L'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 296/E/25 chiarisce che il riscatto anticipato del fondo pensione si tassa come reddito di lavoro dipendente, non come pensione. Il fondo applica ritenuta del 23% sulla parte imponibile verso percettore non residente in Italia.
Trasferisci la residenza all'estero ma hai ancora un fondo pensione aperto in Italia? Riscattare la posizione prima del pensionamento comporta conseguenze fiscali diverse rispetto all'erogazione della pensione vera e propria. L'Agenzia delle Entrate lo ha chiarito con la risposta a interpello n. 296 del 26 novembre 2025, stabilendo che il riscatto anticipato deve essere inquadrato tra i redditi di lavoro dipendente e non tra le pensioni. Questa distinzione modifica radicalmente l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni, attribuendo all'Italia potestà impositiva concorrente anziché esclusiva allo Stato di residenza.
Il caso riguarda un cittadino italiano residente a Singapore dall'anno X, iscritto all'AIRE, che chiede il riscatto totale anticipato di un fondo pensione chiuso collegato all'attività lavorativa svolta in Italia fino all'anno X-1. Non ha ancora maturato i requisiti anagrafici per il pensionamento secondo la normativa italiana, ma il regolamento del fondo consente comunque il riscatto anticipato dell'intera posizione. La questione è se si applichi l'articolo 17 della Convenzione Italia-Singapore, che riserva la tassazione esclusiva allo Stato di residenza per le pensioni, oppure l'articolo 14 sui redditi da lavoro subordinato.
Le prestazioni pensionistiche complementari costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR. Per i non residenti, questo reddito si produce in Italia quando viene corrisposto da un soggetto residente nel territorio dello Stato, come prevede l'articolo 23, comma 2, lettera b del TUIR. Il fondo pensione residente deve quindi applicare una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sulla parte imponibile, secondo gli articoli 24, comma 1-quater del DPR n. 600/73 e 14 del D.Lgs. n. 252/05.
Quando il riscatto non è pensione
La normativa interna qualifica le prestazioni come redditi assimilati a lavoro dipendente, ma resta da verificare quale articolo della Convenzione si applica. L'articolo 17 del Trattato Italia-Singapore attribuisce potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza sulle pensioni e altre remunerazioni analoghe pagate in relazione a un cessato impiego privato. L'articolo 14, invece, disciplina i redditi da servizi personali (lavoro subordinato e autonomo), prevedendo tassazione concorrente quando l'attività viene svolta in uno Stato diverso da quello di residenza al momento della percezione.
Il Commentario OCSE all'articolo 18 del Modello (corrispondente all'art. 17 della Convenzione) chiarisce che determinare se un pagamento rientri tra i redditi di lavoro o tra le pensioni è questione di fatto. Un pagamento costituisce "altra remunerazione ...
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