Associazioni Sportive Dilettantistiche: pubblicati gli schemi di bilancio per le ASD. Il Consiglio Nazionale e la Fondazione nazionale Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili forniscono un riferimento da poter utilizzare.
Le società sportive dilettantistiche, una componente significativa del settore non profit, beneficiano di regolamenti speciali in termini di impiego, incentivi fiscali e procedure contabili semplificate. Al contrario di quanto si osserva nel Terzo settore, la normativa specifica non prevede un set standardizzato di modelli per il bilancio, il che lascia una certa ambiguità riguardo alla situazione finanziaria e ai risultati ottenuti da queste organizzazioni sportive. In questa situazione, il CNDCEC e la FNC Ricerca hanno proposto, seguendo le linee guida del decreto emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 5 marzo 2020, degli schemi di bilancio per le ASD.
Si tratta di un modello di base per coloro che sono registrati nell’Albo e per i professionisti del settore. Questo modello mira a incrementare la trasparenza e la fiducia anche nel settore sportivo dilettantistico. Sebbene questi modelli siano principalmente basati su principi di diritto civile, sono anche, per quanto possibile, in linea con le norme fiscali attuali.
Indice degli Argomenti
La riforma dello sport genesi e riferimenti normativi
Con la Legge del 8 agosto 2019, n. 86 “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione” è stata avviata la Riforma dello Sport, successivamente, implementata dal:
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, recante l’ “Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”;
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 “Attuazione dell’articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi”.
Assenza di una modulistica condivisa
Le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) sono una parte rilevante del mondo del non profit, per tale motivo, sono destinatarie di norme di favore in materia di lavoro, agevolazioni fiscali e semplificazioni contabili.
Attualmente, a differenza di quanto previsto nel Terzo settore, risulta assente una “modulistica” di schemi di bilancio volta ad indicare con chiarezza la situazione patrimoniale – finanziaria e i risultati realizzati dagli enti sportivi. Lacuna, che il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (di seguito anche CNDCEC) e la Fondazione Nazione Commercialisti (ovvero la FNC) hanno inteso colmare con la predisposizione di uno schema di bilancio.
Lo scopo è quello di creare, sulla base di quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, un riferimento “di base”, per gli iscritti all’Albo e per gli operatori del settore, che possa essere utilizzato per creare un clima di trasparenza e attendibilità sempre maggiore anche per il mondo sportivo dilettantistico.
L’idea alla base della redazione di schemi di bilancio condivisi
Si ricorda che le Associazioni Sportive Dilettantistiche devono costituirsi attraverso un atto scritto, come associazione riconosciuta priva di personalità giuridica ed affiliarsi annualmente ad almeno una:
- Federazione Sportiva Nazionale (FSN),
- Disciplina Sportiva Associata (DSA)
- Ente di Promozione Sportiva (EPS)
ottenendo così l’iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (il RASD).
Lo statuto delle ASD deve prevedere un contenuto minimo previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 36/2021, tra le clausole previste spicca alla lettera f), “l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari”.
Tuttavia, diversamente da quanto previsto nel Codice del Terzo settore, nulla è indicato in merito a quali schemi devono essere adottati, lasciando piena libertà e autonomia sia per la predisposizione del Rendiconto, che per lo Stato Patrimoniale.
Gli schemi di bilancio per le ASD
Gli schemi elaborati dal CNDCEC e FNC sono di matrice squisitamente civilistica, e, per quanto possibile, riconciliati anche con le disposizioni fiscali vigenti. Pertanto, è sicuramente possibile applicarli già per i bilanci e i rendiconti riferibili all’annualità 2023.
Negli schemi sono riportati i formati di bilancio tipici degli enti del Terzo settore (come da D.M. 5/03/2020 del Ministero del Lavoro), aggiornati con l’OIC 35 e ciò nella prospettiva di individuare uno schema di riferimento ampiamente “validato”, e soprattutto condiviso.
Il documento, pertanto, prevede due modelli alternativi.
Il primo modello si basa sul principio di competenza economica ed è composto da un bilancio d’esercizio in forma ordinaria, ovvero: Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione; ed è quindi destinato agli enti di maggiori dimensioni, ad esempio in regime di contabilità ordinaria.
Il secondo, riferito agli enti minori, è invece articolato sul principio di cassa e prevede un Rendiconto per cassa, con annotazioni derivanti dalle specifiche disposizioni normative tipiche dell’attività sportiva svolta dell’ASD.
È opportuno ricordare che non sussiste alcun obbligo di deposito del bilancio o rendiconto annuale, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2021, relativamente al procedimento di acquisizione della personalità giuridica con l’iscrizione al RASD.
Gli aspetti essenziali del bilancio delle ASD
Nella predisposizione del proprio bilancio gli enti sportivi devono seguire le clausole generali, i principi generali e i criteri di valutazione, indicati rispettivamente, ai novellati artt. 2423 e 2423-bis e 2426 del Codice Civile, oltre ai principi contabili Nazionali, se compatibili, non solo con la forma giuridica assunta, ma anche con l’assenza dello scopo di lucro, e con le finalità sportive specifiche dell’ASD.
È nella Relazione di missione che l’ente ha la facoltà di specificare i principi e i criteri di redazione adottati.
Lo schema proposto dal Consiglio Nazionale riprende l’impostazione civilistica con la suddivisione tra lettere maiuscole, numeri romani, numeri arabi e solo se necessario lettere minuscole. A tal proposito il CNDCEC ritiene che gli enti destinatari del documento possano:
- Ulteriormente suddividere le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto, quando questo favorisce la chiarezza del bilancio;
- Raggruppare le sopra menzionate voci quando il raggruppamento favorisce la chiarezza del bilancio;
- Eliminare le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole con importi nulli per due esercizi consecutivi;
- Aggiungere voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto sempre al fine di tutelare il principio di chiarezza.
Sarà in ogni caso fondamentale dettagliare nella Relazione di missione gli eventuali raggruppamenti o le aggiunte delle voci di bilancio effettuate.
Schemi di bilancio per le ASD: la Relazione di missione
Al fine di fornire un’informazione il più possibile completa, nella Relazione di missione sono da indicare i seguenti punti, se rilevanti:
1) le informazioni generali sull’ente: la mission e le attività sportive (ovvero istituzionali) perseguite, le affiliazioni con gli enti sportivi (come le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva), l’iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), il regime fiscale applicato, le sedi, il riconoscimento della personalità giuridica per effetto dell’iscrizione nei registri tenuti dalle prefetture;
2) i dati sugli associati e/o tesserati, sulle attività svolte nei loro confronti; le informazioni sulla partecipazione collettiva alla vita dell’ente (come numero assemblee svolte nell’anno, ordine del giorno, quorum partecipativi e deliberativi);
3) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio;
4) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; eventuali contributi ricevuti; le rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, le alienazioni avvenute nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio;
5) la composizione delle voci “costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo” se presenti, oltre alle ragioni dell’iscrizione e dei rispettivi criteri di ammortamento;
6) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni dell’ente, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
7) la composizione delle voci dei ratei e risconti attivi e passivi e della voce “altri fondi” dello stato patrimoniale;
8) le movimentazioni delle voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione della loro origine, utilizzazione, natura e della durata dei vincoli eventualmente posti;
9) un’indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con finalità specifiche;
10) la descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate;
11) un’analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale, suddivise per categoria, con indicazione dei singoli elementi riguardanti le voci dei proventi e dei ricavi, degli oneri e dei costi relativi alle diverse aree di gestione;
12) informazioni sul contributo che le attività secondarie forniscono al perseguimento della mission dell’ente evidenziando il rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36;
13) la descrizione delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, nonché delle attività di raccolta fondi ex art. 25, comma 2 della L. 13 maggio 1999, n. 133 rendicontate nella Sezione C del Rendiconto gestionale, congiuntamente al rendiconto specifico previsto dall’art. 20, comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 dal quale devono risultare, in modo trasparente, sia le entrate che le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate occasionalmente;
14) una descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute;
15) il numero dei dipendenti, se presenti, suddiviso per categoria, e le movimentazioni avvenute nell’esercizio, nonché il numero dei volontari. E’ opportuno distinguere le informazioni inerenti gli sportivi, rispetto ai lavoratori non sportivi;
16) l’importo dei compensi spettanti all’organo esecutivo (aggiungendo le relative funzioni), e, se presenti, all’organo di controllo, al soggetto incaricato della revisione legale;
17) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando: importo, natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio;
18) la proposta di destinazione dell’avanzo di gestione, con indicazione degli eventuali vincoli attribuiti all’utilizzo parziale o integrale dello stesso, o di copertura del disavanzo;
19) l’illustrazione della situazione dell’ente e dell’andamento della gestione;
20) l’evoluzione prevedibile della gestione e le previsioni di mantenimento degli equilibri economici e finanziari;
21) l’indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con specifico riferimento alle attività istituzionali e al finanziamento delle stesse in un’ottica di “continuità aziendale”.
Si ricorda, infine, che è facoltà dell’ente inserire nella Relazione di missione ulteriori informazioni rispetto a quelle previste e sopra elencate, se ritenute rilevanti per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione e delle prospettive gestionali.