Cosa blocca immediatamente l’istanza di rottamazione quinquies: pignoramenti presso terzi, iscrizioni di ipoteche, fermi amministrativi sui veicoli e qualsiasi altra forma di esecuzione forzata.
Dal momento della presentazione della domanda di definizione agevolata (rottamazione quinquies), scattano automaticamente una serie di effetti protettivi per il contribuente. La presentazione dell’istanza produce la sospensione immediata delle azioni esecutive e cautelari in corso, oltre al divieto di avviarne di nuove. Questo meccanismo di tutela opera in base all’art. 23 della Legge di Bilancio 2026, che prevede espressamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, oltre al blocco delle procedure esecutive.​
La comprensione di questi effetti è cruciale per chi si trova in una situazione di emergenza, con pignoramenti attivi o fermi amministrativi già iscritti. La tempistica di presentazione dell’istanza può fare la differenza tra il salvataggio delle proprie disponibilità economiche e l’assegnazione definitiva delle somme all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La rottamazione quinquies rappresenta una nuova opportunità per chi è rimasto escluso dalle precedenti definizioni agevolate o per chi è decaduto dalla rottamazione quater.
Indice degli argomenti
- Quali azioni si bloccano dalla data di invio della domanda
- Il pignoramento presso terzi: cosa succede alle somme già bloccate
- Fermi amministrativi: nuove iscrizioni vietate, quelli esistenti rimangono
- Dilazioni in corso: sospensione automatica delle rate
- Termini di prescrizione e decadenza: il “congelamento” dei diritti
- Differenze chiave tra rottamazione quater e quinquies
- Confronto effetti: prima e dopo la presentazione dell’istanza
- Infografica riepilogativa
Quali azioni si bloccano dalla data di invio della domanda
L’art. 23 della Legge di Bilancio 2026 stabilisce che a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla rottamazione quinquies, relativamente ai carichi definibili affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza. Questo meccanismo normativo comporta che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può procedere con nuove azioni esecutive e deve sospendere quelle già avviate. Il blocco opera automaticamente dalla ricezione dell’istanza, senza necessità di provvedimenti ulteriori o autorizzazioni.​
Le procedure che vengono immediatamente sospese comprendono i pignoramenti presso terzi ex art. 72-bis del DPR n. 602/73, le iscrizioni di ipoteche, i fermi amministrativi sui veicoli e qualsiasi altra forma di esecuzione forzata. Il divieto si estende anche alla possibilità di iscrivere nuovi fermi o ipoteche, creando uno “scudo protettivo” attorno al patrimonio del debitore.​
Il pignoramento presso terzi: cosa succede alle somme già bloccate
Il pignoramento presso terzi rappresenta uno degli strumenti più utilizzati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero coattivo dei crediti. Questa procedura, disciplinata dall’art. 72-bis del DPR n. 602/73, consente all’agente della riscossione di notificare direttamente alla banca o al datore di lavoro del debitore l’ordine di versare le somme disponibili.
Con la presentazione dell’istanza di rottamazione quinquies, la procedura esecutiva viene sospesa di diritto a far data dalla formalizzazione dell’adesione. Secondo quanto riportato dalle fonti specializzate, l’adesione alla rottamazione quinquies blocca il pignoramento dei soldi che si devono ricevere, impedendo all’Agenzia di acquisire le somme presenti sui conti correnti o gli stipendi. Da questo momento cessa l’obbligo del terzo (banca, datore di lavoro) di mantenere le somme in custodia in attesa di versarle all’erario.
Comunicazione immediata alla banca: È fondamentale che il contribuente comunichi tempestivamente l’avvenuta presentazione della domanda alla banca o al terzo pignorato. Questo consente di evitare che le somme vengano immediatamente assegnate all’Agenzia, considerando le tempistiche previste dall’art. 72-bis del DPR n. 602/73 (60 giorni per somme già maturate, scadenze successive per le restanti). Il terzo pignorato può quindi procedere alla restituzione delle somme al contribuente una volta verificata l’avvenuta adesione alla definizione agevolata.
Fermi amministrativi: nuove iscrizioni vietate, quelli esistenti rimangono
Il fermo amministrativo è una misura cautelare disciplinata dall’art. 86 del DPR n. 602/73 che impedisce la circolazione del veicolo del debitore. La procedura prevede l’invio di un preavviso con 30 giorni di tempo per mettersi in regola, dopodiché l’Agenzia procede con l’iscrizione del fermo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Con la presentazione dell’istanza di rottamazione quinquies, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può iscrivere nuovi fermi amministrativi sui veicoli del contribuente. Questo divieto opera immediatamente e riguarda anche i preavvisi già notificati ma non ancora perfezionati con l’iscrizione al PRA. Le fonti confermano che la rottamazione quinquies determina lo stop ai fermi amministrativi in via automatica dalla presentazione dell’istanza.
Tuttavia, i fermi già iscritti al momento della presentazione dell’istanza rimangono efficaci fino al pagamento della prima rata o dell’importo in unica soluzione. La cancellazione definitiva del fermo si ottiene solo con il perfezionamento della definizione agevolata, attraverso il pagamento integrale o della prima rata nei termini previsti. In caso di decadenza dalla rottamazione quinquies per mancato pagamento (oltre la tolleranza delle 8 rate previste), i fermi amministrativi precedentemente sospesi tornano immediatamente operativi.
Dilazioni in corso: sospensione automatica delle rate
Chi ha in essere una rateazione ordinaria ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73 ottiene la sospensione automatica del pagamento delle rate dalla data di presentazione dell’istanza di rottamazione quinquies. Questo significa che il contribuente non deve più versare le rate della dilazione precedentemente accordata, fino al termine di pagamento della prima rata della rottamazione o dell’importo in unica soluzione.
L’art. 23 della Legge di Bilancio 2026 prevede espressamente tra gli effetti della presentazione dell’istanza la sospensione delle dilazioni in corso. La norma ha lo scopo di evitare che il debitore debba sostenere contemporaneamente due piani di pagamento, alleggerendo così la pressione economica nel periodo transitorio. Questa sospensione rappresenta un importante strumento di tutela patrimoniale immediata per il contribuente che decide di aderire alla definizione agevolata.
Attenzione critica: se il contribuente decade dalla rottamazione quinquies, la dilazione precedente viene meno e l’intero debito residuo diventa immediatamente esigibile. Non sarà possibile riattivare la vecchia rateazione, rendendo fondamentale il rispetto delle scadenze della nuova definizione agevolata. La rottamazione quinquies prevede comunque una tolleranza significativa: è possibile non pagare fino a 8 rate senza decadere dal beneficio.​
Termini di prescrizione e decadenza: il “congelamento” dei diritti
L’art. 23 della Legge di Bilancio 2026 stabilisce che sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativamente ai carichi oggetto della definizione agevolata quinquies. Questo effetto ha una duplice conseguenza: da un lato protegge il contribuente dalle azioni esecutive, dall’altro “congela” il decorso dei termini che potrebbero portare all’estinzione del debito per prescrizione.
La sospensione opera dalla data di presentazione dell’istanza fino alla conclusione della procedura di rottamazione, sia essa positiva (con il pagamento integrale) o negativa (per decadenza oltre la tolleranza delle 8 rate). Durante questo periodo, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare nuove procedure esecutive, ma i termini di prescrizione non maturano in favore del debitore.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (sent. 11.8.2017 n. 20049), questa sospensione ha effetto immediato e automatico, senza necessità di provvedimenti espliciti da parte dell’agente della riscossione. Il contribuente deve però verificare che l’istanza sia stata correttamente recepita dall’Agenzia per poter far valere questo diritto in caso di contestazioni. Il contribuente, durante il periodo di adesione alla rottamazione quinquies, non è più considerato moroso verso l’agente della riscossione, con effetti positivi anche sul rilascio del DURC e sulla certificazione di regolarità fiscale.
Differenze chiave tra rottamazione quater e quinquies
La rottamazione quinquies introduce importanti novità rispetto alla precedente rottamazione quater che ampliano significativamente le opportunità per i contribuenti in difficoltà . La prima differenza fondamentale riguarda il perimetro temporale dei carichi definibili: la quinquies copre i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, mentre la quater si fermava al 30 giugno 2022.​
La seconda differenza, particolarmente vantaggiosa, riguarda il numero massimo di rate: la rottamazione quinquies consente di rateizzare il debito fino a 54 rate bimestrali (9 anni), contro le 18 rate massime della quater. Questa estensione temporale rende la definizione agevolata accessibile anche a debitori con importi rilevanti che non avrebbero potuto sostenere rate elevate.​
La terza novità riguarda la tolleranza sul mancato pagamento: la rottamazione quinquies ammette la possibilità di non pagare fino a 2 rate senza decadere dal beneficio. Questo rappresenta un significativo rafforzamento della tutela del contribuente rispetto alla rigidità della quater, che prevedeva la decadenza già dopo pochi giorni di ritardo sul pagamento anche solo di una rata.
Nella patica professionale, abbiamo visto decine di contribuenti in situazioni di emergenza legate a pignoramenti presso terzi e fermi amministrativi. La tempestività nella presentazione dell’istanza fa letteralmente la differenza tra perdere definitivamente le somme presenti sul conto corrente e poterle recuperare attraverso la sospensione della procedura esecutiva.
Leggi anche: Rottamazione Quinquies o 120 rate? | Adesione alla rottamazione da gennaio 2026 |
Confronto effetti: prima e dopo la presentazione dell’istanza
| Situazione | Prima dell’istanza | Dopo l’istanza quinquies |
|---|---|---|
| Pignoramenti presso terzi | Procedura in corso, somme bloccate per 60 gg | Sospensione di diritto, cessazione obbligo custodia |
| Nuovi fermi amministrativi | Possono essere iscritti dall’Agenzia | Divieto assoluto di nuove iscrizioni |
| Fermi già iscritti al PRA | Pienamente efficaci | Rimangono efficaci fino al pagamento prima rata |
| Dilazioni in corso (art. 19) | Rate da pagare secondo piano | Sospensione automatica delle rate |
| Termini prescrizione | Decorrono normalmente | Sospesi fino a conclusione rottamazione |
| Ipoteche | Possono essere iscritte | Divieto di nuove iscrizioni |
| Certificazione regolarità | Non rilasciabile se debiti | Contribuente non più moroso durante adesione |
| Numero rate massime | 18 rate (quater) o dilazione ordinaria | Fino a 54 rate bimestrali (9 anni) |
| Tolleranza mancato pagamento | Decadenza dopo 1 rata non pagata | Tolleranza fino a 2 rate non pagate |
NORMATIVA IN AGGIORNAMENTO: La rottamazione quinquies è disciplinata dall’art. 23 della Legge di Bilancio 2026, in fase di approvazione definitiva (dicembre 2025). I parametri operativi (numero rate, modalità pagamento, condizioni decadenza) potrebbero subire modifiche. Verificate sempre le informazioni aggiornate sul portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione prima di presentare l’istanza. Articolo aggiornato al 14 dicembre 2025.
Infografica riepilogativa
