ISEE errato: multe fino a 25.000 euro

L'Isee (’Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è...

Incentivi fotovoltaico PMI 2025: domande dal 4 aprile

A decorrere dalle ore 12:00 del 4 aprile...

Bonus nido 2025 fino a 3.600 euro: da oggi si può fare domanda

E' possibile presentare la richiesta sul sito...

Versamento saldo IVA 2025

HomeIVA nei rapporti con l'esteroVersamento saldo IVA 2025

Guida al versamento del saldo IVA in scadenza il 16 marzo. Istruzioni per il versamento con modello F24 codice tributo 6099 anno 2024 e le indicazioni per la dichiarazione IVA, quadro VL.

Il termine per effettuare il versamento del saldo IVA 2025 è il prossimo 16 marzo 2025 (art. 6 del DPR n. 542/99). Infatti, il versamento dell’IVA dovuta a saldo per l’anno 2025 deve essere effettuato entro il 16 marzo. Tuttavia, come prevedono le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, è possibile effettuare il versamento:

  • Unica soluzione;
  • Rate: le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il 16 marzo 2025. Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33 per cento mensile

Determinazione dell’IVA dovuta a saldo

Il saldo IVA relativo all’intero periodo d’imposta è determinato attraverso la liquidazione annuale. Si tratta del riepilogo delle singole liquidazioni IVA periodiche. Quindi, per arrivare a determinare il saldo è necessario aver effettuato correttamente le liquidazioni periodiche IVA. Il contribuente dotato di partita IVA è tenuto ad eseguire le liquidazioni ed i relativi versamenti IVA con periodicità:

  • Mensile;
  • Trimestrale.

Entrambe le modalità sono effettuate in via provvisoria, in quanto la liquidazione definitiva dell’IVA avviene soltanto nel momento della dichiarazione annuale. All’interno della dichiarazione annuale l’importo del saldo IVA da versare è determinato all’interno del quadro VL.

Come si determina il saldo IVA?

Esso deriva dalla predisposizione della dichiarazione IVA annuale. In particolare, il quadro VL della dichiarazione è quello che contiene il valore del saldo IVA annuale. Sotto il profilo pratico deve essere evidenziato che:

  • Per i contribuenti che liquidano l’imposta con periodicità mensile, il saldo IVA in dichiarazione è pari a zero. Questo, in quanto il contribuente provvedere a versare l’imposta nelle liquidazioni periodiche;
  • Per i contribuenti che liquidano l’imposta trimestralmente (per opzione) il saldo dell’imposta in dichiarazione IVA annuale è quello relativo alla liquidazione del quarto trimestre, oltre agli interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale.

L’importo dell’IVA dovuta a saldo è determinato effettuando la differenza tra l’IVA a debito e l’IVA a credito (ammessa in detrazione). In particolare:

  • L’IVA a debito è pari alla somma dell’imposta applicata sulle operazioni attive (derivanti dal quadro VE) e l’imposta su operazioni particolari per le quali l’IVA è dovuta dal cessionario o committente (quadro VJ);
  • L’IVA a credito è pari all’imposta ammessa in detrazione (quadro VF).

La dichiarazione IVA va sempre per anno solare. L’importo così determinato viene scontato dei versamenti IVA che sono stati eseguiti nell’anno. Viene poi tolto l’importo dell’eventuale credito IVA dell’anno precedente (che non è stato chiesto a rimborso oppure utilizzato in compensazione). La determinazione del saldo IVA può portare ai seguenti risultati:

  • IVA A CREDITO. Se l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale è inferiore all’ammontare dell’IVA detraibile aumentato dei versamenti periodici eseguiti. Tale importo è iscritto al rigo VL39;
  • IVA A DEBITO. Se l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale è superiore all’ammontare dell’IVA detraibile aumentato dei versamenti periodici eseguiti (importo evidenziato al rigo VL38;
  • IVA A ZERO. Se l’IVA dovuta per l’intero anno è pari all’importo dell’IVA detratta e dei versamenti che sono stati eseguiti.

L’importo di IVA a debito così determinato deve essere versato se supera la franchigia di 10,33 euro , arrotondato a 11,00 euro nel modello dichiarativo (per effetto dell’arrotondamento all’unità).


Termine per il versamento

Il saldo IVA a debito determinato dalla dichiarazione annuale deve essere obbligatoriamente versato entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento (ovvero entro il primo giorno lavorativo successivo se il 16 marzo cade di sabato o in un giorno festivo, vedi art. 6 del DPR n. 542/99). Mentre, la scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale IVA è fissata al 30 aprile 2025, sempre con riferimento all’annualità 2024.

Come si effettua il versamento del saldo IVA?

Il versamento può essere effettuato alternativamente, con una delle seguenti modalità:

  • Versamento con modello F24 in unica soluzione;
  • Versamento con modello F24 in forma rateale. Possibilità di effettuare versamenti con rate di pari importo. Nel caso è necessario osservare le seguenti regole:
    • La prima rata deve essere versata entro il 16 marzo 2025;
    • Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese successivo al 16 marzo 2025 applicando gli interessi nella misura fissa dello 0,33% mensile (articolo 5 del DM 21.5.2009). Il pagamento può essere frazionato in un massimo di 9 rate. I versamenti devono concludersi entro il mese di novembre.
  • Versamento differito entro il termine previsto per le imposte sui redditi.

Versamento con differimento previsto per le imposte sui redditi

Il saldo IVA può essere versato, entro il termine previsto per le imposte sui redditi (art. 6 del DPR n. 542/99). In questo caso è dovuta una maggiorazione, nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese che intercorre dal 16 marzo rispetto al versamento effettuato entro il termine previsto ai fini delle imposte sui redditi (art. 17, co. 1 del DPR n. 435/01). È possibile far slittare il versamento entro i 30 giorni successivi (alla scadenza ordinaria prevista per il versamento delle imposte sui redditi) con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse. In pratica, possiamo fare le seguenti osservazioni:

  • Scegliendo di effettuare il pagamento entro il 1 luglio l’importo deve essere maggiorato dell’1,2% (ovvero 0,4% per tre mesi);
  • Scegliendo di eseguire il pagamento entro il 31 luglio l’importo deve essere maggiorato dell’1,6% (ovvero lo 0,4% per quattro mesi);
  • È consentita la possibilità di eseguire il versamento in unica soluzione ovvero in forma rateale. Questo anche se è versato secondo le scadenze fissate per le imposte sui redditi. I versamenti devono essere sempre di rate di pari importo.

Come si fanno i conteggi per il pagamento rateale del saldo IVA?

In pratica, in caso di versamento in forma rateale, i conteggi relativi al pagamento devono essere eseguiti osservando la seguente procedura:

  • Il saldo IVA deve essere maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il giorno 16 marzo e il giorno 1 luglio o il 31 luglio;
  • L’importo ottenuto deve essere diviso per il numero delle rate prescelte. Sulle rate successive alla prima devono essere applicati gli interessi forfetari fissi di rateazione dello 0,33% mensile;
  • L’ultima rata deve essere versata entro il mese di novembre.

Compensazione verticale del credito IVA

Il contribuente ha la possibilità di effettuare la compensazione (parziale o totale) del debito IVA con eventuali altri crediti (es. IRPEF, IRES, IRAP, etc), che risultano dalla dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui il pagamento avvenga “a zero” a seguito della compensazione effettuata la maggiorazione dello 0,4% non è dovuta. Se, invece, la compensazione viene effettuata in modo parziale, la maggiorazione dello 0,4% deve essere computata soltanto sulla differenza di IVA a debito.

Una precisazione importante su questo punto deve essere effettuata sulle imprese che hanno esercizi sociali non coincidenti con l’anno solare. In questo caso è possibile beneficiare del differimento dei termini di versamento dell’IVA versando l’imposta entro il 30 giugno. Questo a prescindere dai diversi termini previsti in materia di imposte sui redditi.


Modalità di versamento con modello F24

Il versamento del saldo IVA deve essere effettuato utilizzando il modello F24, indicando, nella Sezione Erario i seguenti dati:

  • Il codice tributo 6099 per l’IVA dovuta con la dichiarazione annuale;
  • Il codice tributo 1668 per gli interessi rateali;
  • Numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate. Ad esempio “0101” per il versamento in unica soluzione e “0107” per la prima di 7 rate da versare;
  • L’anno di riferimento dell’IVA;
  • L’importo del versamento, arrotondato all’unità di euro (per cui corrisponde a quanto è esposto nella dichiarazione annuale). Se il versamento è differito alla scadenza di giugno/luglio e/o è fatto in maniera rateale, l’importo va esposto arrotondato al centesimo di euro.
Codice tributoRateazioneAnno di riferimentoImporti a debito versatiImporti a credito compensati
609901012024xxxx

Il modello F24 deve essere presentato anche nel caso di “saldo zero” dovuto all’avvenuta compensazione con altri crediti tributari e/o contributivi. I versamenti a saldo zero in F24 devono essere sempre presentati, esclusivamente in modalità telematica (home banking o canali Entratel/Fisconline).


Esempio di versamento

Un commerciante presenta la dichiarazione IVA relativa all’anno “n”. Il saldo dovuto, pari ad 4.000 euro viene rateizzato in 4 rate con il differimento del versamento della prima rata al 30 giugno “n+1”. L’importo del versamento dovuto al 30 giugno “n+1” è pari a:  

€ 4.000 + (4.000 x 1,2%) = € 4.048    

Conseguentemente i versamenti rateali sono così determinati:  

  • 1° rata entro il 30/06/ “n+1” sarà pari ad € (4.048/ 4) = € 1.012
  • 2° rata entro il 16/07/”n+1″ sarà pari ad € (1.012 + (1012 x 0,33%)) = € 1.015,34
  • 3° rata entro il 20/08/”n+1″ sarà pari ad € (1.012 + (1.012 x 0,66%)) = € 1.018,68 
  • 4° rata entro il 16/09/”n+1″ sarà pari ad € (1.012 + (1.012 x 0,99%)) = € 1.022,02

Conclusioni

In questo articolo ho voluto riepilogarti le modalità per effettuare il versamento del saldo IVA derivante dalla dichiarazione. La dichiarazione IVA deve essere presentata con obbligo per tutti i soggetti dotati di partita IVA. Questi soggetti sono chiamati ad effettuare il versamento dell’IVA al 16 marzo, oppure alle scadenze previste per le imposte sui redditi. Ovviamente deve essere preso in considerazione il fatto che il versamento in forma rateale comporta il sostenimento di interessi. Tuttavia, considerata la percentuale esigua degli stessi, è possibile pensare di operare in maniera conveniente andando a rateizzare l’importo. Questa operazione se effettuata nel modo giusto può essere un valido strumento per finanziare l’impresa nei mesi massimi previsti per il rateizzo lasciando per più tempo in azienda le somme relative al versamento dell’IVA.


Approfondimenti

Se desideri approfondire questo argomento, ecco alcuni consigli di lettura.

Modulo di contatto

    Ho letto l’informativa Privacy e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate.

    I più letti della settimana

    Abbonati a Fiscomania

    Oltre 1.000, tra studi, professionisti e imprese che hanno scelto di abbonarsi per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi. Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure Accedi con il tuo account.

    I nostri tools

     

    Elisa Migliorini
    Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
    Leggi anche

    Imposta di bollo fattura elettronica: regole e scadenze

    Applicazione dell'imposta di bollo su fatture e ricevute fiscali. Imposta si bollo su fattura elettronica.

    ISEE errato: multe fino a 25.000 euro

    L'Isee (’Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è solitamente il principale requisito richiesto per poter accedere a svariati bonus e...

    Perché le multinazionali scelgono l’Olanda per le loro holding

    Negli ultimi vent'anni, i grattacieli di Amsterdam e Rotterdam hanno visto moltiplicarsi le insegne di prestigiose multinazionali. Non si...

    Incentivi fotovoltaico PMI 2025: domande dal 4 aprile

    A decorrere dalle ore 12:00 del 4 aprile 2025 e fino alle ore 12:00 del 5 maggio 2025, è possibile per le piccole...

    Tributi doganali e accise: come fare il ravvedimento operoso?

    Il ravvedimento operoso (13, D.Lgs. n. 472/97) rappresenta un istituto fondamentale nel sistema tributario che consente ai contribuenti di...

    Rottamazione delle cartelle di pagamento

    La rottamazione delle cartelle di pagamento è una procedura di Agenzia delle Entrate Riscossione che consente ai contribuenti di...