolare per quanto riguarda i soci non amministratori questi possiedono poteri di controllo che concernenti l’operato degli amministratori stessi. Inoltre, a questa seconda categoria appartengono anche peculiari fattispecie, che si pongono in un’area intermedia. In particolare il diritto di recesso, che benché formalmente amministrativo, è strettamente legato poi al diritto di liquidazione della propria quota
Diritti economici e patrimoniali
Nelle società di persone (SNC SAS SS) la legge ricollega la qualità di socio determinati diritti, che vengono tradizionalmente suddivisi in due categorie:
- diritti patrimoniali;
- diritti amministrativi.
Vediamo, insieme, con maggiore dettaglio queste due categorie di diritti.
Diritti patrimoniali
Fanno parte dei diritti patrimoniali:
- Il diritto alla ripartizione degli utili, al quale fa da contrappeso la partecipazione alle perdite;
- Il diritto alla liquidazione della propria quota nel caso di scioglimento del rapporto limitatamente al singolo socio (art. 2289 codice civile);
- Il diritto alla liquidazione, comprensiva del rimborso dei conferimenti e della quota di ripartizione dell’eventuale attivo residuo. Questo nel caso di scioglimento della società (articoli 2281 2282 codice civile).
Ciascun socio ha diritto di percepire una parte degli utili effettivamente conseguiti. Questo diritto matura per effetto dell’approvazione del bilancio d’esercizio (rendiconto nella s.s.), redatto con l’osservanza dei criteri stabiliti per il bilancio delle SPA in quanto applicabili.
Ne consegue che, la mera approvazione del bilancio di esercizio, dal quale emerga un utile, costituisce condizione sufficiente per legittimare ciascun socio a pretendere la distribuzione della sua parte di utile.
L’art. 2468 co. 2 c.c. stabilisce anche che “i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta”. Quindi, è possibile desumere dalla presente disposizione un principio di proporzionalità nella partecipazione ai diritti patrimoniali dei soci.
Il principio in questione è a sua volta espressione dell’esigenza di garantire un rapporto di eguaglianza tra i soci. Dunque, si ritiene imminente nel sistema di diritto societario il principio per deve essere garantita la parità di trattamento dei soci. Tutti i soci sono uguali e vanno trattati allo stesso modo (ovviamente nel rispetto delle diverse aliquote di partecipazione al capitale sociale).
Distribuzione degli utili e ripartizione delle perdite
Riassumendo nelle società di persone si assiste alla seguente uguaglianza:
il diritto agli utili spetta in misura proporzionale alla quota di partecipazione posseduta
Diversa è invece la condizione che rende attuale l’obbligo per il socio di partecipare alle perdite. Infatti finché:
- Il socio non ottiene la liquidazione della sua quota (decurtata dall’ammontare delle perdite) o
- In caso di scioglimento, il liquidatore non chiede ai soci (in mancanza di patrimonio sociale disponibile) di versare quanto necessario per pagare i creditori sociali,
le perdite restano “virtuali” e non determinano alcun obbligo immediato per il socio.
Il loro unico effetto è quello di impedire la distribuzione di utili. Almeno finché le perdite non siano ripianate o il capitale non venga ridotto di un corrispondente ammontare.
La determinazione della parte di utili e perdite spettanti a ciascun socio è rimessa alle pattuizioni dei soci con l’unico limite del divieto del “Patto Leonino“. Ovvero il patto con cui uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.
In mancanza di espresse pattuizioni sui criteri di ripartizione di utili e perdite troveranno applicazione i criteri legali suppletivi:
- Le parti spettanti ai soci di utili e perdite si presumono proporzionali ai conferimenti;
- Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, tali parti si presumono uguali;
- Qualora manchi la pattuizione contrattuale della parte spettante al socio d’opera, questa dovrà essere fissata dal giudice secondo equità;
- Se il contratto si limita a determinare la parte di ciascun socio nei guadagni, si presume che nella stessa misura debba determinarsi la partecipazione alle perdite.
Liquidazione della quota del socio
In caso di recesso, il socio ha diritto alla liquidazione della propria quota. La disciplina dello scioglimento del rapporto varia a seconda della circostanza che si tratti di una società di capitali o di persone. A tale scioglimento segue inevitabilmente l’operazione di liquidazione.
Al venir meno del rapporto sociale sorgere in capo al socio receduto un diritto di credito, rappresentativo del valore della sua quota. In genere, si va a reintegrare il socio dei conferimenti già effettuati, mediante una liquidazione per equivalente monetario. Tuttavia, la disciplina subisce delle modifiche a seconda della tipologia di società che viene in evidenza. Per quanto riguarda le società di capitali, stante la diversa disciplina delle SRL e delle SPA, il legislatore ha previsto differenti discipline.
Diritti amministrativi
I diritti amministrativi attengono principalmente all’area della gestione sociale o del controllo diretto o indiretto sulla stessa. Oltre al diritto di amministrare, che salvo diretta pattuizione, spetta a tutti i soci a responsabilità illimitata, il modello legale prevede altri diritti di natura amministrativa.
- Diritto di esprimere il proprio consenso in tutti quei casi in cui la legge consente una decisione collettiva dei soci (articoli 2252 2256 2257 2259 codice civile);
- I diritti di controllo spettanti ai soci che non partecipano all’amministrazione (articolo 2261 codice civile);
- Diritto di avere comunicazione e eventualmente contestare il bilancio d’esercizio nella s.n.c. e nella s.a.s.;
- Il diritto di promuovere, anche individualmente, l’azione di responsabilità nei confronti dei soci amministratori;
- Il diritto di chiedere la revoca per giusta causa dell’amministratore;
- Infine, il diritto di recesso (articolo 2259 codice civile).
Diritto di recesso
Il rapporto tra il socio e la società è regolato dal contratto sociale. Questo è interrotto in tre specifiche ipotesi, ossia:
- Esclusione del socio;
- Morte del socio;
- Recesso del socio.
In particolare, quest’ultima ipotesi è espressione di un diritto potestativo, esercitabile a determinate condizioni. Dunque, esercita il diritto di recesso riconosciutogli dalla legge. A seconda della tipologia di società, poi, vi sono ragioni differenti che giustificano l’esercito del predetto potere. Ad esempio nel caso delle società di persone l’articolo 2285 del codice civile individua tre ipotesi di recesso:
- Quando la società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci (recesso ad nutum);
- Secondo quanto previsto nel contratto sociale (trattasi in tal caso di recesso convenzionale);
- Quando sussiste una giusta causa.
Mentre per quanto riguarda le società di capitali, vi è una differente disciplina a seconda che si rientri nello schema delle società per azioni o società a responsabilità limitata. Ad esempio per la società a responsabilità limitata le cause di recesso trovano fonte non solo nel codice civile ma anche in altre leggi speciali e nello statuto. Similmente, nelle società per azioni sono la legge o lo statuto a determinare le ipotesi di recesso del socio, con la differenza che nelle S.p.a esistono cause derogabili e inderogabili previste dalla legge mentre nelle S.r.l sono tutte inderogabili.
Diritti amministrativi particolari
A tali diritti se ne possono aggiungere altri attribuiti dall’atto costitutivo a tutti i soci o anche solo ad alcuni di essi. Come ad esempio il diritto di veto a favore di un singolo nei confronti di determinati atti di gestione. Ovvero il potere di nominare/revocare un direttore generale.
Con l’acquisizione della partecipazione sociale il socio diventa anche destinatario di determinati obblighi, che abbiamo appena visto.
Ad essi si aggiunge per i soci di s.n.c. e per i soci accomandanti di s.a.s. l’obbligo di non esercitare, per conto proprio o altrui, un’attività concorrente con quella della società. Inoltre, questi non può partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.
La ratio di questo divieto è quella di assicurare un dovere di fedeltà del socio nei confronti della società.
Il divieto di concorrenza impedisce in linea di principio di utilizzare notizie e informazioni acquisite all’interno della società.
Informazioni con le quali potrebbe trarne vantaggio personale come imprenditore concorrente o come socio illimitatamente responsabile di una concorrente. La violazione di tale divieto espone il socio al risarcimento dei danni subiti dalla società.
Quando conviene costituire una società di persone?
Costituire una società di persone comporta una serie di obblighi e di diritti. In pratica, questa tipologia di società si caratterizza per il fatto che in essa prevale l’elemento soggettivo rispetto a quello patrimoniale.
La figura del socio assume importanza fondamentale. Questa è la principale con le società di capitali.
Le società di persone non acquistano mai personalità giuridica. Infatti, il socio, in caso di insolvenza è chiamato a rispondere dei debiti sociali in modo sussidiario e non concorrente. L’unico esonero da questa disciplina riguarda il socio accomandante di una SAS.
Ogni socio può essere chiamato a rispondere dei debiti sociali, in modo sussidiario rispetto alla società, ma con tutto il suo patrimonio personale. Se ad esempio si costituisce una SNC di due soci, un socio potrebbe concludere un affare per la società anche senza rendere nota la cosa all’altro socio. Se questo dovesse poi rivelarsi un cattivo affare e la società si trovasse ad essere insolvente, entrambi i soci sarebbero chiamati a risponderne con il loro patrimonio personale.
Per questo motivo le società di persone devono essere gestite con cura, ma soprattutto avviate solo in quei casi in cui l’elemento soggettivo è determinante.
Per approfondire: Quando è vantaggiosa la società di persone?
Principio di responsabilità patrimoniale
A differenza delle società di capitali nelle società di persone vale il principio di responsabilità patrimoniale solidale dei soci. Essi sono chiamati a rispondere con tutto il loro patrimonio fino a quando tutti i debiti sociali non sono stati pagati. La responsabilità, quindi, riguarda tutti i beni personali del socio.
Come avrai capito non si tratta di una responsabilità di poco conto. La costituzione di questa tipologia di società è consigliabile pertanto in caso di attività familiari, e comunque di ridotte dimensioni.
Deve trattarsi di attività che comportano costi non eccessivi rispetto alla gestione del business in generale. Insomma, solo se viene valutato un basso livello di rischio del business può essere consigliabile avviare una società di persone. In tutti gli altri casi meglio pensare fin da subito ad una società di capitali.
Natura privata dell’attività
Altro aspetto importante da valutare in una società di persone è dato dalla scarsa pubblicità dell’attività. Gli amministratori delle società di persone sono tenuti a redigere un rendiconto annuale. Si tratta di un vero e proprio bilancio che tuttavia non è reso pubblico come invece è richiesto alle società di capitali.
Anche in questo caso, si rilevano alcune differenze sostanziali tra le società di persone e le società di capitali. I risultati economici e la solidità patrimoniale di una società di persone non sono resi pubblici a terzi. Questo in quanto in ogni caso i soci sono chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale. Questa inferiore pubblicità spesso induce a pensare che tale forma societaria sia preferibile, per un maggiore anonimato.
La scelta di un tipo societario deve essere valutata con attenzione e non può essere basata esclusivamente su alcuni parametri. Ogni valutazione ben fatta deve essere una valutazione d’insieme.