Le modalità di determinazione del saldo e dell’acconto delle imposte dovute dalla dichiarazione dei redditi. Riepilogo pratico delle modalità di calcolo per le principali imposte dirette derivanti dalla presentazione della dichiarazione (IRPEF, IRES, IRAP, IVIE, IVAFE, cedolare secca).
Il versamento del saldo e degli acconti (primo acconto) legati alle imposte dirette deve essere effettuato alle scadenze del 30 giugno, ovvero entro il 30 luglio, qualora si scelga di versare successivamente con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse.
Il nostro sistema fiscale, per quanto riguarda le imposte sui redditi, poggia sul sistema del saldo e degli acconti. Ogni anno, infatti, i contribuenti che hanno percepito redditi nell’anno di imposta precedente, sono chiamati a versare gli acconti per relativi all’anno in corso. Il meccanismo di calcolo e di versamento molto spesso varia di anno di anno, in virtù dell’entrata in vigore o dell’abrogazione della normativa. Tuttavia, se ti stai chiedendo quale sarà il tuo carico fiscale quest’anno, e le eventuali possibilità di ridurlo, può esserti utile leggere questi semplici consigli che propongo.
Indice degli argomenti
Determinazione del saldo delle imposte
Di seguito andiamo a riepilogare schematicamente le principali modalità di calcolo e versamento del saldo delle principali imposte che derivano dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Saldo IRPEF – IRES – IRAP
Il saldo di IRPEF (e relative addizionali) – IRES ed IRAP – deve essere determinato come differenza tra l’imposta risultante dal modello Redditi e quanto versato a titolo di acconto per il periodo di imposta oggetto di dichiarazione. L’imposta a saldo non deve essere versata, oppure se il credito non è rimborsabile e non può essere utilizzato in compensazione, se l’importo determinato è:
- Non superiore a 12 euro con riferimento all’IRPEF ed all’IRES;
- Non superiore a 10,33 euro per l’IRAP, tenendo presente che detto ammontare può variare da Regione a Regione.
Saldo cedolare secca
I redditi che derivano dalla locazione di beni immobili ovvero i redditi diversi derivanti da sublocazione (di “locazioni brevi“) per i quali è stata prevista l’opzione per l’applicazione della cedolare secca determinano l’imposta dovuta a saldo. Tali redditi devono essere dichiarati nel quadro RB del modello Redditi, ovvero nel quadro RL (rigo RL10) in caso di sublocazione con locazioni brevi. Anche in questo caso il saldo dovuto deve essere determinato al netto dell’importo versato a titolo di acconto per l’annualità oggetto di dichiarazione. È opportuno evidenziare che in questi casi è sempre necessario determinare il saldo presentando la dichiarazione dei redditi. Il versamento del solo importo della cedolare senza aver presentato la dichiarazione è non corretto e, pertanto, determina l’applicazione di sanzioni amministrative.
Saldo IVIE ed IVAFE
L’IVIE e l’IVAFE sono le imposte patrimoniali dovute dai contribuenti che detengono attività patrimoniali e finanziarie di fonte estera. Tali imposte patrimoniali devono essere versate entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Anche in questo caso il contribuente è chiamato alla predisposizione del quadro RW del modello Redditi ai fini del monitoraggio fiscale ed al calcolo delle imposte patrimoniali dovute. Per l’IVIE è prevista una soglia di 200 euro al di sotto della quale l’imposta non deve essere versata.
Determinazione degli acconti delle imposte
Gli acconti relativi alle imposte sui redditi possono essere determinati seguenti due diverse modalità di calcolo, entrambe corrette, ma che rispondono ad esigenze diverse del contribuente. In particolare stiamo parlando del:
- Metodo storico – la determinazione degli acconti in base al metodo storico prevede che l’acconto da versare sia in percentuale (100% per Irpef, addizionali e Irap, e 95% per la cedolare secca), rispetto all’imposta dovuta per l’anno di imposta precedente. Con questo metodo, che è quello da utilizzare in via ordinaria, l’acconto è frutto dell’imposta dovuta per il precedente anno. Se l’anno precedente non si è avuto imposta a debito da versare, l’acconto per l’anno in corso non sarà dovuto;
- Metodo previsionale – il metodo previsione è un metodo alternativo rispetto al metodo storico, che può essere utilizzato qualora il contribuente presuma di conseguire un reddito, per l’anno di imposta oggetto di versamento degli acconti, inferiore rispetto all’anno precedente. In questo caso, il metodo previsionale consente di versare all’Erario un acconto di imposta inferiore (rispetto a quanto dovuto con il metodo storico), ovvero non effettuare alcun versamento. Tuttavia, è bene porre molta attenzione al fatto che, per il Fisco l’acconto versato con il metodo previsionale deve essere almeno pari al 100% delle imposte effettivamente dovute per quell’anno di imposta. In caso contrario, se l’acconto versato con il metodo previsionale si rivelasse avviso bonario inferiore rispetto al dovuto, l’Agenzia delle Entrate provvederà ad inviarvi un “avviso bonario“, nel quale vi inviterà a versare sanzioni e interessi sulla parte di acconti dovuta e non versata.
A questo punto, vi starete chiedendo il motivo per cui ho deciso di parlarvi di questi principi generali: molto semplicemente, in quanto in molte situazioni (perdita del lavoro, o calo sensibile del fatturato di un professionista), può rivelarsi conveniente sfruttare il metodo previsionale per risparmiare imposizione fiscale, tutto sta nel capire quali sono i casi che possiamo utilizzare a nostro vantaggio.
Per questo potete consultarci direttamente, oppure chiedere al vostro consulente fiscale di fiducia. Fatte queste doverose precisazioni, passiamo adesso in rassegna le varie imposte sui redditi per verificare le modalità e le regole di versamento degli acconti di imposta, verificando le varie opportunità da sfruttare:
Acconto IRPEF
L’IRPEF è l’imposta sul reddito delle persone fisiche e rappresenta. Si tratta di un’progressiva per scaglioni di reddito (alla crescita del reddito cresce anche l’imposizione fiscale, in quanto si passa verso scaglioni con aliquote più elevate). Il contribuente effettui il versamento degli acconti, utilizzando uno dei metodi sopra descritti (metodo storico o previsionale), attraverso una delle seguenti modalità:
- Acconto in un’unica soluzione entro il 30 novembre (dell’anno di imposta corrente) se l’importo dovuto è inferiore ad 257,52 euro;
- In due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad 257,52 euro, di cui:
- La prima, nella misura del 40% del rigo RN 33, entro il 30 giugno (dell’anno di imposta corrente) ovvero entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- La seconda, nella restante misura del 60 per cento del rigo RN 33, entro il 30 novembre.
Deve essere evidenziato che in base all’art. 58, co. 1, del D.L. n. 124/19 il versamento dell’acconto dovuto dai soggetti ISA, deve essere effettuato con due rate di pari importo (del 50% ciascuna).
TIPOLOGIA DI SOGGETTO | DETERMINAZIONE DELLA RATA DI ACCONTO |
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Soggetti ISA | Prima e seconda rata nella misura del 50% ciascuna |
Soggetti NON ISA | Prima rata del 40% seconda rata del 60% |
Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto Irpef per l’anno di imposta corrente, secondo il metodo storico, occorre controllare l’importo indicato nel rigo RN33 “Differenza” del modello Unico relativo all’anno di imposta precedente rispetto a quello attualmente corrente.
Se questo importo non supera 51,65 euro, non è dovuto alcun acconto IRPEF. Se invece si vuole versare l’acconto con il metodo previsionale, la determinazione è lasciata alla vostra discrezione, tenendo però ben presente il rispetto limite minimo degli acconti da versare, che comunque dovrà essere pari ad almeno il 100% dell’imposta effettiva per l’anno corrente (articolo 11 del D.L. n. 76/2013), che sarà determinata solo a giugno dell’anno di imposta successivo. In questo caso, utilizzate molta prudenza, e consultatevi con il vostro dottore commercialista di fiducia.
Codici tributo da utilizzare per il versamento, tramite modello F24 degli acconti Irpef:
- Acconto Irpef prima rata – Codice tributo 4033, riportando l’anno di imposta corrente;
- Acconto Irpef seconda rata o in unica soluzione – Codice tributo 4034, riportando l’anno di imposta corrente.
Casi di rideterminazione dell’acconto con il metodo previsionale
Deve essere tenuto presente che, in particolari situazioni, riportate di seguito, per il contribuente può essere interessante (conveniente) andare a determinare l’acconto utilizzando il metodo previsionale (al posto del metodo storico). Si tratta in particolare delle casistiche riportate nella tabella seguente:
ACCONTO CON PREVISIONALE | DESCRIZIONE |
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Opzione cedolare secca nel periodo di imposta oggetto di acconto | I soggetti che hanno scelto di assoggettare a cedolare secca il reddito degli immobili locati, non sono tenute al versamento dell’acconto dovuto per la cedolare secca e possono determinare l’acconto IRPEF con il metodo previsionale considerando che il reddito fondiario non sarà assoggettato ad IRPEF. |
Fuoriuscita dalla cedolare secca | I soggetti che sono fuoriusciti dal regime della cedolare secca e devono assoggettare a tassazione ordinaria il reddito degli immobili locati non sono tenute a versare l’acconto IRPEF per il reddito che sarà assoggettato a tale imposta e possono utilizzare il metodo previsionale per non versare, o versare in misura ridotta la cedolare secca. |
Passaggio dal regime ordinario al regime semplificato “per cassa“ | Le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa. Il reddito del primo periodo d’imposta in cui è applicabile il principio di cassa è ridotto dell’importo delle rimanenze finali (che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza). Secondo quanto indicato, per le imprese che possano dalla contabilità ordinaria a quella semplificata per cassa le rimanenze costituiscono un costo deducibile. Tale costo può comportare una riduzione del reddito imponibile e pertanto può essere utile rideterminare gli acconti con metodo previsionale. |
Acconto addizionale comunale IRPEF
L’addizionale comunale all’Irpef, è un’imposta che fa a finanziare i Comuni ove il contribuente ha la propria residenza.
Gli acconti dovuti per l’addizionale comunale all’Irpef sono determinati (utilizzando il metodo storico), nella misura del 30% dell’addizionale comunale ottenuta applicando al reddito imponibile ai fini Irpef, relativo all’anno di imposta precedente, l’aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la propria residenza alla data del 1° gennaio dell’anno di imposta corrente.
Per l’addizionale comunale il versamento dell’acconto è previsto in un’unica rata rateizzabile, da versare insieme al saldo Irpef dovuto per l’anno di imposta precedente, quindi il versamento deve essere effettuato entro il 16 giugno dell’anno corrente. Per questa particolare imposta, occorre verificare con estrema attenzione le istruzioni ministeriali e informarsi in ordine alle specifiche delibere comunali, in particolare per le eventuali soglie di esenzione e di importo dell’aliquota, che solitamente è destinata a variare di anno in anno, in base alla delibere di ogni Comune.
Codici tributo da utilizzare per il versamento, tramite modello F24, dell’acconto relativo all’addizionale comunale Irpef:
- Addizionale comunale all’Irpef in acconto – Codice tributo “3843“, riportando l’anno di imposta corrente.
Acconto cedolare secca
L’articolo 3 del D.lgs. n. 23/2011 ha introdotto, a partire dall’anno 2011, la così detta “cedolare secca“, ovvero un’imposta sostitutiva dell’Irpef (delle addizionali e dell’imposta di registro e di bollo), applicabile da parte delle persone fisiche titolari di redditi da locazione di immobili ad uso abitativo. La cedolare secca si applica sul 100% del canone di locazione di competenza di ciascun anno di imposta, con aliquota del 10%, se il canone di locazione è stipulato a canone concordato, mentre l’aliquota passa 21% se si tratta di locazione a canone libero.
Ricordiamo che la cedolare secca può essere applicata anche per i contratti di tipo turistico, inferiori a 30 giorni, per i quali non è obbligatoria la registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate. In questo caso l’opzione per l’applicazione della cedolare secca avviene compilando il quadro RB del modello Unico, relativo ai redditi da locazione che si debbono dichiarare.
Per la determinazione degli acconti è opportuno ricordare che al primo anno di applicazione della cedolare secca, l’acconto non è dovuto, in quanto, rispettando le regole viste sopra del metodo storico, se non vi è imposta a debito nell’anno precedente, non si è tenuti al versamento dell’acconto per l’anno di imposta corrente.
Nel caso in cui, invece, abbiate già un contratto di locazione che applica dall’anno precedente la cedolare secca, ricordatevi che gli acconti sono determinati nella misura del 100% dell’imposta versata per l’anno di imposta precedente: se l’importo dovuto è inferiore ad €. 257,52 si paga in unica soluzione entro il 30 novembre dell’anno corrente, mentre se tale importo è superiore si paga in 2 rate il 40% a giugno ed il 60% al 30 novembre sempre dell’anno corrente.
Codici tributo da utilizzare per il versamento, tramite F24, dell’acconto relativo alla cedolare secca:
- Cedolare secca acconto prima rata – Codice tributo “1840“, riportando l’anno di imposta corrente;
- Cedolare secca acconto seconda rata o unica soluzione – Codice tributo “1841“, riportando l’anno di imposta corrente.
Acconto regime forfettario
Il regime forfettario è un particolare regime Iva (introdotto dalla Legge n. 190/2014), previsto per i soggetti che stanno avviando un’attività professionale o commerciale. Il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata, senza tener conto delle spese sostenute nell’anno.
L’eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nel reddito dell’attività assoggettata al regime forfetario può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo come onere deducibile. Il reddito così determinato è soggetto ad un’imposta pari al 15%, sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP.
Le regole per il versamento degli acconti rispecchiano quanto abbiamo già visto in precedenza per il versamento dell’Irpef. Il versamento dell’imposta sostitutiva, quindi, segue le stesse regole previste per l’Irpef, e prevede l’utilizzo dei seguenti codici tributo istituiti con la Risoluzione 59/E dell’11 giugno 2015:
- Regime forfettario acconto prima rata – Codice tributo “1790”, riportando l’anno di imposta corrente;
- Regime forfettario acconto seconda rata o in unica soluzione – Codice tributo “1791”, riportando l’anno di imposta corrente;
Acconto regime dei minimi
Il regime dei minimi di cui all’articolo 27 del D.L. n. 98/2011 è un regime fiscale pensato, anche in questo caso per i soggetti che avviano una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo. Il regime resterà ancora in vigore per i soggetti che apriranno partita Iva fino al 31 dicembre 2015, dopodiché non sarà più in vigore. Il principale vantaggio di questo regime è che sconta un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali del solo 5%, calcolato come differenza tra compensi percepiti e costi inerenti l’attività, al netto dei contributi previdenziali pagati nell’anno.
Anche in questo caso le regole per il versamento degli acconti rispecchiano quanto abbiamo già visto in precedenza per il versamento dell’Irpef. Il versamento è richiesto nella misura del 100%, qualora il rigo LM 14 del modello Redditi P.F. risulti pari o superiore a €. 52.
- Contribuenti minimi acconto prima rata – Codice tributo “1798“, riportando l’anno di imposta corrente;
- Contribuenti minimi acconto seconda rata o in unica soluzione – Codice tributo “1799“, riportando l’anno di imposta corrente.
Acconto per IVIE e IVAFE
Come ormai sappiamo l’Ivie e l’Ivafe sono due imposte patrimoniali, rispettivamente su immobili e attività finanziarie detenute all’estero da parte di contribuenti residenti fiscalmente in Italia. Per quanto attiene le imposte patrimoniali IVIE e IVAFE, il calcolo dell’acconto dovuto per l’anno d’imposta in corso non va indicato all’interno del modello Redditi P.F.. La misura dell’acconto è pari al 100% dell’ammontare indicato nel quadro RW del modello all’interno, rispettivamente, dei righi RW7 colonna 1 e RW6 colonna 1, con un minimo dovuto, qualora l’importo dei predetti righi risulti pari o superiore a 52,00 euro. Il versamento deve avvenire sia in acconto che a saldo con gli stessi criteri previsti per l’Irpef. I codici tributo da utilizzare per il versamento tramite modello F24, sono i seguenti:
- Ivie acconto prima rata – Codice tributo “4044“, riportando l’anno di imposta corrente;
- Ivie acconto seconda rata o in unica soluzione – Codice tributo “4045“, riportando l’anno di imposta corrente;
- Ivafe acconto prima rata – Codice tributo “4047“, riportando l’anno di imposta corrente;
- Ivafeacconto seconda rata o in unica soluzione – Codice tributo “4048“, riportando l’anno di imposta corrente.
Le date dei versamenti e la rateazione
Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre. Vediamo adesso quali sono le scadenze naturali del saldo e degli acconti relativi alle imposta viste in precedenza:
- 1° rata senza maggiorazione: 30 giugno;
- 1° rata con maggiorazione 0,40%: 30 luglio;
Versamenti in compensazione
In sede di versamento del saldo il contribuente ha la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti a sua disposizione. In particolare, è utile ricordare le regole di compensazione orizzontale dei crediti tributari:
- Compensazione libera per i crediti fino a 5.000 euro;
- Compensazione con obbligo di apposizione del visto di conformità per utilizzo di crediti in compensazione di importo superiore a 5.000 euro. Tale limite è elevato a 20.000 euro per i soggetti che ottengono un punteggio ISA almeno pari a 8 oppure un punteggio medio dei due anni precedenti pari a 8,5;
- Le compensazioni (sia per i privati che le partite IVA) devono essere effettuate utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline), indipendentemente dall’importo;
- Non è possibile utilizzare in compensazione importi in caso di iscrizione a ruolo di importi superiori a 1.500 euro.
La compensazione di crediti tributari sopra la soglia di 5.000 euro è possibile dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito.
Importo massimo compensabile
L’importo massimo compensabile è fissato, a regime, a due milioni di euro. Deve essere tenuto presente, in ogni caso, che l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di bloccare le compensazioni ritenute rischiose in base ai criteri individuati dalla stessa con il provvedimento 28.08.2018.
Mancato o parziale versamento degli acconti
Agli omessi, insufficienti o ritardati versamenti di acconti fiscali si applicano le sanzioni previste nei D.Lgs. n. 471 e 472 del 1997 (riforma del sistema sanzionatorio tributario non penale). Pertanto, in caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti IRPEF, IRES, IRAP e IVA, si applicano:
- La sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato o versato in ritardo;
- Gli interessi di mora, stabiliti nella misura annua del:
- 3,5%, in caso di pagamento in seguito alla notifica del c.d. “avviso bonario” (articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 462/97);
- 4%, per i ruoli resi esecutivi, se gli importi non pagati vengono iscritti a ruolo (articolo 20 del DPR n. 602/73).
Tali disposizioni interessano anche gli altri versamenti fiscali in acconto (es. cedolare secca, imposta sostitutiva per regime dei minimi e regime forfettario, IVIE e IVAFE), ai quali si applica la stessa disciplina delle imposte sui redditi. Per maggiori approfondimenti vi rimando ai seguenti contributi: “Acconti imposte: sanzioni per mancato o insufficiente versamento” e “Il nuovo ravvedimento operoso“.
Per qualsiasi dubbio, o richiesta di chiarimento ulteriore restiamo a vostra disposizione, qualora vogliate lasciarci un quesito nell’apposito spazio per i commenti. Oppure, per le situazioni più specifiche o personali potete contattarci separatamente.
Riepilogo dei principali codici tributo per il versamento di saldo ed acconti
IMPOSTA DA VERSARE | CODICE TRIBUTO |
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Saldo IRPEF | 4001 |
Acconto IRPEF (1° rata) | 4033 |
Addizionale regionale | 3801 |
Saldo addizionale comunale | 3844 |
Acconto addizionale comunale | 3843 |
Saldo IRES | 2003 |
Acconto IRES (1° rata) | 2001 |
Saldo IRAP | 3800 |
Acconto IRAP (1° rata) | 3812 |
Acconto 20% (tassazione separata) | 4200 |
Saldo cedolare secca | 1842 |
Acconto (1° rata) cedolare secca | 1840 |
Saldo IVIE | 4041 |
Acconto IVIE (1° rata) | 4044 |
Saldo IVAFE | 4043 |
Acconto IVAFE (1° rata) | 4047 |