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Rottamazione dei ruoli di Equitalia: la procedura

Fisco NazionaleRiscossione dei tributiRottamazione dei ruoli di Equitalia: la procedura

Guida alla procedura da seguire per ottenere la rottamazione dei ruoli di Equitalia, per accertamenti, procedure esecutive e atti emessi dall’Inps.

Il D.L. n. 193/2016 convertito dalla Legge n. 225/2016 prevede che, per i carichi affidati all’Agente della riscossione (società del gruppo Equitalia e Riscossione Sicilia) a decorrere dal 1º gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2016, il contribuente può fruire di una speciale sanatoria (“rottamazione dei ruoli“), beneficiando dello stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora (applicati in base all’articolo 30 del DPR n. 602/1973).

Per godere del beneficio introdotto, occorre versare per intero le somme richieste a titolo di capitale e gli interessi diversi da quelli di mora, come quelli da ritardata iscrizione a ruolo (articolo 20 del DPR n. 602/1973). Vediamo, quindi, una breve guida utile per capire come è possibile, per i contribuenti, beneficiare della rottamazione dei ruoli di Equitalia.

Rottamazione dei ruoli: in cosa consiste?

La rottamazione dei ruoli rappresenta una procedura, a disposizione dei contribuenti per eliminare dalle cartelle di pagamento una parte delle sanzioni e degli interessi dovuti, alleggerendo così il carico dei pagamenti da effettuare.

La procedura consente di eliminare sanzioni e interessi di mora, nonché di versare gli importi ratealmente: fino ad un importo massimo di cinque rate, di cui l’ultima deve essere corrisposta al massimo entro settembre 2018. Con riferimento alle ingiunzioni, viene prevista la possibilità di rottamare gli importi secondo le indicazioni e le modalità indicate dagli stessi enti locali (in tal caso, quindi, non dovrà essere utilizzata la procedura di seguito descritta ma quella più specifica che verrà definita dagli enti entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge).

Non rientrano nella rottamazione dei ruoli le sanzioni su violazioni diverse da quelle tributarie e contributive (es. lavoro nero, riciclaggio, Antitrust etc). Fanno eccezione le sanzioni per violazioni del Codice della strada, per le quali rimangono dovute le sanzioni ma vengono meno, oltre agli interessi di mora, le maggiorazioni (art. 27, Legge n. 689/1981). Per carichi affidati ad Equitalia, in sostanza, si intendono i ruoli (contenuti quindi nelle cartelle di pagamento), gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito dell’Inps.

Rottamazione dei ruoli: soggetti interessati

Non viene prevista alcuna preclusione soggettiva, pertanto, la procedura di rottamazione dei ruoli risulta applicabile ad ogni categoria di soggetto. Sono specificamente ammessi anche coloro che hanno già parzialmente versato le somme dovute, ad esempio, a seguito di provvedimento di rateazione, a condizione che risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1º ottobre 2016 al 31 dicembre 2016. Nelle ipotesi in cui il contribuente abbia promosso un procedimento giudiziario, lo stesso equivale alla rinuncia alla procedura di definizione agevolata.

Con riferimento alla rinuncia al procedimento:

  • Se il contribueJnte non ha presentato ricorso e non ha pagato nulla, potrà avvalersi della rottamazione con l’annullamento della sanzione, pagando solo l’aggio e le spese di notifica;
  • Se il contribuente ha presentato ricorso, respinto in primo grado e l’Ufficio ha iscritto a ruolo i 2/3 della somma contestata oltre aggio e spese, il contribuente potrà godere della definizione agevolata rinunciando al contenzioso in corso e pagando solo aggio e spese;
  • Se il contribuente ha presentato ricorso ed è risultato vittorioso in primo grado, non avendo, quindi, alcun importo iscritto a ruolo, non può accedere alla definizione agevolata. In caso di appello da parte dell’Ufficio sarà costretto a proseguire nel contenzioso, nella speranza di concluderlo positivamente anche nei successivi gradi di giudizio.

Rottamazione dei ruoli: ambito oggettivo

Sono interessati dalla procedura i carichi inclusi in ruoli affidati all’agente della riscossione negli anni dal 2000 al 2016. I crediti vantati dalle Casse previdenziali private dei liberi professionisti rientrano nell’applicazione della definizione agevolata.

Si segnala, inoltre, che l’accesso alla definizione agevolata permette il rilascio di un DURC positivo da parte degli enti previdenziali interessati. Al contrario, sono esclusi dai carichi affidati agli agenti della riscossione le seguenti ipotesi:

  • Iva all’importazione;
  • Recupero aiuti di Stato;
  • Condanne della Corte dei Conti;
  • Multe ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze di condanna;
  • Sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. In questo caso vengono abbattuti solo interessi di mora e sanzioni;
  • Altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione relativa ad obblighi e premi dovuti dagli Enti previdenziali.

La procedura si applica anche agli accertamenti esecutivi (ipotesi non prevista nel decreto ma confermata da Equitalia). La legge di conversione ha, inoltre, previsto la possibilità di applicare la rottamazione anche alle ingiunzioni promosse da enti locali: in questo caso, saranno gli stessi a definire tempi e modalità di adesione tramite delibera ad hoc emanata entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto (al momento non è prevista in questo caso la rottamazione degli interessi di mora).

Rottamazione dei ruoli: la procedura

Ai fini della definizione agevolata (con lo stralcio di interessi di mora e sanzioni), il contribuente deve manifestare all’Agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31 marzo 2017, apposita dichiarazione attraverso il modello DA1 (tramite sportello o PEC). Considerate le modifiche intervenute, il debitore potrà, entro la stessa data, comunicare modifiche all’istanza già presentata.

In detta dichiarazione, il contribuente può indicare il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 5, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e si assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Sospensione dei termini

La presentazione della dichiarazione determina la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L’Agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può, altresì, proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

L’Agente della riscossione comunica, entro il 31 maggio 2017 ai contribuenti che intendono aderire alla definizione agevolata e che, quindi, hanno presentato la dichiarazione:

  • L’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;
  • L’ammontare delle singole rate;
  • Il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Risposta di Equitalia

Equitalia, entro il prossimo 28 febbraio 2017, notificherà agli interessati i carichi affidati nell’anno 2016 per cui non risulta ancora notificata la cartella di pagamento (al fine di consentire la definizione) oppure in merito ai quali non è ancora stata notificata la presa in carico (articolo 29, del D.L. n. 78/2010).

A seguito della conversione in legge del Decreto Fiscale, Equitalia ha prontamente pubblicato la riedizione del modello DA1, con cui i contribuenti, o meglio i debitori, entro il prossimo 31 marzo 2017 (prima il termine era il 23 gennaio), possono comunicare la propria adesione. Equitalia dovrà rispondere entro il 31 maggio 2017 (prima il termine era il 24 aprile), e liquiderà altresì gli importi dovuti.

Il modello, per la parte sostanziale, non presenta novità, in quanto rimane la necessità circa l’impegno a rinunciare ai giudizi in corso, così come la possibilità di indicare i singoli carichi che si intendono definire.

Rottamazione dei ruoli: i pagamenti

Per quanto riguarda i pagamenti la legge stabilisce che gli stessi possono avvenire sia in unica soluzione (non indicando però la data) sia in 5 rate (per il 70%, a luglio, settembre e novembre 2017, per il 30% ad aprile e settembre 2018).

Nel modello di istanza si specifica che, per coloro i quali scelgono di versare il tutto in unica soluzione, la scadenza è stabilita per luglio 2017. Occorre indicare la modalità di pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata, che sarà successivamente quantificato e comunicato da Equitalia, optando per una delle seguenti alternative:

  • Pagamento in un’unica soluzione (versamento del 100% entro luglio 2017);
  • Pagamento in 5 rate (rata di luglio 2017, 24% del dovuto, rata di settembre 2017, 23% del dovuto, rata di novembre 2017, 23% del dovuto, rata di aprile 2018, 15% del dovuto, rata di settembre 2018, 15% del dovuto).

E’ anche possibile decidere di pagare attraverso la domiciliazione bancaria, barrando la relativa casella. In questo caso, Equitalia trasmetterà, insieme alla Comunicazione di adesione, anche il modulo che si potrà utilizzare per attivare l’addebito in conto presso il proprio istituto di credito.

Effetti del pagamento

Il pagamento rateale rappresenta un’eccezione alla disciplina della rateazione prevista dall’articolo 19 del DPR n. 602/73. La relativa disciplina, quindi, non si applica alla fattispecie in esame. In caso di mancato insufficiente o tardivo versamento dell’importo totale o della singola rata, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi.

In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’Agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato mediante:

  • Domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa;
  • Bollettini precompilati, che l’Agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione relativa agli importi da pagare;
  • Pagamento diretto presso gli sportelli dell’Agente della riscossione.

A seguito del pagamento delle somme indicate dalla comunicazione di Equitalia, l’Agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo: al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2018, l’elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

Alle somme occorrenti per aderire alla definizione, che sono oggetto di procedura concorsuale, si applica la disciplina dei crediti prededucibili. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 193/2016, la possibilità di definire i carichi può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente (anche a seguito di provvedimenti di rateazione) le somme dovute, a condizione che risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1º ottobre 2016 al 31 dicembre 2016.

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    Marco Corti
    Marco Cortihttps://fiscomania.com/
    Laureato in economia e commercio all'Universita di Pisa nel 2015 ha nel tempo approfondito temi a carattere fiscale per diversi quotidiani online. Attualmente consulente aziendale nel settore della finanza agevolata. Appassionato da sempre di economia e finanza ha iniziato la collaborazione con Fiscomania.com dal 2018.
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