L'affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta permette alle imprese di liberare definitivamente queste poste con un'imposta sostitutiva del 10%, eliminando la tassazione futura sulla distribuzione ai soci.
L'art. 14 del D.Lgs. n. 192/24, il decreto di riforma di IRES e IRPEF, è rubricato “Affrancamento straordinario delle riserve”. Tale disposizione consente di affrancare (ai fini fiscali) le riserve in sospensione d'imposta (in tutto o in parte) presenti nel bilancio al 31 dicembre 2023, che risultano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP del 10%.
Queste riserve, pur rappresentando patrimonio aziendale, non possono essere distribuite ai soci senza scontare la tassazione ordinaria. Questa limitazione blocca liquidità e limita la flessibilità gestionale dell'impresa. La soluzione offerta dal legislatore consiste nel pagamento di un'imposta sostitutiva del 10% che libera definitivamente queste riserve, trasformandole in riserve ordinarie distribuibili senza ulteriore tassazione.
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Dettagli
Riserve affrancabili
Saldi attivi di rivalutazione, riserve, fondi in sospensione d’imposta
Periodo di riferimento
Bilanci chiusi al 31 dicembre 2023 e residui al 31 dicembre 2024
Imposta sostitutiva
10%
Pagamento
In 4 rate, con prima rata entro il termine di pagamento del saldo imposte del periodo 2024
Contabilità
Imposta indeducibile, riserva affrancata diventa riserva ordinaria
Distribuzione riserva
Tassazione ordinaria per i soci percettori dei dividendi
Affrancamento di riserve in sospensione d'imposta
Le riserve in sospensione d'imposta sono componenti del patrimonio netto per le quali la tassazione è posticipata al momento della loro distribuzione ai soci o al verificarsi di specifiche condizioni previste dalla normativa fiscale. La relazione di accompagnamento al Decreto Ministeriale del 27 giugno 2025 fornisce chiarimenti puntuali sulle riserve affrancabili.
Rientrano nell'operazione le riserve da rivalutazione, incluse quelle per cui il riconoscimento fiscale si è avuto senza versamento di imposta sostitutiva, come nel caso della rivalutazione di cui all'articolo 6-bis del D.L. 23/2020 per i settori alberghiero e termale. Sono affrancabili anche le riserve da riallineamento ancora in sospensione e quelle derivanti da conferimenti agevolati ex legge n. 904/1977.
Un aspetto interessante riguarda le riserve già portate ad incremento del capitale sociale: anche queste possono essere affrancate, disinnescare la tassazione sulla società conseguente alla successiva riduzione del capitale stesso, come previsto dall'articolo 47, comma 6, del TUIR.
Le riserve da condono, derivanti dall'iscrizione in bilancio di attività precedentemente omesse (leggi 516/1982 e 413/1991), e i fondi da accantonamento di contributi ex articolo 55, comma 3, lettera b) del TUIR ante riforma sono parimenti affrancabili.
La caratte...
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