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Rivalsa Inps 4%: chi può applicarla in fattura?

Fisco NazionaleProfessioniRivalsa Inps 4%: chi può applicarla in fattura?

La rivalsa INPS rappresenta una maggiorazione, per un massimo del 4%, da applicare ai compenso lordo fatturato dal libero professionista iscritto alla Gestione Separata ed addebitato al proprio committente. Come chiarito dalla stessa INPS, l’applicazione della rivalsa in fattura è facoltativa ed è opportuno che vi sia uno specifico accordo tra le parti per applicarla.

I liberi professionisti che non sono obbligati all’iscrizione in una cassa di previdenza (c.d. “professionisti senza cassa“) devono obbligatoriamente iscriversi alla gestione separata INPS (art. 2, co. 26, Legge n. 335/95). Devi sapere, infatti, che tutti i liberi professionisti devono versare i contributi previdenziali (quelli legati all’ottenimento di un futuro trattamento pensionistico) alla loro cassa professionale di appartenenza. Per evitare vuoi contributivi l’INPS ha introdotto una specifica gestione previdenziale (la gestione separata) dove devono versare i contributi i professionisti non dotati di una cassa previdenziale autonoma.

I professionisti iscritti alla gestione separata INPS hanno facoltà di addebitare in fattura il 4% a titolo di rivalsa al committente. Classico caso è quello degli amministratori di condominio, ma anche i copywriter, i consulenti informatici, il fisioterapista o il personal trainer e comunque tutti i professionisti non iscritti ad un albo o ordine professionale. La rivalsa INPS del 4% in fattura è un contributo economico che si aggiunge al compenso del professionista e che rappresenta reddito aggiuntivo.

In questo articolo intendo approfondire gli aspetti che riguardano l’applicazione della rivalsa INPS, e di come deve essere gestita in fattura. Infine, scopriremo se la rivalsa INPS è davvero così conveniente da addebitare al cliente. Cominciamo!

Chi sono i professionisti senza cassa che si devono iscrivere alla gestione separata INPS?

Il primo aspetto da evidenziare è che la rivalsa è collegata all’iscrizione alla gestione separata INPS. Questa gestione previdenziale, come anticipato, riguarda tutti i professionisti non dotati di autonoma cassa di previdenza. Questi professionisti, in buona sostanza, sono quelli regolamentati dalla Legge n. 4/2013. Questa disposizione è stata introdotta al fine di fornire un inquadramento all’attività di quei professionisti, che non sono inquadrati in Albi, ordini o collegi. In particolare, si tratta di:

“Attività economiche anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabili abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi”.

Le professioni comprese in questa definizione sono moltissime (si tratta di circa 200 attività, esercitate da più di tre milioni di persone). Alcune di queste attività sono tradizionali (amministratori di condominio, tributaristi, consulenti di investimento, traduttori, bibliotecari, tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, tecnici del controllo ambientale, sociologi, esperti in diagnostica dei beni culturali, etc). Altre, invece, sono di più recente formazione (pubblicitario, grafico, consulente aziendale, educatori, pedagogisti, guide turistiche).

Quali professionisti devono applicare la rivalsa INPS? – La gestione separata

Hanno facoltà di applicare la rivalsa INPS del 4% in fattura, i soggetti tenuti all’iscrizione alla gestione separata dell’INPS, ovvero coloro che svolgendo una professione abituale, anche se non esclusiva, attività di lavoro autonomo, diversa da quella che da origine a reddito d’impresa, non hanno cassa professionale autonome e per questo sono tenuti all’iscrizione obbligatoria alla gestione separata dell’INPS.

La gestione separata dell’INPS è un regime contributivo obbligatorio che, appunto, accoglie i versamenti previdenziali di tutti i professionisti che non sono dotati di una cassa professionale di appartenenza. Il funzionamento della gestione separata è legato alla dichiarazione dei redditi del professionista. Infatti, all’interno della propria dichiarazione reddituale il professionista determina la base imponibile previdenziale (che deriva da quella legata alle imposte sui redditi). Aspetto utile da evidenziare è che la base imponibile varia a seconda del regime fiscale utilizzato. In particolare:

  • I professionisti che adottano il regime della contabilità semplificata determinano l’imponibile attraverso la differenza tra ricavi tassabili e costi deducibili;
  • I professionisti che adottano il regime forfettario determinano l’imponibile attraverso l’applicazione dei coefficienti di redditività al fatturato (non vi è deduzione analitica dei costi sostenuti).

Alla base imponibile si applica un’aliquota previdenziale stabilita ogni anno dall’INPS con apposito provvedimento (attualmente è fissata al 25,98%) per determinare l’importo dei contributi dovuti dal professionista. Il versamento dei contributi alla gestione separata si effettua ogni anno (con modello F24), alle scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi. Si tratta del:

  • 30 giugno (per il versamento del saldo dell’anno precedente e del primo acconto dell’anno in corso);
  • 30 novembre (per il versamento del secondo acconto dell’anno in corso).

Per approfondire le modalità di determinazione e versamento dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata ti rimando all’articolo di approfondimento dedicato: “Gestione separata INPS: soggetti obbligati e contributi“. In questo contributo, invece, intendo andare ad analizzare le modalità di applicazione della rivalsa INPS nelle fatture dei professionisti.

La rivalsa INPS del 4% in fattura

Come abbiamo visto, professionisti che esercitano un’attività per la quale non è prevista un’apposita cassa di previdenza sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata dell’INPS. Ai sensi dell’articolo 1, comma 212, della Legge n. 622/1996:

ai fini dell’obbligo previsto dall’articolo 2, comma 26, della Legge n. 32/1995, i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 49, comma 1, del DPR n. 917/76, hanno titolo di addebitare ai committenti, con effetto dal 26 settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4% dei compensi lordi

In pratica, i professionisti tenuti all’iscrizione alla gestione separata, hanno la facoltà (attenzione, e non l’obbligo, vedi Circolare Inps n. 112/1996) di addebitare in fattura al proprio committente una maggiorazione del 4% del compenso concordato. Quindi, la rivalsa del 4% per il professionista rappresenta un contributo aggiuntivo al proprio reddito professionale. Lo scopo della rivalsa INPS 4% è quello di andare a riaddebitare al committente una quota pari al 4% dei contributi previdenziali che sono a carico del professionista. Naturalmente, la possibilità di applicare la rivalsa in fattura non modifica il fatto che rimangono a carico del professionista i versamenti dei contributi INPS.

Addebitando la rivalsa il professionista, in pratica, fa concorrere alla propria contribuzione previdenziale il soggetto committente. Deve essere evidenziato che, trattandosi di una possibilità e non di un obbligo, è opportuno che vi sia accordo tra le parti (professionista e committente) per l’applicazione di questo contributo aggiuntivo del 4%.

Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che tale rivalsa INPS del 4%, qualora venga addebitata in fattura, per il professionista rappresenta un reddito e per questo non può essere considerata allo stesso modo dei contributi previdenziali dei professionisti con cassa, che non costituiscono compenso (ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del DPR n. 917/76).

La rivalsa INPS del 4% deve, quindi, essere assoggettata a ritenuta d’acconto (articolo 25 del DPR n. 600/73 e Risoluzione n 109/E/1996) e concorre, inoltre, a formare la base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto (articolo 13 del DPR n. 633/72).

Accordo con il committente per l’applicazione della rivalsa INPS

Il professionista che intende inserire in fattura la rivalsa INPS è tenuto a concordare tale applicazione con il proprio committente. In particolare, è opportuno che l’applicazione della rivalsa sia indicata nel contratto sottoscritto tra le parti, riguardante la prestazione professionale richiesta al professionista. Molto spesso professionista e committente non concordano se il compenso sia o meno comprensivo di rivalsa. Questo può determinare il sorgere di eventuali problematiche. Per evitare problemi è consigliabile specificare sempre nel contratto se la rivalsa INPS si applica e nel caso se il compenso è da considerarsi al lordo o al netto della rivalsa. Nella maggior parte dei contratti il corrispettivo concordato è considerato “comprensivo di tutti gli oneri“. In questo caso se si vuole applicare la rivalsa questa va scorporata dal compenso (e non aggiunta). Per evitare sorprese meglio concordare tutto nel contratto.

E’ conveniente per il professionista applicare la rivalsa INPS in fattura?

Altro aspetto spesso fonte di equivoci riguarda la valutazione di convenienza riguardo l’applicazione della rivalsa INPS. La rivalsa, come detto, è considerata reddito a tutti gli effetti. Su tale reddito si pagano imposte e si versano ulteriori contributi. Quindi, non ci sono particolari elementi che portino a ritenere che sia un vantaggio il suo inserimento in fattura.

L’unico caso in cui la rivalsa INPS può essere vantaggiosa si ha qualora si riesca ad strappare al committente il pagamento del compenso, aggiuntivo della rivalsa. In tutti i casi in cui, invece, la rivalsa debba essere calcolata come scorporo per il professionisti non ci sono vantaggi dalla sua applicazione o meno. Per questo motivo consiglio, ove possibile, ai professionisti iscritti alla gestione separata INPS di applicare la rivalsa INPS del 4% in fattura, come quota aggiuntiva del compenso (e non come valore da scorporare dal compenso concordato).

Esempi di applicazione della rivalsa INPS in fattura

Come abbiamo visto i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, per i quali non è previsto l’obbligo di iscrizione ad una cassa professionale, sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata INPS. Essi pertanto hanno facoltà di applicare in fattura una maggiorazione del 4% a titolo di rivalsa INPS, che costituisce reddito aggiuntivo per il professionista. Andiamo ad analizzare, adesso, come applicare in fattura la rivalsa INPS del 4%, a seconda del diverso regime fiscale di appartenenza del professionista.

Fattura con rivalsa INPS 4% in regime dei minimi

Regime dei minimi (articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011)

DescrizioneImporto
Compenso prestazione professionale€ 1.000
Rivalsa contributo previdenziale INPS 4%€ 40
Totale Fattura€ 1.040

Fattura con rivalsa INPS 4% in regime forfettario

Regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014)

DescrizioneImporto
Compenso prestazione professionale€ 1.000
Rivalsa contributo previdenziale INPS 4%€ 40
Totale Fattura€ 1.040

Per quanto riguarda il regime forfettario, il valore della rivalsa INPS concorre alla determinazione del volume di fatturato annuo valido per la permanenza nel regime. Questo significa, ad esempio, che se un soggetto in regime forfettario ha fatturato 63.000 euro e 2.520 euro di rivalsa INPS, non può rimanere nel regime forfettario nell’annualità successiva. Su questo aspetto occorre prestare particolare attenzione.

Fattura con rivalsa INPS 4% in caso di contabilità semplificata

Regime di contabilità semplificata con Iva e ritenuta d’acconto

DescrizioneImporto
Compenso prestazione professionale € 1.000
Contributo previdenziale INPS 4%€ 40
Totale compenso€ 1.040
IVA 22%€ 228,80
Totale Fattura€ 1.268,80
Ritenuta di acconto 20%€ 208
Netto a pagare€ 1.060,80

In pratica, nelle fatture che prevedono l’applicazione della ritenuta d’acconto e dell’IVA, la rivalsa INPS del 4%:

  • Fa parte della base imponibile per il calcolo della ritenuta d’acconto e
  • Fa parte della base imponibile per l’applicazione dell’IVA.

Il netto a pagare in questa fattura è dato dal totale compenso (compenso più rivalsa), a cui deve essere sommata l’IVA e sottratta la ritenuta d’acconto. Ricordo che in tutte le fatture, dei contribuenti minimi e forfettari, qualora l’importo della prestazione, comprensivo di rivalsa superi la soglia di 77,47 euro si dovrà applicare la marca da bollo.

Consulenza fiscale online

In questo articolo ho cercato di spiegarti quali sono eventuali vantaggi legati all’applicazione della rivalsa INPS in fattura da parte del professionista (iscritto alla gestione separata). Tuttavia, mi rendo conto che potresti non aver completamente risolto i tuoi dubbi sull’argomento. Per questo non preoccuparti.

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    Domande frequenti

    È obbligatorio applicare la rivalsa INPS?

    Come chiarito dalla stessa INPS, l’applicazione della rivalsa INPS in fattura è facoltativa ed è opportuno che vi sia uno specifico accordo tra le parti per applicarla.

    La rivalsa INPS costituisce reddito per il professionista?

    La rivalsa INPS costituisce reddito per il professionista che la applica. La rivalsa INPS costituisce una maggiorazione fino al 4% del compenso e contribuisce, quindi, alla determinazione del reddito professionale del professionista che la applica.

    A chi spetta il versamento della rivalsa INPS?

    Il versamento della rivalsa INPS spetta al committente che la liquida con il pagamento della fattura del professionista. Il committente, infatti, al momento del pagamento della fattura, è tenuto a corrispondere al professionista l’intero importo (comprensivo, cioè, della maggiorazione fino al 4% per la rivalsa INPS). Una volta corrisposta al professionista è responsabilità di quest’ultimo determinare (con la dichiarazione dei redditi) e versare (in toto) i propri contributi previdenziali all’INPS.

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      Federico Migliorini
      Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
      Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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