Sentiamo sempre più spesso parlare di smart contract ma raramente si ha ben chiaro cosa esattamente si intenda con questo termine. E’ innanzitutto curioso sapere che già nel 1996 un giurista, di nome Szabo, ha teorizzato l’esecuzione automatica dei rapporti obbligatori tra le parti spiegando sostanzialmente che lo smart contract altro non è che “un insieme di promesse, individuate in forma digitale, che includono i protocolli mediante cui le parti adempiono a tali promesse”.
Gli smart contract, letteralmente contratti intelligenti, possono quindi essere definiti come un insieme di clausole contrattuali codificate in linguaggio informatico, in software o protocolli informatici, che vengono utilizzati per la conclusione di rapporti di natura contrattuale conferendo autonoma esecuzione ai termini programmati al verificarsi di certe condizioni definite ex ante e che poi, a seconda di come sono codificati, possono essere giuridicamente vincolanti o meno.
Ma andiamo con ordine e capiamo meglio anche quali possono essere i profili giuridici sottesi alla fattispecie.
Smart (Legal) Contract
Il D.L. 135/2018, convertito con la legge 12/2019, ha introdotto nel nostro ordinamento il concetto di smart contract. L’art. 8-ter di predetto decreto, ha in particolare definito il concetto di “smart contract” come “…un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Il vantaggio è essenzialmente rappresentato dal fatto che una volta che un contratto di questo tipo viene “lanciato”, esso non fa altro che eseguire il programma che lo compone, con conseguente self-execution degli adempimenti automatizzati.
Proprio per come è concepito quindi lo smart contract può avere una serie di vantaggi, ma anche dei limiti. I vantaggi sono sicuramente rappresentati dalla certezza nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali, nella trasparenza delle obbligazioni in quanto preimpostate al momento della scrittura del codice sorgente del contratto e l’immutabilità delle transazioni registrate. I limiti invece sono rinvenibili prima di tutto nella circostanza che gli smart contract, per poter funzionare, possono avere la necessità di far riferimento a informazioni non presenti in blockchain. La soluzione per ora studiata per risolvere tale esigenza è qualificabile come un compromesso, rappresentato essenzialmente da fonti di informazione denominate “offchain” la cui finalità è quella di fornire informazioni agli smart contract.
Quando poi questi smart contract assumono una certa rilevanza dal punto di vista legale allora si parla più propriamente di smart legal contract, facendo riferimento alla normativa di cui all’art. 1321 c.c.
Smart Contract e contrattualistica tradizionale: tipologie a confronto
E’ indubbio che essi non siano in alcun modo assimilabili ai contratti tradizionali. Questo perché in realtà i primi altro non sono che software alla cui base vi è una tecnologia Blockchain (principalmente quella di Ethereum) e che al verificarsi delle condizioni codificate, eseguono in modo automatico determinate azioni. Quindi, nonostante si presentino come strumenti utilizzati per negoziare, concludere o applicare autonomamente relazioni contrattuali o pseudo contrattuali, non possono essere inclusi nel novero dei contratti giuridici.
La ragione è riscontrabile nel fatto che presentano delle peculiarità tecniche e tecnologiche tali da non permettere un loro accostamento alla pura e semplice versione informatizzata o digitalizzata di un contratto.
Giuridicamente infatti la differenza fondamentale con i contratti tradizionali, sta infatti nella completa assenza di un intervento umano: si va in sostanza a scavalcate completamente uno degli elementi cardine del diritto civile, ovvero interpretazione del contratto reso dalle figure professionali dell’avvocato e del notaio.
L’unico “soggetto” terzo alle parti negli smart contract è rappresentato, in qualità di fiduciario, dalla tecnologia Blockchain che attraverso le sue funzioni garantisce affidabilità e certezza alle parti coinvolte a cui è demandato solo il compito di descrivere in modo preciso e dettagliato, tutte le circostanze/casistiche che possono presentarsi e quali sono le conseguenze per ognuna di queste. Ciò detto possiamo quindi riassumente la creazione di uno smart contract in quattro fasi distinte:
- la prima data dalla definizione dei termini e delle condizioni dell’accordo tra le parti;
- la seconda data invece dalla “Codificazione” delle medesime in un apposito software;
- la terza rappresentata dall’inserimento in Blockchain del contratto così venuto ad esistenza;
- la quarta infine rappresentata dal perfezionamento delle condizioni concordate a cui fanno seguito automaticamente le azioni stabilite.
Dobbiamo chiederci a questo punto se soggiace alla stessa normativa dei contratti tradizionali o se, ancora più precisamente, questo è disciplinato dalla normativa in quanto inquadrabile come contratto oppure se deve essere qualificato come un diverso atto giuridico. La dottrina statunitense si è espressa sul punto nel senso di riconoscere la qualificazione giuridica di contratto anche agli smart contract; ma anche analizzando la nostra normativa a livello nazionale possiamo giungere ad analoga conclusione: l’art. 1321 c.c., infatti, definisce il contratto come “l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale“; mentre il successivo art. 1322 c.c. afferma il principio dell’autonomia contrattuale, permettendo alle parti “liberamente di determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge”; ed infine possiamo rifarci anche al principio di cui all’art. 1376 c., che considera concluso l’accordo in base al semplice scambio di volontà.
La diffusione
Ad oggi sono ancora pochi i Paesi che si sono spinti nella regolamentazione giuridica degli smart contract. In alcuni Stati americani come l’Arizona, il Tennessee, l’Ohio e il Nevada sono state emanate delle legislazioni o delle proposte di legge che ne riconoscono già valore.
Altri Stati, come la California e lo Stato di New York, hanno posto in essere delle task force volte principalmente allo studio degli impatti e delle possibilità applicative. In Europa, il regolatore si è accorto dell’importanza di definire a livello giuridico la validità di uno smart contract, avviando dei processi di valutazione che non si sono ancora conclusi e, a tal proposito, anche il Parlamento europeo è intervenuto chiedendo alla Commissione europea di legiferare in tema Blockchain e di porre in essere un’attenta analisi di costi e benefici di questi particolari contratti.
In questo contesto anche l’Italia sta facendo la sua parte e sta iniziando a tal proposito a sviluppare una strategia nazionale. In particolare, con la legge di conversione del D.l. n. 135/2018 già nominata, il legislatore italiano ha formulato una definizione di smart contract secondo la quale questo, per definirsi tale, deve rispettare simultaneamente le seguenti caratteristiche:
- deve essere un programma per elaboratore,
- deve poter operare su tecnologie basate su registri distribuiti,
- la sua esecuzione deve vincolare automaticamente due o più parti e produrre effetti predefiniti sulle stesse.