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Riforma del sistema sanzionatorio in vigore da settembre

NewsRiforma del sistema sanzionatorio in vigore da settembre

Atteso il decreto che porterà alla riforma delle sanzioni. Il provvedimento approderà in Consiglio dei Ministri il 24 maggio apportano novità che entreranno in vigore a partire dal 1° settembre 2024.

Il decreto attuativo della delega fiscale recante la riforma del sistema sanzionatorio, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024 riguarda le violazioni che saranno compiute dal 1° settembre 2024, senza quindi alcuna efficacia retroattiva. Mentre, la disciplina del favor rei trova applicazione per le novità sulla disciplina del sistema sanzionatorio penale.

Il nuovo impianto sanzionatorio dice addio alle maxi-multe che arrivano al 240% dell’ammontare dovuto con l’obiettivo di un sistema più equilibrato ma anche in linea con gli altri Paesi Europei. Di seguito i dettagli.

Sanzioni tributarie penali: le novità

In base alla riforma delle sanzioni fiscali, il contribuente che commette una violazione a causa di un’incertezza normativa obiettiva, resta non punibile per i 60 giorni successivi alle indicazioni dell’Amministrazione Finanziaria (circolari, interpelli o consulenze) se presenta una dichiarazione integrativa e versa l’imposta dovuta.

Cause di non punibilità per omessi versamenti di IVA e ritenute

Per quanto riguarda gli omessi versamenti di IVA e ritenute l’art. 1 del Decreto prevede una possibilità di non punibilità dei reati di omesso versamento di IVA (art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/00) e ritenute (art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/00). In particolare, la responsabilità penale è esclusa qualora:

  • Ci si trovi in presenza di una rateazione del debito tributario oggetto di contestazione (anche in caso di decadenza dal beneficio della dilazione, prevendendo una riduzione delle relative soglie di punibilità ad un terzo);
  • In caso di presenza di cause di forza maggiore non imputabili all’autore della violazione per l’incasso dell’IVA o l’effettuazione di ritenute;
  • Per situazioni di crisi di liquidità non transitoria accertata giudizialmente.

Di contro, si andrà a colpire chi compie “comportamenti fraudolenti, simulatori ed omissivi a danno del Fisco”. I reati di omesso versamento delle ritenute e IVA (art. 10-bis e 10-ter, D.Lgs. n. 74/00) si realizzano al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Inoltre, come detto, l’eventuale decadenza della rateazione con debito residuo inferiore a 50.000 o a 75.000 euro non instaura il verificarsi del reato di omesso versamento delle ritenute e omesso versamento IVA.

Sanzioni amministrative tributarie: le novità

Passando al regime sanzionatorio tributario, è stato deciso che non si potrà procedere al sequestro dei beni finalizzato alla confisca “salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato“. La confisca non ci sarà invece se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione. Altra novità è il dimezzamento delle sanzioni e la non applicazione di pene accessorie se, prima della chiusura del dibattimento di primo grado, il debito tributario è estinto, o se risulta essere in fase di estinzione attraverso la rateizzazione.

Un notevole passo avanti visto che attualmente lo sconto della pena avviene solo se il debito risulta essere estinto prima dell’apertura del dibattimento di primo grado e con pagamento integrale degli importi dovuti.

Evasori per necessità

In campo tributario ci sono poi altre due novità. La prima riguarda la non punibilità dei reati di riscossione se il fatto dipende da cause che non possono essere imputate al contribuente come possibili situazioni di crisi non transitoria, o il sovraindebitamento dei clienti. La seconda aumenta le sanzioni per i disonesti. Se dunque, nei tre anni successivi da quando la sentenza per un’accertata violazione, passa in giudicato, il contribuente replica lo stesso comportamento scorretto, questa volta la sanzione sarà raddoppiata.

Novità in arrivo per le sanzioni relative all’omessa e infedele dichiarazione dei redditi, Irap e Iva.

Omessa dichiarazione con sanzione massima al 120%

  • Sanzione massima ridotta: la sanzione massima per l’omessa presentazione della dichiarazione scende dal 240% al 120%.
  • Sanzione fissa per imposte non dovute: resta invariata la sanzione da 250 a 1.000 euro in caso di omessa dichiarazione senza imposte dovute (raddoppiabile a 2.000 euro per soggetti con scritture contabili).
  • Riduzione sanzione per presentazione di dichiarazione omessa oltre i 90 giorni: se la dichiarazione omessa viene presentata con ritardo oltre 90 giorni ma prima di accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, la sanzione sull’ammontare delle imposte dovute si applica la sanzione prevista per l’omesso versamento (che dal 30% passa al 25%) aumentata al triplo (75%).

Infedele dichiarazione con sanzione al 70%

  • Sanzione fissa: la sanzione per l’infedeltà della dichiarazione passa da una variabile tra 90% e 180% ad una fissa del 70%, con un minimo di 150 euro.
  • Nuova disposizione per ravvedimento operoso: se la violazione viene sanata con una dichiarazione integrativa presentata prima di accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, la sanzione sull’ammontare delle imposte dovute è pari al 50%(si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista per l’omesso versamento che dal 30% passa al 25%, aumentata al doppio 50%). Se non sono dovute imposte, la sanzione è di 150 euro.

Eliminata la maggiorazione per redditi prodotti all’estero:

  • Non è più prevista la maggiorazione di 1/3 della sanzione per i redditi sottratti a tassazione e prodotti all’estero.

Crediti inesistenti e non spettanti e loro utilizzo

L’art. 1 del D.Lgs. n. 74/00 alle lettere g-quater) e g-quinquies) disciplina le definizioni di crediti “crediti non spettanti” e di “crediti inesistenti”.

Crediti inesistenti

Per crediti inesistenti si intendono, ai sensi dell’art. 1, co. 1 lett. g-quater del D.Lgs. n. 74/00 i crediti che:

  • Mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
  • I requisiti oggettivi e soggettivi di cui al n. 1 sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

In caso di utilizzo di un credito inesistente, l’art. 13, co. 5, D.Lgs. n. 471/97 dispone che si applica la sanzione pari al 70% del credito utilizzato in compensazione.

Crediti non spettanti

I crediti non spettanti (art. 1 lett. g-quinquies del D.Lgs. n. 74/00) sono quelli:

  • Fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
  • Che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
  • Utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.

Il comma 4-bis dell’art. 13 dispone che in caso di utilizzo di un credito non spettante ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. g-quinquies), D.Lgs. n. 74/00, si applica, salvo diverse disposizioni speciali, la sanzione pari al 25% del credito utilizzato in compensazione.

La sanzione del 25% trova applicazione anche quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all’anno di commissione della violazione. Ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima.

Il ravvedimento operoso ed il cumulo giuridico

L’art. 12, co. 8 del D.Lgs. n. 472/97 prevede che il contribuente possa, in via autonoma, applicare il cumulo giuridico, limitatamente al singolo tributo e al singolo periodo di imposta. 

L’art. 13 co. 2-bis del D.Lgs. n. 472/97 indica: “Se la sanzione è calcolata applicando la disciplina di cui all’articolo 12, ai fini dell’individuazione della percentuale di riduzione di cui al comma 1 occorre fare riferimento al momento di commissione della prima violazione. In tale evenienza la sanzione su cui applicare le predette percentuali di riduzione (…), è pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave incrementata nella misura minima disposta da ciascun comma dell’articolo 12 applicabile alla fattispecie oggetto di regolarizzazione (…)”.

Riforma del sistema sanzionatorio: conclusioni

A breve è attesa l’ultima versione del nono decreto della riforma fiscale. Si tratta del provvedimento che va ad incidere sulle sanzioni tributarie, sia amministrative che penali.

Si procederà con una riduzione da un quinto a un terzo delle amministrative. Ciò avvicinerà l’Italia ai parametri dell’Unione europea, ha sottolineato “introducendo un principio di maggiore proporzionalità”.

Per quanto riguarda le sanzioni penali, invece, l’esecutivo procederà ad adeguare le norme relative alla non punibilità agli indirizzi emersi dalla giurisprudenza, aiutando chi non può pagare per cause di forza maggiore, chi decide comunque di mettersi in regola, anche attraverso la rateizzazione, pagando l’intera imposta, le sanzioni (ridotte) e gli interessi.

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