Reverse charge: nuovo regime sanzionatorio

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L'art. 6 co. 9-bis del D.Lgs. n. 471/97 prevede che, se il cessionario/committente non effettua l'inversione contabile, è applicabile la sanzione fissa da €500 a € 10.000. Qualora l'operazione non risulti nemmeno dalla contabilità tenuta ai sensi del DPR n. 600/73 (dal libro giornale o dal registro acquisti), la sanzione è del 5% dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro.

Il reverse charge è un particolare meccanismo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Attraverso questo meccanismo il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all'assolvimento dell’imposta in luogo del cedente o prestatore. Quest'ultimo soggetto (cedente o prestatore) è tenuto a:

Emettere fattura senza addebitare l’imposta e
Indicare la norma che prevede l'applicazione del regime del reverse charge (articolo 17, comma 6, del DPR n. 633/72).

Il destinatario della cessione di beni o della prestazione del servizio è tenuto ad: 

Integrare la fattura ricevuta con l'indicazione dell’aliquota propria della operazione messa in essere dal cedente o prestatore del servizio, della relativa imposta;
Registrare il documento sia nel registro delle fatture emesse, che nel registro degli acquisti. 

Quando un soggetto non effettua correttamente un'operazione soggetta a reverse charge, può incorrere in sanzioni.
Ambito applicativo delle sanzioni sul reverse charge
Quali operazioni in inversione contabile sono sanzionabili? Primariamente occorre individuare le operazioni in regime di reverse charge interessate dal sistema sanzionatorio. Il regime del reverse charge si applica principalmente a quattro grandi settori, ovvero:

Le operazioni intracomunitarie, di cui agli articoli 46 e 47, comma 1 del D.L. n. 331/93;
Le cessioni di rottami, di cui all'articolo 74, commi 7 e 8 del DPR n. 633/72;
Le cessioni di oro da investimento, di cui al quinto comma dell’articolo 17 del DPR n. 633/72;
Al settore edile, per le prestazioni previste dal sesto comma lettera a) a-bis) e a-ter) dell’articolo 17 del DPR n. 633/72;
Alla cessione di apparecchiature informatiche, lettere b) c) e d) dell’articolo 17 del DPR n. 633/72;
Al settore energetico, di cui alle lettere d-ter) e d-quater) dell’articolo 17 del DPR n. 633/72.

Operazioni in reverse charge da San Marino e Città del Vaticano
Le operazioni effettuate nei confronti di San Marino e della Città del Vaticano sono disciplinate entrambe al comma 2 dell'articolo 71 del DPR n. 633/72. La normativa impone ai cessionari di adempiere agli obblighi di assolvimento dell’imposta sugli acquisti (importazioni) di beni provenienti dai due citati “Paesi terzi” seconde le regole (di inversione contabile), ex art. 17, co. 2, del DPR n. 633/72. La Circolare n. 16/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate affronta l'argomento. Il documento di prassi chiarisce che, negli acquisti di beni provenienti da San Marino e Città del Vaticano si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo 9-bis, dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 471/97. Questo, pur in mancanza di uno specifico richiamo nel comma 9-bis alle disposizioni IVA concernenti i rapporti con la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano.
La precisazione consente di fissare un termine all'inerzia dell’operatore italiano nell'attendere la fattura da parte di soggetti passivi sta...

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