Reverse charge su pc e console da gioco

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Applicazione del reverse charge su PC, laptop e console da gioco. Meccanismo che trasferisce l’obbligo di versamento dell’IVA dall’emittente della fattura al destinatario.

Il reverse charge per i PC (co. 5 art. 17 del DPR n. 633/72) rappresenta un meccanismo fiscale di inversione contabile applicabile a determinate operazioni legate alla compravendita di prodotti tecnologici. Questo strumento è fondamentale per prevenire le frodi IVA e garantire un sistema di tassazione equo. In tal modo è possibile scongiurare l’ipotesi che il cessionario porti in detrazione l’IVA che il cedente non ha provveduto a versare all’erario.

In dettaglio, la lettera c) del comma 6 dell’articolo 17 del DPR n. 633/72 prevede l’applicazione del meccanismo del reverse charge alle cessioni:

di console da gioco, tablet, PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”.

lettera c) del comma 6 dell’articolo 17 del DPR 633/1972

Le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop in reverse charge

Le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop effettuate all’ingrosso seguono l’applicazione del reverse charge. Questo è quanto previsto dalla lettera c) del comma 6 dell’art. 17 del DPR n. 633/72 per:

“cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori”, con “cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”.

Questo tipo di operazioni, quando effettuate da soggetti passivi IVA in ambito del commercio all’ingrosso seguono le disposizioni dell’inversione contabile. Pertanto, l’applicazione dell’inversione contabile è legata alle sole operazioni effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. L’obbligo di applicare l’inversione contabile riguarda le sole cessioni di beni effettuate nella fase distributiva che precede la vendita al dettaglio (vedasi la Circolare n. 59/E10 e la Risoluzione n. 36/E/11).

Devono ritenersi escluse da questa disciplina le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuti autorizzati in locali aperti al pubblico. Questo, in quanto le cessioni sono effettuate direttamente a cessionari, utilizzatori finali dei beni (anche se soggetti passivi Iva).

Reverse charge su PC: ambito oggettivo di applicazione

Il reverse charge, come noto, consiste nel rovesciamento dell’obbligo di applicazione dell’IVA. Obbligo che viene a gravare in capo al cessionario o committente anziché in capo al cedente o prestatore dell’operazione. In particolare, il cedente o prestatore emette fattura senza addebito di IVA, la quale deve essere obbligatoriamente:

  • Integrata dall’acquirente o committente con meccanismo di integrazione o di autofattura dando l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta;
  • Annotata da quest’ultimo sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti.

Questo particolare meccanismo di applicazione dell’IVA riguarda anche le operazioni di vendita di PC e di console da gioco effettuate nella vendita all’ingrosso (l’inversione contabile nella vendita di PC non si applica nella vendita al dettaglio). Questo, in quanto le operazioni di vendita all’ingrosso possono essere oggetto di rischio frode.

La formulazione precedente, in vigore fino al 1° maggio 2016, limitava l’applicazione del Reverse Charge ai soli “dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”.

L’Agenzia delle entrate è intervenuta sul tema con la Circolare n 21/E/2016, fornendo importanti chiarimenti sull’ambito di applicazione della norma. In particolare, ai fini di individuazione del termine “tablet PC” e “laptop“, non rileva la denominazione “commerciale“.

Ciò che rileva è la circostanza che si tratti di beni della stessa qualità commerciale con le medesime caratteristiche tecniche e lo stesso codice di Nomenclatura Combinata (NC):

  • Console da gioco,(NC 9504 50 00);
  • Tablet PC, (NC 8471 30 00);
  • Laptop,(NC 8471 30 00).

Le console da gioco

Il codice 9504 50 00 riguarda le console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30. Come desumibile dalle Note della Nomenclatura Combinata il citato codice 9504 50 00 comprende:

  • Console per videogiochi da cui l’immagine è riprodotta su un televisore, un monitor o un altro schermo o un’altra superficie;
  • Apparecchi per videogiochi con schermo incorporato, anche portatili.

Non sono ricomprese le console o gli apparecchi per videogiochi che funzionano a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento (sottovoce 9504 30).

I tablet e PC

Il codice 8471 30 00 riguarda le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, portatili di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo.

Ai fini dell’individuazione dei suddetti beni non rileva la denominazione commerciale, bensì “la circostanza che si tratti di beni della stessa qualità commerciale, aventi le stesse caratteristiche tecniche e lo stesso codice di Nomenclatura Combinata (NC)”.

Reverse charge su PC: ambito soggettivo di applicazione

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione del Reverse Charge su PC, tale meccanismo, come anticipato, riguarda i soggetti passivi IVA obbligati all’assolvimento dell’imposta al posto del cedente.

L’applicazione della norma riguarda anche i soggetti passivi IVA (acquirenti) non stabiliti in Italia, senza stabile organizzazione in Italia, ma dotati di identificazione diretta ai fini IVA.

Tutti questi soggetti sono tenuti all’applicazione dell’inversione contabile sulle sole cessioni di beni effettuate nella fase distributiva precedente a quella del commercio al dettaglio (verso il consumatore finale).

Proviamo a fare un esempio. La cessione di un PC da parte di un negoziante al dettaglio ad un soggetto passivo IVA (imprenditore individuale, società di persone, società di capitali o professionista) deve essere fatturata come operazione imponibile IVA al 22%. Questo in quanto l’operazione avviene nell’ambito del commercio al dettaglio.

L’esclusione del reverse charge alla fase del commercio al dettaglio è collegabile alle finalità connesse all’applicazione del meccanismo in esame. L’Agenzia riconosce altresì che l’applicazione del reverse charge alla fase del dettaglio, caratterizzata da una elevata frequenza di operazioni, sarebbe stata particolarmente onerosa in capo ai soggetti destinatari (cedente – acquirente).

In cosa consiste il reverse charge su PC?

L’applicazione del reverse charge comporta che il destinatario della cessione territorialmente rilevante, sia obbligato all’assolvimento dell’imposta, in luogo del cedente.

Il cessionario resta obbligato all’applicazione dell’imposta mediante Reverse Charge anche se non è stabilito in Italia o avente stabile organizzazione in Italia. Qualora il cessionario non sia stabilito in Italia oppure non abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, dovrà identificarsi ai fini IVA in Italia. In alternativa, può nominare un rappresentante fiscale nello Stato Italiano.

Per l’applicazione del reverse charge su PC occorre fare riferimento ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 59/E/2010.

Quali soggetti restano esclusi dall’inversione contabile?

Il meccanismo dell’inversione contabile, ai sensi del citato articolo 17, comma 6, lett. c), del DPR n. 633 del 1972, trova applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. Tale interpretazione risulta conforme all’obiettivo di scoraggiare eventuali tentativi di frode e semplificare la procedura di riscossione dell’IVA.

Il meccanismo del reverse charge non trova applicazione nelle fasi del commercio al dettaglio, in quanto tale fase è caratterizzata da una frequenza tale da rendere oneroso l’osservanza di tale meccanismo.

Diverso è per tutte per le cessioni dei beni in questione che si verificano in tutte le fasi distributive antecedenti la vendita al dettaglio, in cui il destinatario della cessione, è obbligato all’assolvimento dell’imposta, in luogo del cedente.

Tabella riepilogativa delle operazioni

OperazioneSoggetti CoinvoltiApplicazione IVAObblighi
Vendita di PC all’ingrossoB2BReverse Charge (N6)Integrazione fattura
Vendita di PC al dettaglioB2CIVA OrdinariaApplicazione IVA in fattura
Cessione intra-UEB2BReverse Charge UEAutofattura
Operazioni con forfettariB2B (Forfettari)IVA non applicabileVerifica documentazione

Applicazione del reverse charge in caso di utilizzatore finale

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 643/2021, ha esaminato il caso di rivenditori soggetti passivi IVA che acquistano dispositivi elettronici, come tablet, laptop o console da gioco, dichiarando che tali beni sono destinati a un utilizzo strumentale diretto e non alla rivendita. In queste operazioni, il cliente conferma che l’acquisto non rientra nella fase distributiva, configurandosi come utilizzatore finale del bene.

Nonostante tale dichiarazione sembri qualificare l’acquirente come consumatore finale, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il meccanismo del reverse charge continua ad applicarsi. L’elemento centrale è che il venditore non è obbligato a verificare le intenzioni future dell’acquirente rispetto all’uso o alla possibile rivendita del bene. Come chiarito nella risoluzione n. 36/E/2011, il cedente non è tenuto a richiedere né acquisire una dichiarazione specifica dal cessionario che attesti il suo status di utilizzatore finale, anche se soggetto passivo IVA.

Conferma del principio generale

Un ulteriore chiarimento è fornito nella risposta all’interpello n. 894/2021, dove si ribadisce che non sono previste eccezioni o deroghe alla regola generale. Non è richiesto al venditore alcun obbligo o facoltà di verificare l’uso specifico del bene da parte dell’acquirente. L’interpretazione normativa conferma, quindi, che il reverse charge si applica indipendentemente dalle dichiarazioni rese dall’acquirente e senza alcuna necessità di ulteriori accertamenti da parte del cedente.

Hai dubbi sull’applicazione del reverse charge?

La gestione dell’inversione contabile su prodotti tecnologici richiede un’analisi precisa della propria posizione nella catena distributiva e una corretta integrazione dei registri IVA. Errori nell’applicazione di questo meccanismo possono esporre l’azienda a sanzioni amministrative gravose. Per garantire la piena compliance della tua attività e ottimizzare la gestione dei flussi documentali, è fondamentale affidarsi a un supporto specialistico.

Contattaci per una consulenza personalizzata: i nostri esperti sono a disposizione per analizzare il tuo caso specifico e guidarti nella corretta fatturazione delle tue operazioni B2B.

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    Domande frequenti

    Che cos’è il codice “N6” che leggo spesso associato al Reverse Charge?

    Il codice N6 (nelle sue varianti specifiche come N6.3 per le cessioni di prodotti elettronici) è il codice natura operazione da utilizzare nella fatturazione elettronica. Indica che l’operazione è soggetta a inversione contabile, segnalando al Sistema di Interscambio (SdI) che l’IVA non è esposta perché l’obbligo ricade sull’acquirente.

    Cos’è lo “Split Payment” e in cosa differisce dal Reverse Charge?

    Mentre nel Reverse Charge l’onere di applicare l’IVA passa all’acquirente che la “annota” e la “detrae”, nello Split Payment (Scissione dei pagamenti) il fornitore emette fattura con IVA, ma l’acquirente (solitamente la Pubblica Amministrazione) versa l’imposta direttamente all’Erario invece che al fornitore. Sono entrambi meccanismi anti-frode, ma con flussi finanziari diversi.

    Esiste un limite di valore (soglia minima) per applicare l’inversione contabile su PC e console?

    No, a differenza di altri settori, per le cessioni di console, tablet e laptop nella fase distributiva che precede il dettaglio, non è prevista una soglia minima di valore. Il meccanismo si applica indipendentemente dall’importo della fattura, purché i beni rientrino nei codici della Nomenclatura Combinata indicati dalla legge.

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    Dott.ssa Elisa Migliorini
    Dott.ssa Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
    Dottore in Giurisprudenza, laureata presso l’Università di Firenze. Specializzata nell'analisi della normativa fiscale domestica, si occupa prevalentemente di disciplina IVA e diritto societario. Collabora con Fiscomania curando l'aggiornamento tecnico sulle evoluzioni legislative per imprese e professionisti
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