Il presente contributo parte dall'analisi di un caso concreto riguardante la tassazione delle royalties in uscita dall'Italia. Nello specifico si tratta di compensi corrisposti da soggetti fiscalmente residenti in Italia verso una società capogruppo residente in Svizzera. La remunerazione corrisposta è legata allo sfruttamento economico di un marchio industriale. Il marchio, viene sfruttato da parte della società commerciale residente in Italia a fronte di royalties corrisposte alla holding Svizzera. Quest'ultima, è opportuno precisare che non opera per mezzo di una stabile organizzazione sul territorio dello Stato italiano.
Di seguito, andiamo ad analizzare la disciplina fiscale domestica e convenzionale riguardante la tassazione delle royalties in uscita verso la Svizzera per la remunerazione dello sfruttamento di un marchio industriale.
La tassazione delle royalties in uscita dall'Italia
La normativa fiscale prevede che i compensi corrisposti per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di brevetti industriali ad un soggetto fiscalmente residente in Italia possono assumere, in capo al soggetto percettore, la qualificazione (alternativa) di:
Reddito di impresa (art. 81 del DPR n. 917/86);
Reddito assimilato a quello da lavoro autonomo (art. 53 comma 2 lett. b) del DPR n. 917/86), ovvero
Reddito diverso (art. 67 comma 1 lett. g) del DPR n. 917/86.
Mentre le royalties conseguite nell'esercizio dell'impresa non sono soggette ad alcuna ritenuta alla fonte, ai sensi dell'art. 25 comma 1, ultimo periodo del DPR n. 600/73, negli altri due casi le stesse sono soggette ad una ritenuta a titolo d'acconto del 20%. Questa, in modo schematico, è la disciplina fiscale che caratterizza a livello domestico la tassazione delle royalties per lo sfruttamento economico delle opere dell'ingegno.
Qualora, invece, le royalties vengano corrisposte da un soggetto residente verso un soggetto fiscalmente non residente in Italia è necessario verificare se il reddito in questione assume rilevanza territoriale in Italia sulla base dei criteri di collegamento al territorio dello Stato previsti dall'art. 23 del DPR n. 917/86. In particolare, i compensi legati allo sfruttamento di un bene immateriale conseguiti da soggetti non residenti, se corrisposti dallo Stato, da soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, si considerano prodotti in Italia e, quindi, sono qui imponibili ai fini delle imposte dirette.
Presenza (o meno) di stabile organizzazione in Italia del percettore estero
Per quanto concerne le modalità di tassazione di tali compensi, qualora il soggetto percettore delle royalties sia un soggetto non residente con stabile organizzazione in Italia, tali royalties - se inerenti all'attività svolta dalla stabile organizzazione - concorrono a formare il reddito di impresa della stabile organizzazione stessa non essendo, pertanto, assoggettabili ad alcuna ritenuta alla fon...
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