L’art. 16-bis del TUIR (DPR n. 917/86) definisce l’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia. La detrazione spettante, come indicato dalla normativa prevede la possibilità di poter portare in detrazione i costi sostenuti a seguito della ristrutturazione dell’immobile, nella misura pari al 36-50% delle spese sostenute, fino ad un tetto massimo pari a 96.000,00 euro.
Nel caso la spesa fosse superiore al limite di spesa previsto, la detrazione spetterebbe comunque fino al limite dei 96.000,00 euro.
L’Agenzia delle Entrate specifica in una scheda informativa come l’agevolazione pari al 50% per un tetto massimo di spesa di 96.000,00 euro, sia da considerarsi per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024. Tuttavia, al termine del suddetto periodo l’agevolazione fiscale prevede, una detrazione d’imposta pari al 36% per tutti i tipi di lavori svolti nei limiti di spesa pari a 48.000,00 euro, salvi eventuali proroghe da parte del Governo.
La detrazione spetta in 10 quote annuali di pari importo, così come previsto dall’art. 16-bis del DPR n. 917/86, il contribuente potrà beneficiarne in sede di dichiarazione dei redditi. La detrazione è spettante qualora il contribuente abbia la capienza Irpef per poter recuperare il credito, per tal motivo è sempre consigliato, prima di eseguire importanti lavori di ristrutturazione, chiedere informazioni dal nostro commercialista di fiducia o da un tecnico specializzato.
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Quali lavori rientrano nell’agevolazione fiscale?
L’agevolazione fiscale prevista dall’art. 16-bis, è prevista a seguito di interventi di ristrutturazione sulle singole unità immobiliari che riguardano la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia.
La normativa si è espressa anche di fronte a quelli che sono gli interventi sulle parti comuni per gli edifici residenziali, per cui manutenzione ordinaria e straordinaria, e come per le singole unità abitative, sono previste le agevolazioni fiscali per il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia.
In generale, quando si parla di detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, facciamo riferimento all’immobile esistente, con esclusione degli interventi di nuova costruzione.
Molto spesso chi si ritrova a svolgere lavori di ristrutturazione, si trova davanti a casistiche particolari, come ad esempio la ristrutturazione totale e nuova costruzione dell’immobile mantenendo la stessa metratura, è da considerarsi nuova costruzione? Se svolgo lavori di ristrutturazione e ampliamento volumetrico posso portare in detrazione la spesa?
Risoluzione 4/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate
Di fronte a questi quesiti, l’Agenzia delle Entrate cerca di fare chiarezza con la Risoluzione n. 4/E/2011. In particolare l’Agenzia definisce come, la detrazione del 36-50% si renda applicabile solamente con riferimento ai lavori di ristrutturazione e non anche a quelli di ampliamento, ma solo se i costi di ristrutturazione si tengono separati dai costi sostenuti per l’ampliamento volumetrico.
La precisazione che viene posta dall’Agenzia delle Entrate, è che l’agevolazione che da diritto alla detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente, questo perché l’ampliamento configura in nuova costruzione.
Tuttavia nel corso degli anni sono state previste altre Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate, di fronte al concetto di “ampliamento” . Come vedremo già la risoluzione 4/E/2011 trattava in merito all’ampliamento.
Ampliamento di edifici abitativi previsto dalla Risoluzione 4/E/2011
La Risoluzione Ade, prevede che i Comuni possano rilasciare permessi a costruire e ampliare gli edifici abitativi fino al 20% del loro volume o superficie coperta. Inoltre, per gli edifici antecedenti al 1989 è prevista la possibilità di demolire e ricostruire qualora sussistano lavori energetici e di sicurezza, di cui l’immobile aveva necessità.
La volumetria dell’immobile
La volumetria dell’immobile, è da sempre stata la discriminante, dell’applicabilità delle norme in tema di ristrutturazione edilizia. Ovvero, dal 21 Agosto 2013 si è riformulato il concetto di ristrutturazione e ampliamento, connotando il termine sagoma e volume metrico dell’immobile.
E’ stato convenuto che nell’ambito dei lavori di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche i lavori di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quella preesistente, senza che l’immobile abbia la medesima sagoma precedente.
Il volume metrico, differenzia dalla misura normativa precedentemente esposta, la quale prevedeva la costruzione dell’immobile con la medesima sagoma.
Attualmente è bene precisare, che a seguito della pubblicazione del Decreto Semplificazioni in Gazzetta Ufficiale del D.L. 76/2020, sono stati rivisti alcuni aspetti riguardanti anche la volumetria dell’immobile.
Il Decreto prevede che di fronte, alla demolizione e ricostruzione dell’immobile con diversa sagoma, e con le innovazioni previste per l’adeguamento alla normativa antisismica, e di installazione di impianti tecnologici che migliorano l’efficientamento energetico, sia prevista la possibilità di aumentare il volume metrico, nei soli casi previsti dalla legge, o da strumenti urbanistici, l’incremento di volumetria.
Ricordiamo come sia opportuno, verificare precedentemente i lavori che dovranno essere svolti, per avere massima certezza della detraibilità degli stessi una volta eseguiti.
Quindi l’agevolazione a seguito di un ampliamento è prevista, solo nei casi di demolizione e successiva ricostruzione? No, vediamo di seguito.
La Circolare n. 57/E/1998
L’ampliamento di superfici e volumi è detraibile, in deroga, solo se riguarda la costruzione dei servizi igienici per la costruzione dei quali è possibile aumentare sia le superfici che il volume esistente.
La Circolare 57/E/1998, è molto esaustiva, sul fatto che la sola forma di ampliamento prevista a seguito di lavori di ristrutturazione edilizia sia riferita ai soli servizi igienici.
Inoltre la medesima Circolare ci indica come sia possibile, portare in detrazione fiscale i costi di ampliamento degli edifici esistenti pur mantenendo la medesima volumetria originariamente assentita, come già spiegato in precedenza.
E’ qui che si parla per la prima volta di volumetria e sagoma, fino ad arrivare alla Risoluzione 4/E/2011 che estende il permesso a costruire fino al 20% del volume o superficie coperta. Gli interventi di ampliamento erano previsti in attuazione del Piano Casa art. 11 D.L. 112/2008
Ampliamento del Box pertinenziale
Ricordiamo il caso specifico riguardante la ristrutturazione con ampliamento di un box pertinenziale, in questo caso la detrazione spetta anche per le spese relative all’ampliamento, solo nel caso in cui lo stesso sia funzionale alla creazione di un nuovo posto auto, o prevede comunque la creazione di un box che presenta caratteristiche diverse da quelle presenti su box già esistenti.
Il requisito fondamentale, richiesto ai fini della detrazione fiscale, è la pertinenza, definita dall’art. 817 c.c., la quale configura nelle cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di altra cosa. Il box auto non deve necessariamente essere un locale contiguo alla casa.
Abbiamo visto come le ristrutturazioni in tema di ampliamento, nuova costruzione e pertinenze, debbano sempre essere valutate previamente, per evitare di incorrere in una spesa economica consistente senza poter poi beneficiare della detrazione fiscale.