Per la società controllante (ipotizziamo una holding di partecipazioni) che detiene partecipazioni finanziarie immobilizzate è importante rilevare correttamente in bilancio i dividendi delle società controllate.
Sotto il profilo fiscale, come sappiamo, i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito per il 95% del loro ammontare per la società controllante. Questa detassazione è legata al fatto che i dividendi sono utili assoggettati ad una doppia imposizione economica (prima come utili in capo alla società controllata erogante e poi una seconda volta come dividendi sulla controllante che li percepisce). In questo contesto occorre prestare attenzione alla corretta modalità di rilevazione contabile dei dividendi ed i relativi riflessi fiscali.
La rilevazione contabile dei dividendi per la società controllante
Nel caso in cui il percettore del dividendo è una società di capitali gli utili incassati concorrono a formare il reddito d’impresa in misura pari al 5% del loro ammontare, senza applicazione di alcuna ritenuta (ex art. 89 del TUIR).
Ipotizzando, ad esempio, un dividendo percepito pari a 100, è necessario operare in sede di dichiarazione dei redditi una variazione in diminuzione pari a 95. Di fatto, solo il 5% del dividendo distribuito è soggetto a doppia imposizione economica. Nel caso in cui la controllante percipiente adotti il regime di trasparenza fiscale (ex art. 115 e 116 del TUIR), non si ha doppia imposizione. Questo, in quanto il regime di trasparenza determina l’effetto di una sterilizzazione completa rendendo della doppia imposizione. Infatti, il reddito percepito dalla società viene imputato, pro quota, direttamente in capo ai soci partecipanti.
Scritture contabili
Sotto il profilo contabile il codice civile non indica un procedimento standard. Questo ha permesso di dare rilevanza ai dividendi nelle scritture contabili in base a due criteri alternativi:
- Per cassa, ossia nell’esercizio in cui i dividendi sono incassati;
- Per competenza, ossia nell’esercizio in cui si formano i dividendi poi distribuiti o anche nell’esercizio in cui è deliberata la distribuzione.
I principi contabili, invece, portano a ritenere che i dividendi devono sempre essere contabilizzati per competenza, e non per cassa. Il criterio della competenza può essere interpretato in una duplice accezione:
- Competenza economica determinata in base al periodo di maturazione degli utili distribuiti;
- Competenza economica determinata in base al momento in cui sorge il diritto alla percezione dell’utile, ossia alla data della delibera di distribuzione.
Il primo criterio viene utilizzato quando la partecipazione è valutata con il principio del patrimonio netto. Trattasi di un metodo consentito per la valutazione delle partecipazioni in società controllate o collegate, sulle quali si esercita un’influenza rilevante o significativa. In sintesi, gli utili dell’esercizio X della partecipate sono rilevati nel medesimo esercizio anche nel bilancio della partecipante (purché naturalmente il bilancio della partecipata sia approvato prima di quello della partecipante).
Il secondo criterio viene utilizzato quanto la partecipazione è valutata con il metodo del costo di acquisto, che rappresenta il metodo canonico di iscrizione dei titoli posseduti. Come detto, in tale fattispecie il dividendo viene rilevato al momento del sorgere del credito a seguito della delibera di distribuzione, indipendentemente dall’effettivo incasso (che potrà anche avvenire nell’esercizio successivo). Quale contropartita si deve rilevare un credito verso la società partecipata, mentre il dividendo a conto economico deve essere iscritto alla voce C.15-Proventi da partecipazioni, sia che la partecipazione sia iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie, sia che compaia tra l’attivo circolante.
Effetti fiscali dell’adozione della rilevazione per competenza dei dividendi distribuiti
L’utilizzo del criterio di competenza per l’iscrizione dei dividendi sulla partecipante determina la necessità di andare a riconciliare l’importo dei dividendi iscritto a bilancio, con l’importo degli stessi imponibile ai fini fiscali (il 5%). Questo tipo di riconciliazione si traduce nell’effettuazione di questo tipo di procedura in sede di predisposizione del modello Redditi SC:
- Nell’esercizio di competenza, ovvero di iscrizione del dividendo, una variazione in diminuzione del 95% del dividendo, con iscrizione di imposte differite pari al 5% del dividendo iscritto in bilancio per competenza, ma non ancora incassato. Tale variazione riguarda esclusivamente l’IRES (la posta è neutra ai fini IRAP, in quanto provento di natura finanziaria). Questo salvo che lo stesso derivi da una partecipazione “black list“, con relativo assoggettamento a tassazione integrale. Quindi, senza alcuna possibilità di rettifica in diminuzione;
- Nell’esercizio di effettivo incasso del dividendo, una variazione in aumento pari al 5% del dividendo deliberato. In questo momento occorre andare a chiudere il fondo per imposte differite iscritto nell’anno di iscrizione del dividendo in bilancio (secondo il principio di competenza).
Le variazioni (in aumento ed in diminuzione) devono essere effettuate nel quadro RF di Redditi SC. Seguendo questa procedura si ha l’effetto di sterilizzare l’imputazione delle imposte nell’esercizio in cui è iscritto per competenza il dividendo ma non è incassato, iscrivendo le imposte differite. Il fondo per imposte differite andrà poi a chiudersi nel periodo di imposta in cui il dividendo viene incassato, andando ad imputare a bilancio l’effetto fiscale dell’operazione.
L’iscrizione delle imposte differite
L’effettuazione di questa procedura determina l’iscrizione in bilancio delle imposte differite. Queste sono calcolate in misura pari al dividendo moltiplicato per la quota imponibile dello stesso, per l’aliquota IRES del 24% (dividendo * 5% *24%). Questo, a meno che il provento derivi da una partecipazione “black“, per il quale assume rilevanza il 100% dello stesso.
In merito all’iscrizione in bilancio delle imposte differite, queste determinano l’indicazione del disallineamento civilistico-fiscale nella Nota integrativa al bilancio d’esercizio (art. 27 co. 1 n. 14), c.c. ). Salvo che ricorra l’ipotesi di esonero prevista per i soggetti che redigono il rendiconto annuale in forma abbreviata (articolo 2435-bis comma 5 c.c.).
Successivamente, a seguito dell’incasso del dividendo, il contribuente procederà ad una variazione in aumento, per un importo pari alla quota imponibile del dividendo (pari al 5%). Sempre salvo il caso che il dividendo provenga da una partecipazione in una società localizzata in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata. In questo caso, invece, si ha l’integrale tassazione dell’utile percepito. Conseguentemente, devono essere altresì stornato il fondo per imposte differite stanziato precedentemente.
Il caso del dividendo deliberato ed incassato nello stesso periodo di imposta
Da un punto di vista prettamente fiscale, deve essere evidenziato, tuttavia, che se il dividendo è riscosso nello stesso esercizio di imputazione a Conto economico (momento di delibera di distribuzione della controllata), in sede di dichiarazione dei redditi della controllante deve essere effettuata esclusivamente una variazione in diminuzione del 95% del dividendo. In questo caso non vi sono effetti lato fiscalità differita da rilevare.
Scritture contabili relative ai dividendi
Società che distribuisce il dividendo
1. Delibera di distribuzione dei dividendi
Quando la società delibera la distribuzione dei dividendi, si registra l’importo dei dividendi da distribuire.
| Conti | DARE | AVERE |
|---|---|---|
| Riserva Utili a nuovo (o riserva di capitale) | 1.000 | |
| Dividendi da pagare | 1.000 |
2. Pagamento dei dividendi
| Conti | DARE | AVERE |
|---|---|---|
| Dividendi da pagare | 1.000 | |
| Banca c/c | 1.000 |
Quando i dividendi vengono effettivamente pagati ai soci.
Società che incassa il dividendo
1. Rilevazione del credito per dividendi
Quando la società che incassa il dividendo ha diritto al pagamento, deve registrare il credito verso la società che distribuisce il dividendo.
| Conti | DARE | AVERE |
|---|---|---|
| Crediti per dividendi | 1.000 | |
| Proventi da partecipazioni | 1.000 |
2. Incasso del dividendo
Quando la società incassa effettivamente il dividendo.
| Conti | DARE | AVERE |
|---|---|---|
| Banca c/c | 1.000 | |
| Crediti per dividendi | 1.000 |
Queste scritture contabili coprono i principali aspetti della delibera di distribuzione e dell’incasso dei dividendi.