I corrispettivi telematici sono un sistema introdotto in Italia a partire dal 1° luglio 2019 per la gestione delle somme di denaro incassate dai commercianti per la vendita di beni o la prestazione di servizi. In pratica, i corrispettivi telematici consistono nell’invio telematico dei dati relativi alle operazioni di vendita o di prestazione di servizi, in tempo reale o comunque entro un termine di 12 giorni dall’operazione, all’Agenzia delle Entrate.
Per cui qualora l’invio del corrispettivo non avvenga giornalmente, i titolari di partita iva hanno la possibilità di inviare i corrispettivi senza incorrere in sanzioni entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Questo sistema permette di monitorare in modo più preciso e tempestivo l’attività economica dei commercianti, riducendo il rischio di evasione fiscale. Per utilizzare i corrispettivi telematici, i commercianti devono dotarsi di un registratore di cassa telematico (RCT) o di un software di gestione fiscale, che permetta l’invio telematico dei dati delle operazioni.
Inoltre, devono registrarsi sul portale dell’Agenzia delle Entrate e ottenere un codice identificativo per l’invio dei dati.
In sintesi, i corrispettivi telematici rappresentano un sistema di monitoraggio delle operazioni commerciali che permette di contrastare l’evasione fiscale, semplificando al tempo stesso la gestione dei dati contabili per i commercianti.
Chi sono i soggetti obbligati all’invio dei corrispettivi?
In Italia, l’obbligo di inviare i corrispettivi telematici è previsto per tutti i soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande o di prestazione di servizi, con ricavi annui superiori a 400.000 euro.
Inoltre, l’obbligo di utilizzare i corrispettivi telematici si applica anche ai soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio con ricavi inferiori a 400.000 euro, ma che si avvalgono di un sistema di incasso mediante carte di credito, bancomat o di altri strumenti elettronici.
In generale, quindi, tutti i soggetti che esercitano attività di vendita o di prestazione di servizi, indipendentemente dal tipo di regime fiscale adottato (ad esempio, regime forfettario, regime dei minimi, regime ordinario), sono tenuti ad adottare il sistema dei corrispettivi telematici se superano i limiti di ricavo stabiliti.
Come si consultano i corrispettivi telematici?
Possono accedere ai corrispettivi, tutti coloro che hanno accesso al proprio cassetto fiscale, o gli intermediari abilitati, andando nella sezione “Fatture e corrispettivi”.
Dall’applicativo delle fatture e corrispettivi, sarà possibile accedere ai corrispettivi inviati, per cui sarà l’Agenzia delle Entrate a renderci noto gli importi che mensilmente il soggetto provvede ad inviare.
E’ possibile ricercare i corrispettivi per mese o giorno di riferimento, indicando la data di inizio e la data di fine della consultazione.
Quali informazioni contengono i registri iva dei corrispettivi?
Ogni operazione effettuata comporta l’indicazione di determinate informazioni, è opportuno controllare dal proprio cassetto fiscale che le informazioni siano sempre corrette. Ad esempio, potrebbe accadere che erroneamente nella registrazione di un corrispettivo giornaliero si applica un’aliquota iva errata.
Fare un controllo preventivo, limita gli eventuali errori futuri che potrebbero protrarsi nel tempo.
All’interno del cassetto fiscale, nella sezione “Invii/Aggregati giornalieri”, sarà possibile determinare il periodo di rilevazione o fare una ricerca tramite la matricola dispositivo. La matricola dispositivo è un codice alfanumerico che permette di identificare i diversi registratori di cassa, qualora l’attività ne utilizzi più di uno.
I corrispettivi nella tabella proposta dall’agenzia delle entrate riportano, gli importi delle operazioni imponibili, comprensivi dell’aliquota applicata 4%,10%,22%, ma anche gli importi delle operazioni non imponibili, esenti iva delle operazioni soggette al regime del margine, delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in un altro stato UE.
Sempre nella tabella all’interno del cassetto fiscale, per ogni corrispettivo viene riportata la data e ora di rilevazione e la data e ora di trasmissione. Le date dovrebbero quasi sempre corrispondere, ma può accadere, come precedentemente indicato che l’invio avvenga in un secondo momento. E’ importante rispettare comunque il termine dei 12 giorni per l’invio, altrimenti il commerciante potrebbe andare incontro a importanti sanzioni.
Prima della tregua fiscale prevista per il 2023, le sanzioni venivano calcolate sull’imposta non versata, la multa minima era di circa 500,00 euro.
Con il provvedimento n. 61196 del 6 marzo 2023, l’Agenzia delle entrate ha disposto specifiche per l’adempimento spontaneo in merito all’invio tardivo di fatture elettroniche e corrispettivi, prevedendo una formula agevolata per quanto riguarda le sanzioni da versare.
Comunicazione Agenzia delle Entrate invio tardivo corrispettivi
L’Agenzia delle entrate fa pervenire ai contribuenti che hanno provveduto all’invio tardivo dei corrispettivi telematici, una comunicazione, che contiene l’invito a sanare tale errore attraverso le modalità descritte nel presente avviso.
Per prima cosa L’AdE ci mette a disposizione, all’interno del cassetto fiscale nella sezione “Fatture e corrispettivi” – L’agenzia scrive – “Invito alla compliance”, l’allegato con i corrispettivi tardivi.
Il contribuente può fare un primo controllo di quanto richiesto dall’Agenzia delle entrate, qualora ritenesse che sussiste un errore da parte dell’ente provvederà a contattare la sede attraverso il numero verde 800.90.96.96 da telefono fisso oda cellulare allo 06/96668907.
Inoltre potrà contattare la Direzione Provinciale più vicina, tramite email o PEC. Di seguito il link alle PEC regionali dell’Agenzia delle entrate.
Il contribuente dopo aver escluso l’errore da parte dell’Agenzia delle entrate può provvedere a sanare la sua posizione irregolare.
Sanatoria invio tardivo corrispettivi 2023
La pace fiscale prevista per il 2023 prevede la riduzione delle sanzioni se queste vengono versate entro il 31 Marzo 2023.
Nello specifico, per l’invio tardivo dei corrispettivi, possiamo usufruire la forma di definizione prevista dalla Legge n. 197/2022 versando entro il 31 Marzo 2023, una somma pari a 200,00 euro per l’anno di riferimento, qualora il tardivo invio dei corrispettivi non abbia causato un’alterazione sul corretto versamento del tributo.
Qualora l’invio tardivo abbia causato un versamento errato della dichiarazione annuale, si provvede al versamento di un diciottesimo delle sanzioni ordinarie previste per la mancata o tardiva emissione della fattura.
Nel caso in cui il corrispettivo non abbia alterato la liquidazione della dichiarazione annuale, è possibile pagare la sanzione di 200,00 euro entro il 31 Marzo 2023, oppure in due rate di pari importo, la prima entro il 31 Marzo 2023 e la seconda entro il 31 Marzo 2024.
Il pagamento avviene attraverso modello F24, con l’indicazione del codice tributo previsto dalla risoluzione n.6/E del 14 febbraio 2023.
Il codice tributo da utilizzare è “TF44” indica la regolarizzazione violazioni formali – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022.