Servizi digitali complessi: territorialità Iva e imposte sui redditi

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L'offerta di servizi digitali legati al download di file o corsi ed effettuazione di attività di consulenza richiede una analisi caso per caso per identificare il corretto trattamento per la territorialità IVA. Qualora la consulenza venga svolta da soggetti residenti in Italia per conto del prestatore non residente possono aprirsi scenari di stabile organizzazione personale in Italia.

Criteri di territorialità ai fini Iva dei servizi digitali "complessi" da valutare caso per caso. Il discrimine è dato dalla concreta attività svolta dal prestatore non residente nelle operazioni B2C. Determinazione dei criteri di collegamento per le imposte sui redditi per il prestatore non residente e possibili fattispecie di stabile organizzazione personale in Italia.
Pensiamo al caso di un'impresa non residente che svolge attività di servizi verso clienti italiani, ad esempio, attraverso attività di video corsi acquistabili, con possibilità di svolgere attività di consulenza. Particolare attenzione ai criteri di territorialità Iva correlati ai servizi digitali che hanno sia attività sincrone che asincrone. Di seguito, quindi, andiamo ad approfondire questi aspetti sia per l'Iva che per le imposte sui redditi.
Erogazione di servizi tramite supporti digitali
L'erogazione di servizi resi tramite supporti digitali da parte di soggetto non residente, nei confronti di privati consumatori italiani, deve passare attraverso una attenta valutazione caso per caso. Questo per arrivare a valutare la corretta territorialità ai fini IVA della prestazione. Come sappiamo, infatti, i servizi digitali sono considerati prestazioni di servizi (Dir. 2006/112/CE; Agenzia delle Entrate, Risoluzione n 274/E/2008).
Questo significa che in ambito di e-commerce qualora tali servizi siano erogati a soggetti privati per importo superiore alla soglia di 10.000 euro, l'operatore economico non residente è chiamato (alternativamente) ad:

Identificarsi direttamente in Italia ai fini dell'assolvimento dell'Iva;
Aderire, una volta identificato, al regime fiscale OSS ("One stop shop") se opera anche con prestazioni in altri paesi UE, verso privati consumatori.

Tuttavia, nel momento in cui l'erogazione del servizio digitale su supporti informatici passa attraverso intervento "umano" e quindi l'erogazione del "pacchetto", legato all'acquisto di beni digitali, software, corsi digitali, etc, sia corredato anche da attività di consulenza (gratuita o a pagamento), l'identificazione della territorialità Iva si fa sicuramente più complessa. Inoltre, in questo scenario devono essere tenute in considerazione le possibili implicazioni che ci possono essere ai fini delle imposte sui redditi nell'erogazione di questo tipo di servizi. Questo, soprattutto qualora intervengano nell'erogazione soggetti "intermediari" residenti in Italia.
La territorialità Iva legata ai servizi digitali complessi (download e consulenza)
L'analisi della territorialità Iva legata alla prestazione di servizi digitali resa da un prestatore non residente ad un committente soggetto privato residente deve passare attraverso una attenta analisi delle clausole contrattuali. L'obiettivo deve essere quello di individuare l'oggetto principale del servizio offerto al consumatore finale. In quest'ottica gli scenari che si possono presentare sono questi:

Il "pacchetto" è composto da una prestazione c...

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