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Saldo IVA entro il 18 marzo: guida al versamento

Guida al versamento del saldo IVA 2023 in scadenza il 18 marzo 2024. Istruzioni per il versamento con modello F24 codice tributo 6099 anno 2023 e le indicazioni per la dichiarazione IVA, quadro VL.

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Il termine per effettuare il versamento del saldo IVA 2023 è il prossimo 18 marzo 2024 (art. 6 del DPR n. 542/99). Infatti, il versamento dell’IVA dovuta a saldo per l’anno 2023 deve essere effettuato entro il 18 marzo prossimo (il 16 cade di sabato). Tuttavia, è ammesso il pagamento entro il termine previsto per eseguire il versamento delle imposte sui redditi, con l’applicazione della maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese che intercorre tra il 18 marzo 2024 e la data dell’adempimento.

La determinazione dell’importo legato al saldo IVA dello scorso anno si colloca all’interno della campagna legata alla predisposizione e alla trasmissione della dichiarazione IVA per l’anno 2023, il cui termine ultimo di presentazione è il 30 aprile 2024. Inoltre, è possibile decidere se versare l’IVA dovuta in unica soluzione oppure se versare l’IVA in modo rateale. In questo caso sono dovuti gli interessi dello 0,33% mensile, fino al mese di novembre. In questo articolo voglio parlarti, in dettaglio, delle modalità di versamento del saldo IVA.


Determinazione dell’IVA dovuta a saldo

Il saldo IVA relativo all’intero periodo d’imposta è determinato attraverso la liquidazione annuale. Si tratta del riepilogo delle singole liquidazioni IVA periodiche. Quindi, per arrivare a determinare il saldo IVA è necessario aver effettuato correttamente le liquidazioni periodiche IVA. Il contribuente dotato di partita IVA è tenuto ad eseguire le liquidazioni ed i relativi versamenti IVA con periodicità:

  • Mensile;
  • Trimestrale

Entrambe le modalità sono effettuate in via provvisoria, in quanto la liquidazione definitiva dell’IVA avviene soltanto nel momento della dichiarazione annuale. All’interno della dichiarazione annuale l’importo del saldo IVA da versare è determinato all’interno del quadro VL.

Come si determina il saldo IVA?

Il saldo IVA deriva dalla predisposizione della dichiarazione IVA annuale. In particolare, il quadro VL della dichiarazione è quello che contiene il valore del saldo IVA annuale. Sotto il profilo pratico deve essere evidenziato che:

  • Per i contribuenti che liquidano l’imposta con periodicità mensile, il saldo IVA in dichiarazione è pari a zero. Questo, in quanto il contribuente provvedere a versare l’imposta nelle liquidazioni periodiche;
  • Per i contribuenti che liquidano l’imposta trimestralmente (per opzione) il saldo dell’imposta in dichiarazione IVA annuale è quello relativo alla liquidazione del quarto trimestre, oltre agli interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale.

L’importo dell’IVA dovuta a saldo è determinato effettuando la differenza tra l’IVA a debito e l’IVA a credito (ammessa in detrazione). In particolare:

  • L’IVA a debito è pari alla somma dell’imposta applicata sulle operazioni attive (derivanti dal quadro VE) e l’imposta su operazioni particolari per le quali l’IVA è dovuta dal cessionario o committente (quadro VJ);
  • L’IVA a credito è pari all’imposta ammessa in detrazione (quadro VF).

Entrambi gli importi sono quelli relativi all’anno solare 2023. La dichiarazione IVA va sempre per anno solare. L’importo così determinato viene scontato dei versamenti IVA che sono stati eseguiti nell’anno. Viene poi tolto l’importo dell’eventuale credito IVA dell’anno precedente (che non è stato chiesto a rimborso oppure utilizzato in compensazione). La determinazione del saldo IVA può portare ai seguenti risultati:

  • IVA A CREDITO. Se l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale è inferiore all’ammontare dell’IVA detraibile aumentato dei versamenti periodici eseguiti. Tale importo è iscritto al rigo VL39;
  • IVA A DEBITO. Se l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale è superiore all’ammontare dell’IVA detraibile aumentato dei versamenti periodici eseguiti (importo evidenziato al rigo VL38;
  • IVA A ZERO. Se l’IVA dovuta per l’intero anno è pari all’importo dell’IVA detratta e dei versamenti che sono stati eseguiti.

L’importo di IVA a debito così determinato deve essere versato se supera la franchigia di 10,33 euro , arrotondato a 11,00 euro nel modello dichiarativo (per effetto dell’arrotondamento all’unità).


Termine per il versamento del saldo IVA

Il saldo IVA a debito determinato dalla dichiarazione annuale deve essere obbligatoriamente versato entro il 18 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento (ovvero entro il primo giorno lavorativo successivo se il 16 marzo cade di sabato o in un giorno festivo, vedi art. 6 del DPR n. 542/99). Mentre, la scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale IVA è fissata al 30 aprile 2024, sempre con riferimento all’annualità 2023.

Come si effettua il versamento del saldo IVA?

Il versamento del saldo IVA può essere effettuato alternativamente, con una delle seguenti modalità:

  • Versamento con modello F24 in unica soluzione;
  • Versamento con modello F24 in forma rateale. Possibilità di effettuare versamenti con rate di pari importo. Nel caso è necessario osservare le seguenti regole:
    • La prima rata deve essere versata entro il 18 marzo 2024;
    • Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese successivo al 18 marzo 2024 applicando gli interessi nella misura fissa dello 0,33% mensile (articolo 5 del DM 21.5.2009). Il pagamento può essere frazionato in un massimo di 9 rate. I versamenti devono concludersi entro il mese di novembre.
  • Versamento differito entro il termine previsto per le imposte sui redditi.

Versamento rateale del saldo IVA: le scadenze

Il saldo IVA con valori a debito può essere versato con modalità rateale (art. 20 del D.Lgs. n. 241/97). In particolare è necessario tenere conto dell’interesse annuo del 4% (0,33% mensile) in relazione al numero dei giorni dalla data di scadenza e le rate successive. L’ultimazione della rateazione deve avvenire nel mese di novembre dell’anno di presentazione della dichiarazione (massimo 9 rate).

Versamento in forma rateale con le seguenti scadenze

RATASCADENZAINTERESSI
1° RATA18 marzo
2° RATA16 aprile0,33%
3° RATA16 maggio0,66%
4° RATA17 giugno 0,99%
5° RATA18 luglio1,32%
6° RATA20 agosto1,65%
7° RATA16 settembre1,98%
8° RATA16 ottobre2,31%
9° RATA18 novembre2,64%
Codice tributoRateazioneAnno di riferimentoImporti a debito versatiImporti a credito compensati
609902092023xxx
16682023xxx

Versamento del saldo IVA dovuto con differimento previsto per le imposte sui redditi

Il saldo IVA può essere versato, entro il termine previsto per le imposte sui redditi (art. 6 del DPR n. 542/99), ovvero al 30 giugno (1° luglio 2024). In questo caso è dovuta una maggiorazione, nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese che intercorre dal 18 marzo rispetto al versamento effettuato entro il termine previsto ai fini delle imposte sui redditi (art. 17, co. 1 del DPR n. 435/01). È possibile far slittare il versamento entro i 30 giorni successivi (alla scadenza ordinaria prevista per il versamento delle imposte sui redditi) con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse. In pratica, possiamo fare le seguenti osservazioni:

  • Scegliendo di effettuare il pagamento entro il 1 luglio l’importo del saldo IVA deve essere maggiorato dell’1,2% (ovvero 0,4% per tre mesi);
  • Scegliendo di eseguire il pagamento entro il 31 luglio l’importo del saldo IVA deve essere maggiorato dell’1,6% (ovvero lo 0,4% per quattro mesi);
  • È consentita la possibilità di eseguire il versamento in unica soluzione ovvero in forma rateale. Questo anche se il saldo IVA è versato secondo le scadenze fissate per le imposte sui redditi. I versamenti devono essere sempre di rate di pari importo.

Come si fanno i conteggi per il pagamento rateale del saldo IVA?

In pratica, in caso di versamento in forma rateale, i conteggi relativi al pagamento devono essere eseguiti osservando la seguente procedura:

  • Il saldo IVA deve essere maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il giorno 18 marzo e il giorno 1 luglio o il 31 luglio 2024;
  • L’importo ottenuto deve essere diviso per il numero delle rate prescelte. Sulle rate successive alla prima devono essere applicati gli interessi forfetari fissi di rateazione dello 0,33% mensile;
  • L’ultima rata deve essere versata entro il mese di novembre.

Compensazione verticale del credito IVA

Il contribuente ha la possibilità di effettuare la compensazione (parziale o totale) del debito IVA con eventuali altri crediti (es. IRPEF, IRES, IRAP, etc), che risultano dalla dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui il pagamento avvenga “a zero” a seguito della compensazione effettuata la maggiorazione dello 0,4% non è dovuta. Se, invece, la compensazione viene effettuata in modo parziale, la maggiorazione dello 0,4% deve essere computata soltanto sulla differenza di IVA a debito.

Una precisazione importante su questo punto deve essere effettuata sulle imprese che hanno esercizi sociali non coincidenti con l’anno solare. In questo caso è possibile beneficiare del differimento dei termini di versamento dell’IVA versando l’imposta entro il 30 giugno. Questo a prescindere dai diversi termini previsti in materia di imposte sui redditi.


Saldo IVA 2023: le modalità di versamento con modello F24

Il versamento del saldo IVA deve essere effettuato utilizzando il modello F24, indicando, nella Sezione Erario i seguenti dati:

  • Il codice tributo 6099 per l’IVA dovuta con la dichiarazione annuale;
  • Il codice tributo 1668 per gli interessi rateali;
  • Numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate. Ad esempio “0101” per il versamento in unica soluzione e “0107” per la prima di 7 rate da versare;
  • L’anno di riferimento dell’IVA;
  • L’importo del versamento, arrotondato all’unità di euro (per cui corrisponde a quanto è esposto nella dichiarazione annuale). Se il versamento è differito alla scadenza di giugno/luglio e/o è fatto in maniera rateale, l’importo va esposto arrotondato al centesimo di euro.
Codice tributoRateazioneAnno di riferimentoImporti a debito versatiImporti a credito compensati
609901012023xxxx

Il modello F24 deve essere presentato anche nel caso di “saldo zero” dovuto all’avvenuta compensazione con altri crediti tributari e/o contributivi. I versamenti a saldo zero in F24 devono essere sempre presentati, esclusivamente in modalità telematica (home banking o canali Entratel/Fisconline).


Esempio di versamento del saldo IVA

Un commerciante presenta la dichiarazione IVA relativa all’anno “n”. Il saldo IVA dovuto, pari ad 4.000 euro viene rateizzato in 4 rate con il differimento del versamento della prima rata al 30 giugno “n+1”. L’importo del versamento dovuto al 30 giugno “n+1” è pari a:  

€ 4.000 + (4.000 x 1,2%) = € 4.048    

Conseguentemente i versamenti rateali sono così determinati:  

  • 1° rata entro il 30/06/ “n+1” sarà pari ad € (4.048/ 4) = € 1.012
  • 2° rata entro il 16/07/”n+1″ sarà pari ad € (1.012 + (1012 x 0,33%)) = € 1.015,34
  • 3° rata entro il 20/08/”n+1″ sarà pari ad € (1.012 + (1.012 x 0,66%)) = € 1.018,68 
  • 4° rata entro il 16/09/”n+1″ sarà pari ad € (1.012 + (1.012 x 0,99%)) = € 1.022,02

Casistiche particolari del versamento del saldo IVA

Una volta viste le modalità di versamento del saldo IVA vediamo alcune casistiche particolari legate ai regimi di vantaggio.

Applicazione del regime forfettario nell’ultima dichiarazione IVA

Il contribuente che ha adottato il Regime forfettario, di cui alla Legge n. 190/2014, articolo 1, commi da 54 a 89 e successive modificazioni è chiamato ad un adempimento nella prima dichiarazione IVA. Mi riferisco alla situazione di passaggio al regime forfettario dalla contabilità semplificata. Nel caso, questo soggetto è tenuto a barrare la casella VA14 del quadro VA.

Questo al fine di segnalare che si tratta dell’ultima dichiarazione in regime ordinario IVA, prima del passaggio al regime forfettario. In questo caso il versamento del saldo IVA deve essere effettuato entro il 18 marzo sull’importo che deriva dalla differenza tra l’IVA a debito pagata e l’IVA a credito detraibile. In alternativa, è possibile scegliere di eseguire il versamento entro i termini previsti in materia di imposte sui redditi, in unica soluzione ovvero usufruendo della forma rateale. L’eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione (articolo 1, Legge n. 190/14) deve essere compresa nel rigo VF70 della dichiarazione. Rigo riservato alle rettifiche della detrazione disciplinate dall’articolo 19-bis del DPR n. 633/72.

Contribuenti usciti dal regime dei minimi

Il soggetto che ha applicato l’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/11, relativo al regime dei minimi, e che ne è uscito per forza o per opzione deve effettuare la rettifica della detrazione IVA a credito. La detrazione deve essere effettuata considerando tutti i beni e servizi che non sono ancora stati ceduti o utilizzati. In altre parole, deve essere indicata la rettifica della detrazione al netto della parte eventualmente già utilizzata in diminuzione delle rate ancora dovute per la rettifica di ingresso al regime.


Conclusioni

In questo articolo ho voluto riepilogarti le modalità per effettuare il versamento del saldo IVA derivante dalla dichiarazione. La dichiarazione IVA deve essere presentata con obbligo per tutti i soggetti dotati di partita IVA. Questi soggetti sono chiamati ad effettuare il versamento dell’IVA al 16 marzo, oppure alle scadenze previste per le imposte sui redditi. Ovviamente deve essere preso in considerazione il fatto che il versamento in forma rateale comporta il sostenimento di interessi. Tuttavia, considerata la percentuale esigua degli stessi, è possibile pensare di operare in maniera conveniente andando a rateizzare l’importo. Questa operazione se effettuata nel modo giusto può essere un valido strumento per finanziare l’impresa nei mesi massimi previsti per il rateizzo lasciando per più tempo in azienda le somme relative al versamento dell’IVA.

Se hai un dubbio su questa procedura, lasciami un commento di seguito e se l’articolo ti è piaciuto condividilo.


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