La somministrazione di alimenti e bevande, ai fini IVA rientra tra le prestazioni di servizi (ex art. 3, co. 2, n. 4 del DPR n. 633/72). Secondo quanto previsto dalla Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/72 l’aliquota IVA di questi servizi è del 10%, per:
| “somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande” |
L’elemento preponderante per rientrare nei servizi di catering (somministrazione di alimenti e bevande) riguarda il fatto che devono esserci servizi diversi da quelli che solitamente accompagnano la commercializzazione dei beni. In altre parole, qualora vi sia attività di vendita dei beni dove l’elemento preponderante è la cessione e non il servizio, non si applica la disciplina in commento ma l’aliquota IVA da applicare è quella applicabile ai singoli beni oggetto di cessione.
I servizi di catering ai fini IVA
Per quanto riguarda l’attività di catering ai fini IVA, occorre comprendere come poter individuare questo tipo di servizio, il quale può includere le seguenti attività:
- Preparazione e consegna del cibo: il core business del catering, che può variare da pasti semplici a menu gourmet.
- Servizio in loco: personale di servizio per servire cibo e bevande durante l’evento.
- Allestimento e decorazione: creazione di ambienti tematici e decorazioni per migliorare l’esperienza complessiva dell’evento.
- Noleggio attrezzature: fornitura di tavoli, sedie, stoviglie, e altre attrezzature necessarie per l’evento.
- Gestione completa dell’evento: in alcuni casi, i fornitori di catering offrono servizi di pianificazione e gestione dell’intero evento.
Tale attività deve essere inquadrata nella prestazione di servizi e quindi nella somministrazione di alimenti e bevande, in quanto possono essere previste più combinazioni di operazioni. Il catering, quindi si differenzia dalla commercializzazione di beni che ricorre invece nel caso della vendita in chioschi di ristorazione o nei cinema, dove i pasti caldi sono standardizzati.
| Al fine di individuare correttamente l’aliquota IVA applicabile, occorre far riferimento all’art. 3, co. 2, n° 4, del DPR n. 633/72 che qualifica la somministrazione di alimenti e bevande come prestazioni di servizi, dunque, riferendosi alla Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/72, l’aliquota applicabile è del 10%. |
Le condizioni richieste a tal fine sono essenzialmente due:
- La somministrazione di buffet e rinfreschi deve svolgersi dentro o fuori dal pubblico esercizio;
- Prodotti, personale ed attrezzature devono rientrare tra quelle fornite dall’azienda stessa.
| Esempio: |
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| Ad esempio, i servizi di buffet e i rinfreschi, aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo, al fornitura di panini, piatti caldi e freddi, bibite, risultano soggetti ad aliquota agevolata del 10%. Questo, a condizione che la somministrazione sia effettuata, all’interno o all’esterno del pubblico esercizio. |
Nel caso in cui, invece vengano meno le caratteristiche identificative della somministrazione che giustificano l’agevolazione, legata all’inquadramento dell’operazione come prestazione di servizi e non come cessione di beni, deve essere applicata l’aliquota propria dei beni oggetto di vendita.
La sentenza della Corte di giustizia causa C-703/19
Con la sentenza della Corte di giustizia UE, causa C-703/19. L’aspetto rilevante della sentenza riguarda la qualificazione dei “servizi di ristorazione e di catering“. Secondo i giudici non rilevano tanto le modalità di preparazione dei cibi. Piuttosto, l’elemento rilevante è dato dai servizi di supporto legati alla fornitura di cibi preparati. Questi devono essere sufficienti ed utili a consentire il consumo immediato degli stessi.
Pertanto, occorre tenere in considerazione la presenza di vari elementi: si tratta della presenza di personale, l’esistenza di un servizio di trasmissione delle ordinazioni, la presentazione dei piatti, il servizio al tavolo, l’esistenza di locali chiusi, etc. La qualificazione dell’operazione come prestazione di servizio o cessione di beni discenda dalla volontà del consumatore. Infatti se questi sceglie di non beneficiare dei mezzi materiali e umani messi a sua disposizione dal ristoratore, essi non sono per lui determinanti. Quindi nessun servizio di supporto accompagna la fornitura e l’operazione deve essere qualificato come cessione di beni.