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Separazione delle attività Iva: quando è obbligatoria?

IVA nei rapporti con l'esteroSeparazione delle attività Iva: quando è obbligatoria?

Contabilità separata: obbligatoria o per opzione? Le casistiche di separazione delle attività ai fini Iva.

Per i soggetti che esercitano contemporaneamente attività contraddistinte da codici Ateco diversi, o che esercitano attività oggettivamente diverse è possibile optare per la separazione delle attività ai fini Iva.
La separazione delle attività ai fini Iva è un argomento di grande importanza per coloro che gestiscono un'attività commerciale o professionale. La separazione delle attività ai fini Iva è disciplinata dall'articolo 36 del DPR n. 633/1972. In particolare, detto articolo disciplina la separazione delle attività nel caso in cui il soggetto passivo ponga in essere non una sola tipologia di attività, ma più attività distinte, classificate in diversi codici Ateco. Quindi, ad esempio, se un impresa svolge contemporaneamente due attività, supponiamo produzione di software e gestione di pagine all'interno di social network ed il loro volume d'affari è pari 300 mila per la prima attività e 200 mila per seconda attività, dovrà cumulare entrambi i volumi d'affari per la determinazione dell'imposta.
Il primo comma del citato articolo 36 individua un principio generale in base al quale ai soggetti che esercitano più attività si applica l'imposta unitariamente e cumulativamente per tutte le attività esercitate, con riferimento al volume d'affari complessivo. Tuttavia, i commi successivi contengono le deroghe al principio generale del primo comma citato, prevedendo situazioni in cui il contribuente:

È obbligato all'applicazione separata dell'imposta;
Può optare, facoltativamente, per l'applicazione separata dell'imposta.

In questo articolo, esploreremo in dettaglio il concetto di separazione delle attività ai fini IVA, analizzando le implicazioni per le imprese e fornendo consigli utili per la loro applicazione pratica.
Separazione delle attività Iva obbligatoria
I commi 2 e 4 dell'articolo 36 DPR n. 633/1972, tenuto conto delle modalità di applicazione dell'IVA per certe attività, prevedono la separazione delle attività obbligatoria nei seguenti casi:

Esercizio contemporaneo di attività di impresa e di arti o professioni. Ad esempio un Consulente agrario (ATECO 74.90.11 – lavoro autonomo) che svolge anche l'attività di Agente di commercio di materie prime agricole (ATECO 46.11.01 – impresa);
Attività di commercio al minuto per la quale il contribuente utilizzi il metodo della c.d. "ventilazione dei corrispettivi", comprese le attività accessorie e quelle non rientranti nell'attività propria dell'impresa. Ad esempio un'attività di produzione di pane (ATECO 10.71.10) e l’attività di Commercio al dettaglio di alimentari (ATECO 47.29.90 – ventilazione);
Attività agricola, in caso di applicazione del regime forfetario di cui all'articolo 34 del DPR n. 633/1972. Ad esempio l’attività di Coltivazione di agrumi (ATECO 01.23.00 – art. 34 con applicazione delle percentuali di compensazione) e quella di Produzione succhi di frutta (ATECO 10.32.00 – art. 34-bis attività agricole connesse con l'applicazione della detrazione forfetaria...

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