Per i soggetti che esercitano contemporaneamente attività contraddistinte da codici Ateco diversi, o che esercitano attività oggettivamente diverse è possibile optare per la separazione delle attività ai fini Iva.
La separazione delle attività ai fini Iva è un argomento di grande importanza per coloro che gestiscono un'attività commerciale o professionale. La separazione delle attività ai fini Iva è disciplinata dall'articolo 36 del DPR n. 633/1972. In particolare, detto articolo disciplina la separazione delle attività nel caso in cui il soggetto passivo ponga in essere non una sola tipologia di attività, ma più attività distinte, classificate in diversi codici Ateco. Quindi, ad esempio, se un impresa svolge contemporaneamente due attività, supponiamo produzione di software e gestione di pagine all'interno di social network ed il loro volume d'affari è pari 300 mila per la prima attività e 200 mila per seconda attività, dovrà cumulare entrambi i volumi d'affari per la determinazione dell'imposta.
Il primo comma del citato articolo 36 individua un principio generale in base al quale ai soggetti che esercitano più attività si applica l'imposta unitariamente e cumulativamente per tutte le attività esercitate, con riferimento al volume d'affari complessivo. Tuttavia, i commi successivi contengono le deroghe al principio generale del primo comma citato, prevedendo situazioni in cui il contribuente:
È obbligato all'applicazione separata dell'im...
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