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Scontrino fiscale: regole di emissione

Fisco NazionaleScontrino fiscale: regole di emissione

L'obbligo di utilizzare lo scontrino fiscale riguarda principalmente tutte le attività che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, a meno che non sia espressamente richiesta dal cliente.

Lo scontrino fiscale (elettronico o documento commerciale) è un documento fiscale, in vigore dal 2022, che è andato a sostituire lo scontrino cartaceo. Si tratta di un obbligo che riguarda le attività che si occupano di commercio al minuti. Tramite questo documento, così come per la fattura elettronica, si tiene traccia delle transazioni avvenute presso l’attività commerciale. L’obiettivo è quello di permettere la comunicazione immediata della transazione all’Agenzia delle Entrate (tramite i registratori di cassa telematici), anche al fine di ridurre possibili fenomeni di evasione fiscale.

Per quanto riguarda le sanzioni, la sanzione prevista nel caso di omessa o irregolare memorizzazione o trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri ammonta al 90% dell’imposta. In caso di omessa o irregolare memorizzazione o trasmissione dei dati, la sanzione prevista è pari all’importo fisso di 100 euro qualora la violazione non abbia inciso sulla determinazione del tributo. È prevista un’ulteriore sanzione, da 250 euro a 2.000 euro, in caso di mancata manutenzione ordinaria dei registratori di cassa telematici ovvero in caso di mancata richiesta di intervento di manutenzione ordinaria.

Cos’è lo scontrino fiscale?

Lo scontrino fiscale è il documento che certifica l’effettuazione dell’operazione di vendita di beni da parte di commercianti al minuto. Si tratta che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico che sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura per la certificazione del corrispettivo. 

Uno scontrino elettronico è un documento fiscale digitale che attesta la vendita di beni o la prestazione di servizi, sostituendo il tradizionale scontrino cartaceo. Questo tipo di scontrino è emesso mediante un sistema di registrazione telematica dei corrispettivi, obbligatorio per i commercianti al dettaglio e per coloro che effettuano operazioni di vendita al pubblico.

Il documento commerciale deve essere emesso al momento della vendita, tranne il caso in cui il cliente non faccia esplicita richiesta di emissione della fattura (comunque prima dell’emissione dello scontrino). Al momento dell’acquisto viene emesso il documento commerciale che identifica le operazioni oggetto di transazione, i cui dati vengono poi a formare i corrispettivi telematici giornalieri.

Al fine di poter memorizzare e trasmettere i dati degli scontrini elettronici, gli esercenti sono obbligati a dotarsi di registratori di cassa telematici. In alternativa all’utilizzo del Registratori di cassa telematici, è possibile avvalersi della procedura di invio dei dati messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, adatta esclusivamente per gli esercenti che effettuano operazioni a ridotta frequenza giornaliera.

Caratteristiche

Le principali caratteristiche del documento commerciale sono le seguenti:

  1. Digitalizzazione: Lo scontrino elettronico è generato e conservato in formato digitale. Non è necessario stampare una copia cartacea, se non richiesta dal cliente;
  2. Trasmissione telematica: I dati relativi alle vendite sono trasmessi quotidianamente all’Agenzia delle Entrate attraverso un registratore di cassa telematico (RT) o una procedura web messa a disposizione dall’Agenzia stessa;
  3. Conservazione digitale: I dati degli scontrini elettronici devono essere conservati in formato digitale per un periodo di tempo previsto dalla legge (solitamente 10 anni), garantendo integrità e leggibilità nel tempo;
  4. Codice univoco: Ogni scontrino elettronico contiene un codice univoco generato dal sistema, che consente di tracciare ogni singola operazione di vendita.

Come funziona la trasmissione elettronica dei dati?

Lo scontrino elettronico prevede che i dati vengano inviati automaticamente all’Agenzia delle Entrate, che tuttavia mette a disposizione dei cittadini una piattaforma web apposita nel caso in cui l’attività ancora non si sia adeguata telematicamente.

Pertanto, coloro che emettono scontrini o ricevute fiscali per certificare le proprie operazioni sono obbligati a memorizzare e trasmettere in modalità telematica i dati dei corrispettivi giornalieri, dotandosi di registratori telematici. L’obbligo di dotarsi di registratore di cassa idoneo alla memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri è entrato in vigore il 1° gennaio 2021.

Entro il primo giorno di ottobre è necessario adeguarsi alla nuova modalità di trasmissione, che di fatto funziona automaticamente, purché venga rinnovato il registratore di cassa con le sue funzionalità. Tutte le informazioni inerenti l’attività, con la relativa partita Iva, i beni venduti, la cifra corrispondente al pagamento, saranno registrati tramite memorizzazione.

Reso della merce con scontrino elettronico

Un aspetto peculiare nella disciplina riguarda la procedura da utilizzare in caso di reso della merce da parte del cliente. Infatti, a fronte del reso di un prodotto si deve procedere all’emissione di un documento commerciale per reso merce. Questo tipo di documento, sempre in formato elettronico deve contenere:

  • Il numero progressivo dello documento;
  • La data in cui viene effettuata l’operazione di reso merce;
  • Il numero progressivo e la data dello scontrino emesso il giorno dell’acquisto del bene.

La procedura da utilizzare è stata chiarito dall’Agenzia delle Entrate con le risoluzioni n. 154/E/01 e n. 219/E/03. Tali precisazioni restano valide così come ha indicato l’Agenzia delle Entrate nel principio di diritto n. 21/E/19.

Il cliente riceve un buono dello stesso valore dell’oggetto che ha restituito, a cui si applica un identificativo associabile alla pratica effettuata. Quell’identificativo viene poi riportato sul documento commerciale nel momento in cui il cliente userà il buono per il secondo acquisto. L’emissione del buono d’acquisto è da considerarsi come buono multiuso a cui imporre l’IVA nel momento in cui il cliente lo utilizzerà. Quando il cliente userà il buono, verrà emesso il classico scontrino elettronico con imposizione IVA senza alcun richiamo a operazioni precedenti, come se fosse un acquisto normale.

Quali sono i dati obbligatori dello scontrino elettronico o documento commerciale?

I commercianti e gli esercenti attività di commercio al minuto generano il documento commerciale anche mediante il servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate. Nel documento commerciale dovranno essere indicati obbligatoriamente:

  • La data e l’ora di emissione;
  • Il numero progressivo;
  • La ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente;
  • Il numero di partita IVA dell’emittente;
  • L’ubicazione dell’esercizio;
  • La descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC);
  • L’ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Soggetto obbligati ed esonerati

L’obbligo di utilizzare lo scontrino elettronico riguarda principalmente tutte le attività che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, a meno che non sia espressamente richiesta dal cliente. Questo sistema, che ha sostituito il tradizionale scontrino cartaceo e le ricevute fiscali, è stato introdotto in modo graduale: inizialmente, dal 1° luglio 2019, per gli operatori con un volume d’affari superiore a 400.000 euro e successivamente, dal 1° gennaio 2020, per tutte le altre categorie.

Categorie obbligate

Le principali categorie obbligate all’uso dello scontrino elettronico includono:

  • Commercianti al dettaglio: Qualsiasi attività che vende beni direttamente al consumatore finale.
  • Artigiani: Come parrucchieri, idraulici, elettricisti e altre professioni che forniscono servizi diretti ai clienti.
  • Alberghi e ristoranti: Tutte le strutture ricettive e i punti di ristoro devono emettere scontrini elettronici per i servizi forniti.
  • Attività di intrattenimento: Sale cinematografiche, teatri e altri luoghi di intrattenimento.

Categorie esonerate

Sono escluse (art. 12, comma 2, della Legge n. 413/91) dall’obbligo della certificazione mediante emissione dello scontrino fiscale le seguenti operazioni:

  • Cessioni di:
    • Tabacchi e altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato;
    • Beni iscritti in pubblici registri; carburanti e lubrificanti per autotrazione;
    • Prodotti agricoli ovunque commercializzati dai produttori agricoli in regime speciale (articolo, comma 17, del D.L. n. 331/93);
    • Beni se risultanti da fattura accompagnatoria o da bolla di accompagnamento, o documento equipollente, da cui risulti l’ammontare del corrispettivo;
    • Giornali quotidiani, periodici, supporti integrativi, libri non di antiquariato;
  • Le prestazioni rese da notai per le quali sono previsti compensi in misura fissa nonché per i protesti di assegni e cambiali.

Operazioni esonerate dall’obbligo di certificazione del corrispettivo

Sono esonerate dall’obbligo di certificazione le seguenti operazioni e categorie di contribuenti:

  • Vendite con apparecchi automatici a gettone o a moneta (anche per operazioni effettuate con tessere magnetiche o altri mezzi sostitutivi del denaro);
  • Prestazioni da apparecchi da trattenimento o divertimento in luoghi pubblici, locali aperti al pubblico, circoli e associazioni di qualunque specie;
  • Spettacoli e attività similari (soggette ad imposta sugli spettacoli non in regime normale Iva) per corrispettivi certificati dal biglietto di ingresso o di prima consumazione;
  • Attività diverse per le quali l’imponibile è determinato forfettariamente su scala nazionale ai sensi dell’articolo 14 del DPR n. 640/72;
  • Somministrazioni di alimenti e bevande in mense aziendali, scolastiche, universitarie, popolari, eccetera, gestite direttamente da enti pubblici e di assistenza e beneficenza;
  • Traghetti con barca a remi (compresi gondolieri della Laguna di Venezia) e trasporto a trazione animale;
  • Custodia e amministrazione titoli e altri servizi delle banche, finanziarie, fiduciarie, S.I.M.;
  • Operazioni esenti da Iva ai sensi dell’articolo 10 del DPR n. 633/72, quali operazioni di credito, di assicurazione, valute estere e monete da collezione, riscossione tributi da parte delle banche, giochi, locazioni e affitti di abitazioni, servizi relativi a posta e telegrafo, prestazioni di biblioteche, visite a musei, giardini zoologici, eccetera;
  • Prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone effettuate dall’esercente;
  • Prestazioni di barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti, calzolai, eccetera, effettuate in luoghi stabiliti in base a convenzioni con la Pubblica Amministrazione (caserme, ospedali, eccetera):

Ed anche le seguenti

  • Le prestazioni di spazzacamini, nonché quelle rese in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
  • Prestazioni di rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori e dipendenti;
  • Venditori ambulanti di palloncini, gelati, dolciumi, castagne e simili non muniti di attrezzature motorizzate e altre categorie che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
  • Autoscuole per le prestazioni di preparazione agli esami di guida;
  • Agenzie di viaggio per le prenotazioni di servizi in nome e per conto del cliente;
  • Parcheggi di veicoli quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo è effettuata mediante apparecchiatura a gettone, tessera, moneta, eccetera, indipendentemente dalla presenza di addetti;
  • Tutte le operazioni delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla Legge n. 398/91 e associazioni senza scopo di lucro (quali pro loco) assimilate che optano per l’applicazione forfettizzata dell’Iva;
  • Accessi alle stazioni ferroviarie;
  • Servizi di deposito bagagli;
  • Utilizzazione di servizi igienico-sanitari pubblici;
  • Prestazioni di dormitori pubblici;
  • Vendite per corrispondenza e a domicilio se la consegna dei beni non è contestuale alla raccolta dell’ordine;
  • Cessioni di prodotti agricoli effettuate da soggetti in regime speciale;
  • Operazioni di enti pubblici territoriali, enti di assistenza, beneficenza, previdenza, Unità sanitarie locali, istituzioni pubbliche di cui all’art. 41 della Legge n. 833/78, enti obbligati alla contabilità pubblica, escluse le operazioni delle farmacie.

Operazioni per le quali non sussiste obbligo di emissione della fattura

Le operazioni di seguito riportate, sono esonerate da certificazione per le sole operazioni previste dai decreti ministeriali ivi citati, per le quali non sussiste obbligo di emissione della fattura. Per queste operazioni può essere emesso lo scontrino fiscale.

  • Prestazioni dell’Associazione italiana Croce Rossa (D.M. 4 marzo 1976);
  • Servizi di telecomunicazioni (D.M. 13 aprile 1978);
  • Enti concessionari di autostrade (D.M. 20 luglio 1979);
  • Esattori comunali e consorziali (D.M. 2 dicembre 1980);
  • Somministrazione di gas, acqua, luce, manutenzione fognature riscosse tramite ruolo (D.M. 16 dicembre 1980);
  • Somministrazione di acqua, gas, vapore e teleriscaldamento (D.M. 16 dicembre 1980);
  • Traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali (D.M. 22 dicembre 1980);
  • Enti e società di credito e finanziamento (D.M. 26 luglio 1985);
  • Utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari (D.M. 19 settembre 1990);
  • Tassisti (D.M. 29 luglio 1994, con effetto dall’8 giugno 1994);
  • Stabilimenti balneari (D.M. 10 maggio 1995, con effetto dal 15 maggio 1995) con esclusione della somministrazione di alimenti e bevande e delle attività non connesse alla principale.

Scontrino elettronico per vendite online (e-commerce)

Nelle vendite online (e-commercenon vi è obbligo di scontrino elettronico, anche se continua ad essere obbligatoria l’annotazione dei corrispettivi nel registro cartaceo. Vedasi risposta ad interpello n. 198/E/19 dell’Agenzia delle Entrate. Le vendite online non sono obbligate al rilascio del documento commerciale. Questo, a meno che non sia il cliente a richiedere la fattura. Le vendite online, infatti, sono assimilate alle vendite per corrispondenza. Pertanto, ad essere si applica l’art. 2, lett. oo), del DPR n. 696/96 che esclude gli obblighi di certificazione nelle vendite per corrispondenza.

Compatibilità tra fattura e scontrino fiscale

Quando è compatibile l’emissione della fattura e l’emissione dello scontrino fiscale? La regola che devi ricordare è questa:

Se viene emessa fattura immediata, purché contemporaneamente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione, non occorre emettere lo scontrino fiscale.

Se, invece, la fattura è emessa successivamente, è necessario emettere anche lo scontrino fiscale al momento della consegna del bene (Circolare Ministeriale n. 97/E/97).

Lo scontrino deve essere rilasciato al soggetto che effettua l’acquisto  del bene o utilizza il servizio prestato. In linea generale tale soggetto coincide con il soggetto che acquirente o committente in senso giuridico. Cioè colui il quale vedrà addebitarsi la prestazione e ne sosterrà il relativo costo.

Termini di emissione dello scontrino fiscale

Lo scontrino fiscale deve essere emesso, rispettando le seguenti tempistiche:

  • Prestazione di servizi: lo scontrino deve essere emesso al momento del pagamento del corrispettivo. L’emissione può essere effettuata al momento dell’ultimazione della prestazione, se questa è anteriore al pagamento. In questo ultimo caso, sussiste l’obbligo di indicare sullo scontrino che il corrispettivo non è stato pagato, in tutto o in parte;
  • Cessione dei beni: lo scontrino fiscale deve essere emesso al momento del pagamento del corrispettivo. In alternativa l’emissione dello scontrino fiscale può essere effettuata al momento della consegna del bene. Sempre se lo stesso è consegnato anticipatamente rispetto al pagamento.

Ipotizziamo una Farmacia che incassa il corrispettivo per la prenotazione di un farmaco. Due giorni dopo il farmaco viene consegnato al cliente. L’emissione dello scontrino fiscale in questo caso deve seguire la regola di cui all’articolo 6 del DPR n. 633/72. Regola che riguarda l’esigibilità dell’IVA.

Ebbene, in linea generale l’IVA per le cessioni di beni è esigile al momento della consegna o spedizione del bene. Tuttavia, se il pagamento è antecedente alla consegna, l’operazione si considera ultimata in quel momento. Quindi lo scontrino fiscale deve essere emesso al momento del pagamento del corrispettivo del cliente. Lo scontrino viene emesso al cliente che passerà due giorni dopo a ritirare il prodotto.

I misuratori fiscali per l’emissione dello scontrino

Il rilascio dello scontrino avviene mediante l’uso di particolari apparecchi, detti misuratori fiscali. I misuratori fiscali possono classificarsi in:

  • Speciali registratori di cassa;
  • Terminali elettronici;
  • Bilance elettroniche munite di stampante.

I misuratori fiscali sono obbligati all’emissione dello scontrino fiscale in forma cartacea. Di contro, non è possibile la trasmissione dello scontrino, in via elettronica tramite sistemi informatici (Circolare n. 36/E/06). Tutti gli apparecchi devono rispondere a specifiche prescrizioni tecniche.

I produttori o importatori degli apparecchi devono presentare al Ministero dell’Economia e delle finanze un’apposita domanda. Questo al fine di ottenere uno specifico decreto di approvazione per ciascun modello che intendono commercializzare. Inoltre, anteriormente alla commercializzazione, i misuratori fiscali devono essere sottoposti ad apposito controllo di conformità.

Si tratta di un controllo volto a verificare le prescrizioni stabilite dal decreto di approvazione da parte del personale tecnico degli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio. L’esito positivo del controllo è attestato mediante apposizione di un bollo fiscale.

La presenza del bollo fiscale sul misuratore certifica la conformità dello stesso alla normativa vigente. Se sei un commerciante al minuto deve fare attenzione a questo aspetto per non essere sanzionato.

Installazione del misuratore ed adempimenti conseguenti

Una volta acquistato il misuratore fiscale (a titolo di proprietà, comodato, noleggio, ecc), il committente può installarlo nel proprio esercizio in maniera autonoma. Questo a condizione che esso sia già dotato di una targhetta di verificazione, di colore verde,  con data di scadenza ancora valida.

In ogni caso il commerciante che ha installato il misuratore fiscale nel proprio locale deve seguire i seguenti adempimenti:

  • Annotazione immediata sul libretto di dotazione fornito dal produttore del misuratore fiscale. L’annotazione riguarda l’ultimo numero di azzeramento risultante al termine delle eventuali operazioni di prova, dichiarando l’integrità del bollo fiscale;
  • Presentazione dichiarazione di messa in servizio entro il giorno seguente. L’utente deve comunicare al competente ufficio delle Entrate l’avvenuta installazione dell’apparecchio. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal tecnico che ha verificato l’apparecchio.

Come effettuare la chiusura giornaliera di cassa

Al termine della giornata lavorativa, il commerciante provvede a stampare, con apposito comando, lo scontrino di chiusura giornaliera.

Le imprese che esercitano la loro attività su più turni per l’intero arco della giornata, devono eseguire la stampa dello scontrino di chiusura giornaliera al termine del turo che si conclude prima della mezzanotte (Circolare Ministeriale n. 60/E/83).

Per gli esercizi commerciali che protraggono la loro attività oltre le ore 24 (bar, ristoranti, ecc), lo scontrino di chiusura giornaliera deve essere stampato entro le ore 24 di ciascun giorno.

Tuttavia, per le attività di intrattenimento e di spettacolo che si protraggono oltre le ore 24 (teatri, discoteche, ecc), lo scontrino di chiusura giornaliera deve essere emesso al termine di effettivo svolgimento dell’attività. L’emissione avviene con riferimento alla data di inizio dell’evento.

I dati dello scontrino di chiusura vengono memorizzati in maniera incancellabile nella memoria fiscale dell’apparecchio. Il misuratore fiscale deve conservare i dati per un periodo di circa 7 anni.

Sanzioni per la mancata emissione dello scontrino fiscale

La mancata emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale a fronte di un’operazione rilevante ai fini IVA, prevede due tipologie di sanzioni.

Vi è una prima sanzione principale ai fini IVA punita, prevista dall’articolo 6, comma 3, del D.Lgs. n. 471/97. Essa prevede una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% dell’imposta (IVA) relativa all’operazione non documentata.

Il successivo quarto comma  dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 471/97 prevede che vi sia in ogni caso un minimo sanzionatorio. Valore minimo fissato nella misura di €. 500,00.

Ricordiamo che la sanzione riguarda ogni singola violazione relativa alla mancata emissione di scontrino o ricevuta fiscale. Accanto a questa sanzione ordinaria vi è poi una sanzione accessoria.

La sanzione accessoria

Accanto alla sanzione amministrativa, nei casi di mancata emissione di scontrino o ricevuta deve essere tenuta presente la sanzione accessoria.

L’articolo 6 del D.Lgs. n. 471/97 non esaurisce l’ambito sanzionatorio relativo all’omessa certificazione dei corrispettivi IVA. Il successivo articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/97 prevede anche l’applicazione di una sanzione accessoria. Tale sanzione è applicabile quando siano contestate, ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 472/97 quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi, nell’arco di un quinquiennio.

La sanzione accessoria prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Ovvero la sospensione dell’esercizio dell’attività per un periodo previsto tra tre giorni e un mese.

In deroga a quanto previsto dal comma 7, del D.Lgs. n. 472/97, ai sensi del quale le sanzioni accessorie devono essere eseguite quando il provvedimento sanzionatorio è divenuto definitivo, il provvedimento cautelare amministrativo della sospensione è immediatamente esecutivo.

Sanzioni per mancato aggiornamento dei registratori di cassa

Le sanzioni sono pari, per ciascuna operazione, al 90% dell’imposta (con minimo di € 500) relativamente alle seguenti fattispecie:

  • Mancata memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi;
  • Ritardo nella memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi;
  • Memorizzazione o trasmissione con dati incompleti;
  • Memorizzazione o trasmissione con dati non veritieri;
  • Mancato funzionamento dei registratori telematici;
  • Irregolare funzionamento dei registratori telematici.

Nel caso in cui vi sia, invece, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica dei registratori è punita con una sanzione da 250 a 2.000 euro.

Qualora la violazione non incida sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione è pari a 100 euro per trasmissione.

In caso di quattro violazioni nel corso di 5 anni, si applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, da tre giorni a un mese o da uno a sei mesi in caso di violazioni relative a corrispettivi di importo superiore a 50.000 euro.

Sanzioni per il registratore di cassa telematico

Per quanto riguarda l’obbligo di dotarsi di registratore di cassa telematico:

  • Sanzione del 90% si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento dei registratori di cassa telematici;
  • In caso di mancata richiesta di intervento per la manutenzione del RT ovvero di omessa verifica periodica, la sanzione prevista va da 250 a 2.000 euro;
  • In caso di omessa installazione del registratore telematico, si applica la sanzione da 1.000 a 4.000 euro.

In caso di manomissione è prevista una sanzione da 3.000 a 12.000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato. In tal caso si applica inoltre la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei locali a essa destinati, da 15 giorni a due mesi e, in caso di recidiva, da due a sei mesi.

Per approfondire: “Mancata emissione dello scontrino: sanzioni“.

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