Compensi per la licenza di registrazioni musicali corrisposti da società residenti in Italia a società non residenti è riconducibile alle fattispecie disciplinate dall’art. 23 co.2 lett. c) TUIR ovvero devono essere assoggettati a ritenuta a titolo di imposta del 30%, ai sensi dell’art. 25 co. 4 DPR n. 600/73.
Quando la tua azienda corrisponde compensi per licenze musicali verso soggetti non residenti, devi applicare una ritenuta fiscale alla fonte. Questa operazione, apparentemente semplice, nasconde numerose insidie: aliquote diverse a seconda del Paese, convenzioni internazionali da verificare, documentazione da acquisire e sanzioni pesanti in caso di errore.
Questa guida operativa ti accompagna passo dopo passo nella corretta applicazione della ritenuta in uscita sui compensi per licenze musicali, con esempi di calcolo reali, tabelle comparative delle convenzioni e casi pratici tratti dalla consulenza professionale.
Approfondimenti utili:
- Tassazione dei redditi prodotti in Italia dei non residenti.
- Ritenuta per redditi prodotti in Italia di non residenti.
Indice degli argomenti
- Quando i compensi per licenze musicali sono tassabili in Italia
- Ritenuta del 30%: la regola generale per compensi verso l’estero
- Convenzioni contro le doppie imposizioni: come ridurre la ritenuta
- Come verificare l’esistenza di una convenzione applicabile
- Direttiva UE Interessi e Canoni: esenzione per società consociate
- Il concetto di “beneficiario effettivo”: evitare contestazioni del Fisco
- Consulenza fiscale online
- Domande frequenti
Quando i compensi per licenze musicali sono tassabili in Italia
La normativa fiscale considera prodotti in Italia i compensi per licenze musicali se corrisposti da soggetti residenti nel nostro Paese, indipendentemente da dove si trova il beneficiario estero.
Base normativa – art. 23, comma 2, lettera c) del TUIR: I compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno sono prodotti in Italia se corrisposti da soggetti residenti. Questo principio si applica a registrazioni musicali, brevetti industriali, marchi e know-how.
“i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico“
Art. 23, co. 2 TUIR
Il criterio determinante non è dove viene utilizzata la licenza musicale, ma chi paga il compenso. Se il soggetto pagante è residente in Italia, scatta l’obbligo di tassazione italiana tramite ritenuta alla fonte.
Quali compensi rientrano nella ritenuta
Sono soggetti a ritenuta i compensi corrisposti per:
Opere dell’ingegno musicali (art. 23, co. 2, lett. c) TUIR):
- Registrazioni fonografiche e master.
- Composizioni musicali originali.
- Arrangiamenti e rielaborazioni.
- Colonne sonore.
Diritti connessi (Interpello n. 493/2020):
- Esecuzioni di artisti interpreti.
- Produzioni fonografiche.
- Riproduzioni industriali di registrazioni.
Esclusioni: Non rientrano i compensi per prestazioni artistiche dal vivo (concerti, spettacoli), che seguono regole diverse per la territorialità.
Approfondimenti utili:
Ritenuta del 30%: la regola generale per compensi verso l’estero
In assenza di convenzioni internazionali, la normativa prevede l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 30% sui compensi corrisposti a non residenti per licenze musicali.
Riferimento normativo – art. 25, comma 4 del DPR n. 600/1973: La ritenuta si applica sulla parte imponibile del compenso, determinata secondo le regole del TUIR.
Base imponibile: quanto tassare
La ritenuta non si applica sull’intero compenso, ma sulla parte imponibile, che varia a seconda del tipo di beneficiario:
Compensi all’autore/inventore (art. 50, co. 8 TUIR):
- Base imponibile: 75% del compenso lordo
- Deduzione forfettaria: 25%
- Esempio: su € 10.000 → ritenuta su € 7.500.
Compensi ad altri soggetti (art. 54, co. 8 TUIR):
- Base imponibile: 75% del compenso lordo (se diritti acquisiti a titolo oneroso)
- Base imponibile: 100% del compenso lordo (se diritti acquisiti a titolo gratuito)
- Esempio: su € 10.000 → ritenuta su € 7.500 oppure € 10.000.
Distinzione fondamentale – Interpello n. 616/2020: Se il beneficiario non è l’autore ma ha acquisito i diritti (ad esempio una casa discografica), la base imponibile dipende da come ha acquisito tali diritti. Il caso ha chiarito l’applicazione della ritenuta in uscita sui compensi pagati per licenze musicali a un ente situato nel Baliato di Jersey. Jersey è una dipendenza della Corona Britannica che non fa parte del Regno Unito e non ha concluso con l’Italia una convenzione per evitare la doppia imposizione. In questo caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che i compensi per l’utilizzo di registrazioni musicali, corrisposti da una società italiana a un ente con sede a Jersey, sono soggetti alla ritenuta in uscita del 30%. Tale decisione si basa sull’articolo 23 del TUIR, che considera questi redditi come prodotti in Italia, e sull’articolo 25 del DPR n. 600/73, che regola l’imposizione sui redditi dei non residenti.
Adempimenti
Gli adempimenti a carico del sostituto di imposta (impresa italiana erogante il compenso) sono i seguenti:
- Versamento ritenuta: modello F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento.
- Codice tributo: 1040.
- Certificazione: rilasciare al beneficiario estero.
- Dichiarazione: indicare in dichiarazione dei redditi e modello 770.
Questo caso riprende l’Interpello n. 616 del 23 dicembre 2020, dove l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’applicazione della ritenuta del 30% per compensi verso il Baliato di Jersey, territorio senza convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia.
Convenzioni contro le doppie imposizioni: come ridurre la ritenuta
Le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni consentono di applicare aliquote ridotte rispetto al 30% ordinario. L’Italia ha concluso oltre 100 convenzioni con altri Stati.
Principio generale – art. 75 del DPR n. 600/1973: Le convenzioni internazionali prevalgono sulla normativa interna italiana. Se esiste una convenzione applicabile, questa limita o elimina la ritenuta italiana.
Modello OCSE: tassazione esclusiva nello Stato di residenza
Il modello OCSE (art. 12, paragrafo 1) prevede che le royalty siano tassate esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario. Tuttavia, l’Italia si è riservata il diritto di tassare alla fonte nella maggior parte delle convenzioni.
Eccezioni – tassazione solo nello Stato estero:
- Irlanda (nessuna ritenuta italiana).
- Ungheria (nessuna ritenuta italiana).
Per tutti gli altri Paesi, l’Italia applica una ritenuta ridotta che varia dal 5% al 15% a seconda della convenzione specifica.
Tabella aliquote convenzionali: TOP 10 Paesi
| Paese | Aliquota ritenuta | Tipo compenso | Base normativa |
|---|---|---|---|
| Stati Uniti | 0% | Diritti d’autore opere letterarie/artistiche | Convenzione art. 12, co. 3 |
| Stati Uniti | 8% | Altri canoni (marchi, know-how) | Convenzione art. 12, co. 2 |
| Germania | 0% | Diritti d’autore in senso stretto | Convenzione art. 12 |
| Germania | 5% | Diritti connessi | Risoluzione 12/E/2004 |
| Francia | 5% | Tutti i canoni | Convenzione art. 12, co. 2 |
| Spagna | 8% | Diritti d’autore e canoni | Convenzione art. 12, co. 2 |
| Regno Unito | 8% | Tutti i canoni | Convenzione art. 12 |
| Svizzera | 5% | Diritti d’autore | Convenzione art. 12, co. 2 |
| Paesi Bassi | 5% | Tutti i canoni | Convenzione art. 12 |
| Belgio | 5% | Tutti i canoni | Convenzione art. 12 |
Nota critica – Interpello n. 493/2020: Le convenzioni distinguono tra “diritti d’autore” e “diritti connessi“. Nella convenzione Italia-Svizzera, i diritti connessi degli artisti beneficiano della ritenuta ridotta al 5%, mentre per altre convenzioni (es. Germania) potrebbero essere esenti.
Esempio di calcolo con convenzione Italia-Francia
CASO PRATICO: Società italiana paga royalty musicali a compositore francese
Dati operazione:
- Compenso lordo: € 30.000
- Beneficiario: Compositore residente in Francia (autore diretto)
- Convenzione Italia-Francia applicabile: aliquota 5%
Calcolo ritenuta:
- Base imponibile = € 30.000 × 75% = € 22.500
- Ritenuta convenzionale 5% = € 22.500 × 5% = € 1.125
- Netto erogato = € 30.000 – € 1.125 = € 28.875
Risparmio fiscale vs ritenuta ordinaria:
- Ritenuta ordinaria 30%: € 22.500 × 30% = € 6.750
- Ritenuta convenzionale 5%: € 1.125
- Risparmio: € 5.625 (83% in meno)
Confronto Paese senza convenzione: Se il beneficiario fosse in Jersey (senza convenzione), la ritenuta sarebbe € 6.750 invece di € 1.125.
Come verificare l’esistenza di una convenzione applicabile
Prima di corrispondere compensi a soggetti esteri, è obbligatorio verificare se esiste una convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e il Paese di residenza del beneficiario.
Procedura di verifica in 3 step
STEP 1 – Consultare l’elenco ufficiale: Accedi al sito dell’Agenzia delle Entrate, sezione “Fiscalità internazionale” → “Convenzioni e accordi” → “Elenco Paesi con cui l’Italia ha stipulato convenzioni”
STEP 2 – Leggere l’articolo 12 della convenzione: Ogni convenzione dedica l’art. 12 (o simile) ai “canoni” o “royalties”. Verifica:
- Aliquota massima applicabile
- Definizione di “canoni” (se include diritti d’autore musicali)
- Distinzione tra diritti d’autore e diritti connessi
STEP 3 – Verificare eventuali protocolli aggiuntivi: Alcune convenzioni hanno protocolli che modificano o chiariscono le aliquote. Esempio: Convenzione Italia-Germania con nota interpretativa sui diritti connessi.
Documenti da richiedere al beneficiario estero
Per applicare la ritenuta ridotta prevista dalla convenzione, il sostituto d’imposta italiano deve acquisire:
Certificato di residenza fiscale:
- Rilasciato dall’Autorità fiscale del Paese estero
- Attesta che il beneficiario è residente fiscalmente in quel Paese
- Validità: riferito al periodo d’imposta del pagamento
- Modelli standard: disponibili sul sito Agenzia Entrate per ogni convenzione
Dichiarazione di beneficiario effettivo:
- Il beneficiario dichiara di essere l’effettivo percettore del reddito
- Esclude interposizioni fittizie o soggetti “schermo”
- Prevista per contrastare il treaty shopping
Attestazione possesso requisiti convenzionali:
- Per convenzioni UE: modello standardizzato
- Per altre convenzioni: dichiarazione del beneficiario
Tempistica acquisizione – Prassi Agenzia Entrate: In via prudenziale, acquisire la documentazione prima del pagamento. Tuttavia, è ammessa l’acquisizione entro la presentazione della dichiarazione annuale, con possibilità di regolarizzare.
Direttiva UE Interessi e Canoni: esenzione per società consociate
Per pagamenti tra società consociate residenti nell’Unione Europea, la Direttiva 2003/49/CE (recepita con art. 26-quater del DPR n. 600/1973) prevede l’esenzione totale dalla ritenuta italiana.
Requisiti per l’esenzione Direttiva Interessi-Canoni
Requisiti soggettivi:
- Entrambe le società devono essere residenti UE.
- Entrambe devono essere soggette a una delle imposte elencate nell’allegato alla Direttiva.
- Devono avere la forma giuridica prevista dalla Direttiva.
Requisiti partecipativi:
- Una società possiede almeno il 25% dell’altra, oppure.
- Una terza società possiede almeno il 25% di entrambe.
- Partecipazione diretta (non tramite holding estera).
- Possesso ininterrotto per almeno 12 mesi.
Beneficiario effettivo:
- La società percipiente deve essere il beneficiario effettivo.
- Esclude società conduit o schermo prive di sostanza.
Il concetto di “beneficiario effettivo”: evitare contestazioni del Fisco
Il requisito del beneficiario effettivo (beneficial owner) è fondamentale per applicare le aliquote ridotte previste dalle convenzioni o l’esenzione della Direttiva UE.
Cosa significa “beneficiario effettivo”
Il beneficiario effettivo è il soggetto che ha il diritto di godere liberamente dei proventi, senza obbligo di trasferirli ad altri soggetti.
Commentario OCSE agli articoli 10, 11 e 12: Il concetto di beneficial owner mira a contrastare situazioni in cui un soggetto formalmente percepisce il reddito ma è contrattualmente o sostanzialmente obbligato a trasferirlo ad altri.
Esempi di NON beneficiario effettivo:
- Società conduit che riceve royalty e le trasferisce immediatamente alla controllante.
- Agente che incassa per conto di terzi.
- Trust o fondazioni senza sostanza economica.
- Società schermo in paradisi fiscali.
Onere della prova: chi deve dimostrare cosa?
Posizione Agenzia delle Entrate – Sentenza CTR Lombardia n. 5986/2016: Il contribuente italiano che applica la ritenuta ridotta deve dimostrare che il percettore estero è il beneficiario effettivo.
Elementi da verificare:
- Sostanza economica del percettore (dipendenti, uffici, attività).
- Autonomia decisionale.
- Assenza di obblighi contrattuali di trasferire i fondi.
- Durata del possesso dei diritti.
- Attività effettivamente svolta.
Documentazione da acquisire:
- Bilanci del percettore (per verificare sostanza).
- Organigramma aziendale.
- Contratti che regolano la titolarità dei diritti.
- Dichiarazione del percettore che attesta di essere beneficiario effettivo.
Sentenza Cassazione n. 21220/2006: Il solo certificato di residenza fiscale non è sufficiente se il Fisco contesta l’interposizione fittizia. Occorre provare la sostanza economica.
Consulenza fiscale online
Se ti trovi a dover gestire ritenute fiscali sui compensi verso soggetti esteri e hai bisogno di chiarimenti, non esitare a contattarci per una consulenza personalizzata.
Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento. Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.
Domande frequenti
Se non applichi la ritenuta dovuta, sei soggetto a sanzione amministrativa del 20% dell’importo non trattenuto (art. 14 D.Lgs. 471/1997). Inoltre, rispondi solidalmente con il beneficiario estero per l’imposta non trattenuta, gli interessi e le sanzioni. L’Agenzia delle Entrate può richiedere a te l’importo dovuto, che difficilmente recupererai dal beneficiario estero.
Se hai applicato la ritenuta ordinaria del 30% ma successivamente ottieni la documentazione per l’aliquota ridotta convenzionale, il beneficiario estero può richiedere il rimborso all’Agenzia delle Entrate italiana presentando istanza con: certificato residenza fiscale, attestazione della ritenuta subita, copia convenzione con evidenza articolo applicabile, modulo di rimborso previsto dalla specifica convenzione. Tempi: generalmente 12-24 mesi.
Se trattieni correttamente la ritenuta ma non la versi entro il 16 del mese successivo, sei soggetto a sanzione del 25% della ritenuta non versata (art. 13 D.Lgs. 471/1997) più interessi di mora.