Apri la partita IVA e dimentichi di comunicarlo all’Agenzia? Presenti la dichiarazione oltre i 30 giorni? Indichi dati incompleti che non permettono di individuarti? Rischi sanzioni da 500 a 2.000 euro. Puoi però ridurle drasticamente con il ravvedimento operoso, oppure a 100 euro se regolarizzi entro 30 giorni dall’invito dell’Ufficio.
La dichiarazione di inizio attività è il primo adempimento fiscale obbligatorio per chi avvia un’impresa, arte o professione in Italia. Devi presentarla entro 30 giorni dall’avvio dell’attività tramite il modello AA9/12 se sei un professionista o imprenditore individuale, oppure il modello AA7/10 per società ed enti. L’Agenzia delle Entrate ti attribuisce così il numero di partita IVA che ti accompagnerà per tutta la durata dell’attività.
Indice degli argomenti
- Sanzioni per omessa o irregolare dichiarazione: l’art. 5 comma 6 del D.Lgs. n. 471/97
- Quali violazioni vengono sanzionate
- Ravvedimento operoso per sanzioni dichiarazione inizio attività
- Tabella ravvedimento operoso
- Casi pratici: come applicare le sanzioni
- Differenza tra modello AA9/12 e AA7/10
- Consulenza fiscale online
- Fonti e riferimenti normativi
Sanzioni per omessa o irregolare dichiarazione: l’art. 5 comma 6 del D.Lgs. n. 471/97
Violi l’obbligo di dichiarazione di inizio attività in tre modi:
- Ometti completamente la comunicazione;
- La presenti in ritardo oltre i 30 giorni;
- La presenti con dati incompleti o inesatti.
L’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. n. 471/97 punisce tutte queste violazioni con la sanzione da 500 a 2.000 euro.
La norma sanziona specificamente chi non presenta una delle dichiarazioni previste dagli articoli 35 e 35-ter del DPR n. 633/72, oppure la presenta con indicazioni talmente incomplete o inesatte da non consentire l’individuazione del contribuente o dei luoghi dove viene esercitata l’attività. Non basta quindi un errore marginale: la violazione si configura quando le informazioni mancanti o sbagliate impediscono materialmente all’Agenzia di identificarti o localizzare la tua attività.
La riforma delle sanzioni tributarie operata dal D.Lgs. n. 87/24 non ha modificato questi importi. A differenza di altre sanzioni IVA che sono state ridotte dal 1° settembre 2024, le sanzioni per la dichiarazione di inizio attività restano invariate a 500-2.000 euro. Questo conferma che il legislatore considera particolarmente grave l’omessa o irregolare comunicazione dell’avvio dell’attività.
La sanzione si applica sia che tu non abbia mai presentato la dichiarazione, sia che l’abbia presentata con grave ritardo. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 86 del 5 marzo 2020, ha chiarito che anche la presentazione tardiva oltre i 30 giorni costituisce violazione sanzionabile, pur non essendo espressamente menzionata nel testo dell’articolo 5, comma 6. La presentazione tardiva spontanea resta comunque sempre sanzionabile, ma può beneficiare del ravvedimento operoso con riduzioni significative.
La riduzione a un quinto del minimo: 100 euro
Esiste però una riduzione importante prevista dalla stessa norma. La sanzione scende a un quinto del minimo, quindi da 500 euro a 100 euro, se regolarizzi la tua posizione entro 30 giorni dall’invito dell’Ufficio. Questa riduzione rappresenta un’attenuante specifica che non esclude comunque la possibilità di regolarizzazione spontanea tramite ravvedimento operoso, come precisato dalla Circolare ministeriale n. 23 del 25 gennaio 1999.
In pratica funziona così: ricevi una comunicazione dall’Agenzia che ti invita a regolarizzare la dichiarazione irregolare o omessa. Hai 30 giorni di tempo per presentare la dichiarazione corretta e pagare solo 100 euro di sanzione invece di 500-2.000. Perdi però questa possibilità se l’Agenzia rileva la violazione in sede di verifica o accertamento: a quel punto applica la sanzione ordinaria da 500 a 2.000 euro.
Quali violazioni vengono sanzionate
Vediamo nel dettaglio quali comportamenti rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 5, comma 6. Le violazioni sanzionate sono essenzialmente tre.
Omessa presentazione della dichiarazione di inizio attività: inizi l’attività ma non comunichi nulla all’Agenzia entro i 30 giorni previsti. Il termine decorre dalla data effettiva di inizio dell’attività, che può non coincidere con altre date amministrative come l’iscrizione in Camera di Commercio. Conta il momento in cui effettivamente cominci a operare.
Omessa presentazione della dichiarazione di variazione dati: modifichi elementi essenziali comunicati in precedenza ma non presenti la variazione entro 30 giorni. Rientrano qui i cambi di indirizzo della sede operativa, le variazioni del codice ATECO, l’aggiunta o modifica di attività, il cambio del rappresentante legale per le società. Non tutte le variazioni sono però rilevanti: cambiare solo l’indirizzo di residenza personale senza spostare la sede operativa non richiede comunicazione.
Dichiarazione con indicazioni incomplete o inesatte: presenti la comunicazione ma ometti dati essenziali o fornisci informazioni errate che impediscono l’individuazione del contribuente o dei luoghi dell’attività. Gli esempi tipici includono: mancata indicazione dell’indirizzo email PEC obbligatorio, indicazione imprecisa dell’indirizzo della sede operativa, omissione del luogo di conservazione di libri e registri contabili, mancata indicazione del rappresentante legale per le società. Non basta una generica incompletezza: serve che il dato mancante o sbagliato comprometta l’individuazione del soggetto o della sua attività.
La stessa sanzione si applica anche alle dichiarazioni richieste dall’articolo 35-ter per i soggetti non residenti che si identificano direttamente ai fini IVA in Italia. Questi soggetti devono comunicare, tra l’altro, il nominativo del rappresentante fiscale eventualmente nominato e gli estremi dei luoghi dove conservano la documentazione.
Ravvedimento operoso per sanzioni dichiarazione inizio attività
Regolarizzi spontaneamente la violazione prima che l’Agenzia te la contesti? Paghi una sanzione ridotta tramite il ravvedimento operoso disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97. Le riduzioni variano in base a quanto tempo trascorre tra la violazione e la regolarizzazione.
Presenti la dichiarazione omessa o correggi quella irregolare entro 90 giorni dalla scadenza? Paghi 1/10 della sanzione minima, quindi 50 euro (1/10 di 500 euro). Regolarizzi oltre i 90 giorni ma entro un anno? La sanzione sale a 1/9, quindi circa 55,56 euro. Intervieni oltre l’anno ma entro due anni dalla violazione? Paghi 1/8 della sanzione minima, circa 62,50 euro. Superi i due anni ma regolarizzi comunque prima di qualsiasi contestazione? La sanzione raggiunge 1/7, quindi circa 71,43 euro.
Ogni fascia di ravvedimento comporta una riduzione progressiva del beneficio: più tempo lasci passare, più paghi. Rimane però sempre conveniente regolarizzare spontaneamente piuttosto che attendere l’accertamento, dove rischi l’applicazione della sanzione piena da 500 a 2.000 euro. Il ravvedimento richiede tre adempimenti contestuali: presentare la dichiarazione omessa o corretta, versare la sanzione ridotta con modello F24 utilizzando il codice tributo 8911, eventualmente versare anche le imposte dovute se la regolarizzazione comporta maggiori versamenti IVA.
Tabella ravvedimento operoso
| Tempo trascorso dalla violazione | Riduzione sanzione | Importo da versare |
| Entro 90 giorni | 1/10 del minimo | € 50,00 |
| Oltre 90 giorni, entro 1 anno | 1/9 del minimo | € 55,56 |
| Oltre 1 anno, entro 2 anni | 1/8 del minimo | € 62,50 |
| Oltre 2 anni | 1/7 del minimo | € 71,43 |
| Con invito Ufficio (entro 30 gg) | 1/5 del minimo | € 100,00 |
| Accertamento senza regolarizzazione | Sanzione piena | € 500 – 2.000 |
Casi pratici: come applicare le sanzioni
Vediamo tre situazioni concrete che aiutano a comprendere l’applicazione delle sanzioni e le possibili strategie difensive.
Caso 1: Professionista con dichiarazione omessa
Marco apre partita IVA come consulente informatico il 15 gennaio 2025. Dimentica completamente di presentare il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate. Inizia comunque a lavorare, emettere fatture e versare l’IVA regolarmente. Dopo otto mesi, il 20 settembre 2025, si accorge dell’omissione parlando con il suo commercialista.
L’Agenzia potrebbe rilevare l’omessa dichiarazione di inizio attività incrociando i dati delle fatture elettroniche emesse con l’anagrafe tributaria. Marco risulta emettere fatture con partita IVA mai comunicata formalmente. La violazione è grave perché l’obbligo scadeva il 14 febbraio 2025 (30 giorni dal 15 gennaio).
Marco presenta immediatamente il modello AA9/12 indicando come data di inizio attività il 15 gennaio 2025. Contestualmente effettua il ravvedimento operoso versando 55,56 euro (1/9 del minimo di 500 euro, trattandosi di regolarizzazione oltre 90 giorni ma entro un anno). Utilizza il codice tributo 8911 nel modello F24 con anno di riferimento 2025.
Marco regolarizza la sua posizione pagando solo 55,56 euro invece dei 500-2.000 euro che avrebbe dovuto versare in caso di accertamento.
Caso 2: Società con dati incompleti nella dichiarazione
La società Beta Srl presenta il modello AA7/10 per l’apertura della partita IVA il 10 marzo 2025, nei termini previsti. Indica però un indirizzo email PEC non più attivo e dimentica di specificare l’indirizzo dove conserva i registri contabili. Il 15 maggio 2025 riceve una comunicazione dall’Agenzia che la invita a integrare la dichiarazione entro 30 giorni.
L’Agenzia rileva che la PEC indicata risulta inattiva dai propri sistemi di verifica automatica e che manca l’indicazione del luogo di conservazione della documentazione contabile, dato essenziale per eventuali controlli. La violazione rientra nell’articolo 5, comma 6, perché i dati mancanti o errati compromettono l’individuazione del contribuente e dei luoghi dell’attività.
Beta Srl presenta entro 30 giorni dall’invito una dichiarazione integrativa correttiva specificando la PEC attiva e l’indirizzo di conservazione dei documenti. Versa contestualmente 100 euro di sanzione ridotta (1/5 del minimo di 500 euro) sfruttando l’attenuante prevista dall’articolo 5, comma 6.
La società regolarizza la posizione pagando solo 100 euro. Se avesse ignorato l’invito dell’Ufficio, avrebbe ricevuto un accertamento con sanzione da 500 a 2.000 euro. Se invece avesse regolarizzato spontaneamente prima dell’invito, entro 90 giorni dall’irregolarità, avrebbe pagato solo 50 euro con il ravvedimento.
Caso 3: Imprenditore con variazione dati tardiva
Giulia gestisce un’attività di parrucchiera con partita IVA aperta nel 2020. Il 1° giugno 2025 sposta il suo salone in un nuovo locale a 5 km di distanza, in un altro comune. Dimentica di comunicare la variazione di indirizzo e continua a operare regolarmente. Il 15 settembre 2025, dopo 106 giorni, si ricorda della comunicazione omessa.
L’obbligo di comunicare la variazione di sede scadeva il 1° luglio 2025 (30 giorni dal trasferimento effettivo). Giulia ha superato ampiamente il termine. La violazione è rilevante perché il cambio di comune comporta anche un possibile cambio di ufficio territoriale competente per i controlli.
Giulia presenta immediatamente il modello AA9/12 barrando la casella “variazione dati” e indicando il nuovo indirizzo operativo con data variazione 1° giugno 2025. Effettua il ravvedimento operoso versando 55,56 euro (1/9 del minimo, trattandosi di regolarizzazione oltre 90 giorni ma entro un anno dalla scadenza del termine).
Giulia regolarizza la violazione pagando 55,56 euro. Evita così la sanzione da 500 a 2.000 euro che l’Agenzia avrebbe potuto contestarle in sede di verifica. La variazione viene registrata e la partita IVA risulta aggiornata con il nuovo indirizzo.
Differenza tra modello AA9/12 e AA7/10
Presenti la dichiarazione di inizio o variazione attività con modelli diversi a seconda della tua natura giuridica. Il modello AA9/12 è riservato alle persone fisiche che esercitano imprese individuali oppure arti e professioni. Lo utilizzano quindi sia gli artigiani e commercianti iscritti alle gestioni INPS sia i professionisti come avvocati, commercialisti, consulenti.
Il modello AA7/10 è invece dedicato ai soggetti diversi dalle persone fisiche: società di persone come Snc e Sas, società di capitali come Srl e SpA, enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni, consorzi. La distinzione è importante perché le modalità di presentazione cambiano. Le imprese individuali e i professionisti iscritti al Registro delle imprese o al REA devono utilizzare la Comunicazione Unica (ComUnica) anche quando l’unico adempimento da effettuare è la dichiarazione IVA. I professionisti non iscritti possono invece inviare direttamente il modello AA9/12 tramite i canali telematici dell’Agenzia.
Le sanzioni però non distinguono tra i due modelli: che tu sia una persona fisica con AA9/12 o una società con AA7/10, la violazione comporta sempre la sanzione da 500 a 2.000 euro prevista dall’articolo 5, comma 6. Cambia eventualmente chi risponde della violazione: per le persone fisiche risponde il titolare, per le società rispondono gli amministratori in carica al momento dell’omissione o dell’irregolarità.
Consulenza fiscale online
Hai ricevuto una contestazione per omessa o irregolare dichiarazione di inizio attività? Vuoi regolarizzare spontaneamente la tua posizione prima che l’Agenzia rilevi l’irregolarità
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Fonti e riferimenti normativi
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, artt. 35 e 35-ter
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 5, comma 6
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, art. 13
- D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87
- Circolare Ministero Finanze n. 23/E del 25 gennaio 1999
- Risposta Agenzia Entrate all’interpello n. 86 del 5 marzo 2020
- Risposta Agenzia Entrate all’interpello n. 87 del 5 marzo 2020
- Risposta Agenzia Entrate all’interpello n. 450 del 7 dicembre 2023