Sentiamo sempre più spesso parlare di smart contract ma raramente si ha ben chiaro cosa esattamente si intenda con questo termine. E’ innanzitutto curioso sapere che già nel 1996 un giurista, di nome Szabo, ha teorizzato l’esecuzione automatica dei rapporti obbligatori tra le parti spiegando sostanzialmente che lo smart contract altro non è che “un insieme di promesse, individuate in forma digitale, che includono i protocolli mediante cui le parti adempiono a tali promesse".
Gli smart contract, letteralmente contratti intelligenti, possono quindi essere definiti come un insieme di clausole contrattuali codificate in linguaggio informatico, in software o protocolli informatici, che vengono utilizzati per la conclusione di rapporti di natura contrattuale conferendo autonoma esecuzione ai termini programmati al verificarsi di certe condizioni definite ex ante e che poi, a seconda di come sono codificati, possono essere giuridicamente vincolanti o meno.
Ma andiamo con ordine e capiamo meglio anche quali possono essere i profili giuridici sottesi alla fattispecie.
Smart (Legal) Contract
Il D.L. 135/2018, convertito con la legge 12/2019, ha introdotto nel nostro ordinamento il concetto di smart contract. L’art. 8-ter di predetto decreto, ha in particolare definito il concetto di “smart contract” come “…un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Il vantaggio è essenzialmente rappresentato dal fatto che una volta che un contratto di questo tipo viene “lanciato”, esso non fa altro che eseguire il programma che lo compone, con conseguente self-execution degli adempimenti automatizzati.
Proprio per come è concepito quindi lo smart contract può avere una serie di vantaggi, ma anche dei limiti. I vantaggi sono sicuramente rappresentati dalla certezza nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, nella trasparenza delle obbligazioni in quanto preimpostate al momento della scrittura del codice sorgente del contratto e l'immutabilità delle transazioni registrate. I limiti invece sono rinvenibili prima di tutto nella circostanza che gli smart contract, per poter funzionare, possono avere la necessità di far riferimento a informazioni non presenti in blockchain. La soluzione per ora studiata per risolvere tale esigenza è qualificabile come un compromesso, rappresentato essenzialmente da fonti di informazione denominate “offchain” la cui finalità è quella di fornire informazioni agli smart contract. Quando poi questi smart contract assumono una certa rilevanza dal punto di vista le...
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