L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 296/E/25 chiarisce che il riscatto anticipato del fondo pensione si tassa come reddito di lavoro dipendente, non come pensione. Il fondo applica ritenuta del 23% sulla parte imponibile verso percettore non residente in Italia.
Trasferisci la residenza all’estero ma hai ancora un fondo pensione aperto in Italia? Riscattare la posizione prima del pensionamento comporta conseguenze fiscali diverse rispetto all’erogazione della pensione vera e propria. L’Agenzia delle Entrate lo ha chiarito con la risposta a interpello n. 296 del 26 novembre 2025, stabilendo che il riscatto anticipato deve essere inquadrato tra i redditi di lavoro dipendente e non tra le pensioni. Questa distinzione modifica radicalmente l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni, attribuendo all’Italia potestà impositiva concorrente anziché esclusiva allo Stato di residenza.
Il caso riguarda un cittadino italiano residente a Singapore dall’anno X, iscritto all’AIRE, che chiede il riscatto totale anticipato di un fondo pensione chiuso collegato all’attività lavorativa svolta in Italia fino all’anno X-1. Non ha ancora maturato i requisiti anagrafici per il pensionamento secondo la normativa italiana, ma il regolamento del fondo consente comunque il riscatto anticipato dell’intera posizione. La questione è se si applichi l’articolo 17 della Convenzione Italia-Singapore, che riserva la tassazione esclusiva allo Stato di residenza per le pensioni, oppure l’articolo 14 sui redditi da lavoro subordinato.
Le prestazioni pensionistiche complementari costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR. Per i non residenti, questo reddito si produce in Italia quando viene corrisposto da un soggetto residente nel territorio dello Stato, come prevede l’articolo 23, comma 2, lettera b del TUIR. Il fondo pensione residente deve quindi applicare una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sulla parte imponibile, secondo gli articoli 24, comma 1-quater del DPR n. 600/73 e 14 del D.Lgs. n. 252/05.
Indice degli argomenti
Quando il riscatto non è pensione
La normativa interna qualifica le prestazioni come redditi assimilati a lavoro dipendente, ma resta da verificare quale articolo della Convenzione si applica. L’articolo 17 del Trattato Italia-Singapore attribuisce potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza sulle pensioni e altre remunerazioni analoghe pagate in relazione a un cessato impiego privato. L’articolo 14, invece, disciplina i redditi da servizi personali (lavoro subordinato e autonomo), prevedendo tassazione concorrente quando l’attività viene svolta in uno Stato diverso da quello di residenza al momento della percezione.
Il Commentario OCSE all’articolo 18 del Modello (corrispondente all’art. 17 della Convenzione) chiarisce che determinare se un pagamento rientri tra i redditi di lavoro o tra le pensioni è questione di fatto. Un pagamento costituisce “altra remunerazione analoga” a una pensione quando rappresenta una commutazione della pensione o un ristoro per una riduzione della stessa. Tipicamente si verifica quando il beneficiario può scegliere, al momento del pensionamento, tra la pensione periodica o una somma forfetaria calcolata in base ai contributi versati o alla pensione cui avrebbe avuto diritto.
Altri fattori rilevanti includono il fatto che il pagamento avvenga in costanza di attività lavorativa e il raggiungimento dell’età di pensionamento per quel tipo di impiego. Il Commentario esclude espressamente che il rimborso di contributi pensionistici costituisca “altre remunerazioni analoghe” ai fini della disposizione sulle pensioni.
Attenzione: La persona deve aver maturato il diritto ad accedere alla prestazione pensionistica perché l’importo sia trattato come pensione sotto il profilo convenzionale.
Nel caso analizzato dalla risposta n. 296/E/25, il contribuente non ha ancora maturato il requisito anagrafico per il pensionamento. Riscatta semplicemente l’intera posizione sotto forma di capitale, liquidando quanto accumulato alla data del disinvestimento. Non si sostituisce un trattamento pensionistico già maturato e quindi il reddito non rientra tra le “altre remunerazioni analoghe” dell’art. 17.
Inquadramento tra i redditi di lavoro subordinato
Gli importi derivanti dal riscatto vanno ricondotti alle “altre remunerazioni analoghe” ai salari e stipendi dell’art. 14, paragrafo 1, della Convenzione. Questa interpretazione si basa sull’art. 3, paragrafo 2, del Trattato, secondo cui le espressioni non diversamente definite hanno il significato attribuito dalla legislazione dello Stato che applica la Convenzione. La normativa relativa all’IRPEF, in particolare l’art. 50 del TUIR, annovera tra i redditi assimilati a lavoro dipendente le prestazioni pensionistiche complementari comunque erogate.
L’articolo 14 della Convenzione prevede potestà impositiva concorrente quando l’attività lavorativa viene svolta nello Stato contraente diverso da quello di residenza al momento della percezione. Occorre verificare il luogo di svolgimento dell’attività in ciascun periodo d’imposta oggetto di contribuzione. Quando la posizione previdenziale si è interamente maturata negli anni in cui il contribuente svolgeva attività lavorativa in Italia, i redditi da riscatto sono imponibili in Italia ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1.
L’eventuale doppia imposizione viene risolta dallo Stato di residenza (Singapore) applicando l’articolo 22 della Convenzione. Nella pratica, Singapore riconosce un credito d’imposta per le imposte pagate in Italia, evitando così la doppia tassazione economica.
Differenze con la risposta 111/2023
La risposta n. 296/E/25 si pone in continuità con il precedente interpello 111/E/23, pur riguardando fattispecie diverse. La risposta 111 del 2023 aveva applicato l’articolo 17 del Trattato Italia-Singapore a somme erogate come rendita vitalizia irreversibile e a titolo di RITA a un residente di Singapore. In quel caso l’Agenzia riconobbe il trattamento pensionistico convenzionale perché le somme erano state corrisposte a fronte del cessato impiego e il beneficiario aveva maturato i requisiti per accedere alla prestazione.
La diversità tra i due casi evidenzia l’importanza del momento in cui avviene l’erogazione. La RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) presuppone il possesso di specifici requisiti soggettivi: almeno cinque anni di inattività lavorativa e raggiungimento della soglia anagrafica per la pensione di vecchiaia meno dieci anni (attualmente 57 anni), oppure cessazione dell’attività lavorativa con almeno 20 anni di contribuzione e maturazione dei requisiti pensionistici entro i cinque anni successivi.
Nel caso della risposta 296/2025, invece, il contribuente è ancora lontano dall’età pensionabile e non ha maturato alcun diritto alla prestazione. Esercita semplicemente la facoltà di riscatto anticipato prevista dal regolamento del fondo, opzione che molti fondi chiusi riservano agli aderenti che cessano l’attività lavorativa presso l’azienda aderente.
Tabella riepilogativa: trattamento fiscale di pensioni e rendite (secondo le CDI)
| Fattispecie | Età/Requisiti | Articolo applicabile (Modello OCSE) | Potestà impositiva |
| Pensione/Rendita Vitalizia | Requisiti di maturazione della pensione soddisfatti (età, contributi) | Art. 17 (Pensioni) | Esclusiva dello Stato di residenza del beneficiario |
| RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) | Almeno 57 anni + altri requisiti previsti per l’accesso | Art. 17 (Pensioni) | Esclusiva dello Stato di residenza del beneficiario |
| Riscatto anticipato (liquidazione in capitale) | Requisiti non maturati (es. inattività, perdita del lavoro) | Art. 14 (Servizi personali indipendenti) o Art. 21 (Altri redditi) | Concorrente (Italia + Stato di residenza), con priorità all’Italia per la tassazione |
Applicazione pratica delle ritenute
Il fondo pensione italiano, in qualità di sostituto d’imposta, deve applicare una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sulla parte imponibile delle somme erogate. La percentuale della ritenuta è del 23% per i primi 15 anni di partecipazione al fondo, ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino a un minimo del 15%.
Calcoli la base imponibile sottraendo dall’importo totale erogato i contributi versati e già tassati. I rendimenti maturati nel tempo costituiscono la componente imponibile su cui si applica la ritenuta. Se hai versato contributi per 10 anni accumulando complessivamente € 50.000 e la posizione vale € 65.000 al momento del riscatto, la base imponibile è di € 15.000. Con 10 anni di partecipazione, la ritenuta è del 23%, pari a € 3.450.
I contributi dedotti al momento del versamento concorrono invece interamente a formare reddito, tassati con la ritenuta applicabile in base agli anni di partecipazione. Questa componente si aggiunge ai rendimenti per determinare la base imponibile complessiva.
Presunzione di residenza per Singapore
La risposta richiama la presunzione legale relativa di residenza fiscale in Italia prevista dall’art. 2, comma 2-bis del TUIR. I cittadini italiani cancellati dalle anagrafi e trasferitisi in Stati a fiscalità privilegiata si considerano residenti in Italia salvo prova contraria. Singapore rientra nella lista del Decreto Ministeriale 4 maggio 1999, quindi la presunzione opera automaticamente.
Fornisci prova contraria dimostrando l’effettiva residenza a Singapore attraverso documentazione idonea: contratto di lavoro locale, residenza anagrafica, permanenza fisica nel territorio, centro degli interessi vitali ed economici. L’Agenzia precisa che l’accertamento sulla residenza effettiva esula dall’interpello, richiedendo verifica di elementi fattuali esperibile solo in sede di controllo. Il parere viene reso assumendo acriticamente quanto dichiarato dal contribuente.
Questa precisazione tutela l’amministrazione finanziaria, lasciando impregiudicata la possibilità di contestare successivamente la residenza estera qualora emergano elementi diversi. Chi si trasferisce a Singapore deve quindi prestare particolare attenzione a consolidare la propria posizione con documentazione probante, evitando di mantenere legami troppo stretti con l’Italia che potrebbero far ritenere la residenza fiscale ancora italiana.
Gestione della doppia imposizione
L’articolo 22 della Convenzione Italia-Singapore attribuisce allo Stato di residenza il compito di eliminare la doppia imposizione economica. Singapore riconosce un credito d’imposta pari all’imposta italiana effettivamente pagata, nei limiti dell’imposta singaporiana applicabile allo stesso reddito. Questo meccanismo garantisce che il carico fiscale complessivo non superi quello del Paese con tassazione più elevata tra i due.
Nella pratica, compili la dichiarazione dei redditi singaporiana includendo il reddito da riscatto del fondo pensione italiano. Singapore calcola l’imposta sul reddito mondiale e riconosce in detrazione l’imposta già pagata in Italia tramite ritenuta alla fonte. Se l’aliquota singaporiana è inferiore a quella italiana, non recuperi l’eccedenza; se è superiore, versi la differenza a Singapore.
Conservi la certificazione rilasciata dal fondo pensione italiano che attesta l’ammontare lordo erogato e la ritenuta applicata. Questo documento costituisce la prova dell’imposta italiana da portare in detrazione nella dichiarazione singaporiana. Senza certificazione adeguata, rischi di non ottenere il credito d’imposta, subendo effettivamente una doppia tassazione.
Attenzione: Verifica sempre con un consulente locale le modalità operative per richiedere il credito d’imposta estero. Ogni Paese ha procedure specifiche e termini precisi per l’utilizzo del credito, pena la decadenza dal beneficio.
Confronto con altre convenzioni
L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate segue i principi generali del Modello OCSE, applicabili alla maggior parte delle convenzioni bilaterali stipulate dall’Italia. Tuttavia, esistono trattati che disciplinano espressamente le somme forfetarie e i riscatti anticipati, evitando incertezze interpretative.
Alcune convenzioni più recenti includono protocolli aggiuntivi o note di chiarimento che specificano il trattamento dei pagamenti in capitale da fondi pensione. Quando ti trasferisci all’estero, verifica sempre il testo della specifica convenzione applicabile, non limitandoti ai principi generali. Piccole differenze di formulazione possono modificare sostanzialmente l’inquadramento fiscale.
La Convenzione Italia-Regno Unito, ad esempio, disciplina espressamente le somme forfetarie da fondi pensione all’articolo 17, paragrafo 2, attribuendo potestà impositiva allo Stato della fonte con limite massimo del 15%. Questo approccio differisce significativamente da quello Italia-Singapore, dove manca una disciplina espressa e si applica la distinzione tra articolo 14 e 17.
Documentazione necessaria
Richiedi al fondo pensione una simulazione dettagliata del riscatto prima di prendere qualsiasi decisione. La simulazione deve evidenziare l’importo lordo spettante, la ritenuta applicabile in base agli anni di partecipazione, i contributi dedotti da riportare a tassazione, e l’importo netto che effettivamente percepirai. Verifica anche eventuali penalizzazioni previste dal regolamento per il riscatto anticipato.
Conservi sempre la certificazione fiscale rilasciata dal fondo, che dovrà essere utilizzata sia per eventuali controlli dell’Agenzia delle Entrate italiana, sia per richiedere il credito d’imposta nello Stato di residenza. La certificazione attesta l’ammontare lordo erogato, la ritenuta applicata, e la base imponibile su cui la ritenuta è stata calcolata.
Raccogli e conserva tutta la documentazione relativa al trasferimento di residenza: certificato di iscrizione AIRE, contratto di lavoro estero, certificato di residenza del Paese estero, documentazione bancaria e patrimoniale che dimostra il centro degli interessi economici. Questa documentazione sarà essenziale per contrastare un’eventuale contestazione della residenza fiscale da parte dell’amministrazione italiana.
Consulenza fiscale online
Non tutte le somme erogate da fondi pensione ricevono il trattamento fiscale riservato alle pensioni. La distinzione tra erogazioni che sostituiscono prestazioni pensionistiche già maturate e riscatti anticipati prima del raggiungimento dei requisiti è fondamentale per determinare la corretta applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
Chi si trasferisce all’estero mantenendo posizioni previdenziali in Italia deve pianificare attentamente la gestione fiscale di questi asset. Il coordinamento tra normativa interna e disposizioni convenzionali richiede analisi caso per caso, considerando tutti gli elementi rilevanti: età, anni di contribuzione, regime del fondo, disposizioni della specifica convenzione applicabile. Un errore di valutazione può comportare un carico fiscale significativamente più elevato rispetto alle aspettative.
L’evoluzione della giurisprudenza e della prassi amministrativa in materia di previdenza complementare internazionale richiede aggiornamento costante. Le risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate forniscono orientamenti preziosi ma sempre circoscritti al caso concreto esaminato. Affidati a un professionista esperto in fiscalità internazionale per valutare la tua situazione specifica.
Se devi gestire il riscatto di un fondo pensione italiano dopo il trasferimento all’estero, contattami per una consulenza personalizzata. Analizzerò la tua situazione specifica, verificherò il trattamento previsto dalla convenzione applicabile.
Fonti
- TUIR (DPR 917/1986): artt. 2 comma 2-bis, 23 comma 2 lett. b), 50 comma 1 lett. h-bis
- DPR 600/1973: art. 24 comma 1-quater
- D.Lgs. 252/2005: art. 14
- Convenzione Italia-Singapore (Legge 575/1978): artt. 3, 14, 17, 22
- DM 4 maggio 1999: Stati a fiscalità privilegiata
- Modello OCSE: Commentario art. 18 (Pensions)
- Risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 296/2025
- Risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 111/2023
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E/2024